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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 16/07/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via S.S. 115 n. 54
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Modica in via Sorda Scicli n. 32, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giurdanella, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CP_1 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
14.05.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Modica in data 01.08.1995, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1995, parte II, serie A, numero 98; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 27.06.1997) e (Ragusa, Per_1 Per_2
23.02.2000), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 1940/2021 del 28.01.2021 reso dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 1284/2020 reso dal Tribunale di Ragusa in data 28.01.2021 in seno al procedimento n. 1284/2020 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che l'udienza di comparizione del dì 14.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte che le stesse, tuttavia, non hanno depositato nei termini concessi;
che rimessi in termini le parti hanno insistito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nessun'altra condizione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Modica in data
01.08.1995 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_3 matrimonio dello stesso Comune, anno 1995, parte II, serie A, numero 98;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 343/2025 R.G.V.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Modica in via S.S. 115 n. 54
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
Modica in via Sorda Scicli n. 32, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.
Salvatore Giurdanella, che li rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CP_1 con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza sostituita da note scritte del
14.05.2025.
OGGETTO: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno concordemente chiesto a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario a Modica in data 01.08.1995, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1995, parte II, serie A, numero 98; che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 27.06.1997) e (Ragusa, Per_1 Per_2
23.02.2000), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che le parti hanno esposto di essersi separati consensualmente giusto decreto di omologa n. 1940/2021 del 28.01.2021 reso dal Tribunale di Ragusa, e di non essersi da allora riconciliate;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 1284/2020 reso dal Tribunale di Ragusa in data 28.01.2021 in seno al procedimento n. 1284/2020 R.G., nonché dalla sua protrazione per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (oggi, dopo la riforma della L. n. 55 del 6.5.2015, di sei mesi), senza che sia intervenuta riconciliazione;
che l'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale;
che l'udienza di comparizione del dì 14.05.2025, su richiesta delle parti, è stata sostituita dal deposito di note scritte che le stesse, tuttavia, non hanno depositato nei termini concessi;
che rimessi in termini le parti hanno insistito sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza nessun'altra condizione, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza, non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che è stata disposta la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Modica in data
01.08.1995 tra e , con atto trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Parte_3 matrimonio dello stesso Comune, anno 1995, parte II, serie A, numero 98;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della Sentenza all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Modica, ai sensi degli artt. 10 L. 898/1970 e 69 D.P.R. 396/2000;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Modica di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
- Nulla sulle spese. Così deciso in Ragusa, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 3.07.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti