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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 16/04/2025, n. 2419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2419 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 4761/2020
All'udienza collegiale del giorno 16/04/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLIZZI MARCO avv. Loi in sost
Appellato/i
VITERBO ASL
Avv. BOLOGNINI ELAINE presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4761 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
P.I. ) - quale mandataria dei (nella Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 qualità di titolare dell'omonima farmacia, con sede in Gradoli (VT), Via Indipendenza, 15),
[...]
(nella qualità di titolare dell'omonima farmacia, con sede in Latera (VT), viale 1 maggio CP_1
s.n.c.) e , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede Viterbo, via Garibaldi, 1 -, in persona dell'Amministratore delegato Dott.
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via dei Caudini n. 2, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Polizzi (C.F.: – PEC C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_1
Via Livio Andronico n. 25, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE –
e
(C.F. ) con sede in via Enrico Controparte_4 P.IVA_2
Fermi 15 Viterbo - 01100 - in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Controparte_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Elaine Bolognini (C.F.: – PEC: C.F._2
con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale Email_2 della di Viterbo, Via Enrico Fermi n.15, giusta procura in atti;
Pt_3
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA- OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Sesta Sezione Civile della
Corte di cassazione, con ordinanza n. 10666/2020, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
3292/2018, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 235/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato, a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10666/2020, riassumeva il giudizio dinanzi la
Corte di Appello di Roma nei confronti di . Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato.
“Con la sentenza n. 235/11 il Tribunale di Viterbo - investito dell'opposizione proposta dalla
al decreto ingiuntivo che l'aveva condannata a pagare alla società Parte_4 Parte_1
l'importo in capitale di € 171.051,61 a titolo di corrispettivo di fornitura di medicinali - dette atto dell'avvenuto pagamento del capitale in corso di causa, revocò il decreto ingiuntivo, condannò
l' a pagare a gli interessi dalla data di costituzione in mora alla data del pagamento Pt_3 Parte_1
e compensò per un terzo le spese di lite, condannando l'opponente a rifondere alla opposta i residui due terzi, liquidati, già ridotti, in € 4.700, di cui 300 per spese, 1.800 ottocento dei diritti 2600 per onorari, oltre accessori. Con la sentenza n. 1817/14 la Corte d'appello di Roma confermò interamente la sentenza del tribunale di Viterbo. Con la sentenza n. 5796/17 questa Corte cassò la sentenza, della Corte d'appello limitatamente all'omessa pronuncia sul motivo di appello con cui
aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione alla liquidazione degli onorari Parte_1 al di sotto dei minimi tariffari ed alla mancata considerazione degli esborsi. Con la sentenza n.
292/18 la Corte d'appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l'appello di
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ed ha condannato la medesima Parte_1 Parte_1
a rifondere alla le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. La Corte Parte_4 capitolina - premesso che per il giudizio di opposizione la aveva chiesto «un importo Parte_1 complessivo di € 11.230, di cui 2.320 per competenze e 8.910 per onorari, già raddoppiato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 127/2004, in ragione della complessità e novità della materia trattata» - ha affermato sarebbe stato onere della stessa indicare le ragioni che giustificavano il raddoppio nei Parte_1 termini indicati, giudicando del tutto generico il riferimento a «questioni nuove e complesse», ed ha concluso che, «escluso il raddoppio ex art. 5 citato … la liquidazione del tribunale corrisponde sostanzialmente quanto richiesto» (i virgolettati sono tratti dalla pag. 3 della sentenza). Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L Parte_1 Pt_4
[...] ha presentato controricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio
[...] del 13 dicembre 2019, per la quale ha depositato una memoria”. Parte_1
§ 3. — La Corte di cassazione ha così deciso: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza riformare la sentenza n. 3292/18 della terza sezione della Corte di Appello di Roma (conseguenza della sentenza
n. 1817/2014 II^ sezione) sul punto della liquidazione delle spese processuali e per l'effetto condannare la al pagamento in favore di della somma di € Parte_5 Parte_1
12.406,00 per competenze ed onorari che al 66,66 % riconosciuto dovuto dalla sentenza n. 235/2011 del Tribunale di Viterbo ammontano ad € 8.269,83 o al maggior o minore importo dovuto secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali 15%, competenze ed onorari di tutti i 6 gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Polizzi che con il presente atto si dichiara antistatario”.
§ 5. — L' appellata , costituitasi con comparsa di Controparte_4 risposta depositata in data 10.02.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare tutte le domande proposte dalla in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto Con vittoria delle spese legali di tutti i gradi di giudizio anche del grado di
Cassazione e liquidazione delle spese forfettarie al 15%. Ai fini del contributo unificato si dichiara che non viene spiegato ricorso incidentale o chiamata in causa o intervento autonomo”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 253/2011 ha : revocato il decreto ingiuntivo n. 225/08; ha condannato la , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di degli interessi legali dalla Parte_1 messa in mora sulla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo revocato;
ha compensato nella misura di 1/3 le spese processuali;
ha condannato la , in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore, al pagamento in favore di dei residui 2/3 delle spese del giudizio, Parte_1 comprensivo della fase monitoria, che ha liquidato in € 4.700,00 di cui € 300,00 per spese, € 1.800,00 per diritti e € 2.600,00 per onorari, oltre il 12,5% su diritti e onorari a titolo di spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Marco Polizzi, dichiaratosi antistatario. § 8. — Deve innanzitutto determinarsi l'oggetto del giudizio di rinvio.
Si legge nella sentenza n. 10660/20 della Corte di cassazione che: “Il primo motivo di ricorso
è fondato. L'odierna ricorrente aveva censurato la liquidazione degli onorari operata dal primo giudice in quanto difforme dalla notula presentata e inferiore ai minimi tariffari. La Corte di appello ha disatteso la doglianza sull'assunto che la parte non avrebbe avuto titolo al raddoppio dei massimi degli onorari ex art. 5DM 127/2004 e che «escluso il raddoppio ... la motivazione del tribunale corrisponde sostanzialmente a quanto richiesto». La Corte capitolina ha applicato falsamente l'articolo 5, comma
2, DM 127/2004, perché nella notula rimessa in primo grado la non aveva richiesto un Parte_1 onorario pari al doppio dei massimi di tariffa, secondo la previsione di detta disposizione, ma aveva richiesta una liquidazione in misura superiore ai minimi e inferiore ai massimi di tariffa. La Corte territoriale, quindi, si è sottratta al dovere di dare conto delle ragioni della riduzione operata rispetto alla notula (debitamente trascritta nel ricorso per cassazione) ed inoltre ha confermato una liquidazione che, in relazione alle attività enunciate in tale notula (la cui effettuazione non è negata nella sentenza), si colloca al di sotto dei minimi tariffari (cfr. Cass. 8824/17: «In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.»; conf. Cass. 20604/15).
§ 9. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato: “1. SUL PRIMO MOTIVO ACCOLTO
DALLA SUPREMA CORTE: FALSA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE EX ART. 360 C.P.C.
COMMA 1 N.3 DEL DM 127/04 CAP. 1 ART.
5.1 E ART. 4 E CONSEGUENTE DIFETTO DI
MOTIVAZIONE”.
Deduce l'appellante che “Con l'accoglimento del motivo la Corte di Cassazione ha rilevato il mancato rispetto delle tariffe professionali da parte del Giudice di primo grado che invece non è stato rilevato dalla Corte di Appello né nella sentenza n. 1817/14, né nella sentenza n. 3292/18”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi, relativamente ai compensi della fase monitoria ed alla parziale compensazione delle spese nel giudizio di primo grado, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
5796/2017 emessa tra le stesse parti e dunque destinata a fare stato nei loro confronti ha affermato che : “Circa la questione delle spese della fase monitoria, il giudice di merito ha applicato il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; pertanto, va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (fra le tante Cass. 23 settembre 2004, n. 19126 e 27 marzo 2007, n. 7526). Non è inutile aggiungere che non risulta impugnata la statuizione del giudice di merito secondo cui la revoca del decreto non consentiva di "conservare" la condanna alle spese per quella fase, sicché per quest'aspetto il motivo è privo di decisività. Infine, quanto all'ulteriore ragione di doglianza, va rammentato che in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., poiché il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (fra le tante Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457 e 17 novembre 2006, n. 24495).
Dunque le questioni inerenti alla mancata inclusione delle spese del monitorio e della parziale compensazione delle spese sono coperte da giudicato.
Il presente giudizio è limitato all'accertamento dei compensi da liquidarsi per il giudizio innanzi al Tribunale.
In particolare, come indicato dalla Cassazione si tratta di accertare la correttezza di una liquidazione degli onorari al di sotto dei minimi tariffari.
Si legge nella notula:
Per quanto concerne i diritti:
1 Posizione archivio (1) 129,00 20,00
1 Disamina (2) 32,00 0,00
1 Comparsa di costituzione (3) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 36,12
1 Fascicolo e indice (18) 32,00 18,00
2 Esame scritti controparte ognuno (11) 130,00 0,00
1 Esame documentazione controparte (12) 32,00 0,00
1 Diritti collazione - dattilografia (80) 39,00 5,16
1 Note Memorie art. 183 n. 1 e 2 258,00 0,00
1 Difese: conclusionale-memoria (13) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 48,12 1 Difese: nota replica (13) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 15,48
5 Partecipazione udienze (19) 325,00 0,00
1 Consultazioni cliente (21) 129,00 35,00
1 Corrispondenza informativa (22) 129,00 20,00
1 Ritiro fascicolo (32) 32,00 0,00
1 Precisazione conclusioni (38) 129,00 0,00
1 Esame conclusioni di ogni parte (39) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 5,16
1 Nota spese (40) 65,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 5,16
4 Accesso ufficio e ritiro atti (45) 128,00 0,00
Totale 2.320,00 208,20
Per quanto concerne l'onorario:
N. Onorario Importo
1 Studio controversia 1.260,00
1 Consultazioni col cliente 640,00
1 Ricerca documenti 330,00
1 Redazione comparsa costituzione 1.000,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
2 Memorie depositate n.1 e n.2 1.180,00
1 Difese: conclusionale 1.625,00
1 Difese: replica 1.625,00
Totale 8.910,00
Applicando agli onorari i valori minimi possono liquidarsi i seguenti importi:
1 Studio controversia 630,00
1 Consultazioni col cliente 320,00 1 Ricerca documenti 165,00
1 Redazione comparsa costituzione 500,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
2 Memorie depositate n.1 e n.2 590,00
1 Difese: conclusionale 1.225,00
1 Difese: replica 1.225,00
Per un totale di € 5.280.00
Il difensore avrebbe avuto pertanto diritto, applicando i valori minimi della tariffa, ad un compenso complessivo pari a complessivi € 7.808,20 (€ 2.320,00 – diritti + € 208,20 – spese + €
5.280,00 – onorari).
Tale importo avrebbe dovuto essere ridotto di 1/3 per un valore finale di € 5.205,46.
Nella sentenza sono stati invece liquidati € 4.700,00 con una differenza di € 505,46.
Dunque effettivamente gli onorari sono stati liquidati al di sotto dei minimi tariffari.
L'articolo 60 del R.D.L. n. 1578 del 1933 prevede che “Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo;
è parimenti in sua facoltà quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”.
Tale disposizione deve ritenersi non implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale disposizione, invero, non sostituisce, ma integra, la previsione contenuta nell'art. 60, comma 5, cit., indicando il limite massimo della riduzione degli onorari (cfr. Cass. n. 27804 del 2008, cit.).
Nel caso di specie, come rilevato dalla Cassazione, manca una motivazione espressa in ordine alla liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari, tuttavia essa può desumersi implicitamente dal riferimento alle “medesime conclusioni” cui erano “pervenute oltre che recenti sentenze di questo e di altri tribunali di merito, anche il TAR Lazio sez. III con sentenza del 12.2.2004
n. 1362, nell'esame delle medesime questioni oggetto del presente giudizio, tra analoghe parti (
[...]
. Parte_6
Comunque il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice di appello renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr., Cass.civ.n.6533 del 2024 e altre conformi).
Ritiene la Corte che la liquidazione degli onorari al di sotto dei minimi tariffari possa trovare giustificazione nel fatto che la di RI ha pagato subito l'importo dovuto per il capitale talché Pt_3
l'oggetto del giudizio è stato limitato alla misura degli interessi relativamente al quale esisteva, come rilevato nella sentenza impugnata, una giurisprudenza consolidata talché la causa poteva ritenersi di facile trattazione.
Dunque ferme le altre voci gli importi dovuti per le comparse conclusionali e le memorie di replica possono essere liquidate nella misura di € 711,00 ciascuna per un valore totale degli onorari pari ad € 4.608,00.
Il difensore avrebbe avuto pertanto diritto ad un compenso complessivo pari a complessivi €
7.050,00 (€ 2.320,00 – diritti + € 208,20 – spese + € 4.251,80 – onorari).
Tale importo avrebbe dovuto essere ridotto di 1/3 per un valore finale di € 4.700,00.
Può pertanto confermarsi il valore liquidato nella sentenza seppure con diversa motivazione.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “2. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 92
CPC EX ART. 360 C.P.C. E SULLA ERRATA PRONUNCIA SULLE SPESE DEI 5 GRADI Parte PRECEDENTI. VALUTAZIONE DELLA “DEFINITIVA SOCCOMBENZA” DELLA
NELL'INTERO GIUDIZIO AL FINE DI DECIDERE LE SPESE RELATIVE A BEN 6 GRADI DI
PROCESSO”.
Deduce l'appellante “A questo punto occorre precisare che resta prevalente in tutto il processo il concetto irreversibile che (per le tre farmacie) è parte vittoriosa e ad essa vanno Parte_1 riconosciute le spese di ben 6 gradi. La ASL in questo processo risulta infatti condannata all'integrale pagamento e tuttora inadempiente per la parte relativa agli interessi riconosciuti dalla sentenza n.235/11.
La inoltre non può considerarsi soccombente ai fini della liquidazione delle spese Parte_1 di lite ex art. 92 cpc come da principio nomofilattico della Cassazione con sentenza n.10666/20 (che richiama Cass. n. 19345/14)”.
Il motivo è parzialmente fondato. Invero “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 29056, Rv. 672654 - 01).
Ritiene la Corte che stante la soccombenza reciproca ed il fatto che l'appello è stato rigettato sulla base di una diversa motivazione possono compensarsi le spese per tutti i gradi di giudizio eccetto quelle liquidate dal Tribunale la cui sentenza, a seguito del rigetto dell'appello, viene confermata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Controparte_4
Viterbo n. 235/2011, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese compensate per tutti i gradi ad eccezione del primo grado per cui si confermano le statuizioni in tema di spese.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli
Sezione VI civile
R.G. 4761/2020
All'udienza collegiale del giorno 16/04/2025 ore 12:20
Presidente Relatore Dott. Antonio Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. POLIZZI MARCO avv. Loi in sost
Appellato/i
VITERBO ASL
Avv. BOLOGNINI ELAINE presente
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi
La Corte trattiene la causa in decisione
IL PRESIDENTE dr Antonio Perinelli
Martina Bianchi
Assistente giudiziario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Antonio Perinelli - Presidente relatore dott. Raffaele Pasquale Luca Miele - Consigliere dott. Luca Ponzillo - Consigliere all'udienza del 16 aprile 2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4761 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente tra
P.I. ) - quale mandataria dei (nella Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 qualità di titolare dell'omonima farmacia, con sede in Gradoli (VT), Via Indipendenza, 15),
[...]
(nella qualità di titolare dell'omonima farmacia, con sede in Latera (VT), viale 1 maggio CP_1
s.n.c.) e , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., con sede Viterbo, via Garibaldi, 1 -, in persona dell'Amministratore delegato Dott.
Legale Rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, Via dei Caudini n. 2, Controparte_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Polizzi (C.F.: – PEC C.F._1
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Email_1
Via Livio Andronico n. 25, giusta procura in atti;
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE – APPELLANTE –
e
(C.F. ) con sede in via Enrico Controparte_4 P.IVA_2
Fermi 15 Viterbo - 01100 - in persona del legale rappresentante pro tempore Dr. Controparte_5 rappresentato e difeso dall'Avv. Elaine Bolognini (C.F.: – PEC: C.F._2
con elezione di domicilio presso l'Ufficio Legale Email_2 della di Viterbo, Via Enrico Fermi n.15, giusta procura in atti;
Pt_3
- CONVENUTA IN RIASSUNZIONE – APPELLATA- OGGETTO: Giudizio di rinvio a seguito di annullamento, da parte della Sesta Sezione Civile della
Corte di cassazione, con ordinanza n. 10666/2020, della sentenza della Corte d'Appello di Roma n.
3292/2018, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale di Viterbo n. 235/2011.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. — Con atto di citazione regolarmente notificato, a seguito Parte_1 dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 10666/2020, riassumeva il giudizio dinanzi la
Corte di Appello di Roma nei confronti di . Controparte_4
§ 2. — I fatti di causa sono esposti nella sentenza della Corte di cassazione come qui di seguito viene riportato.
“Con la sentenza n. 235/11 il Tribunale di Viterbo - investito dell'opposizione proposta dalla
al decreto ingiuntivo che l'aveva condannata a pagare alla società Parte_4 Parte_1
l'importo in capitale di € 171.051,61 a titolo di corrispettivo di fornitura di medicinali - dette atto dell'avvenuto pagamento del capitale in corso di causa, revocò il decreto ingiuntivo, condannò
l' a pagare a gli interessi dalla data di costituzione in mora alla data del pagamento Pt_3 Parte_1
e compensò per un terzo le spese di lite, condannando l'opponente a rifondere alla opposta i residui due terzi, liquidati, già ridotti, in € 4.700, di cui 300 per spese, 1.800 ottocento dei diritti 2600 per onorari, oltre accessori. Con la sentenza n. 1817/14 la Corte d'appello di Roma confermò interamente la sentenza del tribunale di Viterbo. Con la sentenza n. 5796/17 questa Corte cassò la sentenza, della Corte d'appello limitatamente all'omessa pronuncia sul motivo di appello con cui
aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione alla liquidazione degli onorari Parte_1 al di sotto dei minimi tariffari ed alla mancata considerazione degli esborsi. Con la sentenza n.
292/18 la Corte d'appello di Roma, pronunciandosi in sede di rinvio, ha rigettato l'appello di
avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo ed ha condannato la medesima Parte_1 Parte_1
a rifondere alla le spese del giudizio di legittimità e del giudizio di rinvio. La Corte Parte_4 capitolina - premesso che per il giudizio di opposizione la aveva chiesto «un importo Parte_1 complessivo di € 11.230, di cui 2.320 per competenze e 8.910 per onorari, già raddoppiato, ai sensi dell'art. 5 D.M. 127/2004, in ragione della complessità e novità della materia trattata» - ha affermato sarebbe stato onere della stessa indicare le ragioni che giustificavano il raddoppio nei Parte_1 termini indicati, giudicando del tutto generico il riferimento a «questioni nuove e complesse», ed ha concluso che, «escluso il raddoppio ex art. 5 citato … la liquidazione del tribunale corrisponde sostanzialmente quanto richiesto» (i virgolettati sono tratti dalla pag. 3 della sentenza). Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L Parte_1 Pt_4
[...] ha presentato controricorso. La causa è stata chiamata all'adunanza di camera di consiglio
[...] del 13 dicembre 2019, per la quale ha depositato una memoria”. Parte_1
§ 3. — La Corte di cassazione ha così deciso: “La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa e rinvia alla Corte d'appello di Roma, in altra composizione, anche per le spese del presente giudizio”.
§ 4. — Con l'atto di appello ha chiesto di accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza riformare la sentenza n. 3292/18 della terza sezione della Corte di Appello di Roma (conseguenza della sentenza
n. 1817/2014 II^ sezione) sul punto della liquidazione delle spese processuali e per l'effetto condannare la al pagamento in favore di della somma di € Parte_5 Parte_1
12.406,00 per competenze ed onorari che al 66,66 % riconosciuto dovuto dalla sentenza n. 235/2011 del Tribunale di Viterbo ammontano ad € 8.269,83 o al maggior o minore importo dovuto secondo giustizia. In ogni caso con vittoria di spese, anche generali 15%, competenze ed onorari di tutti i 6 gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Marco Polizzi che con il presente atto si dichiara antistatario”.
§ 5. — L' appellata , costituitasi con comparsa di Controparte_4 risposta depositata in data 10.02.2021, ha resistito all'impugnazione chiedendo di accogliere le seguenti conclusioni: “Che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettare tutte le domande proposte dalla in quanto infondate Parte_1 in fatto ed in diritto Con vittoria delle spese legali di tutti i gradi di giudizio anche del grado di
Cassazione e liquidazione delle spese forfettarie al 15%. Ai fini del contributo unificato si dichiara che non viene spiegato ricorso incidentale o chiamata in causa o intervento autonomo”.
§ 6. — All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi scritti e hanno discusso oralmente la causa.
§ 7. — Deve preliminarmente osservarsi che il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 253/2011 ha : revocato il decreto ingiuntivo n. 225/08; ha condannato la , in persona del legale Parte_5 rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di degli interessi legali dalla Parte_1 messa in mora sulla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo revocato;
ha compensato nella misura di 1/3 le spese processuali;
ha condannato la , in persona del legale rappresentante pro Parte_5 tempore, al pagamento in favore di dei residui 2/3 delle spese del giudizio, Parte_1 comprensivo della fase monitoria, che ha liquidato in € 4.700,00 di cui € 300,00 per spese, € 1.800,00 per diritti e € 2.600,00 per onorari, oltre il 12,5% su diritti e onorari a titolo di spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito avv. Marco Polizzi, dichiaratosi antistatario. § 8. — Deve innanzitutto determinarsi l'oggetto del giudizio di rinvio.
Si legge nella sentenza n. 10660/20 della Corte di cassazione che: “Il primo motivo di ricorso
è fondato. L'odierna ricorrente aveva censurato la liquidazione degli onorari operata dal primo giudice in quanto difforme dalla notula presentata e inferiore ai minimi tariffari. La Corte di appello ha disatteso la doglianza sull'assunto che la parte non avrebbe avuto titolo al raddoppio dei massimi degli onorari ex art. 5DM 127/2004 e che «escluso il raddoppio ... la motivazione del tribunale corrisponde sostanzialmente a quanto richiesto». La Corte capitolina ha applicato falsamente l'articolo 5, comma
2, DM 127/2004, perché nella notula rimessa in primo grado la non aveva richiesto un Parte_1 onorario pari al doppio dei massimi di tariffa, secondo la previsione di detta disposizione, ma aveva richiesta una liquidazione in misura superiore ai minimi e inferiore ai massimi di tariffa. La Corte territoriale, quindi, si è sottratta al dovere di dare conto delle ragioni della riduzione operata rispetto alla notula (debitamente trascritta nel ricorso per cassazione) ed inoltre ha confermato una liquidazione che, in relazione alle attività enunciate in tale notula (la cui effettuazione non è negata nella sentenza), si colloca al di sotto dei minimi tariffari (cfr. Cass. 8824/17: «In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione dell'eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità,
l'accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all'inderogabilità dei relativi minimi, giusta l'art. 24 della l.n. 794 del 1942.»; conf. Cass. 20604/15).
§ 9. — L'appello è articolato in due motivi.
§ 9.1. — Il primo motivo di appello è così rubricato: “1. SUL PRIMO MOTIVO ACCOLTO
DALLA SUPREMA CORTE: FALSA APPLICAZIONE E VIOLAZIONE EX ART. 360 C.P.C.
COMMA 1 N.3 DEL DM 127/04 CAP. 1 ART.
5.1 E ART. 4 E CONSEGUENTE DIFETTO DI
MOTIVAZIONE”.
Deduce l'appellante che “Con l'accoglimento del motivo la Corte di Cassazione ha rilevato il mancato rispetto delle tariffe professionali da parte del Giudice di primo grado che invece non è stato rilevato dalla Corte di Appello né nella sentenza n. 1817/14, né nella sentenza n. 3292/18”.
Il motivo è infondato.
Deve innanzitutto osservarsi, relativamente ai compensi della fase monitoria ed alla parziale compensazione delle spese nel giudizio di primo grado, che la Corte di Cassazione, nella sentenza n.
5796/2017 emessa tra le stesse parti e dunque destinata a fare stato nei loro confronti ha affermato che : “Circa la questione delle spese della fase monitoria, il giudice di merito ha applicato il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione; pertanto, va esclusa l'ammissibilità di una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento (fra le tante Cass. 23 settembre 2004, n. 19126 e 27 marzo 2007, n. 7526). Non è inutile aggiungere che non risulta impugnata la statuizione del giudice di merito secondo cui la revoca del decreto non consentiva di "conservare" la condanna alle spese per quella fase, sicché per quest'aspetto il motivo è privo di decisività. Infine, quanto all'ulteriore ragione di doglianza, va rammentato che in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 cod. proc. civ., poiché il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite (fra le tante Cass. 6 ottobre 2011, n. 20457 e 17 novembre 2006, n. 24495).
Dunque le questioni inerenti alla mancata inclusione delle spese del monitorio e della parziale compensazione delle spese sono coperte da giudicato.
Il presente giudizio è limitato all'accertamento dei compensi da liquidarsi per il giudizio innanzi al Tribunale.
In particolare, come indicato dalla Cassazione si tratta di accertare la correttezza di una liquidazione degli onorari al di sotto dei minimi tariffari.
Si legge nella notula:
Per quanto concerne i diritti:
1 Posizione archivio (1) 129,00 20,00
1 Disamina (2) 32,00 0,00
1 Comparsa di costituzione (3) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 36,12
1 Fascicolo e indice (18) 32,00 18,00
2 Esame scritti controparte ognuno (11) 130,00 0,00
1 Esame documentazione controparte (12) 32,00 0,00
1 Diritti collazione - dattilografia (80) 39,00 5,16
1 Note Memorie art. 183 n. 1 e 2 258,00 0,00
1 Difese: conclusionale-memoria (13) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 48,12 1 Difese: nota replica (13) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 15,48
5 Partecipazione udienze (19) 325,00 0,00
1 Consultazioni cliente (21) 129,00 35,00
1 Corrispondenza informativa (22) 129,00 20,00
1 Ritiro fascicolo (32) 32,00 0,00
1 Precisazione conclusioni (38) 129,00 0,00
1 Esame conclusioni di ogni parte (39) 129,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 5,16
1 Nota spese (40) 65,00 0,00
1 - Collazione - dattilografia (80) 39,00 5,16
4 Accesso ufficio e ritiro atti (45) 128,00 0,00
Totale 2.320,00 208,20
Per quanto concerne l'onorario:
N. Onorario Importo
1 Studio controversia 1.260,00
1 Consultazioni col cliente 640,00
1 Ricerca documenti 330,00
1 Redazione comparsa costituzione 1.000,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
1 Assistenza udienze 250,00
2 Memorie depositate n.1 e n.2 1.180,00
1 Difese: conclusionale 1.625,00
1 Difese: replica 1.625,00
Totale 8.910,00
Applicando agli onorari i valori minimi possono liquidarsi i seguenti importi:
1 Studio controversia 630,00
1 Consultazioni col cliente 320,00 1 Ricerca documenti 165,00
1 Redazione comparsa costituzione 500,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
1 Assistenza udienze 125,00
2 Memorie depositate n.1 e n.2 590,00
1 Difese: conclusionale 1.225,00
1 Difese: replica 1.225,00
Per un totale di € 5.280.00
Il difensore avrebbe avuto pertanto diritto, applicando i valori minimi della tariffa, ad un compenso complessivo pari a complessivi € 7.808,20 (€ 2.320,00 – diritti + € 208,20 – spese + €
5.280,00 – onorari).
Tale importo avrebbe dovuto essere ridotto di 1/3 per un valore finale di € 5.205,46.
Nella sentenza sono stati invece liquidati € 4.700,00 con una differenza di € 505,46.
Dunque effettivamente gli onorari sono stati liquidati al di sotto dei minimi tariffari.
L'articolo 60 del R.D.L. n. 1578 del 1933 prevede che “Tuttavia nei casi di eccezionale importanza, in relazione alla specialità delle controversie, quando il pregio intrinseco dell'opera lo giustifichi, il giudice può oltrepassare il limite massimo;
è parimenti in sua facoltà quando la causa risulti di facile trattazione, di attribuire l'onorario in misura inferiore al minimo. In questi casi la decisione del giudice deve essere motivata”.
Tale disposizione deve ritenersi non implicitamente abrogata dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4, che, nel prevedere la riduzione dei minimi tariffari per le controversie di particolare semplicità, dispone che la riduzione degli onorari non possa superare il limite della metà; tale disposizione, invero, non sostituisce, ma integra, la previsione contenuta nell'art. 60, comma 5, cit., indicando il limite massimo della riduzione degli onorari (cfr. Cass. n. 27804 del 2008, cit.).
Nel caso di specie, come rilevato dalla Cassazione, manca una motivazione espressa in ordine alla liquidazione delle spese in misura inferiore ai minimi tariffari, tuttavia essa può desumersi implicitamente dal riferimento alle “medesime conclusioni” cui erano “pervenute oltre che recenti sentenze di questo e di altri tribunali di merito, anche il TAR Lazio sez. III con sentenza del 12.2.2004
n. 1362, nell'esame delle medesime questioni oggetto del presente giudizio, tra analoghe parti (
[...]
. Parte_6
Comunque il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, come il principio del tantum devolutum quantum appellatum, non osta a che il giudice di appello renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispetto a quella prospettata dalle parti, ovvero in base alla qualificazione giuridica dei fatti medesimi e all'applicazione di una norma giuridica diverse da quelle invocate dall'istante, né incorre nella violazione di tale principio il giudice d'appello che, rimanendo nell'ambito del petitum e della causa petendi, confermi la decisione impugnata sulla base di ragioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado o formulate dalle parti, mettendo in rilievo nella motivazione elementi di fatto risultanti dagli atti, ma non considerati o non espressamente menzionati dal primo giudice (cfr., Cass.civ.n.6533 del 2024 e altre conformi).
Ritiene la Corte che la liquidazione degli onorari al di sotto dei minimi tariffari possa trovare giustificazione nel fatto che la di RI ha pagato subito l'importo dovuto per il capitale talché Pt_3
l'oggetto del giudizio è stato limitato alla misura degli interessi relativamente al quale esisteva, come rilevato nella sentenza impugnata, una giurisprudenza consolidata talché la causa poteva ritenersi di facile trattazione.
Dunque ferme le altre voci gli importi dovuti per le comparse conclusionali e le memorie di replica possono essere liquidate nella misura di € 711,00 ciascuna per un valore totale degli onorari pari ad € 4.608,00.
Il difensore avrebbe avuto pertanto diritto ad un compenso complessivo pari a complessivi €
7.050,00 (€ 2.320,00 – diritti + € 208,20 – spese + € 4.251,80 – onorari).
Tale importo avrebbe dovuto essere ridotto di 1/3 per un valore finale di € 4.700,00.
Può pertanto confermarsi il valore liquidato nella sentenza seppure con diversa motivazione.
§ 9.2. — Il secondo motivo di appello è rubricato “2. SULLA VIOLAZIONE DELL'ART. 92
CPC EX ART. 360 C.P.C. E SULLA ERRATA PRONUNCIA SULLE SPESE DEI 5 GRADI Parte PRECEDENTI. VALUTAZIONE DELLA “DEFINITIVA SOCCOMBENZA” DELLA
NELL'INTERO GIUDIZIO AL FINE DI DECIDERE LE SPESE RELATIVE A BEN 6 GRADI DI
PROCESSO”.
Deduce l'appellante “A questo punto occorre precisare che resta prevalente in tutto il processo il concetto irreversibile che (per le tre farmacie) è parte vittoriosa e ad essa vanno Parte_1 riconosciute le spese di ben 6 gradi. La ASL in questo processo risulta infatti condannata all'integrale pagamento e tuttora inadempiente per la parte relativa agli interessi riconosciuti dalla sentenza n.235/11.
La inoltre non può considerarsi soccombente ai fini della liquidazione delle spese Parte_1 di lite ex art. 92 cpc come da principio nomofilattico della Cassazione con sentenza n.10666/20 (che richiama Cass. n. 19345/14)”.
Il motivo è parzialmente fondato. Invero “In virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 c.p.c., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite potendo disporre la compensazione delle spese, totale o parziale, ed anche condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass. Sez. 3, 11/11/2024, n. 29056, Rv. 672654 - 01).
Ritiene la Corte che stante la soccombenza reciproca ed il fatto che l'appello è stato rigettato sulla base di una diversa motivazione possono compensarsi le spese per tutti i gradi di giudizio eccetto quelle liquidate dal Tribunale la cui sentenza, a seguito del rigetto dell'appello, viene confermata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti Parte_1 dell' avverso la sentenza definitiva del Tribunale ordinario di Controparte_4
Viterbo n. 235/2011, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. spese compensate per tutti i gradi ad eccezione del primo grado per cui si confermano le statuizioni in tema di spese.
Così deciso in Roma il 16 aprile 2025.
Il Presidente estensore
Antonio Perinelli