Art. 19. null a-osta provvisorio di prevenzione incendi, da parte dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, previsto dal quinto comma dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818 , modificato dall' articolo 1- bis del decreto-legge 21 giugno 1985, n. 288 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 407 ,
decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991".
Nota all'art. 19:
- Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984 (Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 , e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art.-1 bis del D.L. n. 288/1985 , e' il seguente: "Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi".
decorre improrogabilmente dal 1 gennaio 1991".
Nota all'art. 19:
- Il testo del quinto comma dell'art. 2 della legge n. 818/1984 (Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66 , e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), modificato dall'art.-1 bis del D.L. n. 288/1985 , e' il seguente: "Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi".