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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 15/10/2025, n. 2236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2236 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. RG 7474/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA RO Presidente rel.
EF AP GI
VE NI GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/12/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
14/10/2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA NA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
AZ UI RI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
1 PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla GI ex art. 185 bis cpc all'udienza del 14/10/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 05/06/2004 a VI (VR) dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti all'udienza del 14/10/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 05/06/2004 a VI (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (VR) nell'anno 2004,
Numero 3, Parte II, Serie A.
2. Dichiara l'addebito della separazione al resistente per aver tenuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
3. Pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 5.000,00 omnia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla ricorrente.
4. Spese di lite, liquidate nel complessivo importo di euro 2.539,00 oltre al 15% contributo forfettario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA, a carico del resistente.
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONAVIGO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2004, Numero 3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14.10.2025
La Presidente rel.
2
IA RO
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona
Il Tribunale, nelle persone di
IA RO Presidente rel.
EF AP GI
VE NI GI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 17/12/2024 regolarmente notificato, rimessa al Collegio alla udienza del
14/10/2025 tra
(c. f. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
RA NA presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliata, come da procura a margine del ricorso,
PARTE RICORRENTE
e
(c. f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1 C.F._2
AZ UI RI presso il cui studio in Indirizzo Telematico elettivamente domiciliato, giusta procura a margine della memoria di costituzione;
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
1 PER L'INTERVENUTO P.M.: “nulla si oppone”
PER LE PARTI: dichiarano di aderire alla proposta conciliativa formulata dalla GI ex art. 185 bis cpc all'udienza del 14/10/2025.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta.
Le parti, che hanno celebrato matrimonio civile in data 05/06/2004 a VI (VR) dichiarano concordemente che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è irrimediabilmente interrotta, dovendo ritenersi accertato che la stessa non può essere mantenuta o ricostituita, né è stata eccepita un'intervenuta riconciliazione.
Le parti hanno raggiunto un accordo complessivo in ordine ad ogni aspetto legato alla fine della loro unione e stima il Collegio di provvedere in conformità alla proposta conciliativa accettata dalle parti all'udienza del 14/10/2025 con riferimento alle condizioni di separazione non rilevandosi profili di contrarietà.
Il collegio prende atto degli ulteriori accordi raggiunti tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così statuisce:
1. Dichiara la separazione tra le parti unite in matrimonio il 05/06/2004 a VI (VR), iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di VI (VR) nell'anno 2004,
Numero 3, Parte II, Serie A.
2. Dichiara l'addebito della separazione al resistente per aver tenuto una condotta contraria ai doveri nascenti dal matrimonio.
3. Pone a carico di parte resistente l'obbligo di corrispondere la somma di Euro 5.000,00 omnia a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale complessivo sofferto dalla ricorrente.
4. Spese di lite, liquidate nel complessivo importo di euro 2.539,00 oltre al 15% contributo forfettario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA, a carico del resistente.
5. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al capo 1, ove passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BONAVIGO (VR) perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (Anno 2004, Numero 3, Parte II, Serie A).
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 14.10.2025
La Presidente rel.
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IA RO
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