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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 02/02/2026, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 409/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4125/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025544731502 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025544731501 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistenti: le parti restistenti chiedono il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_2 e il sig. Ricorrente_1, quali eredi del sig. Nominativo_1, proponevano opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso le cartelle di pagamento nn.
02820220025544731/501 e 02820220025544731/502, limitatamente al ruolo n. 250320/2022 di complessivi euro 1.626,59, relativo all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, come accertata in base all'art. 54 bis del
DPR 633/72; cartelle che l'Agente della riscossione notificava ai ricorrenti, in qualità di eredi coobbligati del de cuius, in data 22.07.2025.
Parte ricorrente esponeva che il de cuius, avvocato, era deceduto nel 2019 e che l'eredità era stata accettata con beneficio di inventario dalla coniuge e dai figli;
rappresentava che l'attivo ereditario, una volta considerate le passività e gli oneri gravanti sull'asse, risultava in realtà incapiente rispetto alle pretese erariali.
Con ulteriori motivi, parte ricorrente lamentava, da un lato, la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente e delle norme sul controllo automatizzato, assumendo che non era stato inviato – o comunque non correttamente notificato – alcun avviso bonario, con conseguente lesione del diritto di difesa;
dall'altro, denunciava la carenza di motivazione delle cartelle, ritenute generiche e prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, dei criteri di calcolo di imposta, interessi e sanzioni. Contestava, inoltre, che l'Ufficio si fosse limitato a un controllo meramente automatizzato, sostenendo che la pretesa traeva origine da un'attività sostanzialmente accertativa svolta senza l'adozione dei necessari avvisi.
I ricorrenti eccepivano poi la decadenza dal potere di liquidazione, evidenziando la sequenza temporale di dichiarazioni, comunicazioni e formazione del ruolo, che, a loro dire, oltrepassava i termini previsti per l'attività di controllo e iscrizione a ruolo. Con un ulteriore motivo, denunciavano la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n.
472/1997, sostenendo che, nonostante il principio di intrasmissibilità, nelle somme richieste agli eredi residuavano ancora sanzioni riferibili al de cuius.
Concludevano chiedendo l'annullamento totale o parziale delle cartelle e la condanna delle Amministrazioni alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva contestando integralmente il ricorso. Riconosceva astrattamente gli effetti civilistici del beneficio di inventario, ma eccepiva che essi incidevano solo sulla fase esecutiva, non sulla legittimità del titolo di riscossione, aggiungendo che dall'esame della dichiarazione di successione emergeva un attivo ereditario idoneo a coprire le pretese. Opponeva, quanto all'avviso bonario, che una comunicazione di irregolarità risultava effettivamente emessa e notificata al de cuius, e che comunque si trattava di atto endoprocedimentale, la cui eventuale omissione non avrebbe travolto la cartella.
In ordine alle censure di difetto di motivazione e di illegittima estensione dei poteri di controllo, l'Ufficio eccepiva che la pretesa scaturiva da un controllo strettamente automatizzato sui dati dichiarati, senza ulteriori accertamenti sostanziali, e che le cartelle si conformavano al modello legale, recando gli elementi necessari per individuare origine e natura del debito. Rispetto all'eccezione di decadenza, l'Agenzia delle Entrate opponeva che, trattandosi di imposta liquidata sulla base di dichiarazioni validamente presentate, operava il termine di prescrizione decennale del credito, nel cui ambito si collocavano formazione del ruolo e notifica delle cartelle. Quanto alle sanzioni, eccepiva di averle già escluse nella formazione del ruolo intestato agli eredi. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in via preliminare sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le doglianze attinenti alla spettanza del tributo, alla notifica degli atti prodromici, alla decadenza o prescrizione del credito, alla violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente e alla motivazione del ruolo e del provvedimento impositivo, eccependo che tali profili riguardavano esclusivamente l'ente impositore. Nel merito, l'Agente della riscossione ribadiva la regolarità formale delle cartelle e delle notifiche agli eredi, affermava che il beneficio di inventario non incideva sulla validità degli atti ma eventualmente sulla successiva fase esecutiva, e opponeva che l'assenza del dettaglio analitico del calcolo degli interessi non costituiva vizio invalidante, trattandosi di elementi determinati dalla legge e dal ruolo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto nel merito del ricorso per infondatezza delle censure, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva questo Giudice monocratico che deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, poiché le doglianze qui vagliate attengono, in via assorbente, al rispetto dei termini decadenziali di notifica della cartella, profilo che incide direttamente sulla validità ed efficacia dell'atto della riscossione e, pertanto, coinvolge necessariamente anche l'ente notificatore, oltre che l'ente titolare del credito.
Ciò posto, questo Giudice ritiene assorbente l'esame dell'eccezione di estinzione della pretesa per decorso del termine utile all'esercizio del potere di riscossione mediante cartella.
Dalla documentazione prodotta e dalle difese dell'Ufficio emerge che la pretesa è stata iscritta a ruolo quale esito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, relativo alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017, presentata in data 19 aprile 2018, con successiva formazione del carico e consegna del ruolo nell'anno 2022. Risulta, altresì, che la notifica della cartella agli eredi è stata effettuata soltanto in data
22 luglio 2025.
Orbene, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata, la disciplina positiva, dettata dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, impone che la cartella di pagamento sia notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso in esame, essendo la dichiarazione IVA 2017 presentata nell'anno 2018, il termine ordinario di notifica risultava spirare al 31 dicembre 2021, o meglio al 26 giugno 2023 considerando la proroga di 542 giorni prevista per la notifica degli atti della riscossione a seguito della normativa emergenziale da pandemia da Covid-19. Appare, comunque, inconferente ogni riferimento alla sola data di consegna o di visto del ruolo, trattandosi di scansioni interne che non possono elidere la natura decadenziale del termine di notificazione dell'atto recettizio nei confronti del destinatario.
Questo Giudice osserva, inoltre, che la sopravvenuta morte del contribuente nel 2019 non è circostanza idonea a determinare, di per sé, una sospensione o una “neutralizzazione” dei termini decadenziali previsti per l'esercizio del potere di riscossione mediante cartella. L'evento successorio incide sulle modalità di notificazione degli atti (in particolare ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973), consentendo la valida intestazione e notificazione agli eredi, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio fiscale del de cuius in mancanza di rituale comunicazione, ma non attribuisce all'Amministrazione un potere indefinito nel tempo, né introduce una deroga ai termini decadenziali fissati a presidio della certezza dei rapporti giuridico-tributari. Ne consegue che il richiamo difensivo dell'Ufficio alla giurisprudenza che ammette la notificazione agli eredi “collettivamente e impersonalmente” non può essere inteso nel senso di rendere irrilevante il rispetto dei termini decadenziali stabiliti dall'ordinamento per la notifica della cartella.
Alla luce di tali considerazioni, la notifica avvenuta il 22 luglio 2025 risulta manifestamente tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, con conseguente intervenuta decadenza del potere di riscossione mediante cartella per la pretesa scaturente dal controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R.
633/1972, e conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
In definitiva, essendo stata la cartella notificata oltre il termine decadenziale previsto per i carichi da controllo automatizzato, deve disporsi l'annullamento degli atti impugnati, limitatamente all'Iva 2017, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente al ruolo
2022/250320 relativo ad Iva anno 2017.
Condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno di essi resistenti, in euro 300 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti, in favore della sig.ra Ricorrente_2 e del sig. Ricorrente_1, intesi congiuntamente quale parte ricorrente.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 28/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AVIZZANO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4125/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via G. Ribera N. 1 80128 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.40 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025544731502 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220025544731501 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 232/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: parte ricorrente chiede l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Resistenti: le parti restistenti chiedono il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in trattazione, la signora Ricorrente_2 e il sig. Ricorrente_1, quali eredi del sig. Nominativo_1, proponevano opposizione contro l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Caserta e contro l'Agenzia delle Entrate-Riscossione avverso le cartelle di pagamento nn.
02820220025544731/501 e 02820220025544731/502, limitatamente al ruolo n. 250320/2022 di complessivi euro 1.626,59, relativo all'IVA dovuta per l'anno d'imposta 2017, come accertata in base all'art. 54 bis del
DPR 633/72; cartelle che l'Agente della riscossione notificava ai ricorrenti, in qualità di eredi coobbligati del de cuius, in data 22.07.2025.
Parte ricorrente esponeva che il de cuius, avvocato, era deceduto nel 2019 e che l'eredità era stata accettata con beneficio di inventario dalla coniuge e dai figli;
rappresentava che l'attivo ereditario, una volta considerate le passività e gli oneri gravanti sull'asse, risultava in realtà incapiente rispetto alle pretese erariali.
Con ulteriori motivi, parte ricorrente lamentava, da un lato, la violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente e delle norme sul controllo automatizzato, assumendo che non era stato inviato – o comunque non correttamente notificato – alcun avviso bonario, con conseguente lesione del diritto di difesa;
dall'altro, denunciava la carenza di motivazione delle cartelle, ritenute generiche e prive dell'indicazione delle ragioni di fatto e di diritto, dei criteri di calcolo di imposta, interessi e sanzioni. Contestava, inoltre, che l'Ufficio si fosse limitato a un controllo meramente automatizzato, sostenendo che la pretesa traeva origine da un'attività sostanzialmente accertativa svolta senza l'adozione dei necessari avvisi.
I ricorrenti eccepivano poi la decadenza dal potere di liquidazione, evidenziando la sequenza temporale di dichiarazioni, comunicazioni e formazione del ruolo, che, a loro dire, oltrepassava i termini previsti per l'attività di controllo e iscrizione a ruolo. Con un ulteriore motivo, denunciavano la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n.
472/1997, sostenendo che, nonostante il principio di intrasmissibilità, nelle somme richieste agli eredi residuavano ancora sanzioni riferibili al de cuius.
Concludevano chiedendo l'annullamento totale o parziale delle cartelle e la condanna delle Amministrazioni alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate si costituiva contestando integralmente il ricorso. Riconosceva astrattamente gli effetti civilistici del beneficio di inventario, ma eccepiva che essi incidevano solo sulla fase esecutiva, non sulla legittimità del titolo di riscossione, aggiungendo che dall'esame della dichiarazione di successione emergeva un attivo ereditario idoneo a coprire le pretese. Opponeva, quanto all'avviso bonario, che una comunicazione di irregolarità risultava effettivamente emessa e notificata al de cuius, e che comunque si trattava di atto endoprocedimentale, la cui eventuale omissione non avrebbe travolto la cartella.
In ordine alle censure di difetto di motivazione e di illegittima estensione dei poteri di controllo, l'Ufficio eccepiva che la pretesa scaturiva da un controllo strettamente automatizzato sui dati dichiarati, senza ulteriori accertamenti sostanziali, e che le cartelle si conformavano al modello legale, recando gli elementi necessari per individuare origine e natura del debito. Rispetto all'eccezione di decadenza, l'Agenzia delle Entrate opponeva che, trattandosi di imposta liquidata sulla base di dichiarazioni validamente presentate, operava il termine di prescrizione decennale del credito, nel cui ambito si collocavano formazione del ruolo e notifica delle cartelle. Quanto alle sanzioni, eccepiva di averle già escluse nella formazione del ruolo intestato agli eredi. Concludeva per il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio.
Si costituiva anche l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che in via preliminare sollevava eccezione di difetto di legittimazione passiva rispetto a tutte le doglianze attinenti alla spettanza del tributo, alla notifica degli atti prodromici, alla decadenza o prescrizione del credito, alla violazione dell'art. 6 dello Statuto del contribuente e alla motivazione del ruolo e del provvedimento impositivo, eccependo che tali profili riguardavano esclusivamente l'ente impositore. Nel merito, l'Agente della riscossione ribadiva la regolarità formale delle cartelle e delle notifiche agli eredi, affermava che il beneficio di inventario non incideva sulla validità degli atti ma eventualmente sulla successiva fase esecutiva, e opponeva che l'assenza del dettaglio analitico del calcolo degli interessi non costituiva vizio invalidante, trattandosi di elementi determinati dalla legge e dal ruolo.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione concludeva chiedendo, in via principale, l'accoglimento dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto nel merito del ricorso per infondatezza delle censure, con condanna dei ricorrenti alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, osserva questo Giudice monocratico che deve essere disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'Agente della riscossione, poiché le doglianze qui vagliate attengono, in via assorbente, al rispetto dei termini decadenziali di notifica della cartella, profilo che incide direttamente sulla validità ed efficacia dell'atto della riscossione e, pertanto, coinvolge necessariamente anche l'ente notificatore, oltre che l'ente titolare del credito.
Ciò posto, questo Giudice ritiene assorbente l'esame dell'eccezione di estinzione della pretesa per decorso del termine utile all'esercizio del potere di riscossione mediante cartella.
Dalla documentazione prodotta e dalle difese dell'Ufficio emerge che la pretesa è stata iscritta a ruolo quale esito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R. 633/1972, relativo alla dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2017, presentata in data 19 aprile 2018, con successiva formazione del carico e consegna del ruolo nell'anno 2022. Risulta, altresì, che la notifica della cartella agli eredi è stata effettuata soltanto in data
22 luglio 2025.
Orbene, per le somme dovute a seguito di liquidazione automatizzata, la disciplina positiva, dettata dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, impone che la cartella di pagamento sia notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nel caso in esame, essendo la dichiarazione IVA 2017 presentata nell'anno 2018, il termine ordinario di notifica risultava spirare al 31 dicembre 2021, o meglio al 26 giugno 2023 considerando la proroga di 542 giorni prevista per la notifica degli atti della riscossione a seguito della normativa emergenziale da pandemia da Covid-19. Appare, comunque, inconferente ogni riferimento alla sola data di consegna o di visto del ruolo, trattandosi di scansioni interne che non possono elidere la natura decadenziale del termine di notificazione dell'atto recettizio nei confronti del destinatario.
Questo Giudice osserva, inoltre, che la sopravvenuta morte del contribuente nel 2019 non è circostanza idonea a determinare, di per sé, una sospensione o una “neutralizzazione” dei termini decadenziali previsti per l'esercizio del potere di riscossione mediante cartella. L'evento successorio incide sulle modalità di notificazione degli atti (in particolare ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. 600/1973), consentendo la valida intestazione e notificazione agli eredi, anche collettivamente e impersonalmente presso l'ultimo domicilio fiscale del de cuius in mancanza di rituale comunicazione, ma non attribuisce all'Amministrazione un potere indefinito nel tempo, né introduce una deroga ai termini decadenziali fissati a presidio della certezza dei rapporti giuridico-tributari. Ne consegue che il richiamo difensivo dell'Ufficio alla giurisprudenza che ammette la notificazione agli eredi “collettivamente e impersonalmente” non può essere inteso nel senso di rendere irrilevante il rispetto dei termini decadenziali stabiliti dall'ordinamento per la notifica della cartella.
Alla luce di tali considerazioni, la notifica avvenuta il 22 luglio 2025 risulta manifestamente tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, con conseguente intervenuta decadenza del potere di riscossione mediante cartella per la pretesa scaturente dal controllo automatizzato ex art. 54-bis del D.P.R.
633/1972, e conseguente illegittimità dell'atto impugnato.
In definitiva, essendo stata la cartella notificata oltre il termine decadenziale previsto per i carichi da controllo automatizzato, deve disporsi l'annullamento degli atti impugnati, limitatamente all'Iva 2017, con assorbimento delle ulteriori censure.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato limitatamente al ruolo
2022/250320 relativo ad Iva anno 2017.
Condanna i resistenti alla rifusione delle spese di lite che si liquidano, per ciascuno di essi resistenti, in euro 300 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e oneri di legge se dovuti, in favore della sig.ra Ricorrente_2 e del sig. Ricorrente_1, intesi congiuntamente quale parte ricorrente.