Articolo 111 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
Articolo 110Articolo 124
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31 dicembre 2019
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28 settembre 2024
Art. 111. Mancata approvazione del concordato 1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce ((...)) al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1 ((, salvo che il debitore, nei sette giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 110, comma 2, richieda l'omologazione o presti il consenso secondo quanto previsto dall'articolo 112, comma 2)) .
Entrata in vigore il 28 settembre 2024
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