Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 08/07/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05942/2025REG.PROV.COLL.
N. 02550/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2550 del 2025, proposto dalle signore EL NO e EL NO, rappresentate e difese dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza n. 511 del 2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Salerno, Sezione Seconda.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e viste le conclusioni delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe, le signore EL NO e EL NO hanno impugnato la sentenza n. 511 del 2025 del T.a.r. Campania - Salerno, con cui è stato respinto il reclamo ex art. 117, comma 4, c.p.a., dalle medesime proposto avverso l’atto denominato “ relazione finale ”, del 7 novembre 2024, adottato dal commissario ad acta nominato con ordinanza dell’anzidetto T.a.r. n. 410 del 2023, in esecuzione della sentenza del medesimo Tribunale n. 2646 del 2022 di accoglimento del ricorso proposto dalle ricorrenti e odierne appellanti avverso il silenzio serbato dal Comune di Capaccio Paestum in ordine alla loro istanza prot. n. 12118 del 16 marzo 2022, recante la richiesta di conclusione del procedimento relativo all’istanza concernente il rilascio del permesso di costruire prot. n. 36804 del 28 ottobre 2019.
2. A seguito dell’anzidetta nomina del commissario ad acta , quest’ultimo ha fatto presente che, con nota prot. n. 148502 del 24 settembre 2024, il tecnico delle ricorrenti architetto Di Gregorio, riscontrando una nota istruttoria del responsabile dell’area urbanistica del Comune di Capaccio Paestum, ha confermato che era stata avanzata “ istanza rilascio PdCC ai sensi dell’art. 28 bis del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. del 22.07.2024 protocollo n. 30899, integrativa e sostitutiva dell’istanza del 28.10.2019 protocollo n. 36804. Riferimento pratica n.171/2019 ”, rappresentando che si era reso necessario “ adeguare il progetto in atti per quanto introdotto dalla nuova legge urbanistica regionale e in ottemperanza di alcune richieste manifestate dai committenti in relazione ad una riduzione dell’area di interesse, a seguito di un contenzioso in corso di definizione con un condominio posto a confine con la loro proprietà ”.
Secondo il commissario ad acta , l’istanza prot. n. 30899 del 22 luglio 2024 equivarrebbe a una “ rinuncia ” alla precedente istanza n. 36804 del 28 ottobre 2019 e, per tale ragione, sarebbe attratta alla competenza del Comune di Capaccio Paestum.
Più precisamente, con l’atto denominato “ relazione finale ” del 7 novembre 2024, il commissario ad acta ha comunicato la conclusione delle operazioni sulla scorta della seguente motivazione: “ Lo scrivente ritiene che l’attività relativa all’istanza presentata in data 22.07.2024 prot. n. 30899 – che integra e sostituisce l’istanza del 28.10.2019 prot. n. 36804 – sia da considerarsi “rinuncia” alla predetta istanza n. 36804 ed attratta alla gestione ordinaria di competenza del Comune di Capaccio Paestum ”.
3. A fronte dell’adozione di tale atto del commissario ad acta , le signore EL NO e EL NO hanno proposto al T.a.r. Campania - Salerno il reclamo introduttivo del presente giudizio, che – con la sentenza n. 511 del 2025 – è stato respinto dall’anzidetto Tribunale.
In particolare, ad avviso del T.a.r., le signore EL NO e EL NO avrebbero effettivamente rinunciato alla loro originaria istanza per il rilascio del permesso di costruire convenzionato del 28 ottobre 2019, avendo presentato, in data 22 luglio 2024, la nuova richiesta prot. n. 30903, con sostituzione della totalità degli elaborati grafici precedentemente prodotti.
Invero, il giudice di primo grado, dopo aver escluso la prospettata violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, ha riconosciuto che l’amministrazione – e per essa il commissario ad acta – è sempre tenuta a eseguire il giudicato senza potersi sottrarre a tale dovere, ma ha tuttavia osservato che tale obbligo viene meno in presenza di sopravvenienze di fatto successive alla pubblicazione della sentenza da eseguire, che siano suscettibili di incidere direttamente sull’efficacia della sentenza e sulla sua “ realizzabilità in concreto ” e ha richiamato, in tal senso, la sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 giugno 2016, n. 11.
Conseguentemente, sebbene la sentenza n. 2646 del 2022 del T.a.r. Campania - Salerno abbia effettivamente ordinato la conclusione del solo procedimento relativo all’istanza di permesso di costruire convenzionato prot. n. 36804 del 28 ottobre 2019, tale istanza sarebbe “ venuta meno per rinuncia ” e, al contempo, difetterebbe in capo al commissario ad acta il potere di provvedere avuto riguardo a tutte le successive istanze delle parti, sicché l’atto del 7 novembre 2024 del commissario ad acta sarebbe, nel suo complesso, legittimo.
4. Avverso tale sentenza hanno proposto appello le signore EL NO e EL NO, formulando due motivi di gravame.
4.1. Con il primo motivo di gravame, le appellanti hanno censurato la sentenza sostenendo che non vi sia mai stata alcuna rinuncia alla precedente istanza del 28 ottobre 2019, in quanto, a seguito della convocazione delle parti, il progettista aveva solo integrato la documentazione con la nota prot. n. 30903 del 22 luglio 2024 e che, il successivo 24 settembre 2024, aveva poi illustrato che si trattava di una mera integrazione progettuale trasmessa per adeguare il progetto alle sopravvenute norme della Legge Urbanistica Regionale nonché per riordinare le integrazioni richieste dall’ufficio tecnico comunale. Sotto un diverso profilo, hanno osservato, comunque, che la rinuncia deve provenire dalle parti e non può essere qualificata come tale una mera integrazione documentale depositata non già dalle parti medesime, ma dal progettista.
4.2. Con il secondo motivo di gravame, poi, hanno dedotto la violazione dell’art. 10- bis della l. n. 241 del 1990, essendo stata omessa la comunicazione dei motivi ostativi e, sul punto, hanno censurato la decisione del T.a.r. secondo cui detta comunicazione non sarebbe stata necessaria poiché non si sarebbe trattato di un diniego.
5. Si è costituito in giudizio l’Ufficio Territoriale del Governo di Salerno, limitandosi al deposito di documenti, senza svolgere ulteriori difese.
6. Tanto premesso, il Collegio – trattenuta la causa in decisione alla camera di consiglio del 26 giugno 2025 – reputa che l’appello sia fondato nei sensi e nei limiti che di seguito si precisano, con la puntualizzazione che risulta fondato il primo motivo di gravame, con conseguente assorbimento del secondo motivo per il cui tramite è stato prospettato un vizio di carattere meramente procedimentale.
Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, non si può ritenere che dal mero deposito di documentazione integrativa da parte delle signore EL NO e EL NO possa desumersi l’intenzione delle medesime di rinunciare all’originaria istanza n. 36804 del 28 ottobre 2019.
Del resto, infatti, la nota del 22 luglio 2024 ha fatto esclusivo riferimento al deposito di documentazione integrativa e, con la nota del 24 settembre 2024, è stato ulteriormente precisato che si trattava di “ documentazione tecnica ed amministrativa presentata ad integrazione e sostituzione ” di quella precedente, riferendosi, per l’appunto, alla documentazione e non all’istanza in sé e per sé considerata.
7. Conseguentemente, va accolto il primo motivo di appello e, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il reclamo proposto avverso l’atto del 7 novembre 2024 con cui il commissario ad acta ha ritenuto concluse le operazioni commissariali; il secondo motivo di gravame può, invece, essere assorbito.
Per l’effetto, vanno rimessi gli atti al commissario ad acta , con la precisazione che questi è tenuto a provvedere sull’istanza del 28 ottobre 2019, come originariamente formulata, senza tenere conto dell’ulteriori istanze e integrazioni medio tempore presentate.
8. Le spese del grado sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto, in accoglimento del reclamo, rimette gli atti al commissario ad acta perché assuma la determinazione conclusiva sull’istanza come originariamente presentata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia Martino, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Eugenio Tagliasacchi | Silvia Martino |
IL SEGRETARIO