Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44 , viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .
A decorrere dal 1 gennaio 1949 sulle misure dei limiti di congrua attualmente spettanti al clero in virtu' delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , e nei decreti legislativi 22 marzo 1945, n. 213, 1 aprile 1947, n. 272, e 22 gennaio 1948, n. 44 , viene concesso un aumento temporaneo del cento per cento.
Lo stesso aumento compete, con la medesima decorrenza, sull'attuale misura degli altri assegni fissi e di quelli in compenso delle spese di culto, previsti dal regio decreto 29 gennaio 1931, n. 227 , nonche' degli assegni spettanti agli ecclesiastici in attivita' di servizio contemplati dall' art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848 .