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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 08/10/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI IMPERIA
RG 1578/2022
All'udienza del 8/10/2025 alle ore 9.05 sono presenti per l'attrice l'avv. Lombardi in precaria sostituzione dell'avv. Debora Macello e per il convenuto l'avv. Fortino
L'avv. Sandro Lombardi precisa le conclusioni come da note conclusive ivi compresa la condanna di controparte al rimborso delle spese del CTU e CTP come da fatture già depositate.
L'avv. Fortino precisa le conclusioni come da note conclusive.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti e verbalizzazioni.
Alle ore 9.15 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 17.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1578 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. MACELLO DEBORA Parte_1 P.IVA_1
- Attrice –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. FORTINO Controparte_1 C.F._1
BARBARA
- Convenuto –
1 Conclusioni per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per l'incendio occorso in data 4.11.2018 alle ore 12.00 circa in Sanremo (IM) alla Via Duca degli Abruzzi n. 432-
434; - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza oggetto di causa e il diritto di rivalsa in capo a HDI
Assicurazioni S.p.A. nei confronti del sig. alla restituzione della somma di € 8.165,00 o ad ulteriore Controparte_1 somma accertanda in corso di causa. E PER L'EFFETTO - condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 8.165,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per il convenuto:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
2) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Nella denegata e non creduta ipotesi che venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità nella condotta del Sig. in merito alla determinazione del sinistro per cui è Controparte_1 causa, quantificare nuovamente, sulla base delle risultanze della CTU tecnica del Geom. e/o in via Persona_1 equitativa sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria tutta del procedimento in esame, l'ammontare della somma da restituire all'HDI Assicurazioni, in quanto, così come calcolata e richiesta da parte attrice, appare eccessiva e riportante voci di danni inesistenti e/o non ancora riparati. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto introduttivo del presente giudizio la compagnia di assicurazioni HDI Assicurazioni Spa evocava in giudizio il Sig. chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di Controparte_1
Euro 8.165,00 oltre interessi.
Allegava l'attrice che la signora e il signor sono proprietari di una CP_2 CP_3 porzione dell'edificio sito in Sanremo, via Duca Degli Abruzzi n. 432, assicurata con polizza
[...]
n. 803608859 (doc. 1 di parte attrice). Controparte_4
Riferiva altresì che il signor è proprietario di una porzione di fabbricato del medesimo Controparte_1 edificio sito in Sanremo, via Duca Degli Abruzzi con numero civico 434.
Allegava che il giorno 4.11.2018, verso le ore 12.00, nella proprietà del signor e, in Controparte_1 particolare, sotto la tettoia del cortile coperto, si sprigionava un incendio tale da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco in quanto necessario per domare il propagarsi delle fiamme (doc. 2 di parte attrice).
Allegava che i vigili intervenuti individuavano quale presumibile causa del sinistro il fatto che: “Il signor
dichiarava ai Carabinieri che mentre cucinava sopra la rostelliera gli prendeva fuoco improvvisamente la Controparte_1
2 copertura del tetto in vetroresina e poi si propagava a tutto il materiale ammassato nel piccolo cortile coperto” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Riferiva l'attrice che in conseguenza dei suddetti fatti, in data 8.11.2018, il signor , CP_3 denunciava il sinistro ad (già ) (doc 3 di parte attrice). Controparte_5 CP_4
Dava atto la società attrice che in data 12.11.2018 incaricava lo studio Controparte_5
Fossati S.r.l. che individuava la responsabilità del convenuto e quantificava i danni complessivi €
7.423,00 oltre IV (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Allegava altresì che in data 17.06.2019 (poi provvedeva a Controparte_5 Parte_1 liquidare in favore del signor la somma di € 8.165,00 per il danno patito a seguito CP_3 dell'incendio avvenuto in data 4.11.2018, come dalla suindicata quantificazione operata dal perito di parte (doc.5 di parte attrice).
Allegava l'attrice di aver diritto a rivalersi per l'importo risarcito nei confronti del Sig. Controparte_1 in quanto responsabile del sinistro.
Dava atto l'attrice che per questo motivo aveva chiesto il risarcimento del danno al convenuto tramite raccomandata e successivamente invitando il convenuto al procedimento di negoziazione assistita che non aveva avuto esito positivo.
Si costituiva l'attore contestando gli addebiti nell'an e nel quantum riferendo che invero l'incendio fosse da imputarsi ad un'improvvisa folata di vento e pertanto fosse riconducibile al caso fortuito.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ed il licenziamento di CTU.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 14.8.2024 che all'esito della CTU e dei chiarimenti forniti dal CTU all'udienza del 4/6/2025 rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda formulata dall'attrice deve essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
La HDI Assicurazioni Spa agisce in giudizio in surroga dei diritti del proprio assicurato . CP_3
Parte attrice con riferimento al diritto di agire in surroga ha impropriamente richiamato in atto di citazione l'art. 144 del codice delle assicurazioni, ma ha compiutamente descritto il fondamento della propria azione allegando: “ (già risarciva il danno ai suoi assicurati, Sig.ra e Parte_1 CP_5 CP_2
Sig. in virtù della polizza già , n. 803608859, ma CP_3 CP_5 Controparte_4 emergendo che la responsabilità dell'accaduto è da attribuirsi esclusivamente al terzo, Sig. il quale Controparte_1 incautamente provocava l'incendio colposo, (già ha diritto di risalva nei confronti di quest'ultimo Parte_1 CP_5 per quanto pagato al suo assicurato;
10. in data 26.09.2019 (ora ) con lettera Controparte_5 Parte_1 racc. a/r diffidava il Sig. a rimborsare la somma di € 8.165,00 quale risarcimento riconosciuto al sig. Controparte_1 per i danni patiti a seguito dell'incendio (doc. 7);”. CP_3
3 L'azione va, quindi, correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 1916 c.c. che dispone: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
A norma del suddetto articolo con il pagamento dell'indennizzo assicurativo l'assicuratore subentra nei diritto del proprio assicurato nei confronti del terzo responsabile.
Secondo i principi espressi dalla Suprema corte (sentenza 22 maggio 2018, n. 125) il 1916 c.c.: “collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità assicurativa. Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile”.
Nel caso che ci occupa HDI Assicurazioni ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa a copertura del danno (doc. 1) e la prova del pagamento del sinistro (doc. 5) nonché la comunicazione di avvenuta surroga al convenuto (doc 7) con ciò provando il proprio titolo alla presente azione.
Il convenuto non ha contestato i presupposti della surroga ossia l'esistenza del contratto di assicurazione e l'avvenuto pagamento.
Il convenuto si è limitato ad eccepire che il danno non rientrerebbe tra i rischi assicurati posto che nella copertura “non rientrano i danni provocati da eventi straordinari quali bufera, vento, tempesta”.
Detta eccezione peraltro è destituita di fondamento sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni.
Parte attrice ha richiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietario e custode dei beni dai quali è originato l'incendio.
Affinché sussista la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa in custodia, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 2256/2017).
La norma dell'art. 2051 c.c., contempla quali presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, Cassazione n. 858/2008).
Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore 4 per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
Il convenuto nel costituirsi in giudizio non ha contestato la propria qualifica di custode del giardino e del barbecue dai quali, secondo la prospettazione attorea sarebbe originato l'incendio che ha causato i danni lamentati in giudizio.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma in questione non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio "dinamismo", sussiste il dovere di custodia e controllo. Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo)
e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa: si tratta, quindi, di una responsabilità di natura oggettiva. Pertanto, la diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità (v. Cass., sez. III, 25.7.08, n. 20427). In altri termini, dunque, la responsabilità deriva non da un comportamento più o meno diligente del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito, infatti, attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno
- di carattere eccezionale ed in alcun modo governabile - il danno concretamente verificatosi.
Per quanto concerne l'onere della prova, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva di controllo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico secondo lo schema della causalità adeguata (v. Cass., sez. III, 30/10/08, n. 26051; Cass., sez.
III, 11/1/05 n. 376).
Nel caso che ci occupa è fatto non contestato che il Sig. avesse acceso il braciere per grigliare i CP_1 cibi.
Non è neppure contestato che il fuoco si sia sprigionato dal braciere.
La ricostruzione offerta dalle parti differisce unicamente per il fatto che mentre il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha allegato che dopo aver provveduto a grigliare i cibi, aveva spento il fuoco e si
5 era recato in casa per mangiare, parte attrice allega che il sig. fosse ancora intento a grigliare nel CP_1 momento in cui l'incendio si è sprigionato.
Invero la circostanza del comportamento tenuto dal Sig. alla luce della richiesta applicazione CP_1 dell'art. 2051 c.c. è irrilevante (al più potendo eventualmente comportare un'ulteriore responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Sulla base delle testimonianze raccolte e delle risultanze dei vigili del fuoco (e peraltro come si è detto il fatto è privo di contestazione) è risultato provato che il fuoco ha avuto origine dal barbecue nel giardino del convenuto e poi si sia propagato alla proprietà del sig. assicurato da parte attrice. CP_3
Spettava al convenuto provare che detta propagazione originata dalla sua proprietà fosse imputabile ad un caso fortuito.
Il convenuto ha allegato che l'origine del fuoco fosse dovuta ad un'improvvisa folata di vento il che è rimasto privo di prova ed, invero, il fatto come allegato di per sé solo non è sufficiente ad integrare i requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità anche in relazione alla condotta posta in essere (accensione del fuoco all'aperto).
Ai fini della prova del nesso di causa e dei danni risultano particolarmente importanti in quanto provenienti da un soggetto terzo le dichiarazioni rese dal Sig. (vigile del fuoco Testimone_1 intervenuto sul luogo del sinistro).
Lo stesso all'udienza del 28.2.2024, sul capitolo 1 (“in data 4.11.2018, verso le ore 12.00, il signor CP_1 stava cucinando sopra la rostelliera che si trovava nel cortile coperto della abitazione di sua proprietà, sita in
[...]
Sanremo, Via Duca Degli Abruzzi n. 434”) dichiarava: “Si è vero perché ricordo che quando siamo intervenuti c'era una rostelliera dal lato opposto rispetto al cancello.”
Sul capitolo 2. (“in data 4.11.2018, verso le ore 12.00, si sprigionava un incendio nel cortile coperto della abitazione del signor sita in Sanremo, Via Duca Degli Abruzzi n. 434”) rispondeva: Si è vero. Controparte_1
Sentito sul capitolo 3 (“le fiamme si scatenavano dalla rostelliera che si trovava nel cortile coperto della abitazione di proprietà del signor dichiarva: “Si è vero perché c'era una copertura in ondulina in vetro resina. Controparte_1
Quando sono arrivato era bruciato”.
Sul capitolo 4. ( “in data 4.11.2018, allorquando i Vigili del Fuoco intervenivano sul luogo del sinistro,
l'incendio era in atto e, in particolare, stavano bruciando la tettoia in ondolux in vetroresina, materiale in legno e legname da ardere, tutti oggetti collocati nel cortile coperto della abitazione del signor ) rispondeva: Si è vero. Controparte_1
Sul capitolo 5 (“le fiamme si propagavano dal cortile coperto della abitazione del signor all'abitazione Controparte_1 soprastante, di proprietà della signora e del signor o) dichiarava: “le fiamme avevano CP_2 CP_6 annerito la facciata l'impianto elettrico, mi pare ci fosse un garage ma non c'erano macchine. I danni erano stati da noi contenuti perché c'era una vasca lì vicino dalla quale prelevavamo l'acqua e quindi gli esiti dell'incendio sono stati abbastanza contenuti. 6 Per quanto riguarda l'abitazione della Sig.ra e ricordo vagamente danni alle finestre, CP_2 CP_3 persiane alla facciata e all'impianto elettrico.
Sul capitolo 6 (“una volta spento l'incendio, si riscontravano i seguenti danni: danni a materiale vario accatastato, legname, tavole, impianto elettrico, tubazione dell'acqua finestra e gronda del tetto soprastante di proprietà della signora
, annerimento dei muri dell'appartamento soprastante e facciata dello stabile”). Rispondeva: “Si è vero. CP_2
Io credevo che l'immobile fosse tutto di una stessa persona.
Viene rammostrato il doc. 2 di parte attrice ed il teste conferma di aver redatto la relazione.
ADR preciso che anche il fumo e il calore sono una delle principali cause di incendio perché il calore permette
l'autoaccensione dei materiali che si sono già scaldati e non è necessaria la fiamma per la combustione.
La relazione di intervento redatta dai Vigili del Fuoco è coerente con quanto indicato dal teste ivi si legge:
Anche a voler dar credito alle testimonianze dei testi di parte convenuta laddove hanno riferito che dopo aver cotto alla brace il cibo, si trovavano in casa, ciò in mancanza della prova del caso fortuito, non esimerebbe, comunque, il convenuto da responsabilità stante la prova della propagazione del fuoco dal braciere appena utilizzato.
Con riferimento alla quantificazione del danno nel corso del presente giudizio è stata licenziata CTU.
Il consulente nominato con riferimento alla riconducibilità dei danni lamentati ed alla quantificazione degli stessi ha indicato quanto segue.
“Preliminarmente si può confermare che tutte le voci di capitolato lavori previste hanno sicuramente attinenza con il danno da incendio così come descritto dai documenti di causa ovvero dai verbali VVF e dal le prove testimoniali . In merito alla quantificazione del danno si possono effettuare le seguenti considerazioni: Le prime sette voci computate riguardano il danno diretto cagionato dalle fiamme al locale garage direttamente soprastante il cortile, di segui to analizzate: 7 1 - “.ripassatura falda del tetto garage e sistemazione del cornicione…”
Operai 2 x gg 2,5 = 40h x € 35 = € 1.400,00
L'importo si ritiene eccessivo allorquando riferito a sola “ripassatura” della falda del tetto e cornicione, mentre risulta congruo allorquando sia considerato anche il ripristino, previa pulitura, della facciata del garage annerita dalle fiamme altrimenti non computata.
2 - “Tegole Marsigliesi cm 42x25”
n°/mq 15 x 10 mq = 150 x € 0,70 = € 105,00
Seppure importo limitato non si ritiene applicabile la fornitura di tegole marsigliesi in quanto i l tetto del garage è evidentemente costituito in lastre ondulate in metallo (vedasi foto 2) che al più necessitano di pulitura come già computata al la voce precedente.
3 - “Canale di gronda e pluviale in rame o lamiera di ferro zincato. . .” m 10 x € 40,00 = € 400,00
Il canale di gronda del garage e il relativo pluviale non sono stati ancora sostituiti come visibile dalle allegate fotografie
(foto 9 e 10 ). Il prezzo e le quantità computate si ritengono congrue.
4 - “Sostituzione serramento della finestra (mat. +m.o.)” a forfait = € 500,00
Il serramento relativo la finestra del garage è stato del tutto danneggiata dal le fiamme come risulta da documentazione di causa, il serramento è stato già sostituito con nuovo (foto 6). Il prezzo a forfait computato si ritiene congruo considerando lo smontaggio del vecchio serramento e suo smaltimento. - “Opere da idraulico per la sostituzione del la tubazione idrica staffata in facciata.” 8h x € 30 = € 240,00
La tubazione danneggiata direttamente dalle fiamme risulta già sostituta con nuova in polietilene (Foto 7 e 8). Il prezzo orario del la manodopera imputato si può ritenere congruo.
6 - “Materiali di sostituzione e uso” a calcolo = € 60,00
Si presume il materiale per le opere da idraulico di cui voce precedente, tubazione e relativi raccordi . Il prezzo imputato si ritiene congruo.
Come detto le voci sopra elencate e computate riguardano il danno diretto cagionato dal le fiamme al locale garage direttamente soprastante il cortile.
All'udienza del 4/6/2025 il CTU forniva i seguenti chiarimenti: “quanto al punto 1 pag. 4 con riferimento al solo rifacimento della “ripassatura” della falda del tetto e del cornicione l'importo sarebbe congruo nella misura del 50% dell'importo indicato.”
Sulla base delle suesposte considerazioni e dei chiarimenti forniti all'udienza del 4/6/2025 il danno richiesto da parte attrice per le richiamate voci deve essere ridotto ad Euro 1.900,00.
Proseguendo il CTU indica: “Le ulteriori 3 voci computano la ritinteggiatura dei locali al piano primo, comprendendo sia i l garage direttamente interessato dal l'incendio che i due alloggi adiacenti di proprietà CP_3
”
[...]
8 Preliminarmente si ribadisce che all'atto del sopralluogo non si è potuto accedere ai suddetti locali del piano primo in quanto i proprietari sig. e sig.ra non erano presenti in quanto non chiamati in causa. CP_3 CP_2
Per tale motivo non è stato evidentemente possibile verificare l'effettivo danno al l'interno dei locali ne tantomeno se gli stessi locali siano stati ad oggi ritinteggiati, parimenti non si è potuto verificare l'esatta computazione del la superficie di pareti e soffitti .
In perizia le voci sono state così computate:
7 - “Stuccatura saltuaria…. .” mq 337 x € 4,00 = €. 1.348,00
8 - “…ripresa di isolante…. .” mq 337 x € 3,00 = €. 1.011,00
9 - “. .pittura lavabi le/ ras. . .” mq 337 x € 7,00 = €. 2.359,00
Le tre voci distinte costituiscono per prassi le voci imputate in danni assicurativi per le ritinteggiature dei locali a seguito di evento accidentale sia cagionato da incendio che da acqua condotta.
Si presume infatti indispensabile la preparazione del fondo mediante operazione di “raschiatura delle vecchie pitture e stuccatura saltuaria”, successiva “applicazione di una mano di fondo e/o isolante”, e infine “due mani di coloritura a pennello o rullo”.
Gli importi unitari applicati nonché il totale unitario complessivo di € 14,00 al mq. è da considerarsi congruo.
In merito al calcolo della superficie di pareti e soffitti, a pagina 17 della perizia viene riportata una tabella di calcolo degli stessi.
Come riscontrabile dalla tabella stessa, il totale di mq. 337 riportato deriva dalla sommatoria di tutte le pareti e soffitti sia del locale garage per mq. 92, dell'alloggio sub 10 oggetto di assicurazione per mq. 159, ed infine del l'adiacente alloggio, sempre di proprietà per mq. 88. Il sottoscritto non è in grado di confutare e/o verificare le suddette CP_3 superfici in quanto, come già detto, in sede di sopralluogo non si è potuto accedere ai locali in questione.
Peraltro essendo gli stessi locali probabilmente già stati ritinteggiati, anche un eventuale accesso non potrebbe confermare gli effettivi danni alle pareti e ai soffitti avvenuti al momento del l'incendio.”
Alla luce delle suesposte verifiche del CTU le cui considerazioni si fanno proprie deve rilevarsi quanto segue.
Parte convenuta ha contestato la natura e l'ammontare dei danni richiesti.
La polizza di assicurazione contratta da parte attrice è posta a copertura dell'immobile particella catastale Sub 10), del civ. 432, isolatamente considerata.
Sulla base della perizia di parte prodotta dall'attrice (doc. 4 pag. 3)“L'altra porzione dello stesso fabbricato, corrispondente alla Particella catastale Sub 4), sempre di proprietà del Sig. è oggetto di altra polizza Amissima CP_3 stipulata contestualmente alla presente esaminata”.
Il CTU ha evidenziato che nei costi della tinteggiatura è stato incluso anche l'altro alloggio.
Dall'importo richiesto da parte attrice devono essere dedotti gli importi conteggiati come riferibili alla particella sub 4 in quanto coperto da altra polizza. 9 Per quanto attiene alle opere di tinteggiatura il cui importo è stato ritenuto congruo da parte del CTU la liquidazione deve essere limitata al bene assicurato e pertanto Euro 14 x 251 (92+159) mq = Euro
3.514,00.
L'importo complessivo da rimborsare risulta, pertanto, pari ad Euro 5.414,00.
Non rileva il fatto che alcune lavorazioni non siano ancora state effettuate posto che il risarcimento del danno nella responsabilità civile ha funzione principalmente compensatoria e mira, pertanto, a porre il danneggiato (rispetto al quale deve essere vagliata anche la domanda dell'assicuratore in surroga) nella situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato.
Su detto importo deve altresì essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino al soddisfo.
Si deve riconoscere altresì l'importo per le spese di CT di parte per Euro 400,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 conteggiandole ai minimi in considerazione dell'ammontare liquidato prossimo allo scaglione più basso. Le spese di CTU seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale Ordinario di Imperia definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa:
- Condanna il Sig. al pagamento in favore di HDI Assicurazioni Spa Controparte_1 dell'importo di Euro 5.414,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva oltre ad Euro
400 per spese sostenute per il consulente di parte;
- Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore di HDI Controparte_1
Assicurazioni Spa che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840 per la fase di trattazione/istruttoria Euro
851 per la fase decisoria oltre 264,00 per spese 15% per spese generali, iva e cpa come per legge. 10 - Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Addì, 08/10/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
11
RG 1578/2022
All'udienza del 8/10/2025 alle ore 9.05 sono presenti per l'attrice l'avv. Lombardi in precaria sostituzione dell'avv. Debora Macello e per il convenuto l'avv. Fortino
L'avv. Sandro Lombardi precisa le conclusioni come da note conclusive ivi compresa la condanna di controparte al rimborso delle spese del CTU e CTP come da fatture già depositate.
L'avv. Fortino precisa le conclusioni come da note conclusive.
I procuratori delle parti discutono la causa richiamandosi agli atti e verbalizzazioni.
Alle ore 9.15 si ritira in camera di consiglio per la decisione dispensando le parti dal presenziare alla lettura.
Alle ore 17.00 uscita dalla camera di consiglio dà lettura dell'allegata sentenza ad aula vuota provvedendo al successivo deposito della sentenza nel fascicolo telematico.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA in persona del giudice unico onorario dott. Fausta Pezzati, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa RG 1578 /2022 promossa da
(CF ) rappresentato e difesa dall'Avv. MACELLO DEBORA Parte_1 P.IVA_1
- Attrice –
Nei confronti di
(CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. FORTINO Controparte_1 C.F._1
BARBARA
- Convenuto –
1 Conclusioni per l'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Imperia, riservati ogni ulteriore ragione, diritto, azione ed eccezione;
respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione;
NEL MERITO accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del convenuto per l'incendio occorso in data 4.11.2018 alle ore 12.00 circa in Sanremo (IM) alla Via Duca degli Abruzzi n. 432-
434; - accertare e dichiarare l'inoperatività della polizza oggetto di causa e il diritto di rivalsa in capo a HDI
Assicurazioni S.p.A. nei confronti del sig. alla restituzione della somma di € 8.165,00 o ad ulteriore Controparte_1 somma accertanda in corso di causa. E PER L'EFFETTO - condannare il sig. al pagamento in Controparte_1 favore di parte attrice della somma di € 8.165,00, o altra veriore somma accertanda in corso di causa, oltre agli interessi dal dovuto al saldo.
IN OGNI CASO: - con vittoria di spese, compenso professionale, spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Conclusioni per il convenuto:
1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa;
2) IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO Nella denegata e non creduta ipotesi che venisse riconosciuta una qualsivoglia responsabilità nella condotta del Sig. in merito alla determinazione del sinistro per cui è Controparte_1 causa, quantificare nuovamente, sulla base delle risultanze della CTU tecnica del Geom. e/o in via Persona_1 equitativa sulla scorta delle risultanze dell'istruttoria tutta del procedimento in esame, l'ammontare della somma da restituire all'HDI Assicurazioni, in quanto, così come calcolata e richiesta da parte attrice, appare eccessiva e riportante voci di danni inesistenti e/o non ancora riparati. Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Fatto e svolgimento del giudizio
Con atto introduttivo del presente giudizio la compagnia di assicurazioni HDI Assicurazioni Spa evocava in giudizio il Sig. chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di Controparte_1
Euro 8.165,00 oltre interessi.
Allegava l'attrice che la signora e il signor sono proprietari di una CP_2 CP_3 porzione dell'edificio sito in Sanremo, via Duca Degli Abruzzi n. 432, assicurata con polizza
[...]
n. 803608859 (doc. 1 di parte attrice). Controparte_4
Riferiva altresì che il signor è proprietario di una porzione di fabbricato del medesimo Controparte_1 edificio sito in Sanremo, via Duca Degli Abruzzi con numero civico 434.
Allegava che il giorno 4.11.2018, verso le ore 12.00, nella proprietà del signor e, in Controparte_1 particolare, sotto la tettoia del cortile coperto, si sprigionava un incendio tale da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco in quanto necessario per domare il propagarsi delle fiamme (doc. 2 di parte attrice).
Allegava che i vigili intervenuti individuavano quale presumibile causa del sinistro il fatto che: “Il signor
dichiarava ai Carabinieri che mentre cucinava sopra la rostelliera gli prendeva fuoco improvvisamente la Controparte_1
2 copertura del tetto in vetroresina e poi si propagava a tutto il materiale ammassato nel piccolo cortile coperto” (cfr. doc. 2 di parte attrice).
Riferiva l'attrice che in conseguenza dei suddetti fatti, in data 8.11.2018, il signor , CP_3 denunciava il sinistro ad (già ) (doc 3 di parte attrice). Controparte_5 CP_4
Dava atto la società attrice che in data 12.11.2018 incaricava lo studio Controparte_5
Fossati S.r.l. che individuava la responsabilità del convenuto e quantificava i danni complessivi €
7.423,00 oltre IV (cfr. doc. 4 di parte attrice).
Allegava altresì che in data 17.06.2019 (poi provvedeva a Controparte_5 Parte_1 liquidare in favore del signor la somma di € 8.165,00 per il danno patito a seguito CP_3 dell'incendio avvenuto in data 4.11.2018, come dalla suindicata quantificazione operata dal perito di parte (doc.5 di parte attrice).
Allegava l'attrice di aver diritto a rivalersi per l'importo risarcito nei confronti del Sig. Controparte_1 in quanto responsabile del sinistro.
Dava atto l'attrice che per questo motivo aveva chiesto il risarcimento del danno al convenuto tramite raccomandata e successivamente invitando il convenuto al procedimento di negoziazione assistita che non aveva avuto esito positivo.
Si costituiva l'attore contestando gli addebiti nell'an e nel quantum riferendo che invero l'incendio fosse da imputarsi ad un'improvvisa folata di vento e pertanto fosse riconducibile al caso fortuito.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ed il licenziamento di CTU.
Il presente fascicolo veniva assegnato alla scrivente in data 14.8.2024 che all'esito della CTU e dei chiarimenti forniti dal CTU all'udienza del 4/6/2025 rinvia per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza odierna.
Motivi della decisione
La domanda formulata dall'attrice deve essere accolta nei limiti e per i motivi che seguono.
La HDI Assicurazioni Spa agisce in giudizio in surroga dei diritti del proprio assicurato . CP_3
Parte attrice con riferimento al diritto di agire in surroga ha impropriamente richiamato in atto di citazione l'art. 144 del codice delle assicurazioni, ma ha compiutamente descritto il fondamento della propria azione allegando: “ (già risarciva il danno ai suoi assicurati, Sig.ra e Parte_1 CP_5 CP_2
Sig. in virtù della polizza già , n. 803608859, ma CP_3 CP_5 Controparte_4 emergendo che la responsabilità dell'accaduto è da attribuirsi esclusivamente al terzo, Sig. il quale Controparte_1 incautamente provocava l'incendio colposo, (già ha diritto di risalva nei confronti di quest'ultimo Parte_1 CP_5 per quanto pagato al suo assicurato;
10. in data 26.09.2019 (ora ) con lettera Controparte_5 Parte_1 racc. a/r diffidava il Sig. a rimborsare la somma di € 8.165,00 quale risarcimento riconosciuto al sig. Controparte_1 per i danni patiti a seguito dell'incendio (doc. 7);”. CP_3
3 L'azione va, quindi, correttamente inquadrata nell'ambito dell'art. 1916 c.c. che dispone: “L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili”.
A norma del suddetto articolo con il pagamento dell'indennizzo assicurativo l'assicuratore subentra nei diritto del proprio assicurato nei confronti del terzo responsabile.
Secondo i principi espressi dalla Suprema corte (sentenza 22 maggio 2018, n. 125) il 1916 c.c.: “collega infatti il prodursi della vicenda successoria, automaticamente, al pagamento dell'indennità assicurativa. Come emerge dal chiaro tenore testuale della disposizione, il codice condiziona il subingresso al semplice fatto del pagamento dell'indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell'assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell'assicurato verso il terzo responsabile”.
Nel caso che ci occupa HDI Assicurazioni ha prodotto in giudizio la polizza assicurativa a copertura del danno (doc. 1) e la prova del pagamento del sinistro (doc. 5) nonché la comunicazione di avvenuta surroga al convenuto (doc 7) con ciò provando il proprio titolo alla presente azione.
Il convenuto non ha contestato i presupposti della surroga ossia l'esistenza del contratto di assicurazione e l'avvenuto pagamento.
Il convenuto si è limitato ad eccepire che il danno non rientrerebbe tra i rischi assicurati posto che nella copertura “non rientrano i danni provocati da eventi straordinari quali bufera, vento, tempesta”.
Detta eccezione peraltro è destituita di fondamento sulla base delle seguenti ulteriori considerazioni.
Parte attrice ha richiesto la condanna del convenuto ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto proprietario e custode dei beni dai quali è originato l'incendio.
Affinché sussista la responsabilità ex art. 2051 c.c. è necessario che il danno sia stato "cagionato" dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, sicché il danneggiato ha l'onere di provare l'esistenza di un nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa in custodia, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato (cfr. Cass. 2256/2017).
La norma dell'art. 2051 c.c., contempla quali presupposti applicativi la custodia e la derivazione del danno dalla cosa.
Il primo presupposto, id est la custodia, consiste nel potere fattuale di effettiva disponibilità e controllo della cosa, e cioè in qualcosa di molto più ampio della nozione contrattuale di custodia (cfr. Cass. n.
4279/2008, Cassazione n. 858/2008).
Custodi sono, infatti, tutti i soggetti, pubblici o privati, che hanno il possesso o la detenzione della cosa
(per tutte, cfr. Cass. n. 20317/2005) e custodi sono anzitutto i proprietari, ma anche conduttori (cfr. in particolare Cass. n. 24530/2009, Cass. n. 17733/2008 per la responsabilità ex art. 2051 del conduttore 4 per i danni cagionati da parti dell'immobile entrate nella sua disponibilità), depositari, comodatari (cfr.
Cass. n. 2422/2004) e usufruttuari (cfr. Cass. n. 12280/2004). La responsabilità ex art. 2051 c.c.. presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa tale da consentire un potere di controllo e di eliminare le situazioni di pericolo (Cass. N.
15761/2016).
Il convenuto nel costituirsi in giudizio non ha contestato la propria qualifica di custode del giardino e del barbecue dai quali, secondo la prospettazione attorea sarebbe originato l'incendio che ha causato i danni lamentati in giudizio.
L'art. 2051 c.c. prevede che ciascuno sia responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. La norma in questione non esige che la cosa in custodia sia suscettibile di produrre danni per sua natura, cioè per un suo intrinseco potere, in quanto, anche in relazione alle cose prive di un proprio "dinamismo", sussiste il dovere di custodia e controllo. Secondo il dominante orientamento giurisprudenziale, la responsabilità per il danno cagionato da cose in custodia si fonda non su un comportamento o un'attività del custode, ma su una relazione (di custodia) intercorrente tra questi e la cosa dannosa. Ciò significa che solo il "fatto della cosa" è rilevante (e non il fatto dell'uomo)
e che la responsabilità discende dal mero rapporto di custodia. L'unico limite è costituito dall'esistenza del caso fortuito, con la precisazione che detto limite non si identifica con l'assenza di colpa: si tratta, quindi, di una responsabilità di natura oggettiva. Pertanto, la diligenza del custode, se non è provato il fortuito, non è sufficiente per escludere la sua responsabilità (v. Cass., sez. III, 25.7.08, n. 20427). In altri termini, dunque, la responsabilità deriva non da un comportamento più o meno diligente del responsabile, ma dalle modalità di causazione del danno. La rilevanza del fortuito, infatti, attiene al profilo causale, in quanto suscettibile di una valutazione che consenta di ricondurre all'elemento esterno
- di carattere eccezionale ed in alcun modo governabile - il danno concretamente verificatosi.
Per quanto concerne l'onere della prova, al danneggiato compete provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode, per liberarsi dalla responsabilità, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera oggettiva di controllo, idoneo ad interrompere il nesso eziologico secondo lo schema della causalità adeguata (v. Cass., sez. III, 30/10/08, n. 26051; Cass., sez.
III, 11/1/05 n. 376).
Nel caso che ci occupa è fatto non contestato che il Sig. avesse acceso il braciere per grigliare i CP_1 cibi.
Non è neppure contestato che il fuoco si sia sprigionato dal braciere.
La ricostruzione offerta dalle parti differisce unicamente per il fatto che mentre il convenuto, nel costituirsi in giudizio, ha allegato che dopo aver provveduto a grigliare i cibi, aveva spento il fuoco e si
5 era recato in casa per mangiare, parte attrice allega che il sig. fosse ancora intento a grigliare nel CP_1 momento in cui l'incendio si è sprigionato.
Invero la circostanza del comportamento tenuto dal Sig. alla luce della richiesta applicazione CP_1 dell'art. 2051 c.c. è irrilevante (al più potendo eventualmente comportare un'ulteriore responsabilità ex art. 2043 c.c.).
Sulla base delle testimonianze raccolte e delle risultanze dei vigili del fuoco (e peraltro come si è detto il fatto è privo di contestazione) è risultato provato che il fuoco ha avuto origine dal barbecue nel giardino del convenuto e poi si sia propagato alla proprietà del sig. assicurato da parte attrice. CP_3
Spettava al convenuto provare che detta propagazione originata dalla sua proprietà fosse imputabile ad un caso fortuito.
Il convenuto ha allegato che l'origine del fuoco fosse dovuta ad un'improvvisa folata di vento il che è rimasto privo di prova ed, invero, il fatto come allegato di per sé solo non è sufficiente ad integrare i requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità anche in relazione alla condotta posta in essere (accensione del fuoco all'aperto).
Ai fini della prova del nesso di causa e dei danni risultano particolarmente importanti in quanto provenienti da un soggetto terzo le dichiarazioni rese dal Sig. (vigile del fuoco Testimone_1 intervenuto sul luogo del sinistro).
Lo stesso all'udienza del 28.2.2024, sul capitolo 1 (“in data 4.11.2018, verso le ore 12.00, il signor CP_1 stava cucinando sopra la rostelliera che si trovava nel cortile coperto della abitazione di sua proprietà, sita in
[...]
Sanremo, Via Duca Degli Abruzzi n. 434”) dichiarava: “Si è vero perché ricordo che quando siamo intervenuti c'era una rostelliera dal lato opposto rispetto al cancello.”
Sul capitolo 2. (“in data 4.11.2018, verso le ore 12.00, si sprigionava un incendio nel cortile coperto della abitazione del signor sita in Sanremo, Via Duca Degli Abruzzi n. 434”) rispondeva: Si è vero. Controparte_1
Sentito sul capitolo 3 (“le fiamme si scatenavano dalla rostelliera che si trovava nel cortile coperto della abitazione di proprietà del signor dichiarva: “Si è vero perché c'era una copertura in ondulina in vetro resina. Controparte_1
Quando sono arrivato era bruciato”.
Sul capitolo 4. ( “in data 4.11.2018, allorquando i Vigili del Fuoco intervenivano sul luogo del sinistro,
l'incendio era in atto e, in particolare, stavano bruciando la tettoia in ondolux in vetroresina, materiale in legno e legname da ardere, tutti oggetti collocati nel cortile coperto della abitazione del signor ) rispondeva: Si è vero. Controparte_1
Sul capitolo 5 (“le fiamme si propagavano dal cortile coperto della abitazione del signor all'abitazione Controparte_1 soprastante, di proprietà della signora e del signor o) dichiarava: “le fiamme avevano CP_2 CP_6 annerito la facciata l'impianto elettrico, mi pare ci fosse un garage ma non c'erano macchine. I danni erano stati da noi contenuti perché c'era una vasca lì vicino dalla quale prelevavamo l'acqua e quindi gli esiti dell'incendio sono stati abbastanza contenuti. 6 Per quanto riguarda l'abitazione della Sig.ra e ricordo vagamente danni alle finestre, CP_2 CP_3 persiane alla facciata e all'impianto elettrico.
Sul capitolo 6 (“una volta spento l'incendio, si riscontravano i seguenti danni: danni a materiale vario accatastato, legname, tavole, impianto elettrico, tubazione dell'acqua finestra e gronda del tetto soprastante di proprietà della signora
, annerimento dei muri dell'appartamento soprastante e facciata dello stabile”). Rispondeva: “Si è vero. CP_2
Io credevo che l'immobile fosse tutto di una stessa persona.
Viene rammostrato il doc. 2 di parte attrice ed il teste conferma di aver redatto la relazione.
ADR preciso che anche il fumo e il calore sono una delle principali cause di incendio perché il calore permette
l'autoaccensione dei materiali che si sono già scaldati e non è necessaria la fiamma per la combustione.
La relazione di intervento redatta dai Vigili del Fuoco è coerente con quanto indicato dal teste ivi si legge:
Anche a voler dar credito alle testimonianze dei testi di parte convenuta laddove hanno riferito che dopo aver cotto alla brace il cibo, si trovavano in casa, ciò in mancanza della prova del caso fortuito, non esimerebbe, comunque, il convenuto da responsabilità stante la prova della propagazione del fuoco dal braciere appena utilizzato.
Con riferimento alla quantificazione del danno nel corso del presente giudizio è stata licenziata CTU.
Il consulente nominato con riferimento alla riconducibilità dei danni lamentati ed alla quantificazione degli stessi ha indicato quanto segue.
“Preliminarmente si può confermare che tutte le voci di capitolato lavori previste hanno sicuramente attinenza con il danno da incendio così come descritto dai documenti di causa ovvero dai verbali VVF e dal le prove testimoniali . In merito alla quantificazione del danno si possono effettuare le seguenti considerazioni: Le prime sette voci computate riguardano il danno diretto cagionato dalle fiamme al locale garage direttamente soprastante il cortile, di segui to analizzate: 7 1 - “.ripassatura falda del tetto garage e sistemazione del cornicione…”
Operai 2 x gg 2,5 = 40h x € 35 = € 1.400,00
L'importo si ritiene eccessivo allorquando riferito a sola “ripassatura” della falda del tetto e cornicione, mentre risulta congruo allorquando sia considerato anche il ripristino, previa pulitura, della facciata del garage annerita dalle fiamme altrimenti non computata.
2 - “Tegole Marsigliesi cm 42x25”
n°/mq 15 x 10 mq = 150 x € 0,70 = € 105,00
Seppure importo limitato non si ritiene applicabile la fornitura di tegole marsigliesi in quanto i l tetto del garage è evidentemente costituito in lastre ondulate in metallo (vedasi foto 2) che al più necessitano di pulitura come già computata al la voce precedente.
3 - “Canale di gronda e pluviale in rame o lamiera di ferro zincato. . .” m 10 x € 40,00 = € 400,00
Il canale di gronda del garage e il relativo pluviale non sono stati ancora sostituiti come visibile dalle allegate fotografie
(foto 9 e 10 ). Il prezzo e le quantità computate si ritengono congrue.
4 - “Sostituzione serramento della finestra (mat. +m.o.)” a forfait = € 500,00
Il serramento relativo la finestra del garage è stato del tutto danneggiata dal le fiamme come risulta da documentazione di causa, il serramento è stato già sostituito con nuovo (foto 6). Il prezzo a forfait computato si ritiene congruo considerando lo smontaggio del vecchio serramento e suo smaltimento. - “Opere da idraulico per la sostituzione del la tubazione idrica staffata in facciata.” 8h x € 30 = € 240,00
La tubazione danneggiata direttamente dalle fiamme risulta già sostituta con nuova in polietilene (Foto 7 e 8). Il prezzo orario del la manodopera imputato si può ritenere congruo.
6 - “Materiali di sostituzione e uso” a calcolo = € 60,00
Si presume il materiale per le opere da idraulico di cui voce precedente, tubazione e relativi raccordi . Il prezzo imputato si ritiene congruo.
Come detto le voci sopra elencate e computate riguardano il danno diretto cagionato dal le fiamme al locale garage direttamente soprastante il cortile.
All'udienza del 4/6/2025 il CTU forniva i seguenti chiarimenti: “quanto al punto 1 pag. 4 con riferimento al solo rifacimento della “ripassatura” della falda del tetto e del cornicione l'importo sarebbe congruo nella misura del 50% dell'importo indicato.”
Sulla base delle suesposte considerazioni e dei chiarimenti forniti all'udienza del 4/6/2025 il danno richiesto da parte attrice per le richiamate voci deve essere ridotto ad Euro 1.900,00.
Proseguendo il CTU indica: “Le ulteriori 3 voci computano la ritinteggiatura dei locali al piano primo, comprendendo sia i l garage direttamente interessato dal l'incendio che i due alloggi adiacenti di proprietà CP_3
”
[...]
8 Preliminarmente si ribadisce che all'atto del sopralluogo non si è potuto accedere ai suddetti locali del piano primo in quanto i proprietari sig. e sig.ra non erano presenti in quanto non chiamati in causa. CP_3 CP_2
Per tale motivo non è stato evidentemente possibile verificare l'effettivo danno al l'interno dei locali ne tantomeno se gli stessi locali siano stati ad oggi ritinteggiati, parimenti non si è potuto verificare l'esatta computazione del la superficie di pareti e soffitti .
In perizia le voci sono state così computate:
7 - “Stuccatura saltuaria…. .” mq 337 x € 4,00 = €. 1.348,00
8 - “…ripresa di isolante…. .” mq 337 x € 3,00 = €. 1.011,00
9 - “. .pittura lavabi le/ ras. . .” mq 337 x € 7,00 = €. 2.359,00
Le tre voci distinte costituiscono per prassi le voci imputate in danni assicurativi per le ritinteggiature dei locali a seguito di evento accidentale sia cagionato da incendio che da acqua condotta.
Si presume infatti indispensabile la preparazione del fondo mediante operazione di “raschiatura delle vecchie pitture e stuccatura saltuaria”, successiva “applicazione di una mano di fondo e/o isolante”, e infine “due mani di coloritura a pennello o rullo”.
Gli importi unitari applicati nonché il totale unitario complessivo di € 14,00 al mq. è da considerarsi congruo.
In merito al calcolo della superficie di pareti e soffitti, a pagina 17 della perizia viene riportata una tabella di calcolo degli stessi.
Come riscontrabile dalla tabella stessa, il totale di mq. 337 riportato deriva dalla sommatoria di tutte le pareti e soffitti sia del locale garage per mq. 92, dell'alloggio sub 10 oggetto di assicurazione per mq. 159, ed infine del l'adiacente alloggio, sempre di proprietà per mq. 88. Il sottoscritto non è in grado di confutare e/o verificare le suddette CP_3 superfici in quanto, come già detto, in sede di sopralluogo non si è potuto accedere ai locali in questione.
Peraltro essendo gli stessi locali probabilmente già stati ritinteggiati, anche un eventuale accesso non potrebbe confermare gli effettivi danni alle pareti e ai soffitti avvenuti al momento del l'incendio.”
Alla luce delle suesposte verifiche del CTU le cui considerazioni si fanno proprie deve rilevarsi quanto segue.
Parte convenuta ha contestato la natura e l'ammontare dei danni richiesti.
La polizza di assicurazione contratta da parte attrice è posta a copertura dell'immobile particella catastale Sub 10), del civ. 432, isolatamente considerata.
Sulla base della perizia di parte prodotta dall'attrice (doc. 4 pag. 3)“L'altra porzione dello stesso fabbricato, corrispondente alla Particella catastale Sub 4), sempre di proprietà del Sig. è oggetto di altra polizza Amissima CP_3 stipulata contestualmente alla presente esaminata”.
Il CTU ha evidenziato che nei costi della tinteggiatura è stato incluso anche l'altro alloggio.
Dall'importo richiesto da parte attrice devono essere dedotti gli importi conteggiati come riferibili alla particella sub 4 in quanto coperto da altra polizza. 9 Per quanto attiene alle opere di tinteggiatura il cui importo è stato ritenuto congruo da parte del CTU la liquidazione deve essere limitata al bene assicurato e pertanto Euro 14 x 251 (92+159) mq = Euro
3.514,00.
L'importo complessivo da rimborsare risulta, pertanto, pari ad Euro 5.414,00.
Non rileva il fatto che alcune lavorazioni non siano ancora state effettuate posto che il risarcimento del danno nella responsabilità civile ha funzione principalmente compensatoria e mira, pertanto, a porre il danneggiato (rispetto al quale deve essere vagliata anche la domanda dell'assicuratore in surroga) nella situazione in cui si sarebbe trovato se il danno non si fosse verificato.
Su detto importo deve altresì essere riconosciuta la rivalutazione secondo gli indici ISTAT e gli interessi compensativi in misura legale.
Infatti, poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attore sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto, per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno. Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle SS.UU. della Corte di Cassazione, al fine di evitare un lucro ingiustificato per il creditore, e per meglio rispettare la funzione compensativa dell'interesse legale riconosciuto sulla somma rivalutata, gli interessi devono essere calcolati non sulla somma rivalutata (o espressa in moneta attuale) al momento della liquidazione, né sulla somma originaria, ma debbono essere computati sulla somma originaria devalutata alla data del fatto illecito, a mano a mano incrementate nominalmente secondo la variazione dell'indice Istat sino al soddisfo.
Si deve riconoscere altresì l'importo per le spese di CT di parte per Euro 400,00.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da DM 147/2022 conteggiandole ai minimi in considerazione dell'ammontare liquidato prossimo allo scaglione più basso. Le spese di CTU seguono la soccombenza
PQM
Il Tribunale Ordinario di Imperia definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione ed istanza disattesa:
- Condanna il Sig. al pagamento in favore di HDI Assicurazioni Spa Controparte_1 dell'importo di Euro 5.414,00 oltre interessi e rivalutazione come in parte motiva oltre ad Euro
400 per spese sostenute per il consulente di parte;
- Condanna il Sig. al pagamento delle spese di lite in favore di HDI Controparte_1
Assicurazioni Spa che si liquidano in complessivi Euro 2.540,00 di cui Euro 460,00 per la fase di studio, Euro 389,00 per la fase introduttiva, Euro 840 per la fase di trattazione/istruttoria Euro
851 per la fase decisoria oltre 264,00 per spese 15% per spese generali, iva e cpa come per legge. 10 - Ponendo le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Addì, 08/10/2025
Il GOT
Dott. Fausta Pezzati
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