Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 28/04/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce
n. 2977 del 12/10/2023 Oggetto: opposizione a D.I. (contributi previdenziali)
N. R.G. 809/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a pr evi denzi al e, i n gr ado di ap pe l l o,
tra
[...]
, in persona Parte_1 del P resident e e l egale rappresentant e pro tempore, rappresentato e difes o dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino
Appell ant e e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Controparte_1
Giuseppe LEO
Appell ato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 19.9.2022 aveva proposto opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 726/2022 con cui il Tribunale di Lecce il 21.7.2022 gli aveva ingiunto il pagamento, nei confronti dell'
[...]
4.448,40 a titolo di contributi per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 oltre accessori come per legge e spese. L'opponente aveva eccepito la prescrizione dell'avverso credito, deducendo che l'unico atto interruttivo regolarmente notificato era quello del 19.12.2013 e che l'atto ulteriore era intervenuto il 12.12.2021, quando era già trascorso un intervallo maggiore del termine prescrizionale di cinque anni dal precedente.
Costituitosi in giudizio, l' aveva contestato tale assunto, indicando, quali ulteriori Pt_1 atti interruttivi della prescrizione: -l'intimazione datata 25.11.2016, depositata il 07.12.2016 nel Con Cassetto Previdenziale di esistente nell'”area riservata” del sito internet dello CP_1 stesso Ente, con cui era stato sollecitato il pagamento delle annualità contributive fino al
31.12.2013. -l'intimazione di pagamento datata 18.12.2017, depositata in data 23.12.2017 nel
; -l'intimazione datata 24.09.2019, “trasmessa” presso l'indirizzo di Controparte_2 residenza di , con la quale era stato chiesto il pagamento delle annualità contributive CP_1
2010, 2011, 2012, 2013 e 2014; -l'intimazione di pagamento del 12.12.2021, depositata in data
12.12.2021 nel e notificata anche via pec. Aveva chiesto, dunque, previa Controparte_2 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, il rigetto dell'opposizione e, in subordine, in ipotesi di revoca del provvedimento monitorio, la condanna dell'opponente al pagamento della somma di € 4.448,40 oltre rivalutazione, interessi e sanzioni. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando prescritto il credito azionato e condannando Pt_1 al pagamento delle spese di lite. In particolare ha osservato che il deposito delle intimazioni di pagamento nel non determinava la conoscenza legale delle stesse, sia Controparte_2 perché l'attestazione di ricezione prodotta in giudizio non aveva valenza probatoria, sia perché l'Ente era a conoscenza sin dal 22.12.2016 della cancellazione del dall'assicurazione CP_1 previdenziale libero-professionale, con la conseguenza che da tale momento il suddetto
[...]
non poteva più considerarsi luogo idoneo per il recapito degli atti al . CP_2 CP_1
Inoltre il Tribunale ha osservato che, in mancanza di prova del fatto che il domicilio digitale fosse stato validamente concordato tra le parti e che , nel periodo in cui era ancora CP_1 iscritto all'Ente fosse stato abilitato ad accedere ai servizi elettronici dell'Ente e specificamente al Cassetto Previdenziale, la prescrizione non poteva intendersi interrotta.
Avverso tale sentenza ha proposto appello l' che ha censurato la declaratoria di Pt_1 intervenuta prescrizione del diritto di credito azionato dall'Ente, lamentando l'erroneità della parte in cui era stata esclusa l'idoneità interruttiva delle intimazioni comunicate mediante deposito nel cassetto previdenziale e dell'intimazione di pagamento del 24.09.2019 inviata all'indirizzo di residenza. Ha inoltre censurato la condanna emessa a suo carico per il pagamento delle spese di lite. Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per il rigetto dell'avversa opposizione al decreto ingiuntivo;
con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituito eccependo l'infondatezza dell'appello, di cui ha Controparte_1 chiesto il rigetto.
All'udienza del 19.02.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti, la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE L'appello risulta infondato.
Il decreto ingiuntivo opposto aveva ad oggetto la somma di € 4.448,40 a titolo di contributi previdenziali dovuti da all' per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, CP_1 Pt_1 esigibili, per ciascun anno, a decorrere dal 10 dicembre dell'anno successivo.
Regolare è la comunicazione dell'atto interruttivo rappresentato dall'intimazione di pagamento datata 11.12.2013 (relativa a contributi dovuti fino al 31.12.2011), recapitata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, sottoscritto dal destinatario presso il suo indirizzo di residenza il 19.12.2013 (all.21 dell'Ente).
Secondo l'appellante le successive intimazioni di pagamento, rispettivamente datate
25.11.2016, e 18.12.2017, sono state notificate al mediante deposito nel CP_1 [...]
ubicato nell'area riservata al medesimo all'interno del sito web CP_2 CP_1 dell' Pt_1
Con riferimento a tale forma di comunicazione si osserva quanto segue.
Il predetto Ente sostiene che con atto del 10.10.2014 era stato notificato agli iscritti e quindi anche al il fatto che, nell'ambito della riorganizzazione dei servizi di previdenza, CP_1
l'Ente stesso avrebbe privilegiato, ai fini della comunicazione e delle relazioni istituzionali, modalità informatizzate e dematerializzate;
unitamente a tale atto vi era l'informativa legale con la quale si avvisava che a ciascun Iscritto era stato assegnato un “domicilio digitale”, consistente nel “Cassetto Previdenziale (accessibile mediante apposita “card”), e che, a norma Pt_1 dell'art.20 dello Statuto dell'Ente, ogni comunicazione correlata al rapporto con il singolo iscritto sarebbe stata notificata presso tale Cassetto, tale modalità essendo sostitutiva di ogni altro metodo alternativo di comunicazione o di notifica.
Tuttavia, come risulta dallo stesso atto dell' datato 10.10.2014 (v. all.n.28 del Pt_1 fascicolo di primo grado dell'Ente), tale modalità di comunicazione o notificazione riguarda i soggetti iscritti all' con la conseguenza che, in caso di venir meno dell'iscrizione, la Pt_1 stessa modalità non può essere considerata vincolante per l'ex associato.
Nel caso di specie è documentato (v. all. n.10 Ente, primo grado) che, in ragione della Contr cessazione dell'attività libero professionale di infermiere, è venuta meno l'iscrizione del all' con decorrenza dal 22.12.2016.
[...] Pt_1
Perciò la notificazione dell'intimazione di pagamento avvenuta in data successiva, ossia il
18.12.2017, non può ritenersi utile ai fini dell'interruzione della prescrizione.
Priva di effetti interruttivi è anche l'intimazione datata 24.09.2019 (avente ad oggetto le annualità contributive 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014) e “trasmessa” presso l'indirizzo di residenza di , in quanto l'avviso di ricevimento postale della relativa lettera raccomandata CP_1 non reca alcuna sottoscrizione nello spazio destinato al ricevente. Non pertinente risulta il richiamo dell'appellante alla presunzione di conoscenza prevista dall'art.1335 c.c. per il caso in cui le dichiarazioni dirette ad una determinata persona giungano all'indirizzo del destinatario, in quanto nel caso concreto non vi è alcuna prova del fatto che la raccomandata del 24.9.2019 sia stata lasciata presso il domicilio del;
anzi sulla copia dell'avviso di ricevimento risulta CP_1 contrassegnata la casella di indirizzo insufficiente. Pur considerando, invece, valida la notificazione dell'intimazione del 25.11.2016, effettuata mediante pubblicazione nel Cassetto previdenziale del il 07.12.2016 (allorchè CP_1 egli era ancora iscritto all'Ente), essa non potrebbe comunque ritenersi risolutiva, stante la mancanza di atti idonei ad escludere il compimento del termine quinquennale di prescrizione nel periodo successivo;
l'ulteriore intimazione di pagamento datata 12.12.2021 è stata infatti notificata al via pec il 13.12.2021, quindi dopo l'avvenuta scadenza del quinquennio CP_1 prescrizionale ex decorrente dal 7.12.2016. C.F._1
Inoltre si osserva che l'istanza di rateazione del debito contributivo, menzionata dall'Ente a pag.7 dell'atto di appello a sostegno dell'interruzione della prescrizione (all.32 del relativo fascicolo di primo grado), in concreto non apporta elementi tali da modificare la situazione estintiva così come finora descritta, trattandosi di istanza (peraltro riguardante solo i contributi maturati fino al 31.12.2011) protocollata presso l 16.01.2014, ovvero in data anteriore Pt_1
a quella della predetta intimazione del 7.12.2016.
Priva di concreta rilevanza infine resta il documento (allegato n.30 dall'Ente in primo grado) diretto ad attestare quando sono avvenuti gli accessi del alla propria area CP_1 riservata nel sito internet dell' perché, come sopra si è già detto, all'accesso al Cassetto Pt_1
Previdenziale da parte del contribuente non più iscritto all'Ente previdenziale non può attribuirsi valore di notifica o di comunicazione avente effetti di legale conoscenza.
Peraltro, in via incidentale, da tale documento emerge anche che dal 10.8.2017 al
16.9.2022 vi è stato un quinquennio privo di accessi.
Pertanto la sentenza impugnata risulta corretta e da confermare, anche con riferimento alla regolamentazione delle spese processuali, avvenuta in attuazione del criterio generale di soccombenza ex art.91 c.p.c.
Anche le spese di questo grado gravano sull'appellante soccombente, con distrazione ex art.93 c.p.c.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro;
visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 07/11/2023 da nei confronti di Pt_1 [...]
avverso la sentenza del 12/10/2023 n.2977 del Tribunale di Lecce, così CP_1 provvede:
Rigetta l'appello. Condanna l'appellante al pagamento, in favore di parte appellata, delle spese di questo grado, liquidate in € 962,00, ex D.M. n.55/14, oltre accessori e rimborso spese forfetarie come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Emanuele Giuseppe LEO. Ai sensi dell'art.13 co.1 quater del D.P.R. n. 115/2002, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto dal comma 1 bis dell'art.13, se dovuto.
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni. Così deciso in Lecce il 19/02/2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio
Il Presidente
Dott. Gennaro Lombardi