Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/05/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato il seguente dispositivo della
Sentenza nel procedimento iscritto al n. r.g. 326/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
Tra
, rapp.to e difeso dall'Avv. Andrea C. Romano Parte_1
Ricorrente
Contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dall'Avv. Rita Pisanu
Resistente
Motivi della Decisione
Con ricorso ritualmente notificato ha esposto: Parte_1
-d'essere stato alle dipendenze del Comune di Cipressa (IM) dal 1-12-1980 al 31-12-2016 per 36 anni di lavoro e 4 anni circa di periodi ricongiunti, come da allegato estratto contributivo;
-successivamente, per mobilità volontaria, egli era passato alle dipendenze dell' di Controparte_2
presso cui aveva prestato attività sino alla decorrenza del diritto alla CP_2
-A.R.T.E. e gestiscono con modalità diverse il Parte_2
trattamento di fine rapporto;
-d'aver versato nel periodo alle dipendenze del Parte_2
inizialmente all' e successivamente all i Controparte_3 CP_1
contributi previdenziali ai fini del TFS (l'Indennità Premio di Servizio), fondo costituito con contributi distinti tra Datore di Lavoro e lavoratore e avente carattere previdenziale;
-la contribuzione versata all' e successivamente CP_4
all' è stata pari al 6,10% di cui il 3,60% a carico del datore di lavoro e CP_1
il 2,50% a carico del lavoratore;
-la stessa è stata calcolata sull'80% delle sole voci retributive fisse e continuative (l. 152/1968);
-nel periodo alle dipendenze di questo, ha operato in regime di CP_2
TFR, il quale ha natura di salario differito, accantonando una quota dello stipendio annuo (nella misura di 1/13,5) sottoposto a rivalutazione, con erogazione alla cessazione del rapporto di lavoro;
-oltre alla diversa natura (previdenziale il primo e di salario differito il secondo), i fondi hanno una diversa consistenza: notevolmente più penalizzante quella dell'Indennità Premio di Servizio (TFS) poiché il lavoratore, il quale oltre a contribuire per il 40,98 % alla formazione del fondo, matura, a parità di trattamento economico, una somma notevolmente inferiore, considerato anche che l'accantonamento del TFR è operato su tutte le voci che costituiscono la retribuzione annua e non sulle sole voci fisse e continuative;
-d'aver maturato in due anni e 10 mesi alle dipendenze dell'ultimo datore di lavoro, con pressoché identica retribuzione, un TFR lordo senza CP_2
subire alcuna trattenuta sullo stipendio, di €. 8.593,68 - circa € 3.000,00 all'anno - mentre il TFS, che viene calcolato con riferimento all'80% dell'ultima retribuzione percepita, ammonta a soli €. 1.620,00 circa annui (di cui buona parte costituito con contributi a carico del lavoratore);
-per sopperire a ciò sarebbe dovuta intervenire, al momento della liquidazione, una diversa tassazione fiscale che nella fattispecie è più penalizzante per il TFR: infatti l'Indennità Premio di Servizio (TFS) lorda è ridotta di una quota esente pari a €. 309.87, moltiplicata per gli anni utili, con un abbattimento d'imponibile del 40.98% (pari alla percentuale contributiva trattenuta nel corso degli anni al lavoratore); l'imponibile residuo è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento;
l'imposta così determinata è sottratta al TFS lordo.
-l'imponibile del TFR lordo (tutte le somme accantonate e rivalutate) è assoggettato a tassazione separata ad aliquota media calcolata sul reddito di riferimento (nello specifico l'aliquota che è stata applicata dall'ultimo datore di lavoro è stata sempre del 23%);
-nel prospetto allegato sono riportati i dati riferiti al cedolino del 15-7-2020 prodotto (doc.n.4), con cui l'ultimo datore di lavoro ha liquidato CP_2
il TFS, a seguito trasferimento del fondo dall' sull'importo lordo CP_1 imponibile di €. 58.314,70 la somma netta di 44.902,32 previa applicazione dell'aliquota del 23%;
-l' malgrado specifiche richieste, aveva trasferito il fondo T.F.S. solo CP_1
all'ultimo datore di lavoro, peraltro dopo 4 circa mesi dal pensionamento, senza alcuna indicazione sulla natura dello stesso e sulla tassazione che avrebbe potuto/dovuto subire;
-pertanto il datore di lavoro non aveva potuto che applicare le CP_2
modalità di tassazione che aveva già operato sulla quota di TFR che l'attore aveva maturato alle proprie dipendenze, importo che era stato corrisposto con il cedolino di ottobre 2019;
-che la tassazione cui è stato sottoposto il fondo T.F.S.-I.P.S. è notevolmente penalizzante e ha comportato una maggiore trattenuta
IRPEF di €. 8.482,63 (13.412,38 – 4.929,65);
-l' aveva trasferito ad il prospetto di liquidazione con grave CP_1 CP_2
ritardo (oltre tre anni dalla data di passaggio per mobilità volontaria), il che non ha permesso a quest'ultima di assoggettare il Fondo alla rivalutazione al 31 dicembre 2018, e dal 31 dicembre 2018 alla cessazione 15 ottobre
2019, mediante l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT, con conseguente ulteriore danno economico;
-in data 10/02/2020 l' di con nota Protocollo n° CP_1 CP_2
3700.10/02/2020.0013419, aveva trasmesso ad (senza CP_1 CP_2
inviare nessuna comunicazione al ricorrente) il prospetto di liquidazione del T.F.S. che egli aveva maturato a seguito del servizio lavorativo prestato alle dipendenze del Comune di Cipressa (IM);
-il ritardo (periodo 10/02/2020 – 15/07/2020) nella liquidazione, considerata la celerità con cui ha sempre corrisposto ogni tipo di CP_2
emolumento, era da addebitare al fatto che la nota con cui l' ha CP_1
trasmesso il Prospetto di Liquidazione era incompleta;
-d'aver, in data 10/03/2023, con ricorso in via amministrativa chiesto all' di riformulare il Prospetto di Liquidazione del T.F.S trasmesso alla CP_1
sola (e non al ricorrente) con nota prot. n° CP_2
3700.10/02/2020.0013419, ma con esito negativo;
CP_1
-pertanto, sussiste una responsabilità contrattuale dell' in ragione dei CP_1
propri errori di calcolo (Cass. n.23114/2019) in quanto veniva in rilievo un'erronea comunicazione al lavoratore della propria posizione contributiva utile al pensionamento;
-nella fattispecie de qua l'errata e/o del tutto omessa comunicazione da parte del resistente di lavoro circa la natura e il conseguente trattamento fiscale cui sottoporre il fondo TFS, ha determinato l'errore inescusabile da parte di , il quale non ha potuto che operare secondo le indicazioni CP_2
fornitele dall' arrecandogli così un danno economico;
ciò in CP_1
violazione dei canoni di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97
Cost., di correttezza e diligenza nell'adempimento delle obbligazioni ex artt.
1175, 1176 e nell'esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.
-tale responsabilità ha natura contrattuale in quanto ha origine legale e attiene al rapporto intercorrente tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 1218 c.c., il quale pone espressamente a carico del debitore la prova liberatoria che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile;
-d'essere, infatti, reso edotto circa il trattamento fiscale cui è stato erroneamente sottoposto il proprio fondo TFS solamente in data
15/07/2020 ad avvenuta liquidazione del TFS da parte di con la CP_2
consegna del relativo cedolino, mentre in precedenza, in data 10/02/2020,
l' di con nota n° 3700.10/02/2020.0013419, aveva CP_1 CP_2 CP_1
trasmesso all'ultimo datore di lavoro, (senza inviare nessuna CP_2
comunicazione al ricorrente) il Prospetto di Liquidazione del T.F.S., peraltro dopo 4 circa mesi dal pensionamento, senza alcuna indicazione sulla natura dello stesso e sulla tassazione che egli avrebbe potuto/dovuto subire.
Il ricorrente così concludeva: “previa, occorrendo, condanna dell'istituto convenuto
a riformulare il Prospetto di Liquidazione del T.F.S trasmesso al solo (secondo) datore di lavoro TE Im (e non ad con nota prot. n° Pt_1
3700.10/02/2020.0013419; - condannare parte resistente al risarcimento del CP_1
danno patito dal ricorrente, pari alla somma da lui pagata a titolo di maggiore trattenuta
IRPEF quantificata in €. 8.482,63 commisurata al deteriore trattamento fiscale cui è stato sottoposto il TFS a cagione dell'errata/mancata comunicazione dell' al datore CP_1
di lavoro circa il corretto trattamento fiscale cui sottoporre tale fondo, ovvero alla CP_2
diversa somma determinata in via equitativa”.
L' s'è costituito replicando che dalla relazione amministrativa e relativa CP_1
documentazione depositata risultava che non v'era stata alcuna mancanza da parte dell' nella gestione della posizione del Ricorrente cosicchè CP_1
la richiesta di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento.
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Nella vicenda in esame non vengono il rilievo questioni in merito alla quantificazione dell'importo oggetto del giudizio, importo di cui il ricorrente ha riconosciuto la corretta quantificazione: nelle note ex art. 127 ter del
14/05/2025 si legge, infatti: nella presente causa, non si lamenta il fatto che la quantificazione sia errata;
anzi il prospetto di quantificazione del Fondo scaricato dal sito coincide con quello che l ha trasmesso ad pari ad e 58.317,70 – CP_1 CP_1 CP_2
fatti salvi lievi arrotondamenti dell'ordine quantificabile in centesimi»).
Ciò di cui l' si duole è il ritardo con cui l' avrebbe “girato” il Pt_1 CP_1
l'originario a , assumendo che l'ente previdenziale avrebbe avuto CP_2
l'onere d'esplicitare il regime fiscale.
Nel ricorso, al punto 2 in diritto, s'afferma, per l'appunto, che “nel presente giudizio viene dedotta in giudizio la responsabilità dell' per omessa e/o errata CP_1
comunicazione al (secondo) datore di lavoro circa il trattamento fiscale da operare sul fondo trasferito».
La disciplina che nella fattispecie rileva risiede, oltre che nel TUIR (quanto al regime fiscale), nella legge 29 dicembre 1988 n. 554 e nel regolamento attuativo adottato con D.P.R. 22 marzo 1993 n. 104, concernente il regime pensionistico e previdenziale dei dipendenti trasferiti in seguito ai processi di mobilità.
Ai sensi dell'art. 15 DPR 104/1993 (comma 1) “entro centottanta giorni dalla data del trasferimento per mobilità, l'amministrazione, l'ente o la gestione previdenziale di provenienza, cui spetta a seconda dei casi, versa all'amministrazione, all'ente o alla gestione previdenziale competente a seguito del trasferimento stesso, l'importo dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine servizio, dell'analogo trattamento comunque denominato
o del trattamento di fine rapporto teoricamente liquidabile all'interessato alla stessa data del trasferimento» unitamente (comma 2) al «prospetto analitico degli elementi di calcolo del trattamento che forma oggetto del versamento».
In buona sostanza, la disposizione in oggetto impone alla gestione di provenienza — nella specie, l' — di versare all'ente di destinazione — CP_1
ossia l'importo del T.F.S. teoricamente liquidabile al beneficiario CP_2
insieme al prospetto analitico dei conteggi.
Ai sensi dell'art. 19 co. 2bis TUIR, il trattamento in questione è sottoposto a imposta sostitutiva nella misura che il ricorrente ha correttamente individuato.
A formare la base imponibile Concorre l'intero importo maturato ridotto di una somma pari a € 309,87 per ciascun anno preso a base di commisurazione, detratto l'importo corrispondente al rapporto fra l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico del lavoratore e l'aliquota complessiva del contributo versato (rispettivamente, 2,5% e 6,10 %, in ossequio all'art. 11 co.
3 legge 8 marzo 1968, n. 152, così detratto il 40,98 %).
Alla somma così determinata è applicata «l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto alla percezione» (art. 19 co. 2 bis TUIR), individuata in relazione al reddito di riferimento (salva la c.d. “clausola di salvaguardia” di cui all'art. 1 co. 9 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che consente di applicare le aliquote progressive in vigore al 31/12/2006 qualora più favorevoli).
L'emolumento di cui si discute è sottoposto a prelievo fiscale nel momento in cui il percettore realizza il relativo reddito (artt. 1, 17 e 19 TUIR). In ragione dell'art. 23 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, tenuto all'adempimento tributario è il datore di lavoro, sostituto d'imposta, cui compete applicare ritenuta alla fonte.
Ciò premesso, le sorti dei trattamenti di fine rapporto dell' sono stati Pt_1
così ricostruiti dal Direttore Provinciale dell' CP_1 Controparte_6
chiamata a deporre ai sensi dell'art. 421 c.p.c.: “il ricorrente ha svolto un periodo di servizio presso il Comune di Cipressa (dall'1.12.1980 sino al 31.12.2016) ed ha poi acceduto alla mobilità volontaria ed è quindi passato ad (dall'1.1.2017). Si è quindi CP_2
trattato di passaggio per mobilità da passaggio da PA comparto Enti Locali – iscritta alla cassa – ad un ente che non è iscritto a tale cassa. La normativa, quindi, prevede CP_3
che l'istituto debba quantificare il tfs lordo maturato dall'interessato e versarlo all'ente di destinazione, nel caso di specie Per procedere alla quantificazione era necessario avere CP_2
la certificazione dei dati di servizio retributivi e contributivi da parte del Comune di
Cipressa; ad esito della ricezione del prospetto da parte del Comune, ha provveduto a calcolare il tfs al lordo ed a versarlo. La trasmissione del prospetto da parte del Comune è avvenuta a fine luglio 2019 e ha provveduto al versamento ad a gennaio 2020. CP_2
La legge 152/1968 per indennità di fine servizio dei dipendenti degli Enti Locali prevede che venga rapportato lo stipendio dell'ultimo anno di servizio nella misura di 1/15 all'80% rapportato agli anni di servizio, che nel caso di specie sono 36 presso il Comune di Cipressa. Il regolamento attuativo della Legge 554/1988 (DPR 104/1993) art. 12 prevede che venga erogato un trattamento unico dall'ente di destinazione, secondo le regole sue proprie…”
E' stata ascoltata anche la Responsabile Ufficio ragioneria e contabilità di la quale ha dichiarato: “ è ente pubblico Parte_3 CP_2
economico e non rientra negli Enti della Pa secondo il cd. Tupi ed applica CNNL
, contratto privatistico e, pertanto, nel caso di specie il Geom. è stato CP_7 Pt_1
dipendente dal 1.1.2017 fino all'ottobre 2019; ad ottobre 2019 abbiamo erogato l'ultima busta paga, insieme al tfr maturato in azienda in quei due anni. Dopo è venuto in rilievo il problema relativo a come liquidare la quota che era ancora in carico dell e la quota
è stata trasferita a febbraio 2020. Noi abbiamo interloquito solo con quando ci è stata trasferita la somma con il prospetto di liquidazione. Ci siamo rivolti al nostro consulente fiscale per capire come erogare il tfs del ricorrente: sono stati tenuti diversi incontri anche con e alla fine abbiamo convenuto che l'unica strada percorribile fosse Pt_1
applicare il nostro regime e quindi abbiamo redatto una busta paga. In termini semplici il tfs si è “trasformato” in tfr come se fosse stato già presente in azienda. Non ricordo che fossero state svolte considerazioni, durante gli incontri, in merito al trattamento fiscale. So che c'è stato un incontro specifico tra ed il Consulente. Era comunque emersa la Pt_1
circostanza che la tassazione del tfr fosse diversa rispetto a quella del tfs. I colloqui sono stati svolti apposta per trattare la questione della liquidazione, da cui dipendeva anche la tassazione”.
Ebbene, alla luce di quanto sopra, anche se si volesse ritenere non giustificato il ritardo, che, a dire della era da ascrivere all'incompletezza dei dati Pt_3
forniti dal Comune di Cipressa - con cui ha “girato” a – ritardo CP_1 CP_2
che nel ricorso amministrativo (all. 5) l'attore ha quantificato in “oltre 3 anni dalla data di passaggio per mobilità volontaria” – tale circostanza è irrilevanti ai fini della decisione così come che il fatto che il diritto alla percezione del T.F.S. in capo al ricorrente sia maturato, a seguito della della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, in concomitanza col versamento del relativo fondo dalla gestione previdenziale di provenienza ( all'ente competente CP_1
(A.R.T.E.), fatto, peraltro, insuscettibile d'alterare il regime di sostituzione dettato dall'art. 23 D.P.R. 600/1973.
Invero, non competeva all' sostituirsi al lavoratore nel versamento CP_1
dell'importo in luogo dell' (unico sostituto di imposta), né CP_2
tantomeno, come sostenuto dal ricorrente di indicare a , nel trasferirle CP_2
il TFS, quale fosse il regime fiscale al quale questo era sottoposto, non essendovi alcun obbligo giuridico in tal senso.
Spettava, semmai, al datore di lavoro erogante il TFR finale, ossia a CP_2
individuare e applicare il corretto regime fiscale nella qualità di sostituto d'imposta.
Non condivisibile, pertanto, è la tesi secondo cui a causa del ritardo nel far ciò, sarebbe stata obbligata ad applicare al TFS, cumulato con il CP_2
successivo TFR, esclusivamente il regime fiscale previsto per quest'ultimo.
Deve, per contro, ritenersi che l'ingiusta decurtazione lamentata dall' Pt_1
è da ascrivere esclusivamente all'errata scelta di di d'applicare anche CP_2
alla quota di TFS la tassazione legale prevista per il TFR.
Ne consegue che la pretesa risarcitoria per cui è causa avrebbe, semmai, dovuta essere proposta nei confronti del predetto ente. Opportuno soggiungere che, costituendo nel caso di specie il risarcimento richiesto un'utilità sostitutiva d'un originario diritto avente ad oggetto un credito cd. di valuta, la domanda sarebbe accoglibile soltanto se tale diritto fosse definitivamente compromesso ossia divenuto non più azionabile.
Così, invece, non è poiché ove ricorra un errore nel calcolo dell'imposta dovuta commesso dal datore di lavoro, il percettore del trattamento pensionistico che sia stato ingiustamente decurtato vanta un credito nei confronti dell'Erario.
La tassazione effettuata dal sostituto d'imposta, assume, infatti, carattere provvisorio, giacché ai sensi dell'art. 19 TUIR «gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione» (al riguardo, si veda anche la
Circolare AdE n. 29/E del 20 marzo 2001).
In sintesi, le doglianze del ricorrente circa l'asserito danno sofferto non colgono nel segno, essendo il lamentato danno patrimoniale “precario”, beneficiando il contribuente di rimedi utili a recuperare importi versati in eccedenza in sede di dichiarazione dei redditi (nel quale ambito è ammesso a esporre il preteso credito da eccedenza di versamento) o mediante appropriata istanza di rimborso o, ancora, agendo in giudizio innanzi al
Giudice Tributario.
Il ricorso va dunque rigettato e l' condannato al pagamento delle Pt_1
spese processuali nella misura che si quantifica in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1
dell' così provvede: CP_1
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di causa, che si determinano in € 1000,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 750,00 per la fase di trattazione e € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali, Iva e Cpa come da legge.
Imperia 21/5/2025
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Favalli