Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1446 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.9717/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9717/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1 te domiciliato in Pellezzano (SA) alla via Gr
[...] ell'avv. Anna Famiglietti dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore
RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F: Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliata in Bellizzi (SA) alla Via G. Fortunato n. 1 presso
[...] io dell'avv. Patrizia Quaranta dalla quale e rappresentata e difesa in virtu di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
1995 del Comune di Salerno e che dall' rano nati due figli, (01.11.1996), (11.09.2003) chiedeva Persona_1 Persona_2 essazione degli monio, precisando che il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 758/2015, aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, in particolare, con la revoca dell'obbligo a proprio carico di corrispondere le somme per il mantenimento della moglie e dei figli, deducendo un peggioramento della propria condizione economica determinato, oltre che dal proprio stato di disoccupazione, anche dalla costituzione di una nuova famiglia con conseguenti ulteriori oneri economici. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva che, Controparte_1 aderendo alla richiesta di cessazione degli effetti civili del tava quanto allegato dal ricorrente e rilevava che il figlio era affetto da una R_ grave patologia invalidante e che il padre si era del interessato di lui;
precisava al riguardo di assistere e di prendersi cura del figlio da sola e, pertanto, chiedeva la conferma delle condizioni disposte in sede di separazione.
2. In data 15 marzo 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori e urgenti. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 3967/2022, il Tribunale di Salerno pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria; pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha disposto l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere all'ex moglie la somma mensile di € 150,00 a titolo di mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese straordinarie. R_
Si deve quindi passar e puntuale delle specifiche determinazioni, precisandosi che la figlia è economicamente indipendente e che, nel corso del giudizio, non è stata avanzata alcuna domanda per il suo mantenimento e, pertanto, nulla deve statuirsi a tal proposito. In primo luogo, per ciò che riguarda la regolamentazione relativa al figlio R_ trova applicazione il disposto di cui all'art. 337 septies c.c. che prevede c maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori”, atteso che lo stesso è portatore di un handicap grave tanto che è stata aperta in suo favore una procedura per amministrazione di sostegno. Tanto premesso, quanto alle statuizioni di carattere personale, deve in primo luogo disporsi la residenza prevalente di presso la madre, lasciando R_ liberi gli incontri con il padre nonos mancanza di qualsivoglia frequentazione tra i due. In merito alle disposizioni a contenuto economico, occorre premettere che il ricorrente ha richiesto la riduzione a € 100,00 della somma per il mantenimento del figlio, mentre la resistente ha richiesto la conferma di quanto gia statuito. Al riguardo, deve rilevarsi che, all'udienza presidenziale, parte ricorrente ha dichiarato di essere disoccupato, di svolgere lavori saltuari e di vivere con una nuova compagna da circa 12 anni, mentre la resistente ha dichiarato di lavorare come badante e di percepire circa 600,00-700,00 al mese (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza9; inoltre, dalla documentazione depositata nel corso del giudizio, risulta che il stato assunto nel mese di giugno 2022 e, dunque, Pt_1 successivamente all' residenziale, con una retribuzione di € 1.500,00 mensili al netto delle trattenute previdenziali e fiscali e corrisponde unitamente alla propria compagna la somma mensile di € 500,00 a titolo di canone di locazione, mentre la resistente e stata licenziata nell'agosto 2022 e ha documentato l'aggravamento delle condizioni di salute del figlio che necessita di assistenza continua. Tanto premesso, tenuto conto delle risultanze istruttorie e in particolare della mancanza di un mantenimento diretto del figlio da parte del padre, il Tribunale ritiene equo confermare quanto già previsto e disporre l'obbligo di
[...]
di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 Controparte_1
€ 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli lo di mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Persona_2 straordinarie (mediche, univers mazione, ricreative, sportive etc…) da concordare ( a parte quelle necessarie e urgenti) e documentare. Assegno Divorzile Al riguardo, occorre valutare la richiesta delle parti in merito all'assegno divorzile, avendone il ricorrente richiesto il mancato riconoscimento a fronte della domanda avanzata dalla resistente in corso di causa in ragione del proprio stato di bisogno. A tal proposito, il Tribunale condivide i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 18287/2018, premessa la ricostruzione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in ordine al riconoscimento ed alla quantificazione dell'assegno divorzile, hanno evidenziato che l'art. 5, comma 6, della legge n. 898 del 1970, nel testo vigente, impone al giudice di accertare l'esistenza e l'entità dello squilibrio determinato dal divorzio nelle condizioni di vita degli ex coniugi, anche avvalendosi di poteri officiosi, e di valutare l'inadeguatezza dei mezzi della parte richiedente alla luce di tutti gli indicatori contenuti nella norma citata, in posizione equiordinata, costituendo tali indicatori espressione del principio di solidarietà e di pari dignità dei coniugi. Il criterio dell'adeguatezza dei mezzi assume pertanto un contenuto prevalentemente perequativo – compensativo e la sua valutazione va effettuata in relazione al contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e di quello dell'altra parte, anche con riferimento alle future potenzialità, considerando che tale contributo è frutto di decisioni comuni, adottate nel corso della vita familiare nell'assolvimento degli obblighi imposti dall'art. 143 c.c., ed è espressione dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità su cui si fonda, ai sensi degli artt. 2 e 29 Cost., la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio. In particolare, le Sezioni Unite hanno precisato che il profilo assistenziale dell'assegno divorzile, valorizzato nelle più recenti sentenze di legittimità in base al riferimento normativo all'adeguatezza dei mezzi ed alla capacità del coniuge richiedente di procurarseli, va calato nel contesto sociale della parte economicamente più debole, determinato sia da condizioni strettamente individuali sia da situazioni che sono conseguenza della relazione coniugale, specie se di lunga durata e caratterizzata da uno squilibrio nella realizzazione personale e professionale fuori dal nucleo familiare. Pertanto, il criterio attributivo e quello determinativo vanno coniugati nel criterio assistenziale – compensativo, in base al quale l'adeguatezza dei mezzi va valutata non solo in relazione alla loro mancanza o insufficienza oggettiva ma anche in relazione al contributo dato dal coniuge richiedente alla vita familiare e che, sciolto il vincolo, produrrebbe effetti vantaggiosi per una sola parte. Tale funzione equilibratrice dell'assegno non è pertanto finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale. Orbene, l'applicazione di tali principi nel caso in esame conduce al riconoscimento in favore della resistente del diritto di ricevere una somma mensile a titolo di assegno divorzile tenuto conto di quanto emerso dall'istruttoria compiuta. In particolare, il Tribunale osserva che deve riconoscersi la componente assistenziale dell'assegno divorzile considerato che la resistente è stata costretta al licenziamento per accudire il figlio che necessita di assistenza continua e, pertanto, è oggettivamente impossibilitata a svolgere attività lavorativa e a procurarsi adeguati mezzi di sostentamento in mancanza di un concreto supporto dell'ex marito nella cura di e considerate altresì le proprie condizioni di R_ salute così come document Invece, per ciò che concerne la componente perequativa-compensativa, non è stato adeguatamente provato il contributo prestato alla conduzione della vita familiare o alla formazione del patrimonio comune e/o personale del marito, circostanza d'altra parte ex se non sufficiente in mancanza di un riscontro probatorio specifico di avere ricevuto in costanza di matrimonio concrete e realistiche occasioni di lavoro e di non averle potute realizzare a causa della scelta di occuparsi in via esclusiva della cura della famiglia durante gli anni di convivenza matrimoniale (cfr. Cassazione civile sez. I - 05/05/2023, n. 11832 <Il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo-compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi - che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'articolo 5, comma 6, della legge 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 <L'assegno divorzile, nella sua componente compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del nesso causale tra l'accertata sperequazione fra i mezzi economici dei coniugi e il contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali. In assenza della prova di questo nesso causale, l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa e versi in situazione di oggettiva impossibilità di procurarseli.>> Cassazione civile sez. I - 20/04/2023, n. 10614 << L'assegno divorzile deve essere adeguato anche a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali e reddituali - che il coniuge richiedente l'assegno ha l'onere di dimostrare nel giudizio - al fine di contribuire ai bisogni della famiglia (nella specie, ha sottolineato che è illogico ritenere acclarato, in automatico, il contributo fornito dalla moglie, attraverso la gestione della casa, alla crescita professionale e patrimoniale del marito>>). In definitiva, in virtù dei principi enunciati e tenuto conto altresì del riconoscimento della sola componente assistenziale dell'assegno divorzile e che nella quantificazione della relativa misura non può considerarsi il tenore di vita goduto durante il matrimonio, il Tribunale ritiene equo disporre l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Parte_1 [...]
a di € 100,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli CP_1 lo di assegno divorzile, con decorrenza dalla presente pronuncia. Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: A) dispone la residenza prevalente del figlio presso la madre Persona_2 con facolta del padre di vederlo secondo quanto indicato in parte motiva;
B) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a i € 150,00, oltre rivalutazione annuale Controparte_1 secondo gli i di mantenimento della figlia Persona_2
C) dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire n ciascuno alle spese straordinarie per il figlio (mediche, scolastiche/universitarie sportive e ludiche), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate;
D) dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Parte_1 ogni mese, a i € 100,00, oltre rivalutazione annuale Controparte_1 secondo gli tolo di assegno divorzile, con decorrenza dalla presente pronuncia;
E) dichiara integralmente compensate le spese di lite;
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi