Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/05/2025, n. 1350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1350 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 680/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Rossella Milone Presidente rel.
Anna Ferrari ConIGliere
Manuela Cortelloni ConIGliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 680/2022 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA E. DUSE, 3 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BELVEDERE ANTONIO
OTTAVIO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PEVERATI
MATTEO ( ) e all'avv. TINO ENZO ALDO ( ) C.F._2 C.F._3
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIALE CALDARA 29 Controparte_1 P.IVA_1
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. BASTA VINCENZO, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CARIDDI MARIA ( C.F._4
APPELLATA
Conclusioni
pagina 1 di 11
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello:
- respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- in totale riforma della sentenza n. 10988/2021 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 30 dicembre 2021, ad esito del procedimento rubricato al n. 16182/2017 R.G., notificata in data 26 gennaio 2022;
In via principale: accertato il diritto al pagamento della provvigione, condannare la società CP_1
al pagamento dell'importo di Euro 430.000,00 oltre IVA, nonché oltre interessi legali ed
[...]
interessi di mora ai sensi del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova:
1) Vero che in data 13.10.2014 la IG.ra ha inviato a di AN EM indicazioni Pt_1 Testimone_1 relative alla superficie ed al prezzo dell'immobile sito in Milano, Largo Augusto n. 1/a come da doc. 3 di produzione attorea che si rammostra al teste;
2) Vero che in data 14.10.2014 AN EM ha chiesto alla IG.ra di “fare il possibile per Pt_1 fissare una visita venerdì mattina” dell'immobile sito in Milano, Largo Augusto n. 1/a come da doc. 4 di produzione attorea che si rammostra al teste;
3) Vero che in data 22.10.2014 la IG.ra era già in possesso delle planimetrie dell'edificio e di Pt_1
uno schema riepilogativo delle superfici tanto da trasmetterle a AN EM come da doc. 5 di produzione attorea che si rammostra al teste;
4) Vero che in data 23.10.2014 la IG.ra dopo essersi messa in contatto con il dott. ha Pt_1 Tes_2
dato conferma alla IG.ra ed al dott. (mediatore di AN EM) Tes_1 Tes_3 dell'appuntamento del giorno seguente come da doc. 7 di produzione attorea che si rammostra al teste;
5) Vero che in data 24.10.2014 si è tenuto il primo sopralluogo nell'immobile di Milano, Largo
Augusto n. 1/a alla presenza (oltre che della Signora stessa) del rappresentante della società Pt_1
dottor dell'Amministratore delegato di AN EM, dottor Controparte_1 Persona_1
Gianluca Garbi, del responsabile logistica e facilities del Gruppo AN EM, IGnora Tes_1
e del dottor (mediatore di AN EM) (come da docc. 7, 8 e 9 di
[...] Persona_2
produzione attorea che si rammostrano al teste). Vero in particolare che detto incontro era stato organizzato dalla IG.ra la quale aveva contattato, per fissare data ed orario, sia AN EM Pt_1
che ESSE R.E.;
pagina 2 di 11 7) Vero che la IG.ra ha organizzato anche il successivo incontro del 30.10.2014 come da docc. Pt_1
10 e 11 di produzione attorea che si rammostrano al teste concordando data ed orario sia con AN
EM che con ESSE R.E.;
8) Vero che in data 03.11.2014 la IGnora ha incontrato il IGnor il quale ha poi Pt_1 Persona_1 inviato copia scannerizzata dei documenti esaminati temporeggiando, “come conIGliato dalla IG.ra
, sull'invio di copie delle planimetrie, come da doc. 16 di produzione attorea che si Parte_1
rammostra al teste;
9) Vero che in data 11.11.2014 il IG. ha inviato all'ing. l'ulteriore documentazione Tes_2 CP_2
richiesta dalla IG.ra come da doc. 18 di produzione attorea che si rammostra al teste;
Pt_1
10) Vero che la IG.ra ha organizzato anche i successivi incontri tra e AN Pt_1 Controparte_1
EM (come da docc. 19,24 e da 26 a 30 di produzione attorea che si rammostrano al teste) facendo da tramite tra le due società per il reperimento e la trasmissione della documentazione e gestendo le trattative anche per quel che concerne il prezzo di vendita (come da docc. 31,34,35.1,36 di produzione attorea che si rammostrano al teste);
11) Vero che anche dopo il rifiuto della proposta di AN EM (come da doc. 38 di produzione attorea che si rammostra al teste) le trattative sono comunque proseguite;
vero che la IG.ra ha Pt_1
organizzato i nuovi sopralluoghi (come da doc. 40 di produzione attorea che si rammostra al teste) e ha scambiato la documentazione con il IG. (come da docc. 41, 43, 44 di produzione attorea Tes_2
che si rammostrano al teste);
12) Vero che la comunicazione mail del 10.12.2014 (doc. 2 di produzione attorea che si rammostra al teste) ha la stessa struttura grafica delle altre comunicazioni inviate dall'account
; Email_1
13) Vero che la comunicazione mail 10.12.2014 (doc. 2 di produzione attorea che si rammostra al teste) è stata inviata dal mittente esposto nella mail ricevuta ( ) all'indirizzo Email_1
in data 10.12.2014 alle ore 16:02 16); Email_2
14) Vero che la IG.ra ha conosciuta AN EM nei primi giorni di ottobre 2014 tramite il Pt_1
dott. in quanto la banca era alla ricerca di un edificio per insediarvi la propria sede e la Tes_3
IG.ra trattava la vendita di diversi immobili;
Pt_1
15) Vero che la IG.ra preso atto delle eIGenze di AN EM, le ha dunque sottoposto due Pt_1 immobili a Milano, uno sito in via Durini n. 3 e l'altro in via Borromei n. 5;
pagina 3 di 11 16) Vero che in occasione del sopralluogo presso lo stabile di via Durini, avvenuto il 13 ottobre 2014, in considerazione delle prospettate eIGenze della banca, la IG.ra ha comunicato alla IG.ra Pt_1
(ivi presente assieme al dott. ) che avrebbe avuto la possibilità di proporre Testimone_1 Tes_3
alla banca stessa anche il palazzo di Milano, Largo Augusto 1/A;
17) Vero che la teste vorrà precisare ESSE R.E. ha corrisposto alla medesima testimone un compenso a titolo di provvigione per l'attività di mediazione prestata in relazione alla compravendita dell'immobile . CP_3
Si indicano a testi: sui capitoli da 1 a 5 (nonché sui capitoli da 14 a 16) la IG.ra (presso Testimone_1
AN EM, Corso Monforte n. 20, Milano) ed il IG. ( n. 2, Persona_2 Persona_3
Milano); sui capitoli 7,10 e 11 la IG.ra (presso AN EM, Corso Monforte n. 20, Milano); Testimone_1 sui capitoli 8 e 9 l'ing. (Via Mascheroni n. 29, Milano); Testimone_4
sui capitoli 12 e 13 il IG. (presso Cloud and More srl, Via Ogliari n. 1, Milano); Testimone_5 sul capitolo 17 la IG.ra indicata dalla stessa controparte all'udienza del 25.10.2018; Testimone_6
Si chiede altresì l'interrogatorio formale del legale rappresentante di Esse R.E., IG. Persona_1
sulle circostanze articolate ai capitoli 7,8,9 e 11 che precedono.
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di lite per entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello così provvedere:
Dichiarare l'appello inammissibile per violazione del disposto di cui all'art.342 cpc.
Nel merito confermare la sentenza impugnata.
Con vittoria delle spese e compensi professionali.
Chiede che venga dichiarata inammissibile ex art. 345 c.p.c. la produzione di nuovi documenti in appello.
In via istruttoria
Si ribadisce l'eccezione di inammissibilità sul capitolo di prova ammesso.
Si ribadisce l'eccezione già formulata all'udienza del 17.1.2024 sulla incapacità a testimoniare del teste per l'interesse di cui egli è portatore. Persona_2
Si chiede che vengano ammesse le seguenti prove per testi:
pagina 4 di 11 1- “Vero che il 23 ottobre 2014 il IGnor ha preso contatti telefonici con il IGnor Parte_2
ed ha fissato l'appuntamento per il 24 ottobre 2014 con AN EM;
Persona_4
2- “Vero che il IGnor ha redatto, sottoscritto il documento indicato come allegato Parte_2
n.3 e lo ha fatto avere alla società convenuta?”
3- “Vero che durante l'appuntamento del 24 ottobre 2014 tutti i soggetti incontrati dal IGnor
[...]
si sono presentati come amministratori o dipendenti-consulenti di AN EM?” Per_1
4- “Vero che CC spa conserva nel suo server le mail dei clienti solo per un anno?”.
5- “Vero che CC spa in particolare ha cancellato dal suo server tutte le mail dei clienti e in particolare quelle di del periodo precedente il mese di gennaio 2017?” CP_4
Si indica a teste per i capitoli 1 e 2 il IGnor , Corso Matteotti n.1 – Milano, per il Parte_2
capitolo n.3 la Dott.ssa presso AN EM spa, Milano e per i capitoli 4 e 5 i IGnori Testimone_1
e presso CC Informatica spa, Via San Fereolo 9/A – Lodi. Testimone_7 Testimone_8
Chiede che vengano rigettate perché inammissibili le istanze istruttorie formulate da controparte;
In caso di loro ammissione si chiede che venga ammessa prova contraria sui medesimi capitoli di controparte con i testi già indicati nella memoria n.2 depositata il 19 febbraio 2018 del primo grado di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. agiva giudizialmente davanti al Tribunale di Milano chiedendo la condanna Parte_1
di (da qui anche solo ESSE RE) al pagamento di euro 430.000,00 oltre interessi Controparte_1
a titolo di provvigione per l'attività di mediazione svolta in relazione alla vendita di un edificio sito in
Milano, largo Augusto 1/A, che la società convenuta aveva trasferito a Largo Augusto Servizi S.r.l., interamente partecipata da AN EM S.p.A.
1.1. A fondamento della domanda, l'attrice esponeva:
-di essere una mediatrice Immobiliare iscritta alla CCIAA di Milano
-di essere stata a conoscenza dell'interesse di taluni soggetti all'acquisto dell'edificio sito in Largo
Augusto, già appartenuto al tour operator Teorema, e di aver appreso che la proprietaria dell'immobile era una società di leasing e l'utilizzatrice era la società convenuta “riconducibile alla famiglia
; Tes_2
- di aver, quindi, contattato il IGnor per verificare se vi fosse interesse alla vendita;
Persona_1
- di aver ricevuto da quest'ultimo, per conto della società, l'incarico di “proporlo a chi fosse interessato”; pagina 5 di 11 -di aver appreso, attraverso la sua rete di contatti, che AN EM era interessata all'acquisto di un immobile per trasferire la sede della propria attività e aprire uno sportello bancario e di aver, pertanto, proposto alla stessa, tra altri edifici, anche l'edificio ex Teorema;
-di aver trasmesso le planimetrie e di aver partecipato ad un primo sopralluogo il 24.10.2014;
-di aver concordato con le parti un nuovo sopralluogo per il 30.10.2014 anche per discutere di un intervento di riqualificazione sull'immobile;
-di essersi occupata anche di contattare e incontrare i professionisti che potevano seguire tale intervento e di aver partecipato ad ulteriori sopralluoghi;
-di aver trasmesso al IGnor una perizia di stima commissionata dalla AN con una offerta, Tes_2
che, tuttavia, veniva ritenuta non congrua;
-che, comunque, le trattative erano proseguite con ulteriori sopralluoghi e consegna di ulteriore documentazione e con l'assistenza nel reperimento di un'impresa pubblicitaria che installasse cartellonistica sulla facciata per ottenere un introito in vista della vendita;
-che successivamente il IGnor e il responsabile della AN che aveva seguito la trattativa Tes_2
avevano cominciato a negarsi sino a quando essa attrice aveva scoperto che la vendita si era perfezionata.
2. La società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda negando che l'attrice avesse svolto attività di mediazione, posto che la stessa non si era mai presentata come mediatrice nel corso delle trattative descritte in citazione.
2.1. Secondo la prospettazione della convenuta, le trattative per la vendita dell'immobile erano iniziate nell'ottobre 2014 per il tramite di tale , consulente finanziario e immobiliare Parte_2
conosciuto dal IGnor e che aveva messo questi in contatto con AN EM;
nel primo Tes_2
incontro del 24.10.2014 era presente la IGnora che non si era in alcun modo presentata come Pt_1
mediatrice ma aveva dato ad intendere di essere dipendente o consulente della AN;
tale convincimento del IGnor era stato confermato da una mail nella quale la si riferiva alla Tes_2 Pt_1
AN usando l'espressione “i miei clienti”; da una mail scambiata fra la e una funzionaria della Pt_1
AN risultava inoltre che la avesse concordato con la AN un compenso di euro 20.000,00 per Pt_1
la consulenza svolta.
La convenuta disconosceva poi una mail prodotta dall'attrice nella quale il IGnor confermava Tes_2 di aver conferito alla l'incarico di reperire soggetti interessati all'acquisto dell'immobile. Pt_1
pagina 6 di 11 3. Il Tribunale istruiva il giudizio mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta e l'escussione, per delega al Tribunale di Roma, di un testimone.
3.1. Il giudizio veniva poi definito con la sentenza n. 10988/21 con la quale la domanda attorea veniva respinta.
Il Tribunale, in sintesi, riteneva che dalle prove acquisite al giudizio emergesse lo svolgimento di attività da parte dell'attrice per incarico della AN e che non risultasse invece provato che l'attrice avesse palesato alla convenuta di agire in qualità di mediatrice.
Il Tribunale riteneva di non poter utilizzare il documento disconosciuto dalla convenuta, che era una mail di cui l'attrice aveva prodotto solo la copia fotostatica senza depositare, dopo il disconoscimento,
l'originale informatico e senza fare una richiesta di esibizione per acquisire dati dal server, che sarebbero stati utili per effettuare una ctu, che non era stata invece disposta in quanto esplorativa.
Il Tribunale riteneva poi che la prova in favore dell'attrice non potesse desumersi dalla deposizione del teste escusso, che aveva reso dichiarazioni non univoche.
4. La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da sulla base di due motivi così Parte_1
rubricati:
Primo motivo: violazione degli artt. 1754 ss. c.c. in materia di mediazione e delle norme in materia di valutazione delle prove
Secondo motivo: violazione delle norme in materia di valutazione delle prove e di ammissione di ctu
5. L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
6. Dopo una prima rimessione in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'escussione di due testi sul seguente capitolo di prova articolato dall'attrice/appellante “Vero che durante l'incontro del 24 ottobre 2014 la IG.ra si è presentata come mediatrice” (cap.6 memoria istruttoria non Pt_1 Pt_1
ammesso dal primo giudice e reiterato dalla parte in appello).
7. Ritiene la Corte, all'esito del supplemento istruttorio svolto in appello, che l'appello sia infondato.
8. Come ha correttamente osservato il Tribunale nella sentenza appellata, “risulta documentato con le email che la IG.ra ha partecipato alla prima fase delle trattative per la vendita dell'Immobile, Pt_1 sino all'aprile del 2015, agendo per conto di AN EM spa come mandataria della stessa”.
Il doc. 10 appellante (nel quale l'appellante scrive ad ESSE RE riferendo che “i miei clienti, AN
EM, vorrebbero fare un altro sopralluogo”) e il doc. 4 appellata (nel quale la funzionaria della
AN scrive a che la AN è disposta a riconoscere una “commissione immobiliare” massima di Pt_1
euro 20.000,00), confermano, infatti, che agiva a seguito di contatti avuti con la AN. Pt_1
pagina 7 di 11 Altrettanto correttamente il Tribunale ha poi osservato che “Il fatto che la IG.ra abbia agito Pt_1
quale mandataria di AN EM spa di per sé non escluderebbe… il diritto alla provvigione verso terzi, ma in ogni caso grava sull'attrice l'onere di provare di avere svolto attività di mediazione “in modo palese”, vale a dire rendendo noto ad Esse RE la propria qualità di mediatore nelle trattative”.
9. Tale prova, a fronte delle risultanze documentali che evidenziavano il ruolo di quale incaricata Pt_1
dalla AN, ad avviso della Corte doveva essere particolarmente rigorosa, ma, dalle prove orali assunte nel giudizio di primo grado, come ha osservato il primo giudice, non sono emersi elementi a favore della tesi dell'odierna appellante.
La deposizione del teste indicato da entrambe le parti, sentito per delega davanti al Parte_2
Tribunale di Roma (v. verbale udienza 7.12.2020) è risultata, infatti, ambigua e non ha permesso di ritenere con sufficiente grado di certezza che l'odierna appellante abbia palesato alla ESSE RE sin dal primo incontro la propria qualità di mediatrice e che ESSE RE abbia accettato consapevolmente lo svolgimento di tale mediazione.
Il teste, infatti,
-al Capitolo 14 della memoria “Vero che la IG.ra in data 13.10.2014, ha chiesto al IG. Pt_1 Pt_1
(con il quale la IG.ra intratteneva, in qualità di mediatrice, dei rapporti lavorativi Parte_2 Pt_1
per aver ricevuto incarico da quest'ultimo di vendere immobili di sua proprietà siti a Forte dei Marmi ed a Roma) i recapiti di Esse R.E. specificando di conoscere un potenziale acquirente per l'immobile di
Milano, Largo Augusto 1/a” ha risposto:
“È vero quanto mi si legge, preciso di non aver mai dato un incarico formale alla IG.ra che Pt_1
conosco anche quale agente immobiliare, e di aver parlato con lei di diversi immobili di mia proprietà, forse ho parlato alla IG.ra anche di questo immobile di Milano, che comunque non è di mia Pt_1
proprietà e non ho preso nessuna parte attiva nella faccenda, e non ho avuto nessun ruolo se non quello di una possibile segnalazione”
- al Capitolo 15 della memoria “Vero che il IG. ha fornito alla IG.ra i Pt_1 Parte_2 Pt_1
recapiti del IG. perché fosse quest'ultima a contattarlo” ha risposto: Tes_2
“A dire il vero non ricordo se sono stato io a fornire i recapiti del Sig. alla Sig.ra o se ho Tes_2 Pt_1
fornito al Sig. il recapito della IG.ra Tes_2 Pt_1
- al Capitolo 1 della memoria ESSE RE “Vero che il 23 ottobre 2014 il IGnor ha Parte_2
preso contatti telefonici con il IGnor ed ha fissato l'appuntamento per il 24 ottobre Persona_4
2014 con AN EM” ha risposto:
pagina 8 di 11 “non conosco AN EM non posso confermare tale circostanza”
- al Capitolo 2 della memoria ESSE RE “Vero che il IGnor ha redatto, sottoscritto il Parte_2
documento indicato come allegato n.3 e lo ha fatto avere alla società convenuta” ha risposto:
“riconosco la mia firma e confermo il contenuto, di aver messo in contatto la Sig.ra che non so Pt_1 chi rappresentasse in quell'occasione, e la Esse R.E. Non conosco la Dott.ssa . Testimone_1
Nessuna prova poteva poi desumersi dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta/odierna appellata, che non ha reso alcuna confessione sui fatti dedotti dall'attrice (v. verbale udienza 16.5.2019).
10. La Corte, al fine di decidere sui motivi di impugnazione, accogliendo l'istanza dell'appellante, ha disposto in questo grado di giudizio un supplemento istruttorio mediante l'audizione di ulteriori due testi sul capitolo 6 suindicato, volto a provare che all'incontro del 24 ottobre la IGnora si era Pt_1
presentata alla società convenuta come mediatrice.
Neppure tali deposizioni hanno, però, consentito di accertare la circostanza.
La teste responsabile logistica di AN EM (v. verbale udienza 17.1.2024), Testimone_1
ricordando i presenti al sopralluogo in Largo Augusto ha menzionato la IGnora che lei non Pt_1 conosceva prima, come “contatto di ” ed ha indicato come “uno dei contatti di Tes_3 Tes_3
AN EM che ci stava aiutando a trovare una nuova sede da acquistare per la banca”.
A specifica domanda, la teste ha poi dichiarato: “Non ricordo e comunque non so se la Sig.ra Pt_1 avesse contatti con la proprietà dell'immobile. Ribadisco che la AN, per la ricerca dell'immobile, ha contattato che è stato segnalato da un collega e io ho conosciuto la Sig.ra insieme Tes_3 Pt_1 al Sig. ”. Tes_3
Neppure la deposizione del teste (indipendentemente dall'eccezione di incapacità a Tes_3
testimoniare sollevata dall'appellata e che può essere superata in base alla dichiarazione del teste di non vantare ragioni di credito verso ESSE RE) offre elementi decisivi.
Il teste, che ha dichiarato di essere agente immobiliare, ha confermato di aver proposto tre immobili, fra i quali quello di largo Augusto, a AN EM nella persona di confermando che Testimone_1
“In questa vicenda, io sono stato il soggetto che ha proposto gli immobili a AN EM, perché, seppur non avessi ricevuto un incarico scritto, mi era stato richiesto da AN EM di reperire l'immobile da adibire a sede”.
Il teste ha poi riferito che era un agente immobiliare con la quale collaborava (“Non lavoriamo Pt_1
insieme, nel senso che non siamo soci, ma nel nostro lavoro si collabora”).
pagina 9 di 11 Secondo il teste, l'immobile di largo Augusto era nel portafoglio della IGnora nel senso che ella Pt_1
aveva i contatti con la proprietà, ma al di là di questa generica informazione nessun elemento concreto e certo è stato acquisito, attraverso la deposizione, al fine di ritenere provato che la IGnora si sia Pt_1
presentata al primo incontro con ESSE RE come mediatrice (si ricordi che il teste ha Parte_2
genericamente dichiarato “A dire il vero non ricordo se sono stato io a fornire i recapiti del Sig. alla Sig.ra o se ho fornito al Sig. il recapito della IG.ra e, come Tes_2 Pt_1 Tes_2 Pt_1 correttamente osservato dal Tribunale, “quest'ultima ipotesi smentisce l'affermazione dell'attrice di aver assunto l'iniziativa del contatto fra le parti come mediatrice”).
11. La prova dei fatti dedotti dall'appellante non può dirsi raggiunta neppure sulla base dei documenti prodotti.
11.1 Il Tribunale ha escluso l'utilizzabilità del doc. 2 prodotto in primo grado dall'attrice (“…una mail datata 10.12.2014, apparentemente inviata da in nome di Esse RE alla IG.ra del Persona_1 Pt_1 seguente contenuto: “Con la presente confermiamo di avere dato mandato alla Sig.ra Parte_1 agente di affari in mediazione registrata alla camera di commercio n. 12426, di proporre l'immobile emarginato di ns. proprietà, ai soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, che reputerà interessati sia per acquisto che per la locazione”) e tale inutilizzabilità deve essere confermata, attesa la contestazione sin dal primo grado della provenienza della mail dalla società (testualmente: “Prima di ogni altra cosa la società comparente ribadisce di non ha mai inviato la mail del 10.12.2014 indicata dall'attrice quale documento n.
2. Non ha mai scritto quella mail, né l'ha mai trasmessa”).
A seguito di tale contestazione, come ha correttamente osservato il Tribunale, “era onere dell'attrice produrre nel fascicolo telematico l'originale informatico dell'e mail dal quale è stata tratta la stampa fotocopiata e formulare istanza specifica di ordine di esibizione ex art. 210 cpc per acquisire dati informatici dal server, onde consentire le opportune verifiche mediante CTU”.
Tali istanze non sono state svolte in primo grado e ciò non ha consentito di disporre una ctu per accertare la provenienza della mail né tale accertamento tecnico poteva essere svolto in questo grado di giudizio sul file che contiene la mail e che l'appellante ha prodotto tardivamente solo in appello come allegato ad una nuova consulenza di parte.
Se, infatti, in punto di diritto una nuova consulenza di parte può essere prodotta in appello (v. Cass.
1614/22 La consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all'art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello), non può certamente pagina 10 di 11 consentirsi, attraverso la consulenza, la produzione di documenti che erano nella disponibilità della parte sin dal primo grado e che non sono stati prodotti entro il termine delle preclusioni istruttorie.
12. L'appello, quindi, deve essere respinto, con la condanna dell'appellante soccombente al pagamento delle spese del grado, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. respinge l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 10.500,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa;
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Così deciso in Milano il 21.11.2024
Il Presidente est.
Rossella Milone
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