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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 18/03/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
Proc. n. 433/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 433/2019 R.G., vertente
TRA nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), in proprio e quale procuratore generale, per atto Notar del 17.02.1993,
[...] Per_1
rep. n. 81110, racc. 4250, della sorella nata a [...] il [...] Persona_2
( ; C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._3
);
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._4
);
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Scaglione (c.f. ed C.F._5
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via dei Bianchi n. 3, presso lo studio legale
Bottari-Gentile, indirizzo per comunicazioni e notifiche p.e.c.
Email_1
APPELLANTI
CONTRO (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Anna II
Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanna Tripodi ( ), indirizzo per comunicazioni e notifiche C.F._6
p.e.c. - mail Email_2 Email_3
APPELLATO
(già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Morabito ed elettivamente domiciliata preso il suo studio. in Reggio Calabria, via Bruno
Buozzi n. 12/B, indirizzo per comunicazioni e notifiche p.e.c.
Email_4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(P. IVA ) rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Fabio Spanò, C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._7
presso il suo studio sito in via Sbarre Inf. n. 417, pec: Email_5
APPELLATA
in persona del Controparte_5
vicepresidente e legale rappresentante;
in persona del Controparte_6
liquidatore e legale rappresentante;
, in persona del procuratore speciale dell'amministratore Controparte_7
delegato;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 135/2019, emessa il 24.01.2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.
1528/2006 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/17 Con atto di citazione notificato in data 18-24 aprile 200, all'esito di regolamento preventivo di giurisdizione, i germani e Parte_1 Per_2 Pt_2 Pt_3
riassumevano il giudizio previamente instaurato presso il e convenivano, innanzi CP_8
al Tribunale di Reggio Calabria, il nonché la società Controparte_1 [...]
Controparte_2
Esponevano di essere proprietari di un immobile meglio descritto in atti, in precedenza locato al “Circolo unione”, fino allo sfratto avvenuto nel 1992; deducevano che detto immobile, nel tempo, aveva subito allagamenti e infiltrazioni d'acqua imputabili a lavori che avevano immutato lo stato dei luoghi viciniori, eseguiti sia dal Controparte_1
(modifica della pendenza della via OR) sia dalle (innalzamento
[...] CP_3 del livello della linea ferrata) oltre che all'inadeguatezza ed alla scarsa manutenzione delle opere di drenaggio. Assumevano quindi di avere diritto al risarcimento dei danni subiti e formulavano le seguenti conclusioni: ordinare, ai convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza e/o spettanza, di eseguire gli interventi e le opere necessarie per assicurare il regolare smaltimento delle acque meteoriche;
condannare i convenuti, in proporzione al grado della colpa che sarà accertata all'esito del giudizio, al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni, sia, di quelli diretti, riportati dall'immobile e dalle sue pertinenze, a causa degli allagamenti che si sono ripetuti nel corso degli anni, sia, di quelli derivati dal mancato guadagno derivato dalla impossibilità di cedere in locazione a terzi l'immobile danneggiato e perciò inutilizzabile;
condannare i convenuti a rimborsare agli attori le spese e competenze del giudizio.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda e rilevando che tutti gli interventi posti in essere rispettavano le norme tecniche e non avevano concorso a determinare i danni lamentati.
(già ) si costituiva in giudizio, con Controparte_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2007. Eccepiva che, con la convenzione n.46 dell'8.05.1984, aveva affidato all'ATI, costituita con la partecipazione della
BO Costruzioni SpA e dell' , la realizzazione del raddoppio Controparte_9
del binario ferroviario della linea Reggio Calabria/Melito P.S., con esonero da ogni responsabilità e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva esserle addebitata. Rilevava, inoltre, che i lavori eseguiti sulla rete ferroviaria, nel tratto prospiciente alla proprietà degli attori principali, non avevano comportato alcuna modifica altimetrica della strada e che, conseguentemente, i danni all'immobile di proprietà dei signori erano Pt_1
pag. 3/17 riconducibili, esclusivamente, alla carente o mancata manutenzione, da parte del
[...]
, dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, concludendo Controparte_1
per il rigetto della domanda.
In considerazione delle difese svolte dalla società gli attori chiedevano ed CP_10 ottenevano l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della
[...]
(già già BO Controparte_11 Controparte_12
Costruzioni Spa) e della (già già Controparte_13 CP
). CP_9
La e la costituendosi in giudizio, con rispettive Pt_4 Controparte_13
comparse di costituzione e risposta, eccepivano la prescrizione del dirizzo azionato dai sigg.ri , ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., in quanto i lavori di raddoppio del Pt_1
binario erano stati eseguiti tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 ed il primo atto interruttivo era stato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, proposto nelle more del giudizio de quo e, comunque, dopo 5 anni dal collaudo delle opere avvenuto in data
26.03.2002. Nel merito deducevano che i danni lamentati dagli attori erano imputabili, esclusivamente, al per la difettosa manutenzione Controparte_1 dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche.
La chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la Parte_4 [...]
e l' , sulla base della polizza RCG n.7548, Parte_5 CP_7
stipulata, in coassicurazione, con i detti Istituti assicuratori, per essere dagli stessi manlevata da ogni responsabilità, in caso di condanna al risarcimento dei danni.
L' si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_7
5.03.2008, eccependo, in via preliminare, la prescrizione sia del diritto degli attori principali che dell'assicurato; nel merito, chiedeva il rigetto, tanto, della domanda di manleva, non rientrando i danni lamentati dalle controparti nella copertura assicurativa, quanto, della domanda principale, dovendo la responsabilità dei danni dedotti attribuirsi, esclusivamente, al CP_1
Infine, si costituiva in giudizio anche la eccependo Parte_5
l'inoperatività della garanzia assicurativa;
la prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., di ogni diritto dell'assicurata, oltre che del diritto degli attori;
sul punto, in particolare, rilevava l'assicurata Società aveva tempestivamente consegnato i lavori alle CP
, regolarmente collaudati in data 26/3/2002 mentre il primo atto utile ad CP_3
interrompere il decorso della prescrizione si sostanziava nel ricorso per accertamento pag. 4/17 tecnico preventivo notificato il 15.96.2007, circa vent'anni dopo l'esecuzione dei lavori e comunque ben oltre cinque anni dal collaudo;
gradatamente, per l'ipotesi in cui la garanzia fosse ritenuta valida ed efficace, chiedeva, oltre al rigetto delle domande proposte nei confronti della società assicurata, che il diritto alla manleva fosse contenuto nei limiti contrattuali della polizza anche per quanto riguarda il massimale e la quota di rischio (45%), assunta in coassicurazione con altre imprese, senza vincolo di solidarietà.
§
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza appellata, così decideva:
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori, accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e della società Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente in misura pari al 70% ed al 30% per i fenomeni di allagamento
[...]
subiti dagli immobili degli attori;
2) condanna il all'esecuzione degli interventi idraulici Controparte_1 descritti dal ctu, ing. nell'elaborato tecnico depositato in data 3.03.2014 Persona_3
e relativi allegati, la cui programmazione dovrà essere avviata entro dodici mesi dalla presente decisione;
3) condanna il al pagamento in favore degli attori, a titolo di Controparte_1 risarcimento per equivalente del danno patrimoniale, della somma di € 74.970,00, in valori attuali, oltre interessi legali da calcolare, dalla data del fatto illecito sulla somma devalutata alla medesima data (25.10.1997) e rivalutata, anno per anno, fino al soddisfo;
4) condanna la società al pagamento in favore degli attori, Controparte_2
a titolo di risarcimento per equivalente del danno patrimoniale, della somma di €
32.130,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi come al punto precedente;
5) rigetta la domanda proposta dagli attori di risarcimento del danno “da perdita dei canoni di locazione”;
6) rigetta la domanda estesa dagli attori nei confronti delle società terze chiamate,
[...]
e Controparte_11 Controparte_6
7) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_11 nei confronti delle società e;
[...] Parte_5 CP_7
8) condanna il e la società in Controparte_1 Controparte_2
solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori che si liquidano in complessive € 14.185,00, di cui € 13.000,00 per compensi ed € 1.185,00 per esborsi, oltre pag. 5/17 rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e le società terze chiamate;
10) compensa integralmente le spese di lite tra la società chiamante e le due società di assicurazione terze chiamate;
11) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate come da decreti emessi nel corso del giudizio, in solido, a carico delle società e del . CP_10 Controparte_1
§
I sig.ri proponevano appello chiedendo la parziale riforma della sentenza, Pt_1
limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno indiretto ad essi derivato all'impossibilità di locare l'immobile dal 1992 e fino all'esecuzione, da parte del dei lavori che lo avrebbero reso Controparte_1
immune da inondazione e quindi restaurabile e fruibile sul mercato locativo. Chiedevano quindi la condanna del e di Controparte_1 Controparte_2
(nella misura del 70% per il primo e del 30% per la seconda), al risarcimento per la perdita dei canoni di locazione nelle annate dal 1992 alla data di esecuzione dei lavori idraulici prescritti dalla sentenza appellata come sufficienti ad evitare ulteriori allagamenti dell'edificio, nella misura annua stimata dal C.T.U. fino al 2012 (e considerando, per brevità, quella per gli anni successivi uguale a quella stimata per il
2012, ovvero richiamandolo per la stima relativa alle annate successive), con gli interessi, su ciascuna annualità, dalla fine di ciascun anno al soddisfo, nonché la condanna del e di sempre nelle stesse proporzioni, al rimborso di Controparte_1 CP_10
spese e competenze del secondo grado di giudizio.
L'Appello veniva notificato il 9.5.2019 a il CP Controparte_14
1.5.2019 a Rete Ferroviaria Italia spa ed il 14.5.2019 al ed Controparte_1
iscritto il 2.5.2019.
Il si costituiva chiedendo in via preliminare, la dichiarazione Controparte_1
di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, ridurre il quantum richiesto dagli appellanti per il risarcimento. Con vittoria di spese e compensi.
, si costituiva con comparsa di costituzione ed appello Controparte_2
incidentale del 4.9.2019, chiedendo di voler rigettare l'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado relativamente al rigetto della richiesta di risarcimento del pag. 6/17 danno da mancato godimento dell'immobile avanzata dagli attori e appellanti principali.
Con l'appello incidentale chiedeva di dichiarare quale unico soggetto responsabile dei presunti danni all'immobile di proprietà dei signori il Pt_1 Controparte_1
, essendo la causa degli stessi imputabile esclusivamente alla carenza di
[...]
fognatura comunale ed al sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Anche la si costituiva con comparsa chiedendo, in Parte_5
via preliminare, la propria estromissione dal giudizio nel merito, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e, nel caso di eventuale costituzione della e relativa Pt_4
richiesta di manleva, chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
la prescrizione ai sensi dell'art. 2952, commi 2° e 3°, cod. civ, l'inoperatività della garanzia e, in via estremamente subordinata, di contenere l'eventuale diritto alla manleva nei limiti delle condizioni contrattuali.
, ed , non si costituivano. Parte_4 CP Controparte_7
Svolta la trattazione precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
§
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., dell'appello proposto dai signori . Tale eccezione deve essere disattesa, Pt_1
posto che i motivi di censura non presentano i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza.
§
3. Sulla richiesta di estromissione della Parte_5
La ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in Parte_5
quanto estranea alla lite. Sul punto, si rileva che la sentenza primo grado aveva rigettato la domanda estesa alle società terze chiamate in giudizio, Controparte_11
e rendendo così assorbita la decisione
[...] Controparte_6
sulla domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della Pt_4 Parte_5
pag. 7/17 Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione ed è quindi Parte_5
passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ. (Cass. civile sez. III - 29/04/2015, n. 8693). Argomentando da tale pronuncia, anche nel caso di specie, stante il passaggio in giudicato delle statuizioni che la riguardano, la costituzione in appello della è Parte_5
inammissibile, né può essere qualificata come atto di intervento.
§
4. Sull'appello principale proposto dai signori . Pt_1
Con l'appello principale, i signori hanno impugnato la sentenza di primo grado Pt_1
limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno indiretto ad essi derivato all'impossibilità di locare l'immobile dal 1992 e fino all'esecuzione, da parte del dei lavori che lo avrebbero reso Controparte_1
immune da inondazione e quindi restaurabile e fruibile sul mercato locativo. A sostegno, hanno dedotto che l'immobile fosse stato locato fino al 1992, come documentato dalla sentenza di sfratto per finita locazione degli ultimi inquilini, eseguito per la ricerca di una nuova locazione a condizioni più remunerative, ma frustrata dalle inondazioni annuali.
Hanno poi evidenziato la valenza della lettera con la quale la Ge.se.co. si era sciolta dalla promessa di prendere in locazione l'immobile, non essendo stato ristrutturato secondo le condizioni del contratto preliminare (come da documentazione allegata al fascicolo di parte innanzi al T.A.R., al n. 12) Nello stesso senso, ad avviso dell'appellante, deporrebbero anche la richiesta di concessione per ristrutturare l'immobile, ottenuta nel
1991, in previsione dell'escomio dell'ultimo inquilino, e la richiesta di rinnovo della stessa, avanzata il 22.7.2022 e la cui mancata esecuzione, a dire degli appellati, sarebbe dipesa “dall'inizio delle inondazioni, seguite alla modifica del profilo altimetrico della
Via Soccorso (…) divenute di anno in anno più frequenti e più cospicue, fino a raggiungere la cadenza, addirittura, biennale, ma verificatesi già dai primissimi anni '90
(…)” (cfr. appello, pag. 10).
pag. 8/17 4.1. Il ha controdedotto rilevando l'infondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto della prospettazione avversaria e sostenendo la motivazione e le statuizioni della sentenza di primo grado. In particolare, ha evidenziato che, durante il primo grado di giudizio, è risultato in maniera inconfutabile che il fabbricato in questione, già in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, necessitava di opere di restauro e manutenzione straordinaria e, pertanto, non era senza dubbio locabile da tempo.
4.2. Sul punto, anche R.F.I. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado sostenendo la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado per rigettare la domanda degli attori al risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile.
4.3. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
4.4. La sentenza di primo grado ha correttamente argomentato che la liquidazione di ogni voce di danno postula il concreto accertamento dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e nel caso di danno patrimoniale subito da un immobile va assolto, in primo luogo, dimostrando che il bene leso dalla condotta illecita fosse suscettibile di sfruttamento economico, come spiegato da Cass. n.
4534 del 22.2.2017.
Tale assunto è pienamente in linea con l'insegnamento secondo cui, avuto riguardo alla prova del danno da lucro cessante, il creditore deve provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da una determinata operazione economica. In altri termini, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento o dell'illecito – ma che, se si fossero concretizzati, sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza (Cass. 7759/2012).
Tenuto conto dei suddetti principi di diritto e degli elementi probatori in atti, può affermarsi, concordemente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, che, nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta.
Passando ad esaminare gli elementi di prova allegati, si rileva che l'immobile di cui trattasi era stato locato al “Circolo Unione” dalla fine degli anni '60 fino al 1992, allorquando i proprietari ne ottennero al rilascio a seguito di procedura di sfratto da essi intentata.
Come esattamente rilevato anche dalla sentenza di primo grado, risulta altresì che – già a quell'epoca – lo stesso immobile necessitava di consistenti opere di restauro (quali, ad esempio, sostituzione delle saracinesche e degli infissi, impermeabilizzazione del lastrico,
pag. 9/17 rifacimento impianto elettrico, nonché dei bagni, della cucina e dell'impianto idrico ecc…), per come evincibile dalla relazione descrittiva dell'arch. , datata Persona_4
19.07.1991, e prodotta dagli stessi attori.
Parimenti corretto e condivisibile è anche l'assunto secondo cui gli attori hanno, inoltre, documentato che il aveva rilasciato l'autorizzazione n. 239 dell'8.08.1991 per CP_1
lavori di restauro completo e manutenzione straordinaria, successivamente prorogata con provvedimento n. 41 del 19.02.1992 e di avere in seguito rinnovato (con istanza del
22.07.2002 - v. documenti indicizzati al n. 26 del fascicolo di parte attrice”) la richiesta di autorizzazione premettendo “che nessun lavoro è mai stato eseguito in relazione alle autorizzazioni già avute per motivi di ordine personale”.
Tale ultima affermazione – contenuta in un atto formale proveniente dagli stessi attori e risalente al 2002 – si pone in evidente contraddizione con quanto da essi sostenuto in questa sede. Segnatamente, giova sottolineare che la stessa si colloca nell'anno 2022, quindi a un decennio di distanza dallo sfratto del precedente inquilino e dall'insorgenza dei lamentati fenomeni di inondazione. Peraltro, considerato che già una precedente autorizzazione (come detto, concessa nel 1991 e prorogata nel 1992) non era stata utilizzata per dichiarati motivi di ordine personale, appare davvero poco credibile la tesi prospettata dagli appellanti, secondo cui la mancata esecuzione dei lavori autorizzati sarebbe dipesa “dall'inizio delle inondazioni, seguite alla modifica del profilo altimetrico della Via Soccorso (…) divenute di anno in anno più frequenti e più cospicue, fino a raggiungere la cadenza, addirittura, biennale, ma verificatesi già dai primissimi anni '90
(…)” (cfr. appello, pag. 10). Invero, la descritta frequenza dei fenomeni di allagamento – divenuta biennale solo in epoca più recente – per un verso, non appare tale da disincentivare, negli anni 1991-1992, l'esecuzione dei lavori autorizzati e, per altro, verso, non ha comunque impedito agli attori di richiedere una nuova autorizzazione nel
2002. A ciò si aggiunga che in tale anno il contenzioso, quantomeno stragiudiziale, tra la ditta , il Comune ed R.F.I. in merito ai fatti per cui si procede era già iniziato, Pt_1
sicché risulta vieppiù inspiegabile che gli attori abbiano richiesto una nuova autorizzazione e dichiarato di avere rinunciato alle precedenti per motivi personali e non per le circostanze per cui è causa.
A tali argomenti si associa la considerazione, desumibile dagli atti (relazioni e tecniche, planimetrie e fotografie), che nella stessa zona, anche nelle immediate adiacenze
CP_ dell'immobile della insistono numerosi altri immobili, anche di più recente Pt_1
pag. 10/17 costruzione, normalmente fruibili, nonostante gli intuibili disagi e danni cagionati dalla cattiva regimentazione delle acque, la quale, come accertato dal c.t.u., coinvolge sia la zona del Viale Aldo Moro, sia la Traversa Soccorso.
Devono, inoltre, condividersi i rilievi della sentenza di primo grado in merito alla lettera del 5.5.1997, a firma dell'amministratore della società Ge.se.co s.a.s., contenente la comunicazione di recesso dalla proposta di locazione dell'immobile degli attori, non essendo la stessa corroborata da alcun ulteriore indizio o elemento di prova. Giova altresì rilevare che la valenza probatoria di tale nota appare equivoca. La stessa fa riferimento a precedenti accordi verbali con i quali detta società si sarebbe dichiarata disponibile a prendere in locazione l'immobile, al canone mensile di £ 11.000.000 e per la durata di dodici anni rinnovabili, al fine di adibirlo a centro servizi e congressi, a fronte dell'impegno dei proprietari di ristrutturarlo a regola d'arte entro il 21 marzo 1997.
Tuttavia, nei documenti richiamati dall'appellante (all. 12 al ricorso al T.A.R.) vi è un contratto preliminare di locazione tra le stesse parti e alle medesime condizioni di cui alla predetta nota del 5.5.1997; non si comprende, dunque, il motivo per cui, nella medesima nota – peraltro finalizzata a recedere dai precedenti accordi – non si sia fatto riferimento, come sarebbe stato più logico e giuridicamente corretto, al citato contratto preliminare.
Oltre a tale inspiegabile contraddizione, si evidenzia che il citato contratto preliminare, al punto 20, prevedeva la possibilità, per ciascuna delle parti, di recedere liberamente, senza alcuna penale e sanzione, il che, anche alla luce delle specifiche circostanze del caso, induce a dubitare sulla serietà dell'impegno contrattuale, ove si consideri, tra l'altro, che la ditta aveva lasciato scadere, per motivi “personali”, una precedente Pt_1
autorizzazione alla ristrutturazione risalente agli anni 1991/1992 e, pur a fronte di detti accordi con la Ge.se.co, non risulta che si sia attivata per ottenere una nuova autorizzazione, se non nel 2002.
In ogni caso - ove si volesse prescindere dai cennati rilievi e opinare per la serietà di detta proposta contrattuale e per l'effettivo interesse della Ge.se.co a prendere in locazione l'immobile, senza peraltro avanzare alcuna riserva circa il pericolo di infiltrazioni d'acqua – a maggior ragione la ditta OR non potrebbe pretendere il risarcimento del danno da mancata locazione, non essendosi neppure attivata per poter adempiere detto contratto preliminare.
In ragione di tutto quanto sopra rilevato, la decisione degli odierni appellanti di non ristrutturare l'immobile, sebbene insindacabile sotto il profilo della convenienza pag. 11/17 economica o della mera opportunità, non può essere giuridicamente correlata ai fatti per cui è causa, non avendo gli stessi valenza tecnicamente ed oggettivamente impeditiva del restauro dell'immobile e del suo eventuale sfruttamento economico. In altri termini, la mancata occasione di guadagno allegata dagli appellanti è direttamente dipendente dalla loro scelta di non sostenere l'investimento necessario a rendere fruibile l'immobile di loro proprietà, pur a fronte di un'asserita proposta di locazione. Pertanto, essendo rimasto l'immobile in condizioni inidonee alla locazione, nessun danno da mancata locazione può essere prospettato. In altri termini, il mancato guadagno derivante dalla scelta di non ripristinare l'immobile e renderlo idoneo alla locazione (sia pure per il paventato timore di nuove immissioni di acqua) non può essere imputato a terzi. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'inammissibile conclusione per cui agli odierni appellanti verrebbe riconosciuto, per un verso, il risarcimento del danno subito dall'immobile e delle somme necessarie al suo ripristino e, per altro verso, anche il diritto a vedersi risarcito il lucro potenzialmente ricavabile dal ripristino non effettuato. Per converso, un'eventuale pretesa risarcitoria avrebbe potuto essere presa in considerazione solo qualora i proprietari - dopo aver ristrutturato e reso fruibile l'immobile – avessero subito ulteriori danni e perso occasioni di guadagno a causa di successivi allagamenti.
§
5. Sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
ha proposto appello incidentale sostenendo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e contestando la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di primo grado. In particolare, l'appellante incidentale ha rilevato che il giudice di prime cure abbia erroneamente disatteso il parere del c.t.u., secondo il quale, dal punto di vista tecnico, il danno sarebbe “imputabile esclusivamente alla carenza di fognatura comunale ed al sistema di smaltimento delle acque meteoriche”, mentre una eventuale diversa posizione altimetrica della sede ferroviaria non potrebbe essere, da un punto di vista meramente tecnico, additata come origine del danno. Ha poi evidenziato che anche il proprio consulente tecnico di parte ha rilevato che la quota della sede ferroviaria, esistente prima della costruzione del fabbricato di proprietà , nel tempo non era Pt_1
variata e che gli assi di scarico sono stati sempre mantenuti al di sotto della stessa.
L'appello incidentale e fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, nel motivare l'affermazione di responsabilità concorsuale di dopo aver richiamato un passaggio della relazione del c.t.u. in cui si afferma: “La CP_10
pag. 12/17 causa da cui hanno origine i danni riscontati è riconducibile alle carenze del sistema fognario comunale, che interessa sia la zona del Viale Aldo Moro sia la Traversa
Soccorso con particolare riguardo alle carenze del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Una concausa degli allagamenti è inoltre rappresentata dalla quota altimetrica della sede ferroviaria che costituisce un ostacolo, in occasione di precipitazioni meteoriche al deflusso delle acque verso mare con conseguente inondazione dei locali in capo a parte attrice”, si è soffermata sui principi che regolano il riconoscimento del nesso di causalità, con particolare riferimento al concorso tra più azioni o omissioni. Ha quindi ritenuto di affermare la responsabilità concorsuale di nella verificazione degli CP_10
eventi dannosi oggetto di causa, nella misura del 30%.
Diversamente da quanto statuito dalla sentenza appellata, questa Corte - sulla base del complessivo esame della c.t.u. - ritiene di dover escludere ogni responsabilità di CP_10
nella causazione dei danni lamentati dagli attori. Per completezza espositiva, si rileva che, nella relazione del c.t.u., Ing. a pag. 17, si legge che, dalla rappresentazione Per_3
fotografica riferita all'anno 1997 ed allegata alla perizia giurata (di parte attrice) si evince in maniera univoca e oggettiva che il ristagno di acqua sulla via Soccorso “è imputabile alla concomitanza di due fattori: - variazione della pendenza longitudinale della strada con formazione di un dosso in corrispondenza della sede ferroviaria;
inadeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e presumibilmente fognarie”.
A pag. 27 il consulente afferma che sulla scorta degli elementi tecnici di cui sopra, emerge un quadro abbastanza chiaro in relazione alla eziologia del danno. Il problema principale è da ricercare nel malfunzionamento della condotta fognaria comunale e precisamente nella zona che si trova all'intersezione tra la via Soccorso e il viale Aldo
Moro. In tale zona, infatti, eventi meteorici anche non eccezionali provocano il collasso del sistema fognario e il conseguente scoperchiamento dei chiusini e la successiva inondazione di copiose quantità di liquami. Più avanti, il consulente prosegue rilevando che a tali carenze di natura idraulica si aggiungono altri fattori concomitanti, quali la carente manutenzione delle cunette della via Soccorso, che risultano ostruite da detriti;
lo scarico in mare, parzialmente ostruito;
la conformazione altimetrica della strada. Fatte queste premesse, alla pagina successiva (pag. 28), il consulente conclude affermando testualmente che “in virtù degli accertamenti esposti si può addivenire alla determinazione che i danni lamentati dagli attori risultano eziologicamente riconducibili alle carenze del sistema di smaltimento fognario comunale”. Sempre a pag. 28 della pag. 13/17 relazione, l'ausiliario afferma che a tale carenza si aggiunge l'aggravante rappresentata dalla quota della sede ferroviaria, che si trova ad un livello superiore rispetto a quello della traversa Soccorso, costituendo un ostacolo al deflusso delle acque verso il mare.
E' dirimente notare, tuttavia, che ad avviso del consulente, “Detta circostanza, se da una parte può avere una incidenza analoga a quella rappresentata dalle carenze della fognatura comunale (in quanto se non vi fosse il dosso l'acqua non ristagnerebbe, ma confluirebbe verso il mare) dall'altra, non può essere, da un punto di vista meramente tecnico, additata come origine del danno”, in quanto, anche in presenza di una zona in contropendenza, come nel caso di specie, un idoneo sistema di smaltimento costituito da una semplice caditoia dimensionata in maniera opportuna e da una tubazione interrata collegata al canale principale, risolverebbe la problematica, che ad avviso del c.t.u., tuttavia, si inquadra in un contesto di più ampia portata inerente la carente regimentazione delle acque in tutta la zona circostante, facendo assumere a normali precipitazioni meteoriche la sembianza di eventi eccezionali.
Giova a questo punto evidenziare che - dopo le articolate considerazioni qui riassunte - il c.t.u. ha testualmente affermato: “Conseguentemente, se lo scopo del presente quesito è quello di accertare, da un punto di vista tecnico, la problematica che dà origine agli allagamenti nei locali di parte attrice, si conferma che la causa è imputabile esclusivamente alla carenza della fognatura comunale e al sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo la Via Traversa Soccorso a mare. Diversamente, se lo spirito del quesito è quello di accertare se, indipendentemente dall'origine del danno (che risulta accertato è imputabile alla carenza della fognatura comunale) una eventuale diversa posizione altimetrica della sede ferroviaria, tale da non costituire un ostacolo al deflusso delle acque superficiali, avrebbe limitato i danni, la risposta non può che essere positiva”
(cfr. pag. 29).
L'articolato argomentare del c.t.u., che si è voluto riportare testualmente onde evitare fraintendimenti, consente di affermare che i danni per cui è causa sono eziologicamente riferibili e imputabili alle evidenziate carenze della fognatura e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nella zona dove insiste l'immobile in questione. In tale contesto, il rilevato ferroviario, comprensibilmente, costituisce, di fatto, un ulteriore ostacolo al deflusso delle acque superficiali verso il mare, ma non si pone di per sé come causa efficiente degli allagamenti, in quanto, come rilevato dal c.t.u., dal punto di vista tecnico, basterebbe un idoneo sistema di smaltimento costituito da una semplice caditoia pag. 14/17 dimensionata in maniera opportuna e da una tubazione interrata collegata al canale principale. Del resto, basti osservare che in un centro abitato le acque fognarie e meteoriche dovrebbero essere opportunamente convogliate nel sistema fognario e non defluire liberamente in superficie fino a sfociare a mare. A nulla rileva, pertanto, che tale libero e inammissibile deflusso possa essere ostacolato dal passaggio della linea ferroviaria, la cui progettazione ed esecuzione, peraltro, non sono state oggetto di censura da parte del c.t.u.
5.1. L'accoglimento dell'appello incidentale proposto da comporta quindi la riforma CP_10
della sentenza di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna a suo carico e l'accertamento che la stessa non è responsabile dei danni per cui è causa. CP_10
Incidentalmente, si rileva che non procedersi alla correlata riforma delle statuizioni di condanna a carico del a titolo di responsabilità esclusiva, non Controparte_1
essendo stata proposta impugnazione in tal senso.
§
6. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerato il complessivo esito del giudizio, alla luce dall'integrale rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale, i signori devono essere condannati Pt_1
alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di e alle spese del CP_10
presente grado di appello in favore del Controparte_1
7. Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022, secondo i seguenti criteri.
Per il primo grado - tenuto conto del valore della causa, determinato in ragione del CP_1 decisum (a carico di e ricompreso nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, e dei parametri medi, non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, per tutte le fasi – le spese sono liquidate in complessivi € € 7.616,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, (Fase di studio della controversia, € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.806,00; fase decisionale, €
2.905,00; compenso tabellare € 7.616,00).
Per il grado di appello - tenuto conto del valore della causa, determinato in ragione del disputatum, come dichiarato dagli attori e ricompreso nello scaglione da € 520.001 a €
1.000.000, e dei parametri minimi, stante il più limitato ambito delle questioni devolute - le spese sono liquidate in complessivi € 13.078,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge (Fase di studio della controversia, € 2.853,00; fase introduttiva pag. 15/17 del giudizio, € 1.659,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.822,00; fase decisionale, €
4.744,00; compenso tabellare € 13.078,00).
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 20.694,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge per compensi, nonché in € 777 per contributo unificato effettivamente dovuto e 27 di bolli in favore di e in Controparte_2
complessivi € 13.078,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge in favore del . Controparte_1
Nulla sulle spese in relazione alla posizione della società Parte_5
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti come in atti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 135/2019, emessa il
24.01.2019 nel procedimento n. 1528/2006 R.G., ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile la costituzione in appello della Parte_5
[...]
2. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 Persona_2 Parte_2
;
[...] Parte_3
3. accoglie l'appello incidentale proposto da e riforma della Controparte_2
sentenza di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna a carico della medesima appellante incidentale;
4. condanna alla Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
refusione, in favore di , delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio, liquidate in complessivi € 20.694,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge per compensi, nonché in € 777 per contributo unificato effettivamente dovuto e 27 di bolli
5. condanna alla Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
refusione, in favore del delle spese del presente grado di Controparte_1
appello, liquidate in complessivi € 13.078,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
pag. 16/17 6. conferma nel resto la sentenza appellata.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione della società Parte_5
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio da remoto del 14.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(Dott. Alessandro Liprino) (Dott. ssa Patrizia Morabito)
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Reggio di Calabria
Sezione civile
Proc. n. 433/2019 R.G.A.C.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, composta dai signori Magistrati:
Dott.ssa Patrizia Morabito - Presidente
Dott. Natalino Sapone - Consigliere
Dott. Alessandro Liprino - Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 433/2019 R.G., vertente
TRA nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1 C.F._1
), in proprio e quale procuratore generale, per atto Notar del 17.02.1993,
[...] Per_1
rep. n. 81110, racc. 4250, della sorella nata a [...] il [...] Persona_2
( ; C.F._2
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2 C.F._3
);
[...]
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_3 C.F._4
);
[...]
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Francesco Scaglione (c.f. ed C.F._5
elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via dei Bianchi n. 3, presso lo studio legale
Bottari-Gentile, indirizzo per comunicazioni e notifiche p.e.c.
Email_1
APPELLANTI
CONTRO (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via S. Anna II
Tronco, Palazzo CE.DIR., presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'Avv.
Giovanna Tripodi ( ), indirizzo per comunicazioni e notifiche C.F._6
p.e.c. - mail Email_2 Email_3
APPELLATO
(già , in persona Controparte_2 Controparte_3
del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Morabito ed elettivamente domiciliata preso il suo studio. in Reggio Calabria, via Bruno
Buozzi n. 12/B, indirizzo per comunicazioni e notifiche p.e.c.
Email_4
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
(P. IVA ) rappresentata e Controparte_4 P.IVA_2 difesa dall'Avv. Fabio Spanò, C.F.: , elettivamente domiciliata C.F._7
presso il suo studio sito in via Sbarre Inf. n. 417, pec: Email_5
APPELLATA
in persona del Controparte_5
vicepresidente e legale rappresentante;
in persona del Controparte_6
liquidatore e legale rappresentante;
, in persona del procuratore speciale dell'amministratore Controparte_7
delegato;
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 135/2019, emessa il 24.01.2019 e pubblicata in pari data, nel procedimento n.
1528/2006 R.G.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
pag. 2/17 Con atto di citazione notificato in data 18-24 aprile 200, all'esito di regolamento preventivo di giurisdizione, i germani e Parte_1 Per_2 Pt_2 Pt_3
riassumevano il giudizio previamente instaurato presso il e convenivano, innanzi CP_8
al Tribunale di Reggio Calabria, il nonché la società Controparte_1 [...]
Controparte_2
Esponevano di essere proprietari di un immobile meglio descritto in atti, in precedenza locato al “Circolo unione”, fino allo sfratto avvenuto nel 1992; deducevano che detto immobile, nel tempo, aveva subito allagamenti e infiltrazioni d'acqua imputabili a lavori che avevano immutato lo stato dei luoghi viciniori, eseguiti sia dal Controparte_1
(modifica della pendenza della via OR) sia dalle (innalzamento
[...] CP_3 del livello della linea ferrata) oltre che all'inadeguatezza ed alla scarsa manutenzione delle opere di drenaggio. Assumevano quindi di avere diritto al risarcimento dei danni subiti e formulavano le seguenti conclusioni: ordinare, ai convenuti, ciascuno per quanto di propria competenza e/o spettanza, di eseguire gli interventi e le opere necessarie per assicurare il regolare smaltimento delle acque meteoriche;
condannare i convenuti, in proporzione al grado della colpa che sarà accertata all'esito del giudizio, al risarcimento, in loro favore, di tutti i danni, sia, di quelli diretti, riportati dall'immobile e dalle sue pertinenze, a causa degli allagamenti che si sono ripetuti nel corso degli anni, sia, di quelli derivati dal mancato guadagno derivato dalla impossibilità di cedere in locazione a terzi l'immobile danneggiato e perciò inutilizzabile;
condannare i convenuti a rimborsare agli attori le spese e competenze del giudizio.
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda e rilevando che tutti gli interventi posti in essere rispettavano le norme tecniche e non avevano concorso a determinare i danni lamentati.
(già ) si costituiva in giudizio, con Controparte_2 Controparte_3
comparsa di costituzione e risposta del 20.01.2007. Eccepiva che, con la convenzione n.46 dell'8.05.1984, aveva affidato all'ATI, costituita con la partecipazione della
BO Costruzioni SpA e dell' , la realizzazione del raddoppio Controparte_9
del binario ferroviario della linea Reggio Calabria/Melito P.S., con esonero da ogni responsabilità e che, pertanto, nessuna responsabilità poteva esserle addebitata. Rilevava, inoltre, che i lavori eseguiti sulla rete ferroviaria, nel tratto prospiciente alla proprietà degli attori principali, non avevano comportato alcuna modifica altimetrica della strada e che, conseguentemente, i danni all'immobile di proprietà dei signori erano Pt_1
pag. 3/17 riconducibili, esclusivamente, alla carente o mancata manutenzione, da parte del
[...]
, dell'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, concludendo Controparte_1
per il rigetto della domanda.
In considerazione delle difese svolte dalla società gli attori chiedevano ed CP_10 ottenevano l'autorizzazione ad integrare il contraddittorio nei confronti della
[...]
(già già BO Controparte_11 Controparte_12
Costruzioni Spa) e della (già già Controparte_13 CP
). CP_9
La e la costituendosi in giudizio, con rispettive Pt_4 Controparte_13
comparse di costituzione e risposta, eccepivano la prescrizione del dirizzo azionato dai sigg.ri , ai sensi degli artt. 2935 e 2947 c.c., in quanto i lavori di raddoppio del Pt_1
binario erano stati eseguiti tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 ed il primo atto interruttivo era stato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, proposto nelle more del giudizio de quo e, comunque, dopo 5 anni dal collaudo delle opere avvenuto in data
26.03.2002. Nel merito deducevano che i danni lamentati dagli attori erano imputabili, esclusivamente, al per la difettosa manutenzione Controparte_1 dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche.
La chiedeva, inoltre, di essere autorizzata a chiamare in causa la Parte_4 [...]
e l' , sulla base della polizza RCG n.7548, Parte_5 CP_7
stipulata, in coassicurazione, con i detti Istituti assicuratori, per essere dagli stessi manlevata da ogni responsabilità, in caso di condanna al risarcimento dei danni.
L' si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta del Controparte_7
5.03.2008, eccependo, in via preliminare, la prescrizione sia del diritto degli attori principali che dell'assicurato; nel merito, chiedeva il rigetto, tanto, della domanda di manleva, non rientrando i danni lamentati dalle controparti nella copertura assicurativa, quanto, della domanda principale, dovendo la responsabilità dei danni dedotti attribuirsi, esclusivamente, al CP_1
Infine, si costituiva in giudizio anche la eccependo Parte_5
l'inoperatività della garanzia assicurativa;
la prescrizione, ai sensi dell'art. 2952 c.c., di ogni diritto dell'assicurata, oltre che del diritto degli attori;
sul punto, in particolare, rilevava l'assicurata Società aveva tempestivamente consegnato i lavori alle CP
, regolarmente collaudati in data 26/3/2002 mentre il primo atto utile ad CP_3
interrompere il decorso della prescrizione si sostanziava nel ricorso per accertamento pag. 4/17 tecnico preventivo notificato il 15.96.2007, circa vent'anni dopo l'esecuzione dei lavori e comunque ben oltre cinque anni dal collaudo;
gradatamente, per l'ipotesi in cui la garanzia fosse ritenuta valida ed efficace, chiedeva, oltre al rigetto delle domande proposte nei confronti della società assicurata, che il diritto alla manleva fosse contenuto nei limiti contrattuali della polizza anche per quanto riguarda il massimale e la quota di rischio (45%), assunta in coassicurazione con altre imprese, senza vincolo di solidarietà.
§
Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza appellata, così decideva:
1) in accoglimento della domanda proposta dagli attori, accerta e dichiara la concorrente responsabilità del e della società Controparte_1 Controparte_2
rispettivamente in misura pari al 70% ed al 30% per i fenomeni di allagamento
[...]
subiti dagli immobili degli attori;
2) condanna il all'esecuzione degli interventi idraulici Controparte_1 descritti dal ctu, ing. nell'elaborato tecnico depositato in data 3.03.2014 Persona_3
e relativi allegati, la cui programmazione dovrà essere avviata entro dodici mesi dalla presente decisione;
3) condanna il al pagamento in favore degli attori, a titolo di Controparte_1 risarcimento per equivalente del danno patrimoniale, della somma di € 74.970,00, in valori attuali, oltre interessi legali da calcolare, dalla data del fatto illecito sulla somma devalutata alla medesima data (25.10.1997) e rivalutata, anno per anno, fino al soddisfo;
4) condanna la società al pagamento in favore degli attori, Controparte_2
a titolo di risarcimento per equivalente del danno patrimoniale, della somma di €
32.130,00 in moneta attuale, oltre interessi legali da calcolarsi come al punto precedente;
5) rigetta la domanda proposta dagli attori di risarcimento del danno “da perdita dei canoni di locazione”;
6) rigetta la domanda estesa dagli attori nei confronti delle società terze chiamate,
[...]
e Controparte_11 Controparte_6
7) dichiara assorbita la domanda di garanzia proposta dalla Controparte_11 nei confronti delle società e;
[...] Parte_5 CP_7
8) condanna il e la società in Controparte_1 Controparte_2
solido, alla rifusione delle spese processuali sostenute dagli attori che si liquidano in complessive € 14.185,00, di cui € 13.000,00 per compensi ed € 1.185,00 per esborsi, oltre pag. 5/17 rimborso delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA nelle misure di legge;
9) compensa integralmente le spese di lite tra gli attori e le società terze chiamate;
10) compensa integralmente le spese di lite tra la società chiamante e le due società di assicurazione terze chiamate;
11) pone le spese di consulenza tecnica, liquidate come da decreti emessi nel corso del giudizio, in solido, a carico delle società e del . CP_10 Controparte_1
§
I sig.ri proponevano appello chiedendo la parziale riforma della sentenza, Pt_1
limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno indiretto ad essi derivato all'impossibilità di locare l'immobile dal 1992 e fino all'esecuzione, da parte del dei lavori che lo avrebbero reso Controparte_1
immune da inondazione e quindi restaurabile e fruibile sul mercato locativo. Chiedevano quindi la condanna del e di Controparte_1 Controparte_2
(nella misura del 70% per il primo e del 30% per la seconda), al risarcimento per la perdita dei canoni di locazione nelle annate dal 1992 alla data di esecuzione dei lavori idraulici prescritti dalla sentenza appellata come sufficienti ad evitare ulteriori allagamenti dell'edificio, nella misura annua stimata dal C.T.U. fino al 2012 (e considerando, per brevità, quella per gli anni successivi uguale a quella stimata per il
2012, ovvero richiamandolo per la stima relativa alle annate successive), con gli interessi, su ciascuna annualità, dalla fine di ciascun anno al soddisfo, nonché la condanna del e di sempre nelle stesse proporzioni, al rimborso di Controparte_1 CP_10
spese e competenze del secondo grado di giudizio.
L'Appello veniva notificato il 9.5.2019 a il CP Controparte_14
1.5.2019 a Rete Ferroviaria Italia spa ed il 14.5.2019 al ed Controparte_1
iscritto il 2.5.2019.
Il si costituiva chiedendo in via preliminare, la dichiarazione Controparte_1
di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.; nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado;
in subordine, ridurre il quantum richiesto dagli appellanti per il risarcimento. Con vittoria di spese e compensi.
, si costituiva con comparsa di costituzione ed appello Controparte_2
incidentale del 4.9.2019, chiedendo di voler rigettare l'appello principale e la conferma della sentenza di primo grado relativamente al rigetto della richiesta di risarcimento del pag. 6/17 danno da mancato godimento dell'immobile avanzata dagli attori e appellanti principali.
Con l'appello incidentale chiedeva di dichiarare quale unico soggetto responsabile dei presunti danni all'immobile di proprietà dei signori il Pt_1 Controparte_1
, essendo la causa degli stessi imputabile esclusivamente alla carenza di
[...]
fognatura comunale ed al sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.
Anche la si costituiva con comparsa chiedendo, in Parte_5
via preliminare, la propria estromissione dal giudizio nel merito, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e, nel caso di eventuale costituzione della e relativa Pt_4
richiesta di manleva, chiedeva di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva;
la prescrizione ai sensi dell'art. 2952, commi 2° e 3°, cod. civ, l'inoperatività della garanzia e, in via estremamente subordinata, di contenere l'eventuale diritto alla manleva nei limiti delle condizioni contrattuali.
, ed , non si costituivano. Parte_4 CP Controparte_7
Svolta la trattazione precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali viene decisa con la presente sentenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è ammissibile, ma infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito spiegati.
§
2. Parte appellata, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 348 bis
c.p.c., dell'appello proposto dai signori . Tale eccezione deve essere disattesa, Pt_1
posto che i motivi di censura non presentano i connotati della manifesta inammissibilità o infondatezza.
§
3. Sulla richiesta di estromissione della Parte_5
La ha chiesto di essere estromessa dal giudizio in Parte_5
quanto estranea alla lite. Sul punto, si rileva che la sentenza primo grado aveva rigettato la domanda estesa alle società terze chiamate in giudizio, Controparte_11
e rendendo così assorbita la decisione
[...] Controparte_6
sulla domanda di garanzia proposta dalla nei confronti della Pt_4 Parte_5
pag. 7/17 Tale statuizione non è stata oggetto di impugnazione ed è quindi Parte_5
passata in giudicato. Secondo la giurisprudenza di legittimità, la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ. (Cass. civile sez. III - 29/04/2015, n. 8693). Argomentando da tale pronuncia, anche nel caso di specie, stante il passaggio in giudicato delle statuizioni che la riguardano, la costituzione in appello della è Parte_5
inammissibile, né può essere qualificata come atto di intervento.
§
4. Sull'appello principale proposto dai signori . Pt_1
Con l'appello principale, i signori hanno impugnato la sentenza di primo grado Pt_1
limitatamente alla statuizione di rigetto della domanda attorea di risarcimento del danno indiretto ad essi derivato all'impossibilità di locare l'immobile dal 1992 e fino all'esecuzione, da parte del dei lavori che lo avrebbero reso Controparte_1
immune da inondazione e quindi restaurabile e fruibile sul mercato locativo. A sostegno, hanno dedotto che l'immobile fosse stato locato fino al 1992, come documentato dalla sentenza di sfratto per finita locazione degli ultimi inquilini, eseguito per la ricerca di una nuova locazione a condizioni più remunerative, ma frustrata dalle inondazioni annuali.
Hanno poi evidenziato la valenza della lettera con la quale la Ge.se.co. si era sciolta dalla promessa di prendere in locazione l'immobile, non essendo stato ristrutturato secondo le condizioni del contratto preliminare (come da documentazione allegata al fascicolo di parte innanzi al T.A.R., al n. 12) Nello stesso senso, ad avviso dell'appellante, deporrebbero anche la richiesta di concessione per ristrutturare l'immobile, ottenuta nel
1991, in previsione dell'escomio dell'ultimo inquilino, e la richiesta di rinnovo della stessa, avanzata il 22.7.2022 e la cui mancata esecuzione, a dire degli appellati, sarebbe dipesa “dall'inizio delle inondazioni, seguite alla modifica del profilo altimetrico della
Via Soccorso (…) divenute di anno in anno più frequenti e più cospicue, fino a raggiungere la cadenza, addirittura, biennale, ma verificatesi già dai primissimi anni '90
(…)” (cfr. appello, pag. 10).
pag. 8/17 4.1. Il ha controdedotto rilevando l'infondatezza in fatto e in Controparte_1
diritto della prospettazione avversaria e sostenendo la motivazione e le statuizioni della sentenza di primo grado. In particolare, ha evidenziato che, durante il primo grado di giudizio, è risultato in maniera inconfutabile che il fabbricato in questione, già in epoca antecedente all'instaurazione del giudizio, necessitava di opere di restauro e manutenzione straordinaria e, pertanto, non era senza dubbio locabile da tempo.
4.2. Sul punto, anche R.F.I. ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado sostenendo la correttezza dell'iter logico argomentativo seguito dal giudice di primo grado per rigettare la domanda degli attori al risarcimento del danno patrimoniale da mancato godimento dell'immobile.
4.3. L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
4.4. La sentenza di primo grado ha correttamente argomentato che la liquidazione di ogni voce di danno postula il concreto accertamento dell'esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e nel caso di danno patrimoniale subito da un immobile va assolto, in primo luogo, dimostrando che il bene leso dalla condotta illecita fosse suscettibile di sfruttamento economico, come spiegato da Cass. n.
4534 del 22.2.2017.
Tale assunto è pienamente in linea con l'insegnamento secondo cui, avuto riguardo alla prova del danno da lucro cessante, il creditore deve provare il mancato guadagno che gli sarebbe potuto derivare da una determinata operazione economica. In altri termini, spetta al creditore dare la prova di un bene o di un interesse mai venuti ad esistenza – in ragione dell'inadempimento o dell'illecito – ma che, se si fossero concretizzati, sarebbero stati sicuramente di sua pertinenza (Cass. 7759/2012).
Tenuto conto dei suddetti principi di diritto e degli elementi probatori in atti, può affermarsi, concordemente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado, che, nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta.
Passando ad esaminare gli elementi di prova allegati, si rileva che l'immobile di cui trattasi era stato locato al “Circolo Unione” dalla fine degli anni '60 fino al 1992, allorquando i proprietari ne ottennero al rilascio a seguito di procedura di sfratto da essi intentata.
Come esattamente rilevato anche dalla sentenza di primo grado, risulta altresì che – già a quell'epoca – lo stesso immobile necessitava di consistenti opere di restauro (quali, ad esempio, sostituzione delle saracinesche e degli infissi, impermeabilizzazione del lastrico,
pag. 9/17 rifacimento impianto elettrico, nonché dei bagni, della cucina e dell'impianto idrico ecc…), per come evincibile dalla relazione descrittiva dell'arch. , datata Persona_4
19.07.1991, e prodotta dagli stessi attori.
Parimenti corretto e condivisibile è anche l'assunto secondo cui gli attori hanno, inoltre, documentato che il aveva rilasciato l'autorizzazione n. 239 dell'8.08.1991 per CP_1
lavori di restauro completo e manutenzione straordinaria, successivamente prorogata con provvedimento n. 41 del 19.02.1992 e di avere in seguito rinnovato (con istanza del
22.07.2002 - v. documenti indicizzati al n. 26 del fascicolo di parte attrice”) la richiesta di autorizzazione premettendo “che nessun lavoro è mai stato eseguito in relazione alle autorizzazioni già avute per motivi di ordine personale”.
Tale ultima affermazione – contenuta in un atto formale proveniente dagli stessi attori e risalente al 2002 – si pone in evidente contraddizione con quanto da essi sostenuto in questa sede. Segnatamente, giova sottolineare che la stessa si colloca nell'anno 2022, quindi a un decennio di distanza dallo sfratto del precedente inquilino e dall'insorgenza dei lamentati fenomeni di inondazione. Peraltro, considerato che già una precedente autorizzazione (come detto, concessa nel 1991 e prorogata nel 1992) non era stata utilizzata per dichiarati motivi di ordine personale, appare davvero poco credibile la tesi prospettata dagli appellanti, secondo cui la mancata esecuzione dei lavori autorizzati sarebbe dipesa “dall'inizio delle inondazioni, seguite alla modifica del profilo altimetrico della Via Soccorso (…) divenute di anno in anno più frequenti e più cospicue, fino a raggiungere la cadenza, addirittura, biennale, ma verificatesi già dai primissimi anni '90
(…)” (cfr. appello, pag. 10). Invero, la descritta frequenza dei fenomeni di allagamento – divenuta biennale solo in epoca più recente – per un verso, non appare tale da disincentivare, negli anni 1991-1992, l'esecuzione dei lavori autorizzati e, per altro, verso, non ha comunque impedito agli attori di richiedere una nuova autorizzazione nel
2002. A ciò si aggiunga che in tale anno il contenzioso, quantomeno stragiudiziale, tra la ditta , il Comune ed R.F.I. in merito ai fatti per cui si procede era già iniziato, Pt_1
sicché risulta vieppiù inspiegabile che gli attori abbiano richiesto una nuova autorizzazione e dichiarato di avere rinunciato alle precedenti per motivi personali e non per le circostanze per cui è causa.
A tali argomenti si associa la considerazione, desumibile dagli atti (relazioni e tecniche, planimetrie e fotografie), che nella stessa zona, anche nelle immediate adiacenze
CP_ dell'immobile della insistono numerosi altri immobili, anche di più recente Pt_1
pag. 10/17 costruzione, normalmente fruibili, nonostante gli intuibili disagi e danni cagionati dalla cattiva regimentazione delle acque, la quale, come accertato dal c.t.u., coinvolge sia la zona del Viale Aldo Moro, sia la Traversa Soccorso.
Devono, inoltre, condividersi i rilievi della sentenza di primo grado in merito alla lettera del 5.5.1997, a firma dell'amministratore della società Ge.se.co s.a.s., contenente la comunicazione di recesso dalla proposta di locazione dell'immobile degli attori, non essendo la stessa corroborata da alcun ulteriore indizio o elemento di prova. Giova altresì rilevare che la valenza probatoria di tale nota appare equivoca. La stessa fa riferimento a precedenti accordi verbali con i quali detta società si sarebbe dichiarata disponibile a prendere in locazione l'immobile, al canone mensile di £ 11.000.000 e per la durata di dodici anni rinnovabili, al fine di adibirlo a centro servizi e congressi, a fronte dell'impegno dei proprietari di ristrutturarlo a regola d'arte entro il 21 marzo 1997.
Tuttavia, nei documenti richiamati dall'appellante (all. 12 al ricorso al T.A.R.) vi è un contratto preliminare di locazione tra le stesse parti e alle medesime condizioni di cui alla predetta nota del 5.5.1997; non si comprende, dunque, il motivo per cui, nella medesima nota – peraltro finalizzata a recedere dai precedenti accordi – non si sia fatto riferimento, come sarebbe stato più logico e giuridicamente corretto, al citato contratto preliminare.
Oltre a tale inspiegabile contraddizione, si evidenzia che il citato contratto preliminare, al punto 20, prevedeva la possibilità, per ciascuna delle parti, di recedere liberamente, senza alcuna penale e sanzione, il che, anche alla luce delle specifiche circostanze del caso, induce a dubitare sulla serietà dell'impegno contrattuale, ove si consideri, tra l'altro, che la ditta aveva lasciato scadere, per motivi “personali”, una precedente Pt_1
autorizzazione alla ristrutturazione risalente agli anni 1991/1992 e, pur a fronte di detti accordi con la Ge.se.co, non risulta che si sia attivata per ottenere una nuova autorizzazione, se non nel 2002.
In ogni caso - ove si volesse prescindere dai cennati rilievi e opinare per la serietà di detta proposta contrattuale e per l'effettivo interesse della Ge.se.co a prendere in locazione l'immobile, senza peraltro avanzare alcuna riserva circa il pericolo di infiltrazioni d'acqua – a maggior ragione la ditta OR non potrebbe pretendere il risarcimento del danno da mancata locazione, non essendosi neppure attivata per poter adempiere detto contratto preliminare.
In ragione di tutto quanto sopra rilevato, la decisione degli odierni appellanti di non ristrutturare l'immobile, sebbene insindacabile sotto il profilo della convenienza pag. 11/17 economica o della mera opportunità, non può essere giuridicamente correlata ai fatti per cui è causa, non avendo gli stessi valenza tecnicamente ed oggettivamente impeditiva del restauro dell'immobile e del suo eventuale sfruttamento economico. In altri termini, la mancata occasione di guadagno allegata dagli appellanti è direttamente dipendente dalla loro scelta di non sostenere l'investimento necessario a rendere fruibile l'immobile di loro proprietà, pur a fronte di un'asserita proposta di locazione. Pertanto, essendo rimasto l'immobile in condizioni inidonee alla locazione, nessun danno da mancata locazione può essere prospettato. In altri termini, il mancato guadagno derivante dalla scelta di non ripristinare l'immobile e renderlo idoneo alla locazione (sia pure per il paventato timore di nuove immissioni di acqua) non può essere imputato a terzi. Diversamente opinando, infatti, si giungerebbe all'inammissibile conclusione per cui agli odierni appellanti verrebbe riconosciuto, per un verso, il risarcimento del danno subito dall'immobile e delle somme necessarie al suo ripristino e, per altro verso, anche il diritto a vedersi risarcito il lucro potenzialmente ricavabile dal ripristino non effettuato. Per converso, un'eventuale pretesa risarcitoria avrebbe potuto essere presa in considerazione solo qualora i proprietari - dopo aver ristrutturato e reso fruibile l'immobile – avessero subito ulteriori danni e perso occasioni di guadagno a causa di successivi allagamenti.
§
5. Sull'appello incidentale proposto da Controparte_2
ha proposto appello incidentale sostenendo il proprio difetto di Controparte_2
legittimazione passiva e contestando la ricostruzione del fatto operata dalla sentenza di primo grado. In particolare, l'appellante incidentale ha rilevato che il giudice di prime cure abbia erroneamente disatteso il parere del c.t.u., secondo il quale, dal punto di vista tecnico, il danno sarebbe “imputabile esclusivamente alla carenza di fognatura comunale ed al sistema di smaltimento delle acque meteoriche”, mentre una eventuale diversa posizione altimetrica della sede ferroviaria non potrebbe essere, da un punto di vista meramente tecnico, additata come origine del danno. Ha poi evidenziato che anche il proprio consulente tecnico di parte ha rilevato che la quota della sede ferroviaria, esistente prima della costruzione del fabbricato di proprietà , nel tempo non era Pt_1
variata e che gli assi di scarico sono stati sempre mantenuti al di sotto della stessa.
L'appello incidentale e fondato e merita accoglimento.
La sentenza di primo grado, nel motivare l'affermazione di responsabilità concorsuale di dopo aver richiamato un passaggio della relazione del c.t.u. in cui si afferma: “La CP_10
pag. 12/17 causa da cui hanno origine i danni riscontati è riconducibile alle carenze del sistema fognario comunale, che interessa sia la zona del Viale Aldo Moro sia la Traversa
Soccorso con particolare riguardo alle carenze del sistema di smaltimento delle acque meteoriche. Una concausa degli allagamenti è inoltre rappresentata dalla quota altimetrica della sede ferroviaria che costituisce un ostacolo, in occasione di precipitazioni meteoriche al deflusso delle acque verso mare con conseguente inondazione dei locali in capo a parte attrice”, si è soffermata sui principi che regolano il riconoscimento del nesso di causalità, con particolare riferimento al concorso tra più azioni o omissioni. Ha quindi ritenuto di affermare la responsabilità concorsuale di nella verificazione degli CP_10
eventi dannosi oggetto di causa, nella misura del 30%.
Diversamente da quanto statuito dalla sentenza appellata, questa Corte - sulla base del complessivo esame della c.t.u. - ritiene di dover escludere ogni responsabilità di CP_10
nella causazione dei danni lamentati dagli attori. Per completezza espositiva, si rileva che, nella relazione del c.t.u., Ing. a pag. 17, si legge che, dalla rappresentazione Per_3
fotografica riferita all'anno 1997 ed allegata alla perizia giurata (di parte attrice) si evince in maniera univoca e oggettiva che il ristagno di acqua sulla via Soccorso “è imputabile alla concomitanza di due fattori: - variazione della pendenza longitudinale della strada con formazione di un dosso in corrispondenza della sede ferroviaria;
inadeguato sistema di smaltimento delle acque meteoriche e presumibilmente fognarie”.
A pag. 27 il consulente afferma che sulla scorta degli elementi tecnici di cui sopra, emerge un quadro abbastanza chiaro in relazione alla eziologia del danno. Il problema principale è da ricercare nel malfunzionamento della condotta fognaria comunale e precisamente nella zona che si trova all'intersezione tra la via Soccorso e il viale Aldo
Moro. In tale zona, infatti, eventi meteorici anche non eccezionali provocano il collasso del sistema fognario e il conseguente scoperchiamento dei chiusini e la successiva inondazione di copiose quantità di liquami. Più avanti, il consulente prosegue rilevando che a tali carenze di natura idraulica si aggiungono altri fattori concomitanti, quali la carente manutenzione delle cunette della via Soccorso, che risultano ostruite da detriti;
lo scarico in mare, parzialmente ostruito;
la conformazione altimetrica della strada. Fatte queste premesse, alla pagina successiva (pag. 28), il consulente conclude affermando testualmente che “in virtù degli accertamenti esposti si può addivenire alla determinazione che i danni lamentati dagli attori risultano eziologicamente riconducibili alle carenze del sistema di smaltimento fognario comunale”. Sempre a pag. 28 della pag. 13/17 relazione, l'ausiliario afferma che a tale carenza si aggiunge l'aggravante rappresentata dalla quota della sede ferroviaria, che si trova ad un livello superiore rispetto a quello della traversa Soccorso, costituendo un ostacolo al deflusso delle acque verso il mare.
E' dirimente notare, tuttavia, che ad avviso del consulente, “Detta circostanza, se da una parte può avere una incidenza analoga a quella rappresentata dalle carenze della fognatura comunale (in quanto se non vi fosse il dosso l'acqua non ristagnerebbe, ma confluirebbe verso il mare) dall'altra, non può essere, da un punto di vista meramente tecnico, additata come origine del danno”, in quanto, anche in presenza di una zona in contropendenza, come nel caso di specie, un idoneo sistema di smaltimento costituito da una semplice caditoia dimensionata in maniera opportuna e da una tubazione interrata collegata al canale principale, risolverebbe la problematica, che ad avviso del c.t.u., tuttavia, si inquadra in un contesto di più ampia portata inerente la carente regimentazione delle acque in tutta la zona circostante, facendo assumere a normali precipitazioni meteoriche la sembianza di eventi eccezionali.
Giova a questo punto evidenziare che - dopo le articolate considerazioni qui riassunte - il c.t.u. ha testualmente affermato: “Conseguentemente, se lo scopo del presente quesito è quello di accertare, da un punto di vista tecnico, la problematica che dà origine agli allagamenti nei locali di parte attrice, si conferma che la causa è imputabile esclusivamente alla carenza della fognatura comunale e al sistema di smaltimento delle acque meteoriche lungo la Via Traversa Soccorso a mare. Diversamente, se lo spirito del quesito è quello di accertare se, indipendentemente dall'origine del danno (che risulta accertato è imputabile alla carenza della fognatura comunale) una eventuale diversa posizione altimetrica della sede ferroviaria, tale da non costituire un ostacolo al deflusso delle acque superficiali, avrebbe limitato i danni, la risposta non può che essere positiva”
(cfr. pag. 29).
L'articolato argomentare del c.t.u., che si è voluto riportare testualmente onde evitare fraintendimenti, consente di affermare che i danni per cui è causa sono eziologicamente riferibili e imputabili alle evidenziate carenze della fognatura e del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nella zona dove insiste l'immobile in questione. In tale contesto, il rilevato ferroviario, comprensibilmente, costituisce, di fatto, un ulteriore ostacolo al deflusso delle acque superficiali verso il mare, ma non si pone di per sé come causa efficiente degli allagamenti, in quanto, come rilevato dal c.t.u., dal punto di vista tecnico, basterebbe un idoneo sistema di smaltimento costituito da una semplice caditoia pag. 14/17 dimensionata in maniera opportuna e da una tubazione interrata collegata al canale principale. Del resto, basti osservare che in un centro abitato le acque fognarie e meteoriche dovrebbero essere opportunamente convogliate nel sistema fognario e non defluire liberamente in superficie fino a sfociare a mare. A nulla rileva, pertanto, che tale libero e inammissibile deflusso possa essere ostacolato dal passaggio della linea ferroviaria, la cui progettazione ed esecuzione, peraltro, non sono state oggetto di censura da parte del c.t.u.
5.1. L'accoglimento dell'appello incidentale proposto da comporta quindi la riforma CP_10
della sentenza di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna a suo carico e l'accertamento che la stessa non è responsabile dei danni per cui è causa. CP_10
Incidentalmente, si rileva che non procedersi alla correlata riforma delle statuizioni di condanna a carico del a titolo di responsabilità esclusiva, non Controparte_1
essendo stata proposta impugnazione in tal senso.
§
6. La regolamentazione delle spese. Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., considerato il complessivo esito del giudizio, alla luce dall'integrale rigetto dell'appello principale e dell'accoglimento dell'appello incidentale, i signori devono essere condannati Pt_1
alla refusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di e alle spese del CP_10
presente grado di appello in favore del Controparte_1
7. Alla liquidazione si procede ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M.
147/2022, secondo i seguenti criteri.
Per il primo grado - tenuto conto del valore della causa, determinato in ragione del CP_1 decisum (a carico di e ricompreso nello scaglione da € 26.001 a € 52.000, e dei parametri medi, non sussistendo apprezzabili motivi per discostarsene, per tutte le fasi – le spese sono liquidate in complessivi € € 7.616,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge, (Fase di studio della controversia, € 1.701,00; fase introduttiva del giudizio, € 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 1.806,00; fase decisionale, €
2.905,00; compenso tabellare € 7.616,00).
Per il grado di appello - tenuto conto del valore della causa, determinato in ragione del disputatum, come dichiarato dagli attori e ricompreso nello scaglione da € 520.001 a €
1.000.000, e dei parametri minimi, stante il più limitato ambito delle questioni devolute - le spese sono liquidate in complessivi € 13.078,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge (Fase di studio della controversia, € 2.853,00; fase introduttiva pag. 15/17 del giudizio, € 1.659,00; fase istruttoria e/o di trattazione, € 3.822,00; fase decisionale, €
4.744,00; compenso tabellare € 13.078,00).
Le competenze sono, pertanto, liquidate in complessivi € 20.694,00 oltre spese generali,
c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge per compensi, nonché in € 777 per contributo unificato effettivamente dovuto e 27 di bolli in favore di e in Controparte_2
complessivi € 13.078,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge in favore del . Controparte_1
Nulla sulle spese in relazione alla posizione della società Parte_5
L'integrale rigetto dell'appello impone di dare atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Reggio Calabria, Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale e sull'appello incidentale proposti come in atti avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione civile, n. 135/2019, emessa il
24.01.2019 nel procedimento n. 1528/2006 R.G., ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara inammissibile la costituzione in appello della Parte_5
[...]
2. rigetta l'appello principale proposto da Parte_1 Persona_2 Parte_2
;
[...] Parte_3
3. accoglie l'appello incidentale proposto da e riforma della Controparte_2
sentenza di primo grado limitatamente alle statuizioni di condanna a carico della medesima appellante incidentale;
4. condanna alla Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
refusione, in favore di , delle spese di entrambi i gradi di Controparte_2
giudizio, liquidate in complessivi € 20.694,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge per compensi, nonché in € 777 per contributo unificato effettivamente dovuto e 27 di bolli
5. condanna alla Parte_1 Persona_2 Parte_2 Parte_3
refusione, in favore del delle spese del presente grado di Controparte_1
appello, liquidate in complessivi € 13.078,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., se dovute e come per legge;
pag. 16/17 6. conferma nel resto la sentenza appellata.
Nulla sulle spese in relazione alla posizione della società Parte_5
Si attesta la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, perché l'appellante principale versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio da remoto del 14.3.2025
Il Consigliere estensore La Presidente
(Dott. Alessandro Liprino) (Dott. ssa Patrizia Morabito)
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