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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/07/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9273 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa LI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Maria Fotia e Claudio Frugoni presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via Podgora n.4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
PP RO, GE ER e MA ZA presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via Podgora n.1, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24.7.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a full time e indeterminato, tra la ricorrente e a far Controparte_1 data dal 16.10.2018 alla data di licenziamento, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2.accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, in via principale, nel 2° livello del CCNL dipendenti aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ovvero, in subordine, nel 3° livello, con decorrenza dal
16.10.2018 ovvero, in subordine, dalla diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio e, comunque, il diritto della stessa a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal predetto CCNL, con riferimento al 2° livello ovvero, in subordine, al 3° livello e ad una prestazione di lavoro a tempo pieno, con incidenza sulla gratifica natalizia, aumenti periodici di anzianità, ferie, festività, ex festività, permessi rol e TFR;
3.condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare alla ricorrente le differenze retributive maturate dalla stessa, dal 16.10.2018 e sino alla cessazione del rapporto, per i titoli indicati nella parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi e, dunque,
l'importo lordo di € 29.526,56, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate ed anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
4.in via subordinata al punto che precede, nella denegata ipotesi in cui non dovesse venire accertato il diritto della sig.ra all'inquadramento nel 2° Pt_1 livello, ci si riserva di agire in separato giudizio nei confronti della società resistente per la conseguenti condanna al pagamento delle differenze retributive dovute per l'accertamento del diritto della sig.ra all'inquadramento nel Pt_1
3° livello del CCNL di settore;
5.accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 4.01.2024 e, conseguentemente,
6.condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
2 per il calcolo del TFR, pari al tallone di € 2.175,28, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
7.in subordine rispetto al punto che precede, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari al tallone di € 2.175,28, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, compresa tra 1 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha istruito la causa con l'ammissione e l'escussione dei testimoni.
Conclusa l'istruttoria, ha fissato per discussione l'udienza del 17.6.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo parziale, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio con invito alle parti a depositare conteggi condivisi.
*
Il ricorso è fondato solo nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulla subordinazione dal 16.10.2018 all'assunzione nell'aprile 2019.
Preliminarmente, la ricorrente chiede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la a far data dal Controparte_1
16.10.2018, sul presupposto che il rapporto era stato regolarizzato solo a decorrere dall'8.4.2019 (doc. 7 ric.).
Di contro, la società convenuta ha replicato che nel periodo da ottobre 2018 ad aprile 2019, tra le parti, venivano sottoscritti contratti di collaborazione occasionale (doc.
7.1. e 7.2. resistente), sicché alcuna subordinazione poteva
3 ritenersi sussistere nel periodo antecedente all'assunzione del 18.4.2019.
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c.:
“Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cassazione Civile, Sez. Lav., 14/07/2020, n. 14975; Cassazione
Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873; Cassazione Civile, Sez. Lav., 19/07/2013,
n. 17718)”.
Sempre secondo la Suprema Corte “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la - subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. lav., 10/02/2016, n. 2653), “sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cassazione civile, Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873).
4 È dunque evidente che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
Come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero organizzazione della attività lavorativa svolta.
Ritiene il giudicante che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante.
Parte attrice, per il periodo rispetto al quale chiede accertarsi la subordinazione seppur in presenza di contratti di collaborazione occasionale, riferisce delle mansioni che svolgeva, valorizzando il fatto che era l'unica in seno alla società ad occuparsi di certe specifiche attività.
Quanto agli indici di subordinazione, tuttavia, la ricorrente si limita a dedurre che
“Il responsabile del lavoro della ricorrente era il sig. Persona_1 quest'ultimo supervisionava e provvedeva a controllare il lavoro della sig.ra
Pt_1
Sempre al sig. la ricorrente doveva rivolgersi per ogni eventuale Per_1 problematica che si verificava durante la giornata di lavoro ovvero per richiedere giorni di ferie e/o ore di permesso.
Nello svolgimento delle mansioni assegnate, la ricorrente utilizzava solo mezzi e materiali di proprietà di (cap. 19-21 del ricorso). CP_1
I capitoli di prova su richiamati, già di per sé generici, non hanno neppure trovato riscontro nella prova testimoniale assunta.
La teste in merito al periodo antecedente all'aprile 2019 ha Testimone_1 riferito: “La è arrivata a fine 2018, autunno perché poi ci siamo trasferiti Pt_1 di sede all'incirca in quel periodo a fine 2018.
Lavoravamo insieme nella stessa stanza, avevamo scrivanie una di fronte all'altra.
Lavoravamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 10-19 poi 9.30-18.30, poi su
5 necessità si lavorava anche altri giorni. Entravamo insieme ed uscivamo insieme erano i nostri orari di ufficio…
Lui ( Lui era sempre presente in ufficio, con lui ci si interfacciava sulle Per_1 diverse attività da svolgere, se c'erano consegne da fare, tot valutazioni da fare, ci si interfacciava per tutte le cose che c'erano da fare nella giornata, e questo fin dall'inizio, preciso che all'inizio sicuramente la non svolgeva queste Pt_1 attività che ho detto prima, poi con la maggiore definizione dell'attività allora è andata ad occuparsi di questo. Dell'allestimento dell'Asta e della Galleria si occupava direttamente il a volte poteva chiederci una mano. Per_1
I primi mesi lei si occupava principalmente di attività legate alla galleria Il
Mappamondo, ricordo che dovevamo preparare una fiera a Bologna e anche insieme a me del catalogo. Poi ci siamo più soffermate sull'attività della casa d'Aste, anche come scelta aziendale.
Non so dire se nei primi mesi di lavoro la dovesse chiedere ferie o Pt_1 permessi al per assentarsi. Per_1
Non ricordo di preciso il che controllasse il lavoro della o le desse Per_1 Pt_1 indicazioni specifiche su cosa andasse bene o meno, lo faceva ma un po' con tutti”.
Il teste ha riferito “Io ho lavorato per la società come grafico Tes_2 dal 2018, forse in primavera, fino a dicembre 2024…la l'ho vista per la Pt_1 prima volta qualche mese dopo il mio arrivo, io andavo in ufficio tutti i giorni e la vedevo, lavoravamo dalle 9.30 fino alle 18.30 con un'ora di pausa e la ricorrente l'ho sempre vista…Nel primo periodo in cui è arrivata non ricordo di averla mai sentita chiedere a permessi o ferie per assentarsi, non so dire se si sia mai Per_1 assentata, non ricordo di aver mai sentito il nel primo periodo dire alla Per_1 cosa fare o se qualcosa non andava bene”. Pt_1
Il teste nulla ha potuto riferire in merito Testimone_3 alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, limitandosi unicamente a riferire che “ stava in altra stanza con l'altra collega Pt_1
io indicativamente so che la si occupava della preparazione Tes_1 Pt_1 dell'Asta per quanto riguarda il catalogo, le Aste solitamente erano 3 o 4
6 all'anno, e in preparazione dell'asta si occupava del catalogo, lei faceva i testi, facevamo tutti riferimento a quindi credo che glieli controllasse, non so Per_1 dire l'ordine delle opere in catalogo chi lo decidesse”.
All'esito dell'istruttoria è emerso certamente che nel periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019 la ricorrente fosse presente negli uffici della società, anche per tutta la giornata lavorativa;
tuttavia, si tratta di meri indici che in assenza di ulteriori elementi, come il fatto che detta presenza o che detto orario di lavoro le fossero imposti dal appaiono del tutto neutri, in quanto compatibili anche con un Per_1 rapporto di lavoro autonomo come pure l'eventuale necessità di interfacciarsi con il rispetto al lavoro da svolgere. Per_1
Tuttavia, nulla i testi hanno saputo riferire in merito al fatto che il Per_1 impartisse direttive specifiche alla ricorrente, nessun teste ha saputo riferire in merito al preteso “controllo” del lavoro della da parte del come Pt_1 Per_1 pure nessuno ha confermato che la ricorrente dovesse chiedere ferie o permessi per assentarsi dal lavoro.
Anzi la teste ha pure precisato come “all'inizio sicuramente la Tes_1 Pt_1 non svolgeva queste attività che ho detto prima, poi con la maggiore definizione dell'attività allora è andata ad occuparsi di questo”.
Come più volte osservato dalla Corte di Cassazione in “una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
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Sull'erroneo inquadramento.
La ricorrente lamenta poi di essere stata erroneamente inquadrata nel 5° livello del
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi per il periodo dal 18.4.2019 fino al 1° luglio 2019, quando le veniva riconosciuto il passaggio al 3° livello.
La rivendica in questa sede l'inquadramento, in principalità, nel 2° livello Pt_1 del CCNL applicato al rapporto e, in subordine, nel 3° livello.
7 Quanto alla domanda relativa al riconoscimento del superiore inquadramento, in linea generale, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019,
Rv. 655877 - 01).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001,
n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Ciò premesso, si riportano le declaratorie contrattuali di interesse ai fini del decidere.
8 Nel CCNL prodotto in atti (doc. 13) si legge che appartengono al 5° livello quei lavoratori “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9.
; 10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore CP_2
(traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione” frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso (1); 22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a
9 integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi- automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato,
l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe
10 periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Appartengono al 2° livello rivendicato, in principalità, dalla ricorrente, quei lavoratori di “concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità; 25. nelle agenzie di pubblicità; 26. CP_3 organizzatore trafile (progress) nelle agenzie di pubblicità; 27. visualizer nelle agenzie di pubblicità; 28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità; 29.
11 assistente art director nelle agenzie di pubblicità; 30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità; 31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità; 32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità; 33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatoli, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del product manager;
39. internai auditor;
40. Edp auditor;
41. specialista di controllo di qualità; 42. revisore contabile;
43. analista di procedure organizzative;
44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Appartengono al 3° livello rivendicato, in subordine dalla ricorrente e formalmente riconosciutole dall'1.7.2019, quei lavoratori “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita…”
La ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto le seguenti attività:
- controllare e verificare le certificazioni di autenticità delle opere d'arte da mettere all'asta anche ricercando negli archivi dei singoli artisti;
- verificare lo stato di conservazione delle singole opere per determinarne il valore attuale;
ciò anche per il tramite dell'utilizzo di un'apposita lampada Wood che consentiva di evidenziare eventuali fluorescenze anomale e quindi di restauri
12 o alterazioni dell'opera medesima;
- valutare il valore delle diverse opere da mettere all'asta;
- gestire la corrispondenza con i clienti della società resistente;
- gestire e predisporre le comunicazioni con l'esterno: e.g. comunicati stampa, report delle singole aste con i risultati delle vendite all'incanto;
- rispondere annualmente alle interviste dell'editoria specialistica del settore, in particolare a “Il Giornale dell'Arte”, sull'attività della società resistente e sullo stato del mercato nazionale dell'arte (all. n. 5);
- movimentare le opere nonché gestire il relativo allestimento per le esposizioni che precedevano le aste;
- nel corso delle aste, doveva poi occuparsi delle iscrizioni dei clienti che volevano partecipare all'incanto e attendere le offerte e i rilanci all'utenza telefonica della società convenuta;
- al termine delle suddette aste, la ricorrente doveva poi occuparsi della predisposizione delle bolle di consegna e della spedizione delle opere agli acquirenti aggiudicatari anche residenti all'estero, nonché della redazione del report finale dell'asta con le opere vendute, il prezzo di vendita e le opere invendute;
- si doveva altresì occupare della sussistenza di un diritto di seguito e delle relative percentuali sul prezzo delle opere vendute spettante agli eredi degli artisti, nonché di tutte le pratiche amministrative con la Soprintendenza alle Belle Arti;
- doveva occuparsi della gestione omnicomprensiva del catalogo della società resistente che comprendeva circa un centinaio di opere;
- per la creazione e predisposizione del catalogo doveva: scrivere i testi critici di ogni singola opera, svolgendo preventivamente attività di ricerca e studio presso gli archivi e le biblioteche d'arte, nonché interloquendo con i galleristi e le fondazioni;
strutturare il catalogo provvedendo anche a reperire le foto degli artisti;
revisionare i lotti indicizzando i cataloghi in base alle differenti scuole di appartenenza delle opere inserite (e.g. futurismo, espressionismo, ecc.) e al valore delle opere e, infine, creare il layout formale da consegnare al grafico per l'impaginazione finale.
13 Sulle mansioni svolte dalla ricorrente sono stati escussi i testi, le cui deposizioni sono di seguito riportate.
La teste a dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato per la dalla fine del 2017 fino alla metà del 2024 CP_1 e la è stata una mia collega.
Pt_1 I rapporti con la società si sono conclusi serenamente. Io mi occupavo della ricerca ed autenticazione delle opere, sono partita con uno stage e poi assunta con un V livello passando poi al III livello in concomitanza con la
Pt_1 La è arrivata a fine 2018, autunno perché poi ci siamo trasferiti di sede
Pt_1 all'incirca in quel periodo a fine 2018. Lavoravamo insieme nella stessa stanza, avevamo scrivanie una di fronte all'altra. Lavoravamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 10-19 poi 9.30-18.30, poi su necessità si lavorava anche altri giorni. Entravamo insieme ed uscivamo insieme erano i nostri orari di ufficio. Con la ci confrontavamo diverse volte per la realizzazione del Condition
Pt_1
comprendere lo stato dell'opera, se ci sono problemi da segnalare o Pt_2 restauri da effettuare, nel senso che ci recavamo insieme a visionare l'opera e poi lei si occupava principalmente di redigere e scrivere il Report, so che si occupava di redigere il report alla fine dell'Asta magari coi dati delle aggiudicazioni e veniva inserito da lei un commento sull'esito, le diceva di stendere il tot Per_2 articolo da far pubblicare al giornale di settore, poi ne parlavamo tutti insieme anche con il titolare, poteva riguardare o il risultato di un asta, o del lavoro della casa d'aste in generale, e la che a me risulti, li redigeva lei. Pt_1 Dei rapporti coi giornali secondo me si occupava specie nell'ultimo Per_2 periodo, negli ultimi anni, non so se inizialmente se ne occupasse Pt_1 Ci occupavamo entrambe della consegna delle opere all'acquirente con bolla di consegna e consegna del lotto acquistato, di controllare e verificare le certificazioni di autenticità delle opere da mettere all'asta mi occupavo principalmente io, era un attività che svolgevamo anche quella di valutare il valore di un'opera che poi veniva sempre vagliata dai titolari quindi da Per_1 per il valore guardavamo prima su una piattaforma che raccoglie tutti i dati delle risultanze d'asta e lì raccolti i risultati formulavamo un'ipotesi di valutazione che sottoponevamo al per l'approvazione, inizialmente entrambe ci Per_1 occupavamo della gestione della corrispondenza coi clienti, rispondevamo a richieste dei clienti, non so dire di preciso, potevano essere informazioni che un potenziale acquirente chiedeva in relazione ad un'opera o anche un cliente interessato alla vendita, noi predisponevamo la risposta ma poi ci confrontavamo con se andava bene il contenuto prima di inviarlo. Per_1 La si occupava anche di verificare la sussistenza di un diritto di seguito e Pt_1 delle relative percentuali sul prezzo delle opere vendute spettanti agli eredi, era un calcolo in base all'anno della morte dell'autore e lei capiva se spettasse o meno. Lei andava in Sopraintendenza per consegnare la documentazione relativa alle opere, se ne occupava solo lei. Lei redigeva i testi che accompagnavano le opere stampate sul catalogo, ne veniva redatto uno ogni stagione, autunno,
14 inverno, primavera ed estate. Della parte dei testi si occupava lei, detta attività presupponeva un'attività di ricerca e studio presso una biblioteca lì in sede, una libreria alla quale si poteva attingere, l'impaginazione del catalogo veniva fatta dalla e dal grafico sempre poi vagliato dal Pt_1 Per_1 Lui era sempre presente in ufficio, con lui ci si interfacciava sulle diverse attività da svolgere, se c'erano consegne da fare, tot valutazioni da fare, ci si interfacciava per tutte le cose che c'erano da fare nella giornata, e questo fin dall'inizio, preciso che all'inizio sicuramente la non svolgeva queste Pt_1 attività che ho detto prima, poi con la maggiore definizione dell'attività allora è andata ad occuparsi di questo. Dell'allestimento dell'Asta e della Galleria si occupava direttamente il a volte poteva chiederci una mano. Per_1 I primi mesi lei si occupava principalmente di attività legate alla galleria Il Mappamondo, ricordo che dovevamo preparare una fiera a Bologna e anche insieme a me del catalogo. Poi ci siamo più soffermate sull'attività della casa d'Aste, anche come scelta aziendale. Non so dire se nei primi mesi di lavoro la dovesse chiedere ferie o Pt_1 permessi al per assentarsi. Per_1 Non ricordo di preciso il che controllasse il lavoro della o le dsse Per_1 Pt_1 indicazioni specifiche su cosa andasse bene o meno, lo faceva ma un po' con tutti. La poteva interloquire con le Fondazioni magari per il reperimento di Pt_1 fotografie. A dicembre del 2023 la società ha deciso di non produrre più il catalogo cartaceo proseguendo solo con quello on line, che già c'era sotto forma di presentazione di lotti, tutta la predisposizione dei testi per l'on line non è stata fatta. A gennaio 2024 siamo rimasti io e non ricordo se ci fosse o meno Parte_3 Tes_3 ancora la contabile . Ricordo che a fine aprile 2024 abbiamo dovuto CP_4 lasciare la sede e da ciò deduco che il contratto di affitto sia stato disdettato e dà lì io sono stata messa in ferie forzate e poi licenziata. ADR avv. RO: da quello che so, perché ne avevamo parlato tra colleghe, aveva lavorato in galleria per tanti anni da ciò deduco che avesse anche Pt_1 esperienza pregressa nella redazione della Condition reports, penso che le Per_1 abbia dato informazioni su come redigere un Condition report e lo dico perché con me era stato così, le prime volte mi ero confrontata con lui, quindi immagino che abbia visto con lei le stesse. Per la redazione della Condition report non so dire se ci fosse un format, sicuramente una base, poi da lì si sviluppava perché ogni caso era diverso. Il Condition Report prima di essere spedito ai clienti necessitava del nulla osta del che ci dava l'ok per l'invio. Per_1 Io di posso dire con riferimento ai rapporti coi giornali che Parte_4 ricordo che chiamava la per dire che c'era da preparare un testo da Pt_1 mandare al giornale, poi faceva anche altre mansioni. Anche l'articolo in ogni caso veniva sempre riletto dal secondo me, perché io non me ne occupavo. Per_1 La bolla di consegna dell'opera la redigeva nell'ultimo periodo, che quantificherei in un anno circa ma forse anche da prima, e se c'era qualche Per_2 necessità improvvisa anche io o la Pt_1 Il catalogo cartaceo, negli ultimi anni era composta da circa 100 lotti, era un lavoro di team e posso dire che si cercava di dare più risalto e inserire più materiale possibile all'interno. Con riguardo alla impaginazione e layout del
15 catalogo io ricordo che la aveva presentato un vademecum generale su Pt_1 come poteva essere il catalogo, non mi ricordo il contenuto ricordo solo che eranolinee guida. Poi il grafico poteva dire con il suo lavoro se era possibile mettere tot foto o meno in una pagina, interveniva con le sue competenze”.
Il teste a riferito: Parte_3
“Io ho lavorato per la società come grafico dal 2018, forse in primavera, fino a dicembre 2024. I rapporti si sono conclusi serenamente. Io la l'ho vista per la prima volta qualche mese dopo il mio arrivo, io Pt_1 andavo in ufficio tutti i giorni e la vedevo, lavoravamo dalle 9.30 fino alle 18.30 con un'ora di pausa e la ricorrente l'ho sempre vista. Io ricordo che nel periodo delle Aste la inizialmente erano 4 all'anno Pt_1 preciso che quelle di arte erano 3 all'anno poi meno, si occupava della parte di catalogo riguardante le elaborazioni dei testi e approfondimenti sulle opere principali, che venivano individuate dalla dopo un confronto con Pt_1 Per_1 e del loro ordine inteso come successione delle opere nel catalogo anche su questo la conferma finale era del ci confrontavamo poi su quante opere Per_1 potessero essere inserite in una pagina, lei dava la sua opinione ed io dicevo se fosse o meno possibile graficamente, altre cose che faceva non saprei dire perché noi collaboravamo solo su questo. Eravamo in stanze separate dal post covid, prima stessa stanza. Il catalogo conteneva circa un centinaio di opere, i testi che venivano elaborati dalla potevano essere 15 come base, poi se residuava spazio vuoto nel Pt_1 catalogo chiedevo direttamente a lei altri testi o citazioni, fino ad un massimo di 30/35. Si occupava del comunicato stampa sempre legato all'evento Asta, al di fuori dell'Asta non so dire cosa facesse. Le stime in catalogo so che venivano fatte da e e lo dico perché erano loro a passarmi le stime. Io Persona_1 Per_3 deduco che la stima la facesse il perché quando gliele chiedevo da inserire Per_1 nel catalogo lui mi diceva che non le aveva ancora fatte. Credo che del controllo e verifica delle certificazioni di autenticità delle opere si occupasse la non mi risulta che se ne occupasse la lei con la Tes_1 Pt_1 si occupava di verificare lo stato di conservazione delle opere per Tes_1 l'eventuale restauro, ricordo che qualche articolo per la stampa lo scrivesse la non so dire se poi il li guardasse prima dell'invio, anche se tutto Pt_1 Per_1 passava da lui, quindi suppongo di si ma non so di preciso. Dell'allestimento delle esposizioni delle opere si occupava magari Persona_4 noi davamo una mano proprio nello spostamento. Era la che verificava Pt_1 la sussistenza di diritto di seguito o percentuali di vendita degli eredi degli artisti sulle opere e lo so perché poi era un dato da inserire in catalogo. Per verificare basta guardare la data di morte dell'artista e decorsi mi sembra 50 anni non sussiste più, poi se vi sono altri criteri non saprei dire. Nel primo periodo in cui è arrivata non ricordo di averla mai sentita chiedere a permessi o ferie per assentarsi, non so dire se si sia mai assentata, non Per_1 ricordo di aver mai sentito il nel primo periodo dire alla cosa fare Per_1 Pt_1
o se qualcosa non andava bene.
16 A gennaio 2024 eravamo in tre a lavorare, io, e A Testimone_1 Per_5 maggio 2024 abbiamo iniziato a lavorare da casa e ricordo che la disdetta dell'affitto è avvenuta verso fine aprile. L'ultimo catalogo cartaceo l'abbiamo redatto a fine 2023 e comunque è stato tolto tra fine 2023/2024 per l'asta successiva nell'aprile 2024 c'era solo catalogo on line che non prevedeva alcun testo. Testi RO: penso che per la redazione del testo da inserire nel catalogo lei facesse delle ricerche ma non saprei dire come e dove. Il comunicato stampa è una presentazione dell'evento Asta, lo predisponeva la era una mini Pt_1 descrizione sulle opere che sarebbero state presenti nell'asta, venivano citate le principali, circa una decina. Il comunicato stampa credo che fosse rivisto dal
Del Condition Report se ne occupava la con in confronto Per_1 Pt_1 Tes_1 con era un testo con due frasi con scritto dove l'opera aveva delle Per_1 mancanze o danni”.
Infine, il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Io ho lavorato per la società per almeno 10 anni e sono tutt'ora dipendente. Io faccio lo sviluppatore, sono programmatore e mi occupo del sito web. In questi anni ho sempre lavorato in ufficio. La la ricordo posso dire che non lavora più da circa un paio danni ed ha Pt_1 lavorato per la società per circa 5 o 6 anni, non so essere più preciso con le date. Io sviluppando il sito ho sempre di fatto lavorato da solo. L'ufficio ultimo era diviso in due parti ed io stavo accanto a Parte_3 mentre stava in altra stanza con l'altra collega io Pt_1 Tes_1 indicativamente so che la si occupava della preparazione dell'Asta per Pt_1 quanto riguarda il catalogo, le Aste solitamente erano 3 o 4 all'anno, e in preparazione dell'asta si occupava del catalogo, lei faceva i testi, facevamo tutti riferimento a quindi credo che glieli controllasse, non so dire l'ordine delle Per_1 opere in catalogo chi lo decidesse. Lei si occupava, insieme anche alla Tes_1 del controllo delle opere quando entravano in ufficio per poi fare il condition report, passava con una lampada al led per verificare lo stato delle opere, per dare le informazioni al cliente, non so dire chi fosse poi a dare al cliente le informazioni sull'opera. Si occupava della consegna delle opere al cliente che passava, del tipo che stampava dalla piattaforma il documento per farla firmare, poteva essere lei come come pure lo stesso Tes_1 Per_1 So che sul valore delle opere si confrontavano poi loro, credo che fosse la a verificare le certificazioni di autenticità dell'opera. Per l'allestimento Tes_1 delle esposizioni mi ricordo che se ne occupasse perché chiedeva a Persona_4 me e anche a altri di appendere le opere poi chi avesse scelto il quadro o meno questo non lo so. Non so se la si occupasse anche di verificare la sussistenza di diritto di Pt_1 seguito o di percentuali di vendita degli eredi degli artisti. A gennaio 2024 a lavorare per la società eravamo io, e Parte_3 [...]
siamo andati via a maggio del 2024 dall'ufficio e so che era per una Tes_1 questione di spese che erano importanti, io so che il catalogo cartaceo non si fa più da un paio d'anni, c'è un catalogo on line con una breve descrizione per ogni
17 opera”.
All'esito dell'istruttoria svolta deve escludersi che alla ricorrente possa essere riconosciuto l'invocato 2° livello, il quale spetta ai lavoratori di “concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Dalle deposizioni testimoniali su riportate non emerge alcuna autonomia operativa significativa né funzioni di coordinamento o di controllo esercitate dalla Pt_1 ed anche il carattere di creatività della sua attività va di certo ridimensionato in base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
I testi hanno confermato che la si occupasse di redigere il Condition Pt_1
Report, con descrizione dello stato dell'opera, con segnalazioni di eventuali problemi o restauri da effettuare, come anche il Report a conclusione dell'asta, con i dati delle aggiudicazioni con un suo commento conclusivo e che, in ogni caso, “il Condition Report prima di essere spedito ai clienti necessitava del nulla osta del che ci dava l'ok per l'invio” (teste . Per_1 Tes_1
È emerso (teste che dei rapporti con i giornali si occupasse tale Tes_1 [...]
e che la ricorrente redigesse sì taluni articoli da pubblicare sui giornali Parte_4 di settore, ma si trattava per lo più di attività che la non compiva in Pt_1 autonomia, la teste riferisce che ciò avvenisse sempre su indicazione e Tes_1 con un confronto con tale e con il Pt_4 Per_1
La insieme alla si occupava di valutare il valore di un'opera ma Pt_1 Tes_1
i testi riferiscono pure che tale valutazione veniva sempre vagliata dal titolare, e che, in ogni caso, per effettuare la preliminare valutazione del valore di un'opera la teste riferisce “guardavamo prima su una piattaforma che raccoglie Tes_1 tutti i dati delle risultanze d'asta e lì raccolti i risultati formulavamo un'ipotesi di valutazione che sottoponevamo al per l'approvazione”. Per_1
Il che rende l'attività svolta dalla ricorrente riferibile più al 3° livello (“mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
18 lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Sempre in tale livello e non già nel superiore 2° livello, va ricondotta anche l'attività di elaborazione del catalogo delle opere d'arte della galleria, che veniva pubblicato 3 o 4 volte l'anno ed al quale la ricorrente era preposta.
Si occupava sia dell'impaginazione del catalogo, per la quale si interfacciava con il grafico sia della redazione dei testi in calce alle opere principali che la Pt_3 redigeva previa attività di ricerca e di studio sulle opere principali che Pt_1 venivano individuate dalla dopo un confronto con il quanto alla Pt_1 Per_1 scelta delle opere da inserire nel catalogo, il teste “del loro ordine inteso Pt_3 come successione delle opere nel catalogo anche su questo la conferma finale era del ci confrontavamo poi su quante opere potessero essere inserite in una Per_1 pagina, lei dava la sua opinione ed io dicevo se fosse o meno possibile graficamente, altre cose che faceva non saprei dire perché noi collaboravamo solo su questo … Il catalogo conteneva circa un centinaio di opere, i testi che venivano elaborati dalla potevano essere 15 come base, poi se residuava Pt_1 spazio vuoto nel catalogo chiedevo direttamente a lei altri testi o citazioni, fino ad un massimo di 30/35”.
Vero che la ricorrente elaborava i testi da inserire in catalogo accanto a talune opere ma si trattava pur sempre di pochi pezzi (circa 15, massimo 30/35) per un catalogo che veniva redatto 3 o 4 volte l'anno e pure l'attività di ricerca da lei effettuata è emerso che avvenisse presso lo stesso archivio della società convenuta.
Si tratta di attività che certamente è riduttivo ricondurre al 5° livello (riferito ai lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”), attesa la specifica formazione professionale e la preparazione tecnico-teorica necessaria per svolgerla, ma che appare eccessivo ricondurre al 2° livello perché non sono emersi elementi per poter ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente avessero contenuto prettamente creativo e fossero caratterizzate da
19 autonomia né che la avesse alcuna funzione di coordinamento o Pt_1 controllo, come richiesto da tale declaratoria.
Infine, non possono avere certamente contenuto di “concetto” nel senso auspicato dalla ricorrente con inquadramento nel 2° livello, le ulteriori attività di consegna delle opere agli acquirenti con redazione delle bolle di consegna, la consegna di documenti alla Sopraintendenza, la gestione della corrispondenza coi clienti per lo più di carattere informativo prima o dopo l'asta, la verifica circa la sussistenza di un diritto di seguito (il teste “la che verificava la sussistenza di Pt_3 Pt_1 diritto di seguito o percentuali di vendita degli eredi degli artisti sulle opere e lo so perché poi era un dato da inserire in catalogo. Per verificare basta guardare la data di morte dell'artista e decorsi mi sembra 50 anni non sussiste più, poi se vi sono altri criteri non saprei dire” ed anche la teste “La si Tes_1 Pt_1 occupava anche di verificare la sussistenza di un diritto di seguito e delle relative percentuali sul prezzo delle opere vendute spettanti agli eredi, era un calcolo in base all'anno della morte dell'autore e lei capiva se spettasse o meno”).
Alla luce di quanto riferito, in particolare, dai testi e queste Tes_1 Pt_3 attività non appaiono dirimenti al fine di inquadrare la attività della ricorrente nel
2° livello, ma piuttosto in un 3° livello.
Neppure è emerso che del controllo dei certificati di autenticità se ne occupasse la ricorrente, visto che sia il teste che la teste hanno detto che se Pt_3 Tes_1 ne occupava principalmente quest'ultima.
All'esito della prova testimoniale è da escludersi che la ricorrente nel periodo di riferimento, da aprile 2019 a gennaio 2024 abbia svolto mansioni riconducibili al
2° livello del CCNL applicato.
Va quindi riconosciuto il diritto della all'inquadramento nel 3° livello sin Pt_1 dall'assunzione del 18.4.2019 e fino al momento in cui il datore di lavoro glielo ha pure formalmente riconosciuto dall'1.7.2019, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, ragione per la quale la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di addivenire ad una quantificazione condivisa del dovuto e per le conseguenti statuizioni di condanna.
*
20 Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente impugna infine il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenendo che “la motivazione posta alla base del licenziamento viola palesemente l'obbligo, posto in capo al datore di lavoro dall'art. 2, comma 2, L. 604/1966, di comunicare specificatamente i motivi che hanno determinato il licenziamento” posto il generico riferimento alla asserita “riduzione del personale”.
La domanda va rigettata.
Il rapporto tra le parti è cessato in data 4-8.1.2024, quando la società convenuta ha comunicato alla lavoratrice il licenziamento con lettera del seguente tenore (doc.
10 allegato al ricorso):
Venendo all'impugnativa del recesso datoriale, deve ritenersi provata, nel caso in esame, la ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Dalle allegazioni della convenuta e dalla documentazione prodotta in atti emerge come la risoluzione del rapporto di lavoro in controversia trovi giustificazione nello stato di crisi economica in cui i è venuta a trovare Controparte_1 all'epoca del licenziamento della dipendente.
In particolare, gli elementi di prova delle difficoltà finanziarie della società sono offerti dalle testimonianze assunte e dai documenti prodotti dalla resistente, tra quali i bilanci di esercizio degli ultimi tre anni, ove quello del 2023 reca una perdita di esercizio per oltre 60.000 euro.
Pure i testi escussi hanno confermato la oramai compromessa situazione finanziaria della società come pure la scelta aziendale di non produrre più il catalogo cartaceo, alla redazione del quale la ricorrente era principalmente adibita.
21 La teste ha riferito “A dicembre del 2023 la società ha deciso di non Tes_1 produrre più il catalogo cartaceo proseguendo solo con quello on line, che già
c'era sotto forma di presentazione di lotti, tutta la predisposizione dei testi per l'on line non è stata fatta. A gennaio 2024 siamo rimasti io Parte_3
e non ricordo se ci fosse o meno ancora la contabile . Ricordo che Tes_3 CP_4
a fine aprile 2024 abbiamo dovuto lasciare la sede e da ciò deduco che il contratto di affitto sia stato disdettato e dà lì io sono stata messa in ferie forzate e poi licenziata”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste “A gennaio 2024 eravamo Pt_3 in tre a lavorare, io, e A maggio 2024 abbiamo iniziato Testimone_1 Per_5
a lavorare da casa e ricordo che la disdetta dell'affitto è avvenuta verso fine aprile. L'ultimo catalogo cartaceo l'abbiamo redatto a fine 2023 e comunque è stato tolto tra fine 2023/2024 per l'asta successiva nell'aprile 2024 c'era solo catalogo on line che non prevedeva alcun testo”.
Pure il teste ha riferito “A gennaio 2024 a lavorare per la società Per_5 eravamo io, e siamo andati via a maggio del 2024 Parte_3 Testimone_1 dall'ufficio e so che era per una questione di spese che erano importanti, io so che il catalogo cartaceo non si fa più da un paio d'anni, c'è un catalogo on line con una breve descrizione per ogni opera”.
I documenti, le deposizioni testimoniali, l'evolversi degli eventi, sia contestualmente al licenziamento della dipendente sia nel tempo immediatamente successivo, porta questo giudice a ritenere che le motivazioni addotte nella lettera di licenziamento siano reali, documentalmente dimostrate e legittime.
In tale contesto, appare fondata e non pretestuosa l'esigenza di procedere ad una riduzione dei costi e ad una riorganizzazione aziendale.
La documentazione versata in atti ha dimostrato l'effettività della crisi aziendale preannunciata nella lettera di licenziamento, che ha comportato la soppressione della posizione lavorativa dell'attrice.
Le spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa
22 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello del
CCNL dipendenti aziende del terziario dal 18.4.2019;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle conseguenti differenze retributive;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti alla ricorrente in ragione del suddetto accertamento, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 17 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
LI AR
23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa LI AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Maria Fotia e Claudio Frugoni presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via Podgora n.4, come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1 P.IVA_1
PP RO, GE ER e MA ZA presso lo studio dei quali è elettivamente domiciliata in Milano alla via Podgora n.1, come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: Licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24.7.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio per sentir accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni:
“1. accertare e dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a full time e indeterminato, tra la ricorrente e a far Controparte_1 data dal 16.10.2018 alla data di licenziamento, ovvero dalla diversa data ritenuta di giustizia;
2.accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'inquadramento, in via principale, nel 2° livello del CCNL dipendenti aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi ovvero, in subordine, nel 3° livello, con decorrenza dal
16.10.2018 ovvero, in subordine, dalla diversa data che risulterà all'esito del presente giudizio e, comunque, il diritto della stessa a percepire un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal predetto CCNL, con riferimento al 2° livello ovvero, in subordine, al 3° livello e ad una prestazione di lavoro a tempo pieno, con incidenza sulla gratifica natalizia, aumenti periodici di anzianità, ferie, festività, ex festività, permessi rol e TFR;
3.condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare alla ricorrente le differenze retributive maturate dalla stessa, dal 16.10.2018 e sino alla cessazione del rapporto, per i titoli indicati nella parte in diritto del presente atto e per gli importi indicati nei conteggi e, dunque,
l'importo lordo di € 29.526,56, ovvero le diverse somme che risulteranno dovute, anche con riferimento alle prospettazioni subordinate avanzate ed anche laddove dovessero essere accolti solamente alcuni degli accertamenti richiesti con il presente atto, salvo miglior calcolo ed eventuale CTU contabile;
4.in via subordinata al punto che precede, nella denegata ipotesi in cui non dovesse venire accertato il diritto della sig.ra all'inquadramento nel 2° Pt_1 livello, ci si riserva di agire in separato giudizio nei confronti della società resistente per la conseguenti condanna al pagamento delle differenze retributive dovute per l'accertamento del diritto della sig.ra all'inquadramento nel Pt_1
3° livello del CCNL di settore;
5.accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e, comunque, l'annullabilità del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera datata 4.01.2024 e, conseguentemente,
6.condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, a pagare alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento
2 per il calcolo del TFR, pari al tallone di € 2.175,28, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, compresa tra 3 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
7.in subordine rispetto al punto che precede, condannare Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, pari al tallone di € 2.175,28, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia, compresa tra 1 e 6 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR;
Con interessi legali e rivalutazione monetaria delle singole decorrenze al saldo effettivo” con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. si è regolarmente costituita in giudizio, contestando in Controparte_1 fatto ed in diritto le avverse pretese e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di giudizio.
Il Giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, ha istruito la causa con l'ammissione e l'escussione dei testimoni.
Conclusa l'istruttoria, ha fissato per discussione l'udienza del 17.6.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo parziale, disponendo con ordinanza la prosecuzione del giudizio con invito alle parti a depositare conteggi condivisi.
*
Il ricorso è fondato solo nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Sulla subordinazione dal 16.10.2018 all'assunzione nell'aprile 2019.
Preliminarmente, la ricorrente chiede la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con la a far data dal Controparte_1
16.10.2018, sul presupposto che il rapporto era stato regolarizzato solo a decorrere dall'8.4.2019 (doc. 7 ric.).
Di contro, la società convenuta ha replicato che nel periodo da ottobre 2018 ad aprile 2019, tra le parti, venivano sottoscritti contratti di collaborazione occasionale (doc.
7.1. e 7.2. resistente), sicché alcuna subordinazione poteva
3 ritenersi sussistere nel periodo antecedente all'assunzione del 18.4.2019.
La domanda attorea non può trovare accoglimento.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte circa la corretta applicazione di quanto sancito dall'art. 2094 c.c.:
“Requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cassazione Civile, Sez. Lav., 14/07/2020, n. 14975; Cassazione
Civile, Sez. Lav. 04/10/2019, n. 24873; Cassazione Civile, Sez. Lav., 19/07/2013,
n. 17718)”.
Sempre secondo la Suprema Corte “hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria altri elementi del rapporto di lavoro (quali, ad esempio, la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità della prestazione lavorativa, l'inserimento della prestazione medesima nell'organizzazione aziendale e il coordinamento con l'attività imprenditoriale,
l'assenza di rischio per il lavoratore e la forma della retribuzione), i quali - lungi dal surrogare la - subordinazione o, comunque, dall'assumere valore decisivo ai fini della prospettata qualificazione dei rapporto - possono, tuttavia, essere valutati globalmente, appunto, come indizi della subordinazione stessa, tutte le volte che non ne sia agevole l'apprezzamento diretto a causa di peculiarità delle mansioni, che incidano sull'atteggiarsi del rapporto” (Cassazione Civile, Sez. lav., 10/02/2016, n. 2653), “sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto” (Cassazione civile, Sez. Lav., 04/10/2019, n. 24873).
4 È dunque evidente che l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, sia il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione del datore di lavoro.
Come noto, grava sulla parte ricorrente l'onere di dimostrare elementi precisi e circostanziati idonei a provare l'eterodirezione e l'etero organizzazione della attività lavorativa svolta.
Ritiene il giudicante che la ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio su di lei gravante.
Parte attrice, per il periodo rispetto al quale chiede accertarsi la subordinazione seppur in presenza di contratti di collaborazione occasionale, riferisce delle mansioni che svolgeva, valorizzando il fatto che era l'unica in seno alla società ad occuparsi di certe specifiche attività.
Quanto agli indici di subordinazione, tuttavia, la ricorrente si limita a dedurre che
“Il responsabile del lavoro della ricorrente era il sig. Persona_1 quest'ultimo supervisionava e provvedeva a controllare il lavoro della sig.ra
Pt_1
Sempre al sig. la ricorrente doveva rivolgersi per ogni eventuale Per_1 problematica che si verificava durante la giornata di lavoro ovvero per richiedere giorni di ferie e/o ore di permesso.
Nello svolgimento delle mansioni assegnate, la ricorrente utilizzava solo mezzi e materiali di proprietà di (cap. 19-21 del ricorso). CP_1
I capitoli di prova su richiamati, già di per sé generici, non hanno neppure trovato riscontro nella prova testimoniale assunta.
La teste in merito al periodo antecedente all'aprile 2019 ha Testimone_1 riferito: “La è arrivata a fine 2018, autunno perché poi ci siamo trasferiti Pt_1 di sede all'incirca in quel periodo a fine 2018.
Lavoravamo insieme nella stessa stanza, avevamo scrivanie una di fronte all'altra.
Lavoravamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 10-19 poi 9.30-18.30, poi su
5 necessità si lavorava anche altri giorni. Entravamo insieme ed uscivamo insieme erano i nostri orari di ufficio…
Lui ( Lui era sempre presente in ufficio, con lui ci si interfacciava sulle Per_1 diverse attività da svolgere, se c'erano consegne da fare, tot valutazioni da fare, ci si interfacciava per tutte le cose che c'erano da fare nella giornata, e questo fin dall'inizio, preciso che all'inizio sicuramente la non svolgeva queste Pt_1 attività che ho detto prima, poi con la maggiore definizione dell'attività allora è andata ad occuparsi di questo. Dell'allestimento dell'Asta e della Galleria si occupava direttamente il a volte poteva chiederci una mano. Per_1
I primi mesi lei si occupava principalmente di attività legate alla galleria Il
Mappamondo, ricordo che dovevamo preparare una fiera a Bologna e anche insieme a me del catalogo. Poi ci siamo più soffermate sull'attività della casa d'Aste, anche come scelta aziendale.
Non so dire se nei primi mesi di lavoro la dovesse chiedere ferie o Pt_1 permessi al per assentarsi. Per_1
Non ricordo di preciso il che controllasse il lavoro della o le desse Per_1 Pt_1 indicazioni specifiche su cosa andasse bene o meno, lo faceva ma un po' con tutti”.
Il teste ha riferito “Io ho lavorato per la società come grafico Tes_2 dal 2018, forse in primavera, fino a dicembre 2024…la l'ho vista per la Pt_1 prima volta qualche mese dopo il mio arrivo, io andavo in ufficio tutti i giorni e la vedevo, lavoravamo dalle 9.30 fino alle 18.30 con un'ora di pausa e la ricorrente l'ho sempre vista…Nel primo periodo in cui è arrivata non ricordo di averla mai sentita chiedere a permessi o ferie per assentarsi, non so dire se si sia mai Per_1 assentata, non ricordo di aver mai sentito il nel primo periodo dire alla Per_1 cosa fare o se qualcosa non andava bene”. Pt_1
Il teste nulla ha potuto riferire in merito Testimone_3 alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente, limitandosi unicamente a riferire che “ stava in altra stanza con l'altra collega Pt_1
io indicativamente so che la si occupava della preparazione Tes_1 Pt_1 dell'Asta per quanto riguarda il catalogo, le Aste solitamente erano 3 o 4
6 all'anno, e in preparazione dell'asta si occupava del catalogo, lei faceva i testi, facevamo tutti riferimento a quindi credo che glieli controllasse, non so Per_1 dire l'ordine delle opere in catalogo chi lo decidesse”.
All'esito dell'istruttoria è emerso certamente che nel periodo tra ottobre 2018 e aprile 2019 la ricorrente fosse presente negli uffici della società, anche per tutta la giornata lavorativa;
tuttavia, si tratta di meri indici che in assenza di ulteriori elementi, come il fatto che detta presenza o che detto orario di lavoro le fossero imposti dal appaiono del tutto neutri, in quanto compatibili anche con un Per_1 rapporto di lavoro autonomo come pure l'eventuale necessità di interfacciarsi con il rispetto al lavoro da svolgere. Per_1
Tuttavia, nulla i testi hanno saputo riferire in merito al fatto che il Per_1 impartisse direttive specifiche alla ricorrente, nessun teste ha saputo riferire in merito al preteso “controllo” del lavoro della da parte del come Pt_1 Per_1 pure nessuno ha confermato che la ricorrente dovesse chiedere ferie o permessi per assentarsi dal lavoro.
Anzi la teste ha pure precisato come “all'inizio sicuramente la Tes_1 Pt_1 non svolgeva queste attività che ho detto prima, poi con la maggiore definizione dell'attività allora è andata ad occuparsi di questo”.
Come più volte osservato dalla Corte di Cassazione in “una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto”.
Per tali ragioni la domanda va rigettata.
*
Sull'erroneo inquadramento.
La ricorrente lamenta poi di essere stata erroneamente inquadrata nel 5° livello del
CCNL per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi per il periodo dal 18.4.2019 fino al 1° luglio 2019, quando le veniva riconosciuto il passaggio al 3° livello.
La rivendica in questa sede l'inquadramento, in principalità, nel 2° livello Pt_1 del CCNL applicato al rapporto e, in subordine, nel 3° livello.
7 Quanto alla domanda relativa al riconoscimento del superiore inquadramento, in linea generale, si osserva quanto segue.
La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito che “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini” (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019,
Rv. 655877 - 01).
Sicché, “nel caso in cui un lavoratore chieda in giudizio il riconoscimento di una qualifica superiore a quella rivestita e il pagamento delle relative differenze retributive è necessario, al fine dell'adempimento degli oneri imposti dall'art. 414 numeri 3 e 4 cod. proc. civ., che specifichi le mansioni effettivamente svolte e la normativa collettiva applicabile;
ne consegue che il ricorso del lavoratore non può limitarsi ad affermare solo lo svolgimento di mansioni corrispondenti a qualifica superiore ma deve indicare quali siano state di fatto le mansioni disimpegnate, al fine di consentire il giudizio di comparazione tra esse e quelle delineate dalla qualifica rivendicata” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 novembre 2001,
n. 14088).
È onere esclusivo del lavoratore allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, più nello specifico, indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, confrontandoli con quelli concernenti i compiti che egli deduce di aver in concreto svolto (ex multis, Cass.
Civ., Sez. Lav., 21 maggio 2003, n. 8025).
Agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ. “condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata” (Cass. Sez. L,
Sentenza n. 16200 del 10/07/2009, Rv. 610161 - 01).
Ciò premesso, si riportano le declaratorie contrattuali di interesse ai fini del decidere.
8 Nel CCNL prodotto in atti (doc. 13) si legge che appartengono al 5° livello quei lavoratori “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite e cioè:
1. fatturista;
2. preparatore di commissioni;
3. informatore negli istituti di informazioni commerciali;
4. addetto di biblioteca circolante;
5. addetto al controllo delle vendite;
6. addetto ai negozi o filiali di esposizioni;
7. addetto al riscontro, controllo e conteggio presso le aziende di distribuzione di libri, riviste e giornali e le agenzie giornalistiche;
8. pratico di laboratorio chimico;
9.
; 10. archivista, protocollista;
11. schedarista;
12. codificatore CP_2
(traduce in codice dati contabili, statistici, ecc.); 13. operatore di macchine perforatrici e verificatrici;
14. campionarista, prezzista (addetto alla compilazione dei listini dell'azienda); 15. addetto all'applicazione dei prezzi unitari sulle copie delle note di accompagnamento presso le aziende di distribuzione di giornali, libri e riviste;
16. addetto alla materiale distribuzione di giornali e riviste nelle agenzie giornalistiche;
17. addetto al controllo e alla verifica delle merci;
18. addetto al centralino telefonico;
19. aiuto-commesso nelle aziende di vendita di prodotti dell'alimentazione generale (salumeria, pizzicheria, alimentari misti, negozi e rivendite di ortaggi e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione” frutta, negozi e spacci di prodotti della pesca, esercizi al dettaglio di latte e derivati); 20. aiuto banconiere di spacci di carne;
21. aiutante commesso (1); 22. conducente di autovetture;
23. addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita nelle aziende a
9 integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari); addetto all'insieme delle operazioni ausiliarie alla vendita, intendendosi per tali l'esercizio promiscuo delle funzioni di incasso e relativa registrazione, di preparazione delle confezioni, di prezzatura, di marcatura, di segnalazione dello scoperto dei banchi, di rifornimento degli stessi, di movimentazione fisica delle merci, per i primi 18 mesi di servizio;
24. addetto all'insieme delle operazioni nei magazzini di smistamento, centri di distribuzione e/o depositi nelle aziende ad integrale libero servizio (grandi magazzini, magazzini a prezzo unico, supermercati ed esercizi similari), per i primi 18 mesi di servizio;
25. operaio qualificato;
26. operaio qualificato nelle aziende commerciali dei settori ferro ed acciai, metalli non ferrosi e rottami: a) il secondo operatore alle linee di spianatura e taglio trasversale e/o longitudinale, il secondo operatore alla cesoia a ghigliottina o pressa a piega con alimentazione e scarico automatico, il secondo operatore alla linea di taglio e foratura travi, il secondo operatore alla linea a bandellare o profilare, i quali tutti, sorvegliando le macchine operatrici, compiono anche operazioni di preparazione, avviamento e conduzione coadiuvando il primo operatore;
b) l'operatore su macchine operatrici non richiedenti elevate capacità professionali, che provvede, sulla base di dettagliate istruzioni, ad effettuare manovre di normale difficoltà per la realizzazione del ciclo di lavorazione, il tagliatore alle seghe meccaniche anche con avanzamento automatico, il tagliatore con ossitaglio manuale o semi- automatico, l'addetto alle presse, il sagomatore di tondo per cemento armato,
l'addetto alla piegatrice e l'addetto alla cesoia a ghigliottina;
il tagliatore alla fiamma;
c) l'operatore su impianti di legatura e impilamento automatico;
d) il manovratore di gru a ponte e di gru a cavalletto con normali attrezzature per il sollevamento, trasporto, carico e scarico di materiali;
e) l'addetto alla manovra vagoni;
f) il conduttore di carrelli elevatori;
g) il pesatore che provvede, con qualsiasi tipo di pesa, a pesare il materiale e alle relative registrazioni di peso;
h) il manutentore meccanico o elettrico che esegue le operazioni di manutenzione e semplici riparazioni di guasti ripetitivi;
27. addetto alla preparazione e/o suddivisione del fascettario nelle aziende di distribuzione di libri e stampe
10 periodiche;
28. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Appartengono al 2° livello rivendicato, in principalità, dalla ricorrente, quei lavoratori di “concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:
1. ispettore;
2. cassiere principale che sovraintenda a più casse;
3. propagandista scientifico;
4. corrispondente di concetto con o senza conoscenza di lingue estere;
5. addetto alla esecuzione di progetti o di parti di essi;
6. capo di reparto o settore anche se non addetto ad operazioni di vendita;
7. contabile con mansioni di concetto;
8. segretario di direzione con mansioni di concetto;
9. consegnatario responsabile di magazzino;
10. agente acquisitore nelle aziende di legname;
11. agente esterno consegnatario delle merci;
12. determinatore di costi;
13. estimatore nelle aziende di arte e antichità;
14. spedizioniere patentato;
15. enotecnico diplomato, enologo e tecnico oleario;
16. chimico di laboratorio;
17. capitano di rimorchiatore;
18. tecnico chimico anche con funzioni di vendita nel settore commercio chimico;
19. interprete o traduttore simultaneo;
20. creatore di bozzetti, creatore-redattore di testi pubblicitari;
21. collaudatore e/o accettatore: il lavoratore che in piena autonomia provvede ad effettuare la prova e la diagnosi dell'autoveicolo, predispone il piano di lavorazione, effettua il controllo di accettazione e quello di delibera, provvede a valutare il costo della riparazione e ad intrattenere con la clientela rapporti rappresentativi nell'ambito della sua specifica funzione;
22. impaginatore di concessionarie di pubblicità che definisce il menabò di impaginazione del giornale o strumento equivalente, in contatto o collegamento con la redazione dell'editore anche tramite sua tipografia;
23. segretario di produzione di concessionarie di pubblicità con mansioni di concetto e funzioni di coordinamento e controllo;
24. programmatore di pubblicità cinema nelle concessionarie di pubblicità; 25. nelle agenzie di pubblicità; 26. CP_3 organizzatore trafile (progress) nelle agenzie di pubblicità; 27. visualizer nelle agenzie di pubblicità; 28. assistente copywriter nelle agenzie di pubblicità; 29.
11 assistente art director nelle agenzie di pubblicità; 30. assistente account executive nelle agenzie di pubblicità; 31. assistente media planner nelle agenzie di pubblicità; 32. tecnico stampa nelle agenzie di pubblicità; 33. capo piazzale: coordina su specifico incarico del gestore il personale e le vendite in quegli impianti che per struttura ed importanza richiedono tale funzione;
svolge inoltre le normali mansioni di pompista specializzato;
34. programmatore analista;
35. programmatore di officina: il lavoratore che svolge congiuntamente i seguenti compiti: coordina l'attività di più linee di accettazione e, sulla base di piani di lavorazione sulle singole commesse predisposte dai vari accettatoli, pianifica, in piena autonomia operativa, l'attività dell'officina, ne predispone il piano di lavoro stabilendo la sequenza degli interventi sui singoli autoveicoli, determina autonomamente i relativi tempi di consegna e fornisce i dati e le relative imputazioni dei costi per la contabilità di officina;
36. supervisore di processo nelle aziende di ricerche di mercato;
37. supervisore di rilevazione nelle aziende di ricerche di mercato;
38. assistente del product manager;
39. internai auditor;
40. Edp auditor;
41. specialista di controllo di qualità; 42. revisore contabile;
43. analista di procedure organizzative;
44. altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella predetta elencazione”.
Appartengono al 3° livello rivendicato, in subordine dalla ricorrente e formalmente riconosciutole dall'1.7.2019, quei lavoratori “svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita…”
La ricorrente ha dedotto in ricorso di aver svolto le seguenti attività:
- controllare e verificare le certificazioni di autenticità delle opere d'arte da mettere all'asta anche ricercando negli archivi dei singoli artisti;
- verificare lo stato di conservazione delle singole opere per determinarne il valore attuale;
ciò anche per il tramite dell'utilizzo di un'apposita lampada Wood che consentiva di evidenziare eventuali fluorescenze anomale e quindi di restauri
12 o alterazioni dell'opera medesima;
- valutare il valore delle diverse opere da mettere all'asta;
- gestire la corrispondenza con i clienti della società resistente;
- gestire e predisporre le comunicazioni con l'esterno: e.g. comunicati stampa, report delle singole aste con i risultati delle vendite all'incanto;
- rispondere annualmente alle interviste dell'editoria specialistica del settore, in particolare a “Il Giornale dell'Arte”, sull'attività della società resistente e sullo stato del mercato nazionale dell'arte (all. n. 5);
- movimentare le opere nonché gestire il relativo allestimento per le esposizioni che precedevano le aste;
- nel corso delle aste, doveva poi occuparsi delle iscrizioni dei clienti che volevano partecipare all'incanto e attendere le offerte e i rilanci all'utenza telefonica della società convenuta;
- al termine delle suddette aste, la ricorrente doveva poi occuparsi della predisposizione delle bolle di consegna e della spedizione delle opere agli acquirenti aggiudicatari anche residenti all'estero, nonché della redazione del report finale dell'asta con le opere vendute, il prezzo di vendita e le opere invendute;
- si doveva altresì occupare della sussistenza di un diritto di seguito e delle relative percentuali sul prezzo delle opere vendute spettante agli eredi degli artisti, nonché di tutte le pratiche amministrative con la Soprintendenza alle Belle Arti;
- doveva occuparsi della gestione omnicomprensiva del catalogo della società resistente che comprendeva circa un centinaio di opere;
- per la creazione e predisposizione del catalogo doveva: scrivere i testi critici di ogni singola opera, svolgendo preventivamente attività di ricerca e studio presso gli archivi e le biblioteche d'arte, nonché interloquendo con i galleristi e le fondazioni;
strutturare il catalogo provvedendo anche a reperire le foto degli artisti;
revisionare i lotti indicizzando i cataloghi in base alle differenti scuole di appartenenza delle opere inserite (e.g. futurismo, espressionismo, ecc.) e al valore delle opere e, infine, creare il layout formale da consegnare al grafico per l'impaginazione finale.
13 Sulle mansioni svolte dalla ricorrente sono stati escussi i testi, le cui deposizioni sono di seguito riportate.
La teste a dichiarato: Testimone_1
“Ho lavorato per la dalla fine del 2017 fino alla metà del 2024 CP_1 e la è stata una mia collega.
Pt_1 I rapporti con la società si sono conclusi serenamente. Io mi occupavo della ricerca ed autenticazione delle opere, sono partita con uno stage e poi assunta con un V livello passando poi al III livello in concomitanza con la
Pt_1 La è arrivata a fine 2018, autunno perché poi ci siamo trasferiti di sede
Pt_1 all'incirca in quel periodo a fine 2018. Lavoravamo insieme nella stessa stanza, avevamo scrivanie una di fronte all'altra. Lavoravamo insieme dal lunedì al venerdì dalle 10-19 poi 9.30-18.30, poi su necessità si lavorava anche altri giorni. Entravamo insieme ed uscivamo insieme erano i nostri orari di ufficio. Con la ci confrontavamo diverse volte per la realizzazione del Condition
Pt_1
comprendere lo stato dell'opera, se ci sono problemi da segnalare o Pt_2 restauri da effettuare, nel senso che ci recavamo insieme a visionare l'opera e poi lei si occupava principalmente di redigere e scrivere il Report, so che si occupava di redigere il report alla fine dell'Asta magari coi dati delle aggiudicazioni e veniva inserito da lei un commento sull'esito, le diceva di stendere il tot Per_2 articolo da far pubblicare al giornale di settore, poi ne parlavamo tutti insieme anche con il titolare, poteva riguardare o il risultato di un asta, o del lavoro della casa d'aste in generale, e la che a me risulti, li redigeva lei. Pt_1 Dei rapporti coi giornali secondo me si occupava specie nell'ultimo Per_2 periodo, negli ultimi anni, non so se inizialmente se ne occupasse Pt_1 Ci occupavamo entrambe della consegna delle opere all'acquirente con bolla di consegna e consegna del lotto acquistato, di controllare e verificare le certificazioni di autenticità delle opere da mettere all'asta mi occupavo principalmente io, era un attività che svolgevamo anche quella di valutare il valore di un'opera che poi veniva sempre vagliata dai titolari quindi da Per_1 per il valore guardavamo prima su una piattaforma che raccoglie tutti i dati delle risultanze d'asta e lì raccolti i risultati formulavamo un'ipotesi di valutazione che sottoponevamo al per l'approvazione, inizialmente entrambe ci Per_1 occupavamo della gestione della corrispondenza coi clienti, rispondevamo a richieste dei clienti, non so dire di preciso, potevano essere informazioni che un potenziale acquirente chiedeva in relazione ad un'opera o anche un cliente interessato alla vendita, noi predisponevamo la risposta ma poi ci confrontavamo con se andava bene il contenuto prima di inviarlo. Per_1 La si occupava anche di verificare la sussistenza di un diritto di seguito e Pt_1 delle relative percentuali sul prezzo delle opere vendute spettanti agli eredi, era un calcolo in base all'anno della morte dell'autore e lei capiva se spettasse o meno. Lei andava in Sopraintendenza per consegnare la documentazione relativa alle opere, se ne occupava solo lei. Lei redigeva i testi che accompagnavano le opere stampate sul catalogo, ne veniva redatto uno ogni stagione, autunno,
14 inverno, primavera ed estate. Della parte dei testi si occupava lei, detta attività presupponeva un'attività di ricerca e studio presso una biblioteca lì in sede, una libreria alla quale si poteva attingere, l'impaginazione del catalogo veniva fatta dalla e dal grafico sempre poi vagliato dal Pt_1 Per_1 Lui era sempre presente in ufficio, con lui ci si interfacciava sulle diverse attività da svolgere, se c'erano consegne da fare, tot valutazioni da fare, ci si interfacciava per tutte le cose che c'erano da fare nella giornata, e questo fin dall'inizio, preciso che all'inizio sicuramente la non svolgeva queste Pt_1 attività che ho detto prima, poi con la maggiore definizione dell'attività allora è andata ad occuparsi di questo. Dell'allestimento dell'Asta e della Galleria si occupava direttamente il a volte poteva chiederci una mano. Per_1 I primi mesi lei si occupava principalmente di attività legate alla galleria Il Mappamondo, ricordo che dovevamo preparare una fiera a Bologna e anche insieme a me del catalogo. Poi ci siamo più soffermate sull'attività della casa d'Aste, anche come scelta aziendale. Non so dire se nei primi mesi di lavoro la dovesse chiedere ferie o Pt_1 permessi al per assentarsi. Per_1 Non ricordo di preciso il che controllasse il lavoro della o le dsse Per_1 Pt_1 indicazioni specifiche su cosa andasse bene o meno, lo faceva ma un po' con tutti. La poteva interloquire con le Fondazioni magari per il reperimento di Pt_1 fotografie. A dicembre del 2023 la società ha deciso di non produrre più il catalogo cartaceo proseguendo solo con quello on line, che già c'era sotto forma di presentazione di lotti, tutta la predisposizione dei testi per l'on line non è stata fatta. A gennaio 2024 siamo rimasti io e non ricordo se ci fosse o meno Parte_3 Tes_3 ancora la contabile . Ricordo che a fine aprile 2024 abbiamo dovuto CP_4 lasciare la sede e da ciò deduco che il contratto di affitto sia stato disdettato e dà lì io sono stata messa in ferie forzate e poi licenziata. ADR avv. RO: da quello che so, perché ne avevamo parlato tra colleghe, aveva lavorato in galleria per tanti anni da ciò deduco che avesse anche Pt_1 esperienza pregressa nella redazione della Condition reports, penso che le Per_1 abbia dato informazioni su come redigere un Condition report e lo dico perché con me era stato così, le prime volte mi ero confrontata con lui, quindi immagino che abbia visto con lei le stesse. Per la redazione della Condition report non so dire se ci fosse un format, sicuramente una base, poi da lì si sviluppava perché ogni caso era diverso. Il Condition Report prima di essere spedito ai clienti necessitava del nulla osta del che ci dava l'ok per l'invio. Per_1 Io di posso dire con riferimento ai rapporti coi giornali che Parte_4 ricordo che chiamava la per dire che c'era da preparare un testo da Pt_1 mandare al giornale, poi faceva anche altre mansioni. Anche l'articolo in ogni caso veniva sempre riletto dal secondo me, perché io non me ne occupavo. Per_1 La bolla di consegna dell'opera la redigeva nell'ultimo periodo, che quantificherei in un anno circa ma forse anche da prima, e se c'era qualche Per_2 necessità improvvisa anche io o la Pt_1 Il catalogo cartaceo, negli ultimi anni era composta da circa 100 lotti, era un lavoro di team e posso dire che si cercava di dare più risalto e inserire più materiale possibile all'interno. Con riguardo alla impaginazione e layout del
15 catalogo io ricordo che la aveva presentato un vademecum generale su Pt_1 come poteva essere il catalogo, non mi ricordo il contenuto ricordo solo che eranolinee guida. Poi il grafico poteva dire con il suo lavoro se era possibile mettere tot foto o meno in una pagina, interveniva con le sue competenze”.
Il teste a riferito: Parte_3
“Io ho lavorato per la società come grafico dal 2018, forse in primavera, fino a dicembre 2024. I rapporti si sono conclusi serenamente. Io la l'ho vista per la prima volta qualche mese dopo il mio arrivo, io Pt_1 andavo in ufficio tutti i giorni e la vedevo, lavoravamo dalle 9.30 fino alle 18.30 con un'ora di pausa e la ricorrente l'ho sempre vista. Io ricordo che nel periodo delle Aste la inizialmente erano 4 all'anno Pt_1 preciso che quelle di arte erano 3 all'anno poi meno, si occupava della parte di catalogo riguardante le elaborazioni dei testi e approfondimenti sulle opere principali, che venivano individuate dalla dopo un confronto con Pt_1 Per_1 e del loro ordine inteso come successione delle opere nel catalogo anche su questo la conferma finale era del ci confrontavamo poi su quante opere Per_1 potessero essere inserite in una pagina, lei dava la sua opinione ed io dicevo se fosse o meno possibile graficamente, altre cose che faceva non saprei dire perché noi collaboravamo solo su questo. Eravamo in stanze separate dal post covid, prima stessa stanza. Il catalogo conteneva circa un centinaio di opere, i testi che venivano elaborati dalla potevano essere 15 come base, poi se residuava spazio vuoto nel Pt_1 catalogo chiedevo direttamente a lei altri testi o citazioni, fino ad un massimo di 30/35. Si occupava del comunicato stampa sempre legato all'evento Asta, al di fuori dell'Asta non so dire cosa facesse. Le stime in catalogo so che venivano fatte da e e lo dico perché erano loro a passarmi le stime. Io Persona_1 Per_3 deduco che la stima la facesse il perché quando gliele chiedevo da inserire Per_1 nel catalogo lui mi diceva che non le aveva ancora fatte. Credo che del controllo e verifica delle certificazioni di autenticità delle opere si occupasse la non mi risulta che se ne occupasse la lei con la Tes_1 Pt_1 si occupava di verificare lo stato di conservazione delle opere per Tes_1 l'eventuale restauro, ricordo che qualche articolo per la stampa lo scrivesse la non so dire se poi il li guardasse prima dell'invio, anche se tutto Pt_1 Per_1 passava da lui, quindi suppongo di si ma non so di preciso. Dell'allestimento delle esposizioni delle opere si occupava magari Persona_4 noi davamo una mano proprio nello spostamento. Era la che verificava Pt_1 la sussistenza di diritto di seguito o percentuali di vendita degli eredi degli artisti sulle opere e lo so perché poi era un dato da inserire in catalogo. Per verificare basta guardare la data di morte dell'artista e decorsi mi sembra 50 anni non sussiste più, poi se vi sono altri criteri non saprei dire. Nel primo periodo in cui è arrivata non ricordo di averla mai sentita chiedere a permessi o ferie per assentarsi, non so dire se si sia mai assentata, non Per_1 ricordo di aver mai sentito il nel primo periodo dire alla cosa fare Per_1 Pt_1
o se qualcosa non andava bene.
16 A gennaio 2024 eravamo in tre a lavorare, io, e A Testimone_1 Per_5 maggio 2024 abbiamo iniziato a lavorare da casa e ricordo che la disdetta dell'affitto è avvenuta verso fine aprile. L'ultimo catalogo cartaceo l'abbiamo redatto a fine 2023 e comunque è stato tolto tra fine 2023/2024 per l'asta successiva nell'aprile 2024 c'era solo catalogo on line che non prevedeva alcun testo. Testi RO: penso che per la redazione del testo da inserire nel catalogo lei facesse delle ricerche ma non saprei dire come e dove. Il comunicato stampa è una presentazione dell'evento Asta, lo predisponeva la era una mini Pt_1 descrizione sulle opere che sarebbero state presenti nell'asta, venivano citate le principali, circa una decina. Il comunicato stampa credo che fosse rivisto dal
Del Condition Report se ne occupava la con in confronto Per_1 Pt_1 Tes_1 con era un testo con due frasi con scritto dove l'opera aveva delle Per_1 mancanze o danni”.
Infine, il teste ha dichiarato: Testimone_3
“Io ho lavorato per la società per almeno 10 anni e sono tutt'ora dipendente. Io faccio lo sviluppatore, sono programmatore e mi occupo del sito web. In questi anni ho sempre lavorato in ufficio. La la ricordo posso dire che non lavora più da circa un paio danni ed ha Pt_1 lavorato per la società per circa 5 o 6 anni, non so essere più preciso con le date. Io sviluppando il sito ho sempre di fatto lavorato da solo. L'ufficio ultimo era diviso in due parti ed io stavo accanto a Parte_3 mentre stava in altra stanza con l'altra collega io Pt_1 Tes_1 indicativamente so che la si occupava della preparazione dell'Asta per Pt_1 quanto riguarda il catalogo, le Aste solitamente erano 3 o 4 all'anno, e in preparazione dell'asta si occupava del catalogo, lei faceva i testi, facevamo tutti riferimento a quindi credo che glieli controllasse, non so dire l'ordine delle Per_1 opere in catalogo chi lo decidesse. Lei si occupava, insieme anche alla Tes_1 del controllo delle opere quando entravano in ufficio per poi fare il condition report, passava con una lampada al led per verificare lo stato delle opere, per dare le informazioni al cliente, non so dire chi fosse poi a dare al cliente le informazioni sull'opera. Si occupava della consegna delle opere al cliente che passava, del tipo che stampava dalla piattaforma il documento per farla firmare, poteva essere lei come come pure lo stesso Tes_1 Per_1 So che sul valore delle opere si confrontavano poi loro, credo che fosse la a verificare le certificazioni di autenticità dell'opera. Per l'allestimento Tes_1 delle esposizioni mi ricordo che se ne occupasse perché chiedeva a Persona_4 me e anche a altri di appendere le opere poi chi avesse scelto il quadro o meno questo non lo so. Non so se la si occupasse anche di verificare la sussistenza di diritto di Pt_1 seguito o di percentuali di vendita degli eredi degli artisti. A gennaio 2024 a lavorare per la società eravamo io, e Parte_3 [...]
siamo andati via a maggio del 2024 dall'ufficio e so che era per una Tes_1 questione di spese che erano importanti, io so che il catalogo cartaceo non si fa più da un paio d'anni, c'è un catalogo on line con una breve descrizione per ogni
17 opera”.
All'esito dell'istruttoria svolta deve escludersi che alla ricorrente possa essere riconosciuto l'invocato 2° livello, il quale spetta ai lavoratori di “concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica”.
Dalle deposizioni testimoniali su riportate non emerge alcuna autonomia operativa significativa né funzioni di coordinamento o di controllo esercitate dalla Pt_1 ed anche il carattere di creatività della sua attività va di certo ridimensionato in base a quanto emerso nel corso dell'istruttoria.
I testi hanno confermato che la si occupasse di redigere il Condition Pt_1
Report, con descrizione dello stato dell'opera, con segnalazioni di eventuali problemi o restauri da effettuare, come anche il Report a conclusione dell'asta, con i dati delle aggiudicazioni con un suo commento conclusivo e che, in ogni caso, “il Condition Report prima di essere spedito ai clienti necessitava del nulla osta del che ci dava l'ok per l'invio” (teste . Per_1 Tes_1
È emerso (teste che dei rapporti con i giornali si occupasse tale Tes_1 [...]
e che la ricorrente redigesse sì taluni articoli da pubblicare sui giornali Parte_4 di settore, ma si trattava per lo più di attività che la non compiva in Pt_1 autonomia, la teste riferisce che ciò avvenisse sempre su indicazione e Tes_1 con un confronto con tale e con il Pt_4 Per_1
La insieme alla si occupava di valutare il valore di un'opera ma Pt_1 Tes_1
i testi riferiscono pure che tale valutazione veniva sempre vagliata dal titolare, e che, in ogni caso, per effettuare la preliminare valutazione del valore di un'opera la teste riferisce “guardavamo prima su una piattaforma che raccoglie Tes_1 tutti i dati delle risultanze d'asta e lì raccolti i risultati formulavamo un'ipotesi di valutazione che sottoponevamo al per l'approvazione”. Per_1
Il che rende l'attività svolta dalla ricorrente riferibile più al 3° livello (“mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono
18 lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita”.
Sempre in tale livello e non già nel superiore 2° livello, va ricondotta anche l'attività di elaborazione del catalogo delle opere d'arte della galleria, che veniva pubblicato 3 o 4 volte l'anno ed al quale la ricorrente era preposta.
Si occupava sia dell'impaginazione del catalogo, per la quale si interfacciava con il grafico sia della redazione dei testi in calce alle opere principali che la Pt_3 redigeva previa attività di ricerca e di studio sulle opere principali che Pt_1 venivano individuate dalla dopo un confronto con il quanto alla Pt_1 Per_1 scelta delle opere da inserire nel catalogo, il teste “del loro ordine inteso Pt_3 come successione delle opere nel catalogo anche su questo la conferma finale era del ci confrontavamo poi su quante opere potessero essere inserite in una Per_1 pagina, lei dava la sua opinione ed io dicevo se fosse o meno possibile graficamente, altre cose che faceva non saprei dire perché noi collaboravamo solo su questo … Il catalogo conteneva circa un centinaio di opere, i testi che venivano elaborati dalla potevano essere 15 come base, poi se residuava Pt_1 spazio vuoto nel catalogo chiedevo direttamente a lei altri testi o citazioni, fino ad un massimo di 30/35”.
Vero che la ricorrente elaborava i testi da inserire in catalogo accanto a talune opere ma si trattava pur sempre di pochi pezzi (circa 15, massimo 30/35) per un catalogo che veniva redatto 3 o 4 volte l'anno e pure l'attività di ricerca da lei effettuata è emerso che avvenisse presso lo stesso archivio della società convenuta.
Si tratta di attività che certamente è riduttivo ricondurre al 5° livello (riferito ai lavoratori che “eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”), attesa la specifica formazione professionale e la preparazione tecnico-teorica necessaria per svolgerla, ma che appare eccessivo ricondurre al 2° livello perché non sono emersi elementi per poter ritenere che le mansioni svolte dalla ricorrente avessero contenuto prettamente creativo e fossero caratterizzate da
19 autonomia né che la avesse alcuna funzione di coordinamento o Pt_1 controllo, come richiesto da tale declaratoria.
Infine, non possono avere certamente contenuto di “concetto” nel senso auspicato dalla ricorrente con inquadramento nel 2° livello, le ulteriori attività di consegna delle opere agli acquirenti con redazione delle bolle di consegna, la consegna di documenti alla Sopraintendenza, la gestione della corrispondenza coi clienti per lo più di carattere informativo prima o dopo l'asta, la verifica circa la sussistenza di un diritto di seguito (il teste “la che verificava la sussistenza di Pt_3 Pt_1 diritto di seguito o percentuali di vendita degli eredi degli artisti sulle opere e lo so perché poi era un dato da inserire in catalogo. Per verificare basta guardare la data di morte dell'artista e decorsi mi sembra 50 anni non sussiste più, poi se vi sono altri criteri non saprei dire” ed anche la teste “La si Tes_1 Pt_1 occupava anche di verificare la sussistenza di un diritto di seguito e delle relative percentuali sul prezzo delle opere vendute spettanti agli eredi, era un calcolo in base all'anno della morte dell'autore e lei capiva se spettasse o meno”).
Alla luce di quanto riferito, in particolare, dai testi e queste Tes_1 Pt_3 attività non appaiono dirimenti al fine di inquadrare la attività della ricorrente nel
2° livello, ma piuttosto in un 3° livello.
Neppure è emerso che del controllo dei certificati di autenticità se ne occupasse la ricorrente, visto che sia il teste che la teste hanno detto che se Pt_3 Tes_1 ne occupava principalmente quest'ultima.
All'esito della prova testimoniale è da escludersi che la ricorrente nel periodo di riferimento, da aprile 2019 a gennaio 2024 abbia svolto mansioni riconducibili al
2° livello del CCNL applicato.
Va quindi riconosciuto il diritto della all'inquadramento nel 3° livello sin Pt_1 dall'assunzione del 18.4.2019 e fino al momento in cui il datore di lavoro glielo ha pure formalmente riconosciuto dall'1.7.2019, con condanna della convenuta al pagamento delle conseguenti differenze retributive, ragione per la quale la causa è stata rimessa sul ruolo per consentire alle parti di addivenire ad una quantificazione condivisa del dovuto e per le conseguenti statuizioni di condanna.
*
20 Sul licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
La ricorrente impugna infine il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ritenendo che “la motivazione posta alla base del licenziamento viola palesemente l'obbligo, posto in capo al datore di lavoro dall'art. 2, comma 2, L. 604/1966, di comunicare specificatamente i motivi che hanno determinato il licenziamento” posto il generico riferimento alla asserita “riduzione del personale”.
La domanda va rigettata.
Il rapporto tra le parti è cessato in data 4-8.1.2024, quando la società convenuta ha comunicato alla lavoratrice il licenziamento con lettera del seguente tenore (doc.
10 allegato al ricorso):
Venendo all'impugnativa del recesso datoriale, deve ritenersi provata, nel caso in esame, la ricorrenza degli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Dalle allegazioni della convenuta e dalla documentazione prodotta in atti emerge come la risoluzione del rapporto di lavoro in controversia trovi giustificazione nello stato di crisi economica in cui i è venuta a trovare Controparte_1 all'epoca del licenziamento della dipendente.
In particolare, gli elementi di prova delle difficoltà finanziarie della società sono offerti dalle testimonianze assunte e dai documenti prodotti dalla resistente, tra quali i bilanci di esercizio degli ultimi tre anni, ove quello del 2023 reca una perdita di esercizio per oltre 60.000 euro.
Pure i testi escussi hanno confermato la oramai compromessa situazione finanziaria della società come pure la scelta aziendale di non produrre più il catalogo cartaceo, alla redazione del quale la ricorrente era principalmente adibita.
21 La teste ha riferito “A dicembre del 2023 la società ha deciso di non Tes_1 produrre più il catalogo cartaceo proseguendo solo con quello on line, che già
c'era sotto forma di presentazione di lotti, tutta la predisposizione dei testi per l'on line non è stata fatta. A gennaio 2024 siamo rimasti io Parte_3
e non ricordo se ci fosse o meno ancora la contabile . Ricordo che Tes_3 CP_4
a fine aprile 2024 abbiamo dovuto lasciare la sede e da ciò deduco che il contratto di affitto sia stato disdettato e dà lì io sono stata messa in ferie forzate e poi licenziata”.
Dello stesso tenore le dichiarazioni del teste “A gennaio 2024 eravamo Pt_3 in tre a lavorare, io, e A maggio 2024 abbiamo iniziato Testimone_1 Per_5
a lavorare da casa e ricordo che la disdetta dell'affitto è avvenuta verso fine aprile. L'ultimo catalogo cartaceo l'abbiamo redatto a fine 2023 e comunque è stato tolto tra fine 2023/2024 per l'asta successiva nell'aprile 2024 c'era solo catalogo on line che non prevedeva alcun testo”.
Pure il teste ha riferito “A gennaio 2024 a lavorare per la società Per_5 eravamo io, e siamo andati via a maggio del 2024 Parte_3 Testimone_1 dall'ufficio e so che era per una questione di spese che erano importanti, io so che il catalogo cartaceo non si fa più da un paio d'anni, c'è un catalogo on line con una breve descrizione per ogni opera”.
I documenti, le deposizioni testimoniali, l'evolversi degli eventi, sia contestualmente al licenziamento della dipendente sia nel tempo immediatamente successivo, porta questo giudice a ritenere che le motivazioni addotte nella lettera di licenziamento siano reali, documentalmente dimostrate e legittime.
In tale contesto, appare fondata e non pretestuosa l'esigenza di procedere ad una riduzione dei costi e ad una riorganizzazione aziendale.
La documentazione versata in atti ha dimostrato l'effettività della crisi aziendale preannunciata nella lettera di licenziamento, che ha comportato la soppressione della posizione lavorativa dell'attrice.
Le spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, disattesa
22 ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'inquadramento nel 3° livello del
CCNL dipendenti aziende del terziario dal 18.4.2019;
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle conseguenti differenze retributive;
- rigetta nel resto il ricorso;
- dispone la prosecuzione del giudizio ai fini della determinazione delle somme complessivamente spettanti alla ricorrente in ragione del suddetto accertamento, nonché ai fini dell'adozione dei consequenziali provvedimenti di condanna;
- spese al definitivo.
Indica in sessanta giorni il termine per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 17 giugno 2025.
Il Giudice del lavoro
LI AR
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