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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 10/06/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Ricci ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1790 2024 promossa da:
) Parte_1 CodiceFiscale_1
Avv. Alessandro Mozzoni attore contro
codice fiscale e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
codice fiscale Avv. Andrea Andreani convenuta
[...] P.IVA_2
Nonché contro
), Controparte_3 P.IVA_3
, CP_4 P.IVA_4
), Controparte_1 P.IVA_1
[...]
Controparte_5
Convenuti contumaci
Svolgimento del processo pagina 1 di 6 Con atto di citazione conveniva in giudizio Parte_2 [...]
CP_1 Controparte_3 CP_4 Controparte_1 CP_5
e per sentire accogliere le seguenti
[...] Controparte_5
conclusioni: Voglia l'Onorevole Tribunale di Ascoli Piceno, ogni contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare l'inidoneità del mutuo per notar del 10 Persona_1
dicembre 2015 rep. 46.979 e racc. 18.767 a costituire idoneo titolo esecutivo ex art. 474,
2° comma, n. 3, c.p.c. e, conseguentemente, dichiarare la nullità della procedura esecutiva immobiliare rubricata al numero 92 RGEI 2022 del Tribunale di Ascoli Piceno e/o,
comunque, l'inesistenza del diritto di procedere esecutivamente in forza del predetto mutuo e, quindi, che il predetto atto di pignoramento e l'antecedente precetto vengano dichiarati inesistenti, nulli o in-validi e privi di effetti, con ogni più opportuna statui-zione e conseguente pronuncia. Condannare i convenuti al pagamento delle spese e delle competenze del presente giudizio, da liquidarsi anche forfettariamente in favore del procuratore dell'attore che si dichiara antistatario.
Si costituiva in giudizio la codice fiscale e per essa Controparte_1 P.IVA_1
la mandataria contestando la domanda di parte attrice e così concludendo: CP_2
“Piaccia all'Ill.mo Collegio presso il Tribunale di Ascoli Piceno, accolte le difese qui esposte nel merito in via principale, per tutte le ragioni di cui in narrativa, -in via immediata e preliminare estromettere la dichiarandone la totale Controparte_1
carenza di legittimazione passiva;
- nel merito respingere le domande promosse dall'attore Sigg. perché infondate in fatto e diritto. Parte_1
In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali.
Nel corso del processo non veniva espletata attività istruttoria e all'udienza del 9.6.25, a seguito di rinuncia alla domanda proposta dalla parte attrice, accettata dalla parte pagina 2 di 6 convenuta, la causa veniva rimessa in decisione senza concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali.
Motivi della decisione a) Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_3 CP_4
e , Controparte_1 Controparte_5 Controparte_5
ritualmente convenuti in giudizio e non costituiti.
b) Parte attrice ha depositato atto di rinuncia alla domanda, insistendo per tale atto anche all'udienza del 9.6.25. La rinuncia è stata accettata dalla parte convenuta – accettazione non necessaria in ipotesi di rinuncia alla domanda e non all'azione – che ha chiesto comunque la condanna alle spese di lite.
Occorre, quindi, prendere atto del sopravvenuto mutamento della situazione dedotta in giudizio che fa venir meno la ragion d'essere della lite, facendo venir meno all'interesse delle parti a una decisione sulla domanda giudiziale come proposta o come venuta a evolversi nel corso del giudizio.
Nel caso di specie va applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto pagina 3 di 6 soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa
(Cass. 21757/21).
Non sussiste più interesse della parte ricorrente a vedersi riconosciuto il proprio diritto nei confronti della resistente in quanto, a seguito della rinuncia all'azione proposta, la domanda è abbandonata e rinunciata.
Secondo principio giurisprudenziale costante ed uniforme (tra le tante, Cassazione civile sez. VI, del 11/08/2022 n.24714) il Giudice che dichiara cessata la materia del contendere deve pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale;
l'individuazione della parte soccombente, sebbene solo virtualmente, si basa su una ricognizione della probabilità di accoglimento della pretesa basata su criteri di verosimiglianza.
Tuttavia, nel caso di specie occorre evidenziare come le difese di parte attrice siano state da subito improntate sulla inidoneità del titolo dato dal contratto di mutuo a fungere da titolo esecutivo in presenza di condizioni ivi previste, enunciando giurisprudenza di legittimità e di merito che confermavano tale assunto difensivo, confermando un contrasto giurisprudenziale con decisioni opposte sullo stesso tema. Parte attrice nel corso del presente processo, a seguito di pronuncia della Suprema Corte a S.U. n. 5968 del 6
marzo 2025, sul tema giuridico oggetto del presente giudizio - risolvendolo negativamente nei confronti degli assunti difensivi di parte attrice - ha subito depositato atto di rinuncia alla domanda giudiziale proposta.
Il contrasto giurisprudenziale sulla materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite da parte del giudice: la sussistenza di orientamenti non univoci sulle questioni di cui è causa, integra le "gravi ed eccezionali ragioni" in presenza delle quali pagina 4 di 6 l'art. 92, secondo comma, c.p.c. giustifica la deroga alla regola della soccombenza (Corte
di cassazione, n. 24489/2015).
A bene vedere, la suprema Corte a S.U. con la citata sentenza n.5968 del 6 marzo 2025
ha provveduto a dirimere un contrasto giurisprudenziale in materia di idoneità del mutuo condizionato a costituire titolo esecutivo per procedere ad esecuzione forzata, contrasto effettivamente esistente in materia.
In sostanza, parte attrice ha invocato un proprio diritto azionandolo sulla scorta di precedenti giurisprudenziali a sé favorevoli, seppur in presenza di altri non favorevoli;
la parte attrice, appresa la pronuncia della Sprema Corte a S. U. ha immediatamente proposto rinuncia alla domanda.
Vi è altresì da sottolineare che, oltre alla tempestiva presa di posizione della parte attrice a seguito del predetto pronunciamento, la rinuncia alla domanda è intervenuta in fase processuale che non consentiva di limitare lo spreco di energie processuali ulteriori rispetto a quelle già impiegate nel processo, considerata la data della sentenza della
Suprema Corte più volte richiamata, né si ravvisano ulteriori comportamenti processuali di parte attrice che possano aver determinato un abuso del processo, anche a fini dilatori.
Ricorrono secondo il Tribunale, pertanto, motivi e ragioni per compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella controversia in questione, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione assorbita o disattesa, per le ragioni esposte in motivazione, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere.
pagina 5 di 6 Compensa integralmente le spese di lite.
Così è deciso in Ascoli Piceno,10/06/2025
Il Giudice
Roberto Ricci
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