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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 03/07/2025, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:
AN AL Presidente relatore
Rossella Milone Consigliere
Lorenzo Orsenigo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1921/2023 R.G. tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OL IA UE, ed elettivamente domiciliato presso il difensore, appellante e
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
D'EL FR ed elettivamente domiciliata presso il difensore, appellata
OGGETTO: mutuo – arricchimento senza causa
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Non è stato depositato il foglio di precisazione delle conclusioni e si intendono precisate le conclusioni di cui all'atto di appello: Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano sez Vi civ. G. Dott.ssa Guantario n. 4432/2023 rep. 5014/2023 pubblicata il 29.05.2023 e notificata lo stesso giorno al difensore costituito, ed emessa nella causa r.g. 16556/2021, accogliere le seguenti conclusioni mutuate dal giudizio di primo grado: In via principale
- Accertare e dichiarare che la SI.ra è debitrice nei confronti del CP_1
SI. della complessiva somma di € 160.130,50 o della minor Pt_1 somma che verrà accertata nel corso del giudizio a titolo di mutuo
- Fissare ai sensi dell'art. 1817 c.c. un termine per la restituzione di detto importo
- Condannare la SI.ra a restituire l'importo sopra indicato e CP_1 accertato, oltre interessi legali e moratori determinati ai sensi dell'art. 12844 c.c.
- In via subordinata, accertare e dichiarare l'intervenuto arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. della SI.ra in danno del SI. e, per l'effetto, CP_1 Pt_1
- Condannare la prima alla restituzione all'appellante della somma ritenuta di giustizia
- In via ulteriormente subordinata
- Accertare e dichiarare che gli esborsi sostenuti dal SI. per la Pt_1 complessiva somma di € 160.130,50 o per la minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio hanno natura di liberalità indirette, sostenute, nella somma che verrà accertata, per l'acquisto della casa di BO NO intestata alla SI.ra e relativi arredi e CP_1 accessioni, con ogni conseguente pronuncia in ordine alla provenienza donativa almeno parziale dell'immobile in questione
- In ogni caso Riformare il capo della impugnata sentenza del Tribunale con la quale egli è stato condannato al pagamento della somma di € 2.000,00 ex art. 96 c.p.c. a favore di (pag. 7 in parte motiva e pag. 8 in
PQM
: doc II). Controparte_1
- in via istruttoria Ammettere le istanze istruttorie formulate nella memoria ex 1836 n. 2 c.p.c. di primo grado, qui di seguito riepilogate i) ordinare l'esibizione all'Agenzia di Lodi Filiale IV Novembre di CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, sita in Lodi, Viale
[...] embre 14, e/o alla SI.ra dell'estratto di conto corrente n. CP_1
0000101397048 intestato alla SI.ra per il mese di aprile 2011 al CP_1 fine di dimostrare che l'assegno n. 0738340384 è stato Parte_2 versato sul conto corrente della SI.ra e comunque CP_1
ii) ammettere prova per interpello 6. Vero che l'assegno n. 0738340384 venne consegnato alla Parte_2
SI.ra dal SI. e rsato sul proprio conto CP_1 Pt_1
pag. 2/22 corrente n. 0000101397048 aperto presso la filiale Lodi - IV CP_2
Novembr tessa appoggiava il mutuo per l'acquisto dell'abitazione di BO NO iii) quanto agli ulteriori assegni di cui si chiede il rimborso, portati dal doc. 7 ed all'assegno DB n. 0740431863-02, relativi ad acquisti di mobili per la casa di BO NO, ammettere prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 7. Vero che l'assegno n. 0738340389 di € 6.000,00 tratto a favore di Mobilart S.n.c. e datato 22.04.2011 è stato utilizzato per l'acquisto di mobili ordinati dalla SI.ra e consegnati presso la di lei abitazione di BO CP_1
NO ne i e di Mobilart S.n.c.) Testimone_1 Testimone_2
3. Vero che l'assegno n. d ratto a favore di
[...]
e datato 22.06.2011 è stato utilizzato per l'acquisto di Controparte_3
a SI.ra e consegnati presso la di lei abitazione CP_1 di BO NO nel 2011 (teste Cornate d'Adda). Testimone_3 iv) In relazione agli ulteriori esbors di cui agli assegni Pt_1
n. 0738340387-05 e 0738340388-06, nel caso si ritenga Parte_2 contestato il versamento a profitto della SI.ra ammettere i CP_1 seguenti capitoli di prova per interpello e testi 4. Vero che il SI. ebbe a pagare la somma di € 4.679,00 a saldo Pt_1 delle spese notarili per l'acquisto dell'unità immobiliare di BO NO al Notaio a mezzo assegno DB n. 0738340387-05 incassato il Persona_1
20.04.2011 (teste: Notaio Persona_1
5. Vero che il SI. somma di € 1.600,00 per la tassa Pt_1 di registro del contratto di acquisto dell'unità immobiliare di BO NO mediante assegno DB n. 0738340388-06 incassato il 19.04.2011 (teste: Notaio Persona_1
v) In relazione ai versamenti operati dal SI. che seguono: Pt_1
€ 2.200,00 erogati mediante assegno DB n. 0740431861-00 versato sul conto corrente di incassato il 24.05.2011 CP_2 CP_1
€ 1.000,00 erogati mediante assegni DB n. 0740431864-03 sul conto corrente di il 30.06.2011 CP_2 CP_1
€ 1.000,00 erogati mediante assegni DB n. 0740431865-04 sul conto corrente di l'8.07.2011 CP_2 CP_1
€ 2.500,00 erogati mediante assegno DB n. 0740431866-05 sul conto corrente di il 22.08.2011, CP_2 CP_1
€ 2.000,00 erogati mediante assegni DB n. 0740431369-08 sul suo conto corrente di il 18.11.2011, CP_2 CP_1
- ordinare all' in Controparte_4 persona del legale rappresentante pro tempore, sita in Lodi, Viale IV Novembre, 14 e/o alla SI.ra l'esibizione in giudizio dell'estratto CP_1 del conto corrente n. 0000101397048 intestato alla SI.ra per il CP_1 periodo maggio-novembre 2011 al fine di dimostrare che gli assegni sopra menzionati sono stati versati su detto conto corrente;
ed inoltre,
- ammettere il seguente capitolo per interpello:
pag. 3/22 6. Vero che i versamenti per € 2.200,00 erogati mediante assegno DB n. 0740431861-00 incassato il 24.05.2011, € 1.000,00 erogati mediante assegni DB n. 0740431864- incassato il 30.06.2011, € 1.000,00 erogati mediante assegni DB n. 0740431865-04 incassato l'8.07.2011, € 2.500,00 erogati mediante assegno DB n. 0740431866-05, incassato il 22.08.2011, € 2.000,00 erogati mediante assegni DB n. 0740431369-08 incassato il 18.11.2011 sono stati versati sul conto corrente n. 0000101397048 intestato alla CP_2
SI.ra presso di Lodi viale IV Novembre al fine di CP_1 CP_2 consen amento o ipotecaria della casa di BO NO. vi) In relazione ai versamenti effettuati dal SI. in contanti sul conto Pt_1 corrente della SI.ra nel corso del 2014, ammettere CP_2 CP_1 prova per interpello e testi sui seguenti capitoli: 7. Vero che il conto n. 0000101397048 presso la filiale di Viale IV CP_2
Novembre n. 14 a Lodi era stato aperto dalla SI.ra CP_1 esclusivamente per domiciliare il mutuo ipotecario ed in occasione d dell'abitazione di BO NO
8. Vero che, secondo le intese, la SI.ra domiciliava e domicilia sul CP_1 conto corrente n. 000010139 sopra i canoni locatizi che CP_2 percepiva e percepisce dall'appartamento di San Donato Milanese di sua proprietà
9. Vero che, avendo l'immobile di San Donato Milanese richiesto una serie di spese di ammodernamento per essere affittato a terzi e risultato poi sfitto nel 2013, la SI.ra chiedeva al SI. i provvedere a immettere CP_1 Pt_1 su detto conto corrente il denaro per il pagamento del mutuo promettendogli che gli avrebbe restituito le relative somme 10. Vero che il SI. provvedeva come da richiesta ed effettuava a tal Pt_1 fine i seguenti versamenti sul conto corrente n. 0000101397048 CP_2 della SI.ra : € 1.790,00 in contant portello di CP_1 CP_2
Sant'Angelo 29.04.2013; € 690,00 in contanti presso lo sportello di CP_2
Verres 03/09/2012; sempre in contanti presso di San C al CP_2
RO per € 350,00 (29/10/2013) - 60 05/2013) - 300,00 (26/11/2013) - 600,00 (09/06/2015) - 250,00 (22/12/2013) - 300,00 (27/12/2012) - presso di San Donato Milanese € 900,00 CP_2
(30/06/2011) - 1.500,00 (20/04/2011) - 2.000,00 (24/05/2011) - 1.000,00 (05/07/2011), per un totale ulteriore di € 12.780,00. Si indica come teste il SI. di RL. Testimone_4 vii) Ammettere i seguenti capitoli di prova per interpello e testi: 11. Vero che il SI. ha effettuato i seguenti pagamenti per arredi e Pt_1 accessioni tutti a favore della villetta di BO NO: € 1.000,00 erogati a mezzo assegno DB n. 0738340390-08 intestato a Parte_3 incassato il 13.05.2011 (mobili soggiorno e sedie), € 1.000,00 pag carta di credito per acquisto c/o in data 15.05.2011 e € 500,00 Per_2 Per_3 pagati mediante carta di cre ac de sala in data 27.09.2011, € 500,00 pagati mediante carta di credito per acquisto c/o in Per_2 Per_3
pag. 4/22 data 25.02.2012, € 700,00 per acquisto stufa a pellet, € 450,00 per il muratore che ha installato la detta stufa, € 1.000,00 per acquisto del climatizzatore da installare in una delle camere da letto, € 800,00 per lavori in muratura di sistemazione della casa, € 950,00 per l'acquisto di un materasso matrimoniale Mondoflex, € 550,50 per l'acquisto di un letto singolo “ Parte_4
”, € 1.200,00 per l'idraulico che ha provveduto ad installare il bo
[...] ianto di irrigazione in giardino, € 550,00 per le zanzariere e una scaletta installata a fianco dell'autorimessa, € 471,00 per l'acquisto di tre materassi singoli, € 5.000,00 per acquisto tappeti persiani, tutto ciò nel periodo 2011- 2014. Si indicano come testi il SI. di RL e il legale Testimone_4 rappresentante pro tempore di . Parte_5 viii) in ordine all'insussistenza di qualunque volontà liberale, ammettere prova per testi sui seguenti capitoli: 12. Vero che il SI. si consultò nel mese di marzo 2011 con Parte_1
l'Avv. Silvia Garavaglia, allorché la SI.ra aveva chiesto aiuto CP_1 economico per acquistare l'abitazione di Borg no ed intestarla a sé soltanto, e l'Avv. si offrì di predisporre un contratto scritto di mutuo Tes_4 al fine di garan somme che il SI. avrebbe prestato gli Pt_1 potessero essere restituite in caso di bisogno 13. Vero che l'Avv. espresse al SI. nel corso di detta Tes_4 Pt_1 conversazione, il ti vista la rilevante di età fra il SI.
la SI.ra - quest'ultima lo potesse lasciare in futuro, e lo Pt_1 CP_1 enere un c to cauto e previdente in occasione dei prestiti per l'acquisto della casa di BO NO ed a tracciare qualunque versamento anche traducendo per iscritto il rapporto di mutuo 14. Vero che il SI. el mese di aprile 2011, essendosi determinato a Pt_1 prestare il denaro richiesto alla SI.ra le propose di redigere una CP_1 scrittura privata di ricognizione del p le stava facendo, ma ella replicò che la richiesta dimostrava una mancanza di fiducia nei propri confronti e che si sentiva offesa perché era “diversa dalla prima moglie” del SI. Pt_1
Si indicano come testi i SI.ri e Avv. Silvia Garavaglia. Testimone_4 ix) ove rilevasse la prova della distribuzione degli oneri familiari, si formulano i seguenti ulteriori capitoli di prova: 15. Vero che il SI. per tutto il periodo della convivenza con la SI.ra Pt_1
si è occ ematicamente dei figli avuti con lei, accudendoli CP_1 in ogni loro esigenza, accompagnandoli a scuola ed alle attività sportive, aiutandoli nei compiti e svolgendo le faccende domestiche al fine di consentire alla compagna di continuare a lavorare 16. Vero che il SI. per tutto il periodo della convivenza con la SI.ra Pt_1
si occup spesa corrente (cibarie, utenze domestiche e gas) CP_1
e della famiglia costituita con la SI.ra nel quadro dei rapporti con CP_1 la compagna ed in virtù delle intese fra
pag. 5/22 17. Vero che il SI. ha provveduto a pagare con denaro proprio Pt_1
l'affitto casa in Val d eriodo estivo 2014 € 1.190,80, l'affitto della casa giugno/settembre Val d'Ayas stagioni 2013 e 2014 € 6.000,00, l'affitto annuale casa in Val d'Ayas anno 2011 € 8.000,00. Si indicano come testi i SI.ri , e Avv. Silvia Testimone_4 Testimone_5
Garavaglia In ogni caso Con salvezza di spese di lite per il primo e il presente grado di giudizio
^*^*^ Per Controparte_1
Il procuratore di parte appellata SI.ra (C.F. Controparte_1
) ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, chiede C.F._2 che l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni istanza avversaria, dichiarando di non accettare il contraddittorio domande nuove nonchè su fatti ed elementi che esulano l'oggetto del presente contenzioso, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI nel merito in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova svolta in via subordinata in sede di appello per i motivi tutti di cui in narrativa ed emettere per l'effetto ogni conseguente provvedimento del caso;
nel merito in via principale: previo rigetto di tutti i motivi tutti d'appello in quanto infondati come argomentato in narrativa, confermare integralmente la sentenza impugnata del Tribunale di Milano n. 4432/2023 rep. 5014/23, ivi compreso il capo con il quale parte appellante è stato condannato al pagamento della somma di € 2.0000,00 ex art. 96 c.p.c.; nel merito in via subordinata: nel denegato caso di accoglimento, anche parziale, di domande restitutorie, accertare e dichiarare la sussistenza di altrettanti crediti restitutori in capo alla convenuta nei confronti dell'appellante, così come indicati nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta in appello e per l'effetto procedere a compensazione nei soli limiti degli importi che risulteranno effettivamente erogati e comunque nei limiti delle richieste avversarie che verranno eventualmente accolte;
in ogni caso: spese di lite dei due gradi interamente rifuse;
in via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie tutte così come formulate in primo grado che si ritrascrivono ed il rigetto delle avversarie: A) Si richiede l'ammissione della PROVA TESTIMONIALE sui seguenti capitoli: SULLA CONVIVENZA DELLA COPPIA DELLEDONNE/RANZANI/ SUI 3 FIGLI AVUTI CON LA SIG.RA DELLE DONNE 1) Vero che la relazione sentimentale tra la sig.ra e il sig. CP_1 Pt_1
è iniziata nel 2004; 2) Vero che la convivenza tra la sig.ra e il sig. è durata CP_1 Pt_1 dalla primavera del 2004 sino al giugno del 2020, dunque per 16 anni;
pag. 6/22 3) Vero che da tale relazione sono nati i tre figli (30.06.2005), Per_4
(10.08.2007) e (09.12.2010) come da certificati di Persona_5 Persona_6 nascita che si rammostrano (doc. 15-16-17);
4) Vero che dalla primavera del 2004 sino al giugno del 2011 il signor ha convissuto more uxorio con la signora Parte_1 CP_1 presso l'abitazione di proprietà della stessa, sita in San Donato Milanese (MI) alla via Dossetti 7/D;
5) Vero che nel periodo della convivenza presso l'abitazione in San Donato Milanese, il SI. ometteva di contribuire economicamente alle Pt_1 necessità della nuova famiglia;
6) Vero che nel giugno 2011 la famiglia si è trasferita Testimone_6 presso una villetta a schiera, sita in 26812 BO NO (LO) in via dei Gelsomini n. 11, di proprietà della signora adibita a casa CP_1 familiare;
7) Vero che nel giugno 2011 è stato il sig. a volersi trasferire in una Pt_1 nuova casa con il giardino;
8) Vero che è stato il sig. a volere che la nuova casa sita in Pt_1
BO NO fosse intestata alla sig.ra CP_1
9) Vero che al momento della sottoscrizione del presente atto la signora risiede con i tre figli presso la villetta sita in 26812 BO CP_1
NO (LO) in via dei Gelsomini n. 11; 10) Vero che al momento della sottoscrizione del presente atto il signor vive in un'unità abitativa di sua proprietà in una villetta in RL Pt_1
(MI) in via Damiano Chiesa n. 12 come risultante dalla lettera ricevuta dal Comune di RL ove lo stesso si era trasferito con invito a trasferire formalmente la residenza, documento che si rammostra (doc. 18);
11) Vero che dal mese di giugno 2020, ovvero da quando il sig. ha Pt_1 lasciato la casa familiare, sino al luglio 2021 ha omesso di contribuire al mantenimento dei tre minori nati durante la convivenza;
12) Vero che il sig. ha mantenuto la residenza nella casa di Pt_1
BO NO sino al mese di novembre 2020, come risultante dalla lettera ricevuta dal Comune di RL ove lo stesso si era trasferito che si rammostra (doc. 18); 13) Vero che il SI. ha vissuto dal 2011 al 2020 nella casa di Pt_1
BO NO, prima della cessazione della convivenza;
14) Vero che negli anni di convivenza trascorsi a San Donato (2004 -2011) la signora si è fatta carico di tutte le spese per la famiglia e la casa;
CP_1
SULLA PRIMA FAMIGLIA DEL SIG. Pt_1
15) Vero che il sig. era separato dalla ex moglie, sig.ra Pt_1 Per_7
dal 2001 e divorziato dal marzo 2011, come da relativa sentenza
[...] di divorzio che si rammostra (doc. 19); 16) Vero che il sig. durante la convivenza con la sig.ra Pt_1 CP_1 sosteneva economicamente la sua prima/precedente famiglia, composta da ex moglie e tre figli;
pag. 7/22 17) Vero che il SI. dopo la separazione con la moglie, ha versato Pt_1 un importo a titolo di mantenimento ordinario, oltre spese straordinarie pro quota, in favore dei figli ed e, Per_8 Per_9 dalla pubblicazione della sentenza di divorzio (avvenuta in data 08.02.2011), ha corrisposto mensilmente al figlio un importo pari a euro Per_9
500,00 mensili (poi rivalutati in euro 537,00), oltre concorso nelle spese straordinarie, fino alla sottoscrizione del presente atto, come risultante dalla sentenza di divorzio che si rammostra (doc. 19); 18) Vero che il SI. durante la convivenza con la SI.ra Pt_1 CP_1
(2004 – 2020), si è fatto carico delle spese relative alla villetta di RL ove risiedevano l'ex moglie e i figli, tra le quali quelle mensili per le utenze telefoniche, gas e luce, abbonamento sky, annuali per assicurazione furto e la tassa IMU per un importo pari a circa euro 2.000 euro annui della villetta di RL, oltre alla spese per la sostituzione della caldaia della villetta per un importo pari ad euro 6.000,00 c.a.; SULLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLE PARTI / SULLE ASSERITE EROGAZIONI
19) Vero che a partire dal 01.11.2006 la sig.ra ha ottenuto di CP_1 poter lavorare part-time (dalle 8:00 alle 14:30 per 32.30 ore settimanali) al fine di potersi occupare dei figli, come risultante dalla dichiarazione dell'ufficio risorse umane di “Deutsche Bank S.p.a” che si rammostra (doc.
20);
20) Vero che dal 16.11.2010 al 19.09.2011 la signora era in CP_1 aspettativa per maternità per la nascita della figlia Persona_6 (09.12.2010), come risultante dai cartellini relativi alla gestione delle assenze/presenze degli anni 2010/2011/2012 (doc. 21);
21) Vero che nell'anno 2011, per effetto dell'aspettativa per maternità, gli stipendi mensili della signora erano ridotti di circa il 30 per CP_1 cento, come risultante dall'estratto conto di Deutsche Bank S.p.a alle date degli accrediti mensili dello stipendio (24-27 di ogni mese), (doc. 4);
22) Vero che il mutuo per l'acquisto dell'abitazione di BO NO è stato posto integralmente a carico della signora per un importo CP_1 di € 261.600,00, come da relativo contratto di mutuo che si rammostra (doc.
22);
23) Vero che il sig. si è costituito fidejussore in relazione al contratto Pt_1 di mutuo in favore della sig.ra in quanto lo stipendio mensile CP_1 della convenuta era considerato inadeguato ai fini della concessione del prestito da parte della banca, come da relativo documento che si rammostra (doc. 5 atto di citazione controparte);
24) Vero che il contratto di prestito al consumo con prelievo mensile di 250,00 euro, come da documento che si rammostra (doc. 3 atto di citazione controparte), è stato contratto dal sig. per restituire i soldi che la Pt_1 sig.ra aveva prelevato dai libretti al portatore dei propri figli per CP_1 acquistare la nuova auto di proprietà esclusiva del sig. (Fiat Pt_1
Freemont) per un importo pari a euro 6.000,00;
pag. 8/22 25) Vero che la somma complessiva di euro 6.000,00, prestata dalla sig.ra al sig. tramite un primo bonifico di euro 5.000,00 in CP_1 Pt_1 data 29.01.2014 in favore del sig. ed un secondo assegno bancario Pt_1 di euro 1.000,00 (a/b Unicredit n. 36677119571 del 04.02.2014) a favore di Concessionaria Massironi S.p.a. di Melegnano, era destinata a finanziare l'acquisto dell'auto personale del SI. Pt_1
26) Vero che la somma di complessivi euro 6.000,00, prestata dalla sig.ra al sig. tramite un primo bonifico di euro 5.000,00 in CP_1 Pt_1 data 29.01.2014 in favore del sig. ed un assegno bancario di euro Pt_1
1.000,00 (a/b n. 36677119571 del 04.02.2014) a favore di CP_2
Concessionaria Massironi S.p.a. di Melegnano mai è stata restituita dallo stesso;
27) Vero che da giugno 2020 sino a luglio 2021, dunque per un anno, la sig.ra si è fatta carico di tutte le spese relative ai propri tre figli CP_1 minori utilizzando le proprie risorse sino a renderle nulle, come da estratto conto DB relativo al periodo settembre 2020 – marzo 2021 che si rammostra (doc. 23);
28) Vero che il saldo finale del c/c DB intestato alla sig.ra era CP_1 ammontante ad euro 1.059,47 alla data del 31.12.2020 e di euro 1.221,54 alla data del 30.03.2021 come da estratto conto DB relativo al periodo settembre 2020 – marzo 2021 che si rammostra (doc. 23);
29) Vero che il sig. prima dell'odierno contenzioso, mai ha chiesto Pt_1 la restituzione di tali importi;
30) Vero che la signora nel corso della convivenza (2004 -2020) CP_1 con il sig. ha sostenuto spese sia per la vita familiare sia Pt_1 direttamente per il SI. quantificate dal 2011 in un importo Pt_1 complessivo di euro 204.005,34 come da conteggi dettagliati che si rammostrano (doc. 2);
31) Vero che dal 13.04.2011 sino al 30.07.2020 il sig. era munito di Pt_1 delega a operare sui c/c della SI.ra come da CP_2 CP_1 comunicazione di delega del 13.04.2011 (doc. 24) con successiva revoca in data 30.07.2020 (doc. 25) che si rammostrano;
32) Vero che gli arredi cui si riferisce il ricorrente (divano, armadio camera da letto, tende) erano destinati ad essere utilizzati per le esigenze familiari;
33) Vero che il climatizzatore nella stanza delle bambine è stato acquistato dalla sig.ra per un importo pari ad euro 1.001,20, come CP_1 risultante dal bonifico del 18.06.2014 che si rammostra (doc. 26);
34) Vero che la stufa a pellet è stata acquistata dalla signora per CP_1
l'importo di euro 3.649,80 con richiesta di anticipo sul TFR del 02.04.2014, come da relativa richiesta di anticipazione che si rammostra (doc. 27); 35) Vero che uno dei 2 divani Natuzzi, presenti nella casa di BO NO, è stato acquistato dalla signora come risultante da CP_1 estratto conto del c/c DB alla data del 30.06.2012 (addebito 600,00 euro) che si rammostra (doc. 4);
pag. 9/22 36) Vero che nel periodo dal 2011 al 2014 la sig.ra ha acquistato CP_1 per la nuova casa:
- Box doccia per un importo pari ad euro 732,00 come da bonifico in data
27.06.2014 alla ditta ICES SNC di OL FF che si rammostra (doc.
28);
- Tende per la casa presso Euro Tenda di Sant' Angelo per la differenza tra l'acconto pagato dal e l'importo dovuto per euro € 820,00 come Pt_1 risultante da estratto conto 11/2021 della carta di credito DB con finale 151 che si rammostra (doc. 29);
- Lampadario di antiquariato per un importo pari ad euro 200,00 come risultante da addebito in favore di su c/c DB alla data del Parte_6
21/03/2012 che si rammostra (doc. 4);
- Specchio di antiquariato per un importo pari ad euro 270,00 come risultante da addebito su c/c DB alla data del 28.12.2012 che si rammostra (doc. 4);
- Tenda da sole per il portico per un importo pari ad euro 915,00 come risultante da addebito su c/c alla data del 27.05.2016 che si CP_2 rammostra (doc. 30);
- Scrivania camera bambine per un importo pari ad euro 116,96.
37) Vero che il trasloco del mobilio dalla casa di San Donato a quella di BO NO, avvenuto nel 2011, è stato fatto senza l'ausilio di ditte specializzate di traslochi;
38) Vero che il trasloco del mobilio dalla casa di San Donato a quella di BO NO, avvenuto nel 2011, è stato fatto con l'automobile del sig. Pt_1
39) Vero che la casa di BO NO, all'atto dell'acquisto, era in buone condizioni generali, anche in riferimento alla parte in muratura;
40)Vero che la SI.ra ha contribuito al pagamento di un debito CP_1 previdenziale personale del compagno (totale debito pari a c.a. 8.000,00) accreditando sul proprio c/c un importo complessivamente pari ad CP_2 euro 3.800,00 (con versamenti fatti nelle date del 13.09.2012, 28.09.2012 e 29.10.2012 rispettivamente per gli importi di euro 1.200, 1.300,00 e 1.300,00), come risultante dall'estratto conto che si rammostra CP_2
(doc. 3) più euro 500,00, prelevati dal conto D/B in data 31.08.2012 e consegnati direttamente in contanti al compagno;
41) Vero che nell'estate 2013 la famiglia / si è recata in CP_1 Pt_1
Alto Adige a Colle in Val di Funes (BZ);
42) Vero che nel mese di luglio 2014 la famiglia / si è CP_1 Pt_1 recata a San Pietro in Val di Funes (BZ);
43) Vero che nel mese di settembre 2014 la famiglia / si CP_1 Pt_1
è recata a Selvadonica (AR); 44) Vero che, quanto all'affitto della casa in Val d'Ayas del 2011, la sig.ra era contraria all'affitto annuale della casa posto che è iniziato CP_1 soltanto 3 mesi dal suo terzo cesareo e parte dell'importo è stato pagato pag. 10/22 anche dalla sig.ra mediante prelievi fatti sul proprio conto DB, CP_1 come da estratto conto dell'estate 2011 che si rammostra (doc. 4); 45) Vero che per l'anno 2013 e 2014 la caparra dell'appartamento in Val Di Funes è stata pagata dalla sig.ra e anche la settimana di CP_1 settembre in Toscana è stata pagata integralmente dalla sig.ra CP_1
46) Vero che la sig.ra ha pagato i costi delle vacanze estive della CP_1 propria famiglia, per un totale pari ad euro 11.911,00 di cui euro 1.700,00 per vacanze studio dei figli, come risultante dagli addebiti sul c/c DB che si rammostra (doc. 4) nonché dagli allegati bonifici relativi alle vacanze studio 2018-2019 a Cannes (doc. 31); 47) Vero che la sig.ra ha prestato al sig. Euro 6.000,00 CP_1 Pt_1 per l'acquisto dell'auto, come risultante dai prelievi fatti dalla sig.ra sui libretti al portatore dei figli per eseguire un bonifico di euro CP_1
5.000,00 in data 29.01.2014, come da bonifico che si rammostra (doc. 10) ed un assegno bancario di euro 1.000,00 (a/b Unicredit n. 36677119571 del 04.02.2014) a favore di Concessionaria Massironi S.p.a. di Melegnano, come da estratto conto che si rammostra (doc. 3);
48) Vero che la SInora si è fatta carico per Euro 697,50 della CP_1 polizza sanitaria del sig. come risultante da cedolini maggio e Pt_1 ottobre degli anni dal 2016 al 2020 (doc. 32);
49) Vero che la SInora ha pagato n. 5 modelli F24 del sig. CP_1 per un importo complessivo di euro 5.518,79, come da rispettivi Pt_1
F24 e ricevute di addebito sul conto della signora che CP_2 CP_1 si rammostrano (doc 5-6-7-9 – 33 – 34)
F24 03.09.2012 euro 720.42
F24 01.10.2012 euro 1.346,57
F24 31.10.2012 euro 1.355,81
F24 30.04.2013 euro 658,82
F24 30.04.2013 euro 659,55
F24 30.04.2013 euro 777,62;
50)Vero che la tassa IMU sulla casa del sig. in data 14.06.2013 è Pt_1 stata pagata dal c/c UNICREDIT della SI.ra per un importo pari CP_1 ad euro 1.025,00 come da relativa ricevuta di pagamento che si rammostra (doc. 8);
51) Vero che la SInora ha consegnato complessivi euro 2.350,00 CP_1 in contanti al sig. poi accreditati dallo stesso sul c/c della sig.ra Pt_1
in dettaglio: CP_1
DB PRELIEVO per pagare F24 (€ 720,42) 31/08/2011 250,00 Pt_1
DB PRELIEVO per pagare F24 (€ 720,42) 01/09/2011 250,00 Pt_1
CONTANTI MANCE RAGAZZI PER NATALE ZII NONNA 27/12/2012 300,00 CONTANTI MANCE PER COMUNIONE AURORA ZII E NONNA 09/06/2015 600,00 DB PRELIEVO 30/12/2013 700,00 CONTANTI MANCE RAGAZZI PER NATALE DAGLI ZII 30/12/2013 250,00
pag. 11/22 52) Vero che negli anni 2011-2012 il sig. ha prelevato dal c/c della Pt_1 signora un importo pari ad euro 7.000,00, come da risultanti CP_1 dall'estratto conto che si rammostra (doc.3), in dettaglio: CP_2
UCB PRELIEVO 20/04/2011 1.500,00
UCB PRELIEVO 24/05/2011 2.000,00
UCB PRELIEVO 30/06/2011 900,00
UCB PRELIEVO 08/07/2011 800,00
UCB PRELIEVO 05/09/2011 1.500,00 DB PRELIEVO 04/09/2012 300,00;
53) Vero che il sig. sino al 2010 ha lavorato quale dipendente Pt_1 bancario presso la “Deutsche Bank S.p.a.” con categoria di “quadro” percependo uno stipendio medio di circa 3.000,00 euro;
54) Vero che nel 2010 il sig. è andato in pensione ricevendo la Pt_1 liquidazione del T.F.R., del Fondo Pensione e dell'incentivo monetario all'esodo per pensionamento anticipato nonché un accredito pensionistico mensile di c.a. 2.500,00 euro;
55) Vero che il sig. nel 2011 risultava già proprietario di una villa Pt_1 sita in RL (MI) in via Damiano Chiesa n. 12;
56) Vero che la sig.ra all'epoca dei versamenti (2011 c.a.) CP_1 percepiva un reddito mensile medio pari ad € 1.800,00/1.900,00 come accrediti mensili sul c/c DB che si rammostra (doc. 4); Con teste: 1) SI.ra residente in 26832 GA (LO) in Testimone_7 via Martiri della Cagnola n. 19, sui capitoli formulati dal n. 1) al n. 56) di cui alla presente memoria, preceduti da “Vero che”; SI. Testimone_8 residente in [...], sui capitoli formulati dal n. 1) al n. 56) di cui alla presente memoria, preceduti da “Vero che”; 3) SI.ra , residente in 20070 San ON al Testimone_9
RO (Mi) via Chinnici 8 20070, sui capitoli formulati dal n. 1) al n. 56) di cui alla presente memoria, preceduti da “Vero che”. B) Si richiede l'ammissione della PROVA TESTIMONIALE A PROVA CONTRARIA sui seguenti capitoli: i capitoli numeri 1-2-3-4 hanno la finalità di provare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il sig. essendo munito di delega Pt_1 ad operare sul c/c della signora prelevava gli importi CP_2 CP_1 dei versamenti di cui al formulando capitolo di prova n. 6), in particolare: 1) Vero che, con riferimento al versamento di euro 2.200,00 del 25.05.2011 sul c/c della sig.ra il sig. ha prelevato € CP_2 CP_1 Pt_1
2.000,00 il 24/05/11, come risulta dall'estratto conto che si rammostra (doc. 3); 2) Vero che, con riferimento al versamento di euro 1.000,00 del 30.06.2011 sul c/c della sig.ra il sig. ha prelevato € CP_2 CP_1 Pt_1
900,00 il 30.06.2011, come risulta dall'estratto conto che si rammostra (doc. 3); 3) Vero che, con riferimento al versamento di euro 1.000,00 del 08.07.2011 sul c/c della sig.ra il sig. ha prelevato € CP_2 CP_1 Pt_1
pag. 12/22 800,00 il 08.07.2011, come risulta dall'estratto conto che si rammostra (doc.
3);
4) Vero che, con riferimento al versamento di euro 2.500,00 del 22.08.2011 sul c/c della sig.ra il sig. ha prelevato € CP_2 CP_1 Pt_1
1.500,00 in data 05.09.2011 come risulta dall'estratto conto che si rammostra (doc. 3); i capitoli numeri 5-6-7-8-9-10-11-12 hanno la finalità di provare che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, il sig. essendo
Pt_1 munito di delega ad operare sul c/c della signora CP_2 CP_1 effettuava alcuni versamenti di cui al formulando capitolo di prova n. 10 per rimborsare i pagamenti che la signora aveva fatto per spese CP_1 personali del sig. altri per accreditare importi ricevuti dai figli a
Pt_1 titoli di mance natalizie o regali dai parenti, in particolare: 5) Vero che in data 29.04.2013 il sig. effettuava il versamento di
Pt_1 euro 1.790,00 presso lo sportello di Sant'Angelo per pagare 3 F24 CP_2 del SI. come da documenti che si rammostrano (doc. 5-6-7);
Pt_1
6) Vero che la SI.ra aveva consegnato l'importo di euro 500,00 CP_1 al SI. mediante il prelievo in due tranches da € 250,00 dal c/c Pt_1
in date 31/08/2011 e 01/09/2011 (valuta 04/09/2011); Parte_2
7) Vero che i versamenti di € 350,00 del 29/10/2013 e di € 300,00 del 26/11/2013 sul conto della SI.ra erano stati fatti per CP_2 CP_1 rimborsare le spese effettuate dalla sig.ra con carta bancomat CP_1
DB presso a casa (30/10/2013) e BE VE GA CP_5
(16/11/2013), come da relativi estratti conto che si rammostrano (doc. 4); 8) Vero che in data 29.05.2013 il sig. versava euro 600,00 sul conto Pt_1 della SI.ra per rimborsare l'F24 del 30.04.2013 del CP_2 CP_1 sig. che era stato pagato dalla signora Pt_1 CP_1
9) Vero che , in occasione della sua prima comunione, riceveva dagli Per_4 zii e dalla la nonna materna un importo complessivo in contanti di euro 600,00;
10) Vero che l'importo di euro 600,00, ricevuto da per la sua prima Per_4 comunione, importo veniva versato sul c/c della SI.ra CP_2 CP_1 in data 09.06.2015;
11) Vero che il versamento di euro 300,00 del 27.12.2012 sul conto corrisponde all'importo ricevuto dai figli a Natale 2012 Controparte_6 da parte degli zii e nonché dalla Testimone_7 Testimone_8 nonna materna;
12) Vero che in data 20.04.2011 il sig. ha prelevato euro 1.500,00 Pt_1 dal c/c della SI.ra come risulta dall'estratto conto che CP_2 CP_1 si rammostra (doc. 3); nonché sui capitoli 6, 9, 10, 14, 15, 17 formulati da controparte con i medesimi testi già indicati a prova diretta che si richiamano integralmente: 1) SI.ra residente in [...] della Cagnola n. 19; 2) SI. residente in 26832 Testimone_8
pag. 13/22 GA (LO) in via Martiri della Cagnola n. 19; 3) SI.ra , Testimone_9 residente in [...]; C) Ci si oppone alle istanze avversarie istruttorie tutte compresa quella di esibizione, anche in quanto superflue, posto che sono già stati prodotti da parte convenuta i relativi estratti conto, in particolare: Istanza i) a della memoria n. 2 di parte avversaria: l'estratto conto relativo al periodo è già stato prodotto dalla convenuta;
istanza di esibizione a pag. 5 della memoria n. 2 di parte avversaria: l'estratto conto relativo al periodo è già stato prodotto dalla convenuta. D) In denegata ipotesi di ammissione di un qualche capitolo di prova avversaria, si chiede l'abilitazione a prova contraria con i medesimi testi già indicati a prova diretta che si richiamano integralmente: 1) SI.ra
[...]
residente in [...]
n. 19; 2) SI. residente in [...]
Martiri della Cagnola n. 19; 3) SI.ra , residente in 20070 Testimone_9
San ON al RO (Mi) via Chinnici.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Il giudizio di primo grado. La controversia concerne la domanda proposta dal sig. volta ad ottenere la condanna della sig. Parte_1 [...] alla restituzione delle somme erogatele a titolo di mutuo nel CP_1 corso della loro relazione personale di convivenza, per l'importo complessivo
– inizialmente- di oltre 170mila euro, impiegati per l'acquisto di un appartamento intestato a in BO NO, e per spese CP_1
d'arredo e di vacanza inerenti alla convivenza familiare iniziata nel 2011 dopo il divorzio di dalla moglie;
l'attore aveva chiesto poi la Pt_1 fissazione del termine per la restituzione della somma mutuata ex art. 1817 cc. In corso di causa, con la prima memoria ex art. 183 cpc, aveva Pt_1 domandato, in via subordinata rispetto alla prima domanda, di dichiarare che l'erogazione delle somme destinate al pagamento del corrispettivo dell'appartamento aveva natura di liberalità indiretta. Si è costituita chiedendo il rigetto di tutte le domande. Controparte_1
In dettaglio, questa ha esposto:
-che la relazione sentimentale e di convivenza era in realtà iniziata già dal 2004 presso l'abitazione, di sua proprietà esclusiva, a San Donato Milanese;
-che dall'unione sono nati tre figli (la più piccola nel 2010);
-che a seguito del divorzio del la nuova famiglia si è trasferita Pt_1 nell'immobile di BO NO;
-che aveva acquistato l'immobile grazie alla stipulazione di un mutuo per il quale il aveva prestato fideiussione;
Pt_1
pag. 14/22 -che le erogazioni patrimoniali verso di lei indicate dalla parte avversa rappresentavano, in parte, restituzioni di importi da lei stessa messi a disposizione del compagno, o avevano avuto, comunque diversa destinazione rispetto ai bisogni della famiglia;
-che in ogni caso si trattava di erogazioni non ripetibili perché eseguite in adempimento di obbligazione naturale. In subordine ha chiesto la compensazione con gli importi che lei CP_1 stessa aveva versato per contribuzione alle spese familiari. Il giudice di primo grado, per la parte ancora di interesse:
o ha rigettato la domanda principale sul presupposto dell'omessa dimostrazione della causa di mutuo a fronte della contestazione da parte di stante anche l'irrilevanza dei capitoli di prova CP_1 articolati dall'attore;
o ha dichiarato inammissibile la domanda subordinata perché nuova, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che considera proponibile la modifica della domanda, ma non anche l'introduzione di una domanda aggiuntiva, sia pure in via subordinata;
o ha condannato il al rimborso delle spese di lite e al Pt_1 pagamento della ulteriore somma di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96 cpc, per avere agito tacendo fatti rilevanti per la decisione, e cioè per avere taciuto d'avere avuto una relazione affettiva con la convenuta ben prima del 2011, circostanza, questa che era necessaria per lumeggiare gli effettivi rapporti esistenti tra le parti, e tale da denotare colpa grave.
Il giudizio d'appello. Il ha proposto appello riproducendo le Pt_1 domande formulate in primo grado, e aggiungendo la domanda, subordinata rispetto a quella principale, di condanna alla ripetizione della somma indicata, a titolo di ingiustificato arricchimento (escluse solo alcune spese per vacanze familiari e interventi dentistici di dando atto di fare CP_1 acquiescenza, sul punto, alla decisione del Tribunale, e così riducendo la richiesta ad € 160.130,50). L'appellante ha formulato quattro motivi di censura. La parte appellata ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Sulle conclusioni delle parti, in epigrafe riportate, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 7 maggio 2025.
Sul primo e sul secondo motivo d'appello. I due motivi possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi. L'appellante si duole pag. 15/22 dell'affermazione -contenuta nella sentenza gravata- secondo cui difetterebbe la prova del mutuo, e, segnatamente, la dimostrazione della sussistenza dell'obbligo di restituzione delle somme versate nell'interesse di CP_1
Contesta la decisione anche laddove si è affermato che le elargizioni sono state eseguite in adempimento di un dovere morale. La prova nel caso in esame può essere ricavata -a suo dire- in via presuntiva: i versamenti non sarebbero stati eseguiti per ragioni di solidarietà familiare, in quanto essi hanno esaurito le sue disponibilità economiche. La provvista sarebbe infatti derivata dall'intero TFR e da una serie di prelievi tramite carte revolving, oltre che dalla prestazione di una fideiussione per il pagamento del mutuo per l'acquisto della casa da parte della compagna, sicché i versamenti troverebbero giustificazione diversa dalla mera solidarietà familiare. L'appellante deduce d'avere diversamente estrinsecato la solidarietà familiare tramite l'accudimento della prole e la cura della casa dato l'intervenuto collocamento a riposo quale ex dipendente di banca. L'appellante sostiene, in buona sostanza, che le erogazioni patrimoniali sarebbero sproporzionate rispetto alle sue condizioni economiche dato che ha riversato nell'acquisto dell'immobile intestato a tutte le sue liquidità. CP_1
Egli si duole ancora dell'omesso espletamento della prova orale che il Giudice aveva ritenuto non pertinente. I due motivi in analisi non sono fondati, poiché l'attribuzione patrimoniale ancora oggetto di causa rientra nel novero delle obbligazioni naturali che non ammettono ripetizione. La Corte ritiene che vada esente da censura la motivazione del primo giudice, laddove ha posto in evidenza che nessun documento è stato prodotto dal a dimostrazione d'avere richiesto, prima della diffida Pt_1 del febbraio 2021 la restituzione di importi versati, per la maggior parte, nel 2011 e comunque non oltre il 2014: tale prolungato silenzio pare effettivamente in contrasto con la tesi secondo cui sarebbe stato stipulato tra le parti un contratto di mutuo. I capitoli articolati sul punto, come correttamente spiegato nella sentenza gravata, erano inidonei a dimostrare che le somme per cui è causa erano state concesse a tale titolo. Si allude in particolare ai capitoli 9-12-13-14-15 i quali rivelano anche profili di inammissibilità perché privi di riferimento di tempo e di luogo. Si noti poi che lo stesso appellante deduceva che, nonostante le raccomandazioni del proprio legale, si era determinato a non formalizzare alcun accordo con la compagna per riottenere, anche in caso di cessazione della CP_1
pag. 16/22 convivenza, quanto versatole. Tale condotta, riferita dallo stesso appellante, vale in verità a suffragare la tesi secondo cui non sarebbe intervenuto alcun accorso di restituzione delle somme versate, per avere egli stesso rinunciato a stipulare il mutuo. Il collegio ritiene inoltre di avallare l'orientamento di legittimità in materia di erogazioni patrimoniali nell'ambito di una coppia di fatto, secondo il quale
“la sussistenza dell'obbligazione naturale ex art. 2034, comma 1, c.c., postula una duplice indagine, finalizzata ad accertare se ricorra un dovere morale o sociale, in rapporto alla valutazione corrente nella società, e se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanze del caso (tra le altre Cass. 19578/2016). Inoltre questa Corte ha avuto modo di chiarire (cfr. da ultimo Cass. 16864/2023) che le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell'altro, doveri che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale, sicché le attribuzioni finanziarie a favore del convivente more uxorio, effettuate nel corso del rapporto per far fronte alle esigenze della famiglia (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente con quindici bonifici per un importo complessivo di € 74.000), configurano l'adempimento di un' obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, per la cui valutazione occorre tener conto di tutte le circostanze fattuali, oltre che dell'entità del patrimonio e delle condizioni sociali del solvens. (v. in motivazione Cass. n. 28/2025). In proposito, emerge dagli atti -la circostanza è divenuta incontestata- che dal 2004 al 2011 la famiglia ha abitato nella casa di proprietà della a San Donato Milanese. Dopo il divorzio del la nuova CP_1 Pt_1 famiglia si è trasferita a BO NO, collocando l'abitazione familiare nell'immobile poi acquistato dalla stessa appellata anche grazie alle risorse economiche provenienti dal Dopo la nascita della prima Pt_1 figlia, nel 2005, la ha lavorato part time per occuparsi della CP_1 famiglia. Il era proprietario di un altro immobile ad RL dove Pt_1 risiedeva la precedente famiglia (ossia la moglie, e i tre figli avuti da quella prima unione). Tali circostanze rivelano proporzionalità e adeguatezza dell'elargizione patrimoniale in parola, dato che l'acquisto ha riguardato l'abitazione familiare per un nucleo che comprendeva tre figli minori, oltre alla coppia;
le pag. 17/22 ulteriori elargizioni per arredi hanno riguardato spese necessarie, o comunque ritenute opportune -dalla coppia- per la gestione domestica, inevitabilmente dispendiosa in ragione della presenza di ben tre figlioli. L'erogazione patrimoniale neppure risulta sproporzionata rispetto alle condizioni patrimoniali del il quale possiede un altro immobile ad Pt_1
RL che egli aveva già messo a disposizione della sua precedente famiglia, altrettanto numerosa. L'importanza dell'erogazione patrimoniale in favore della appare pertanto adeguata rispetto alle condizioni CP_1 economiche del da valutarsi in relazione alle -verosimilmente- non Pt_1 indifferenti necessità della nuova famiglia. Non può dunque considerarsi adeguatamente dimostrato il patto di restituzione delle somme versate per l'acquisto della casa di dal CP_1 contesto in cui sono avvenute emerge che esse vanno ricondotte a un adempimento di obbligazione naturale. Risulta comunque ammissibile, a parere della Corte, la domanda di arricchimento senza causa, sebbene proposta dal solo in grado Pt_1
d'appello. Va avallato il principio affermato dalla giurisprudenza di Cassazione secondo cui “la domanda di arricchimento senza causa può essere proposta anche per la prima volta in appello, purché prospettata sulla base delle medesime circostanze di fatto fatte valere in primo grado” (Cass. n. 26694/2020; v. anche Cass. n. 9042/2010; n. 7033/2005; n. 7201/1995). Nel caso di specie, Il aveva posto a fondamento della domanda di Pt_1 arricchimento senza causa le medesime circostanze di fatto già poste a base dell'originaria domanda proposta in primo grado, ovverosia l'erogazione di risorse economiche per l'acquisto e gli arredi della nuova casa di BO NO utilizzata dalla seconda famiglia. Non ricorre, dunque, alcuna violazione dell'art. 345 c.p.c., posto che la ratio di quest'ultima disposizione è di evitare che nel giudizio di appello possano essere introdotti fatti e deduzioni nuove rispetto a quanto prospettato in prime cure. Il che non è avvenuto nel caso in esame, dal momento che gli elementi di fatto presupposti alla domanda ex art. 2041 c.c. sono rimasti gli stessi già posti a base della domanda proposta in prime cure, essendo mutata solo la loro qualificazione giuridica. La domanda nuova è tuttavia infondata poiché ricorre dimostrazione, come detto, che nei conferimenti patrimoniali di cui si discute deve ravvisarsi l'adempimento di un'obbligazione naturale, sicché l'arricchimento che ne è conseguito non riveste il carattere di ingiustizia. I motivi d'appello in esame sono pertanto palesememte infondati.
pag. 18/22 Sul terzo motivo d'appello. L'appellante ritiene errata la decisione di primo grado nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della liberalità indiretta, con riferimento alle somme versate per l'acquisto – da parte di – dell'immobile di BO NO CP_1
(domanda da cui non deriva la richiesta di condanna). Si tratterebbe, a suo dire, di una mera emendatio libelli. La domanda è stata così formulata:
“accertare e dichiarare che gli esborsi sostenuti dal SI. per la Pt_1 complessiva somma di € 170.138,90 o per la maggiore o minor somma che verrà accertata nel corso del giudizio hanno natura di liberalità indirette, sostenute, nella somma che verrà accertata in giudizio, per l'acquisto della casa di BO NO intestata alla SI.ra , con ogni CP_1 conseguente pronuncia in ordine alla provenienza donativa almeno parziale dell'immobile” La Corte ritiene che il primo giudice abbia fatto buon governo dei condivisibili principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo, laddove ha rilevato che si verte in caso di aggiunta, in causa, di una nuova domanda -sia pure subordinata a quella già proposta- che è implicitamente vietata dall'art. 183 cpc: la norma consente, infatti, solo la modificazione – e sostituzione - della domanda originaria, purché la mutatio si fondi sulla medesima vicenda processuale. Ed infatti “L'introduzione di una domanda in aggiunta a quella originaria costituisce domanda "nuova", come tale implicitamente vietata dall'art. 183 c.p.c., atteso che il confine tra quest'ultima e la domanda "modificata" - che, invece, è espressamente ammessa nei limiti dell'udienza e delle memorie previste dalla norma citata - va identificato nell'unitarietà della domanda, nel senso che deve trattarsi della stessa domanda iniziale modificata, eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali, o di una domanda diversa che, comunque, non si aggiunga alla prima ma la sostituisca, ponendosi, pertanto, rispetto a quella, in un rapporto di alternatività” (Cass. n. 16807/2018). Nello stesso senso si è espressa Cass. Sez Un, n. 12310/2015, così in motivazione: "La vera differenza tra le domande "nuove" implicitamente vietate
- in relazione alla eccezionale ammissione di alcune di esse - e le domande "modificate" espressamente ammesse non sta dunque nel fatto che in queste ultime le "modifiche" non possono incidere sugli elementi identificativi, bensì nel fatto che le domande modificate non possono essere considerate "nuove" nel senso di "ulteriori" o "aggiuntive", trattandosi pur sempre delle stesse domande iniziali modificate - eventualmente anche in alcuni elementi fondamentali -, o, se si vuole, di domande diverse che però non si aggiungono
pag. 19/22 a quelle iniziali ma le sostituiscono e si pongono pertanto, rispetto a queste, in un rapporto di alternatività.". La domanda in parola è dunque inammissibile, sicché anche il terzo motivo d'appello si rivela manifestamente infondato.
Sul quarto motivo d'appello. L'appellante si duole d'essere stato condannato al pagamento di 2.000,00 euro per responsabilità aggravata. Questa la motivazione in sentenza:
“L'attore deve essere inoltre condannato a corrispondere alla signora
ex art 96 c.p.c. la somma di euro 2.000,00 in quanto agiva CP_1 omettendo di allegare fatti essenziali per la decisione, in primo luogo di avere avuto una relazione affettiva con la convenuta ben prima del 2011 dalla quale nascevano tre figli. L'aver taciuto tale circostanza, ritenendola irrilevante ai fini della decisione, così come affermato da parte attrice, configura infatti colpa grave, in quanto il corretto inquadramento della vicenda ed anche della qualificazione giuridica dei versamenti effettuati dal signor non poteva prescindere dalla Pt_1 disamina degli effettivi rapporti esistenti tra le parti”. L'appellante aveva inizialmente sostenuto che la relazione era rimasta riservata fino al divorzio dalla moglie, e che solo per questo aveva posto l'accento sulla data di inizio della convivenza, a suo dire iniziata nel 2011. L'appellata espone invece che la relazione e la convivenza erano iniziate nel 2004 e che al momento del trasferimento a BO NO (2011) la coppia conviveva palesemente da anni con tre figli. Ebbene reputa la Corte che effettivamente il ha dato, nell'atto Pt_1 introduttivo del giudizio, una versione dei fatti non puntualmente coerente con quello che poi egli stesso ha finito per ammettere;
in citazione egli aveva taciuto persino al nascita dei tre figlioli, e ciò all'evidente scopo di attenuare l'importanza dei legami personali e delle necessità familiari che avevano motivato le erogazioni economiche;
ha quindi omesso di palesare le circostanze che valgono a sorreggere, per le ragioni dette, la conclusione circa l'adempimento di obbligazione naturale e di arricchimento giustificato. Si aggiunga che le domande proposte dal si palesano in contrasto Pt_1 con i principi giurisprudenziali consolidati anche nella giurisprudenza di legittimità, sicché occorre reputare che la causa sia stata introdotta pretestuosamente, ossia almeno con colpa grave. Tale valutazione appare vieppiù appropriata in relazione al giudizio d'appello, dato che la parte ben avrebbe potuto, in ogni caso, rendersi conto, dalla lineare motivazione del primo giudice, dell'evidente inaccoglibilità delle proprie richieste. Appare
pag. 20/22 equo – reputa il Collegio - parametrare l'entità della sanzione risarcitoria per il giudizio d'appello in misura analoga a quella determinata in primo grado. Il motivo d'appello va quindi respinto.
^*^*^ In conclusione, l'appello è manifestamente infondato. La sentenza impugnata va confermata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo al valore della domanda (€ 160.130,50), allo scaglione medio di tariffa con esclusione della fase istruttoria, al pregio e alla complessità delle difese svolte. Per le ragioni dette l'appellante va altresì condannato al pagamento, in favore dell'appellata, dell'ulteriore somma di € 2.000,00 ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cpc. Deve, da ultimo, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti Parte_1 di avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. Controparte_1
4432/2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
-respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
-condanna al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 delle spese del grado d'appello che liquida in € 10.000,00, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto. Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025.
Il presidente estensore
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