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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/06/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
03/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 819/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
03/06/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MUSITELLI MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA S. ALESSANDRO 3 24122 BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to SAVOLDELLI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA GARIBALDI 12/B 24100
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: Mutuo
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 03/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
11/02/2025, promuoveva il presente giudizio Parte_1 nei confronti di chiedendo la condanna di CP_1 quest'ultimo alla restituzione dell'importo asseritamente mutuato, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Espletato l'interrogatorio formale del resistente, il Giudice celebrava l'incombente della precisazione delle conclusioni e della discussione alla stessa udienza del 03/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per la ragione più liquida costituita dalla mancata prova del contestato mutuo tra le odierne parti.
Rammentato che, secondo l'indirizzo più puntuale e convincentemente aderente ai principi generali di S.U., sent. n.
13533 del 2001, “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto
"ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso
2 sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018), la ricorrente non ha dimostrato che le corresponsioni indicate nel proprio atto introduttivo fossero state compiute a titolo di mutuo in favore del resistente.
Infatti, pur a fronte di passate oscillazioni in merito alla prima lettera che segue, è dirimente osservare come a) le sole causali di bonifico, segnatamente della stessa ricorrente, non possono convincentemente assurgere ad esclusiva prova in favore di quest'ultima, pena contraddire il principio generale secondo il quale, per i documenti
“formati dall[a] part[e] in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene” (così Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 19820 del 12/07/2023, Rv. 668351 - 01),
b) l'interrogatorio formale del resistente non è giunto a confessione circa l'asserito mutuo,
c) i restanti capitoli di prova per testi, di cui alle note depositate dalla ricorrente in data 29/04/2025, non avrebbero lumeggiato circa la natura dell'originario accordo negoziale tra le parti, se non inammissibilmente violando il principio giurisprudenziale secondo il quale “la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (così, ex multis, Cass., Sez.
2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842 - 01).
2.1. Rinviando, per il resto, a quanto indicato nell'ordinanza del
02/05/2025, l'esito suesposto di rigetto delle domande della ricorrente assorbe sia i rilievi meramente incidentali nelle conclusioni del resistente (specie alla luce di come “integra (…)
3 un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda”, secondo Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del
04/11/2000, Rv. 541379 – 01, deponendo anche in tal senso Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 23341 del 30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 16314 del 24/07/2007, Rv. 599444 - 01), sia l'eccezione di asserito difetto di legittimazione a resistere di visto che si tratta di doglianza nel merito: infatti, CP_1 in merito a quest'ultimo punto, la giurisprudenza ha evidenziato come “le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio” (così
Cass., sent. n. 5167 del 2001), con ciò e con il succitato assorbimento risultando ultroneo rilevare la coincidenza soggettiva tra persona fisica e c.d. impresa individuale di questi
(così Cass., Sez. L, Sentenza n. 3052 del 13/02/2006, Rv. 587457 -
01).
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte ricorrente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del resistente, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, in € 6.868,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.607,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria
€ 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò alla luce della brevità di queste ultime due), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed
4 eccezione respinta ad eccezione di quanto assorbito come suesposto, così provvede:
1. Rigetta le domande di Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 6.868,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 03/06/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
03/06/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 819/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
03/06/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv.to MUSITELLI MARCO ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA S. ALESSANDRO 3 24122 BERGAMO, giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE, nei confronti di
C.F. , rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv.to SAVOLDELLI STEFANO ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in VIA GARIBALDI 12/B 24100
BERGAMO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
RESISTENTE,
avente ad oggetto: Mutuo
1 Conclusioni come da verbale di udienza del 03/06/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., depositato in data
11/02/2025, promuoveva il presente giudizio Parte_1 nei confronti di chiedendo la condanna di CP_1 quest'ultimo alla restituzione dell'importo asseritamente mutuato, oltre interessi, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex adverso CP_1 dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Espletato l'interrogatorio formale del resistente, il Giudice celebrava l'incombente della precisazione delle conclusioni e della discussione alla stessa udienza del 03/06/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. Le domande della ricorrente sono infondate e devono essere rigettate per la ragione più liquida costituita dalla mancata prova del contestato mutuo tra le odierne parti.
Rammentato che, secondo l'indirizzo più puntuale e convincentemente aderente ai principi generali di S.U., sent. n.
13533 del 2001, “La "datio" di una somma di danaro non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'"accipiens" non confermi il titolo posto
"ex adverso" alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità, posto che, potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera dell'"accipiens", della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso
2 sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova. Ne consegue che l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione” (così, ex multis, Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 30944 del 29/11/2018), la ricorrente non ha dimostrato che le corresponsioni indicate nel proprio atto introduttivo fossero state compiute a titolo di mutuo in favore del resistente.
Infatti, pur a fronte di passate oscillazioni in merito alla prima lettera che segue, è dirimente osservare come a) le sole causali di bonifico, segnatamente della stessa ricorrente, non possono convincentemente assurgere ad esclusiva prova in favore di quest'ultima, pena contraddire il principio generale secondo il quale, per i documenti
“formati dall[a] part[e] in causa vale la diversa regola che ne esclude il valore probatorio in favore della parte che intende giovarsene” (così Cass., Sez. 1 - , Sentenza n. 19820 del 12/07/2023, Rv. 668351 - 01),
b) l'interrogatorio formale del resistente non è giunto a confessione circa l'asserito mutuo,
c) i restanti capitoli di prova per testi, di cui alle note depositate dalla ricorrente in data 29/04/2025, non avrebbero lumeggiato circa la natura dell'originario accordo negoziale tra le parti, se non inammissibilmente violando il principio giurisprudenziale secondo il quale “la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria” (così, ex multis, Cass., Sez.
2 - , Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018, Rv. 648842 - 01).
2.1. Rinviando, per il resto, a quanto indicato nell'ordinanza del
02/05/2025, l'esito suesposto di rigetto delle domande della ricorrente assorbe sia i rilievi meramente incidentali nelle conclusioni del resistente (specie alla luce di come “integra (…)
3 un'eccezione l'istanza del convenuto diretta a far valere un suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, ossia al fine di ottenere il rigetto della domanda”, secondo Cass., Sez. L, Sentenza n. 14432 del
04/11/2000, Rv. 541379 – 01, deponendo anche in tal senso Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 23341 del 30/10/2006, Rv. 592952 – 01 e Cass.,
Sez. 3, Sentenza n. 16314 del 24/07/2007, Rv. 599444 - 01), sia l'eccezione di asserito difetto di legittimazione a resistere di visto che si tratta di doglianza nel merito: infatti, CP_1 in merito a quest'ultimo punto, la giurisprudenza ha evidenziato come “le condizioni dell'azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l'atto introduttivo del giudizio” (così
Cass., sent. n. 5167 del 2001), con ciò e con il succitato assorbimento risultando ultroneo rilevare la coincidenza soggettiva tra persona fisica e c.d. impresa individuale di questi
(così Cass., Sez. L, Sentenza n. 3052 del 13/02/2006, Rv. 587457 -
01).
3. Le spese processuali seguono la prevalente soccombenza di parte ricorrente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore del resistente, considerati le tariffe forensi del D.M.
n. 55/2014, l'importo delle domande rigettate, in € 6.868,00 per compensi (fase di negoziazione assistita € 1.607,00, fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria
€ 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per la fase istruttoria e per quella decisoria, e ciò alla luce della brevità di queste ultime due), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del 15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed
4 eccezione respinta ad eccezione di quanto assorbito come suesposto, così provvede:
1. Rigetta le domande di Parte_1
2. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali, liquidate in € 6.868,00 per CP_1 compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
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Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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