Decreto cautelare 24 marzo 2026
Sentenza breve 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza breve 15/04/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01693/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01121/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1121 del 2026, proposto da
CO RR D'Aquino, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Antonelli, Candida D'Agostino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Commerciale Luigi CC e Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituiti in giudizio;
nei confronti
CA CI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con contestuale richiesta di decreto inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.:
1) del provvedimento di esclusione dalla sessione di selezione A.A. 2026/2027 dell'Università CC comunicato a mezzo mail in data 11.3.2026 al ricorrente; 2) dei verbali di controllo dei files /audiovideo ove esistenti redatti dalla Commissione dell'Università CC, in particolare quello del 15.1.2026; 3) dell'eventuale graduatoria di ammissione alla sessione winter A.A.2026/2027, ove già esistente di data ed estremi sconosciuti; 4) di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali comunque lesivi degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. EA IP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Parte ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del provvedimento di esclusione dalla sessione di selezione A.A. 2026/2027 dell’Università CC per invalidazione del test soste-nuto in data 15.1.2026.
2. Con atto depositato il 7 aprile 2026, il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo nelle more superato un’ulteriore prova di ammissione disposta dall’Università CC.
3. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare, il Collegio ha dato avviso della possibilità di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
4. Preliminarmente va precisato che, nonostante la mancata comparizione dei difensori di parte ricorrente alla camera di consiglio del 13 aprile 2026 la controversia può essere definita con sentenza resa in forma semplificata ex art. 60, c.p.a., come da avviso in tal senso dato alla medesima camera di consiglio.
Per costante orientamento giurisprudenziale, infatti, la mancata comparizione alla camera di consiglio delle parti costituite non impedisce di decidere la causa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché l’obbligo di sentire le parti circa la possibilità di decidere il merito della causa sussiste solo ove queste siano presenti, mentre la loro scelta di non comparire fa presumere che esse abbiano accettato la possibilità di una definizione immediata della causa (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 18 agosto 2025, n. 7059; id. 27 maggio 2025, n. 4580; Consiglio di Stato, Sez. III, 30 luglio 2024 n. 6886; id. 26 agosto 2015; n. 4017; id. 20 dicembre 2011, n. 6759).
5. Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Per consolidato orientamento, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del gravame, il giudice non può decidere la controversia nel merito, non potendo sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. Infatti, nel processo amministrativo, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso , vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, Sez. VII, 1° agosto 2024, n. 6918; Cons. Stato, Sez. II, 16 luglio 2024, n. 6379).
6. In applicazione dei principi appena esposti, il ricorso deve quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) del c.p.a.
7. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della natura in rito della presente decisione, e in assenza di costituzione in giudizio delle parti intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST LI, Presidente
Silvana Bini, Consigliere
EA IP, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA IP | ST LI |
IL SEGRETARIO