Articolo 1291 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1306Articolo 1308
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17 agosto 2023
Art. 1291. Articolazione della carriera 1. Lo sviluppo di carriera degli ispettori dell'Arma dei carabinieri prevede i seguenti gradi gerarchici:
a) maresciallo;
b) maresciallo ordinario;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ((maggiore)) .
(( 2. Al luogotenente puo' essere attribuita la qualifica di carica speciale. ))
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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