Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/03/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte di Appello di Palermo, Terza Sezione Civile, composta dai Signori
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente rel.
dr.ssa Cristina Midulla Consigliere
dr.ssa Virginia Marletta Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 320/2019 R.G. avente a oggetto appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 3369/2018 del 5 luglio 2018
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), quivi residente, in via Ignazio Mormino n. 25, nonché elettivamente
[...]
domiciliata, presso lo studio dell'avv. Gabriele Russo che la rappresenta e di-
fende per mandato in calce all'atto introduttivo di questo grado del giudizio
APPELLANTE
CONTRO
l' (C.F.: Controparte_1
), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domici- P.IVA_1
liato per la carica presso la propria sede di via Quintino Sella n. 18 di CP_1
nonché rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Bommarito per mandato a mar-
gine della comparsa di costituzione di questo grado del giudizio;
(P.I.: ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede a Bologna in via Stalingrado n. 45 ed elettivamente domiciliata in presso lo studio dell'avv. Fabio Marino CP_1
1
APPELLATE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la appellante
Nel merito ed in via principale:
- accertare e dichiarare l'assenza di un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento;
CP_
- e per l'effetto condannare lo e la compagnia assicurativa CP_4
al pagamento del risarcimento del danno residuale pari ad euro 4.120,36
[...]
oltre ad interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo come per legge.
In via istruttoria e in via secondaria, disporre consulenza tecnica d'uf-
ficio medico-legale per la quantificazione dei danni fisici patiti dalla sig.ra qualora si dovesse pervenire ad una differente valutazione medico-le- Pt_1
gale delle lesioni fisiche occorse all'odierna appellante;
CP_
- condannare lo e la compagnia assicurativa al paga- CP_2
mento della percentuale del danno biologico dovuta e non ancora corrisposta.
In subordine, accertata e dichiarare l'assenza di un concorso di colpa dell'attrice nel verificarsi dell'evento, in riforma della sentenza di primo grado che ha compensato le spese, condannare quindi controparte all'integrale paga-
mento dei due gradi di giudizio.
Per l'Iacp
Si insiste sulla conferma della sentenza di primo grado, stante l'accer-
tata corresponsabilità di parte attrice nella causazione dell'evento dannoso.
Per CP_2
Corte di Appello di Palermo Terza Sezione Civile
2 Rigettare le domande tutte formulate dalla signora Parte_1
nell'atto di appello perché infondate e inammissibili;
per l'effetto, confermare la sentenza n. 3369/1018 resa dal Tribunale di
Palermo e, conseguentemente, rigettare la domanda di risarcimento proposta dalla signora Parte_1
in ogni caso rigettare, con ogni e qualsiasi statuizione, le domande tutte proposte dalla signora nei confronti di Parte_1 [...]
e di perché infondate Controparte_5 Controparte_2
in fatto e in diritto, e comunque non provate.
Con condanna della signora al pagamento delle spese, Parte_1
competenze e onorari del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con la sentenza n. 3369/2018 del 5 luglio 2018 il Tribunale di Pa-
lermo, riconosciuto il concorso di colpa di nella determina- Parte_1
zione dei danni che le erano derivati a seguito di una caduta su scalinata di cui l' Provincia di (d'ora in poi anche Controparte_1 CP_1
CP_
) aveva la custodia, ha condannato lo stesso a risarcire alla CP_1 Pt_1
CP_ detti danni;
ha altresì condannato a rivalere l' di tutte le somme CP_2
che lo stesso era condannato a pagare all'attrice in forza di quella pronuncia.
1.1. Per la riforma della sentenza ha proposto appello Parte_1
CP_ dal canto loro, l' e hanno chiesto il rigetto del gravame. CP_2
1.2. Con ordinanza ex art. 127-ter Cpc del 31 gennaio 2025 sono stati concessi termini di trenta giorni e di altri venti giorni per il deposito, rispettiva-
mente, di comparse conclusionali e memorie di replica;
decorsi detti termini, si procede quindi alla decisione della causa.
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3 2. Con il primo motivo di gravame, la appellante si duole che il Tribu-
nale abbia ritenuto che ella, in quanto frequentatrice della zona, avrebbe dovuto prevedere l'evento, sicché sarebbe corresponsabile nella determinazione dei danni da lei stessa patiti. In particolare – prosegue la appellante –, il dissesto della sede stradale è fattore di rischio conoscibile per l'ente proprietario, il quale è tenuto a mantenerla in uno stato di efficienza;
e nel caso di specie l'evento si è verificato nel centro abitato di , in una via che l'ente pro- CP_1
prietario poteva controllare, tanto più che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato lo stato di degrado della scalinata, priva di corrimano, con i margini esterni rotti e privi di pavimentazione nonché senza alcun segnale di pericolo o di divieto d'uso.
2.1. La doglianza va disattesa.
2.1.1. In linea generale va evidenziato che il criterio di imputazione della responsabilità prevista dall'art. 2051 Cc ha – contrariamente a quanto af-
fermato dal Tribunale – carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua con-
figurazione, che l'attore dimostri la ricorrenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre al custode incombe l'onere della prova liberatoria costituita dal caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità (o adeguatezza causale), esclude il nesso eziologico tra cosa e danno;
fortuito che è comprensivo del comportamento incauto della vittima, il quale assume rilievo (ai sensi dell'art. 1227, 1° comma, Cc) ai fini del concorso di responsabilità, potendo essere ritenuto anche quale causa esclusiva dell'evento dannoso (Cass. 30775/2017).
2.1.2. Ciò posto, si osserva che la Cassazione distingue a seconda che il danno causato da cosa in custodia derivi da un dinamismo interno della res in
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4 relazione alla sua struttura (o al suo funzionamento: scoppio della caldaia, sca-
rica elettrica, frana della strada e simili), oppure presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, priva di intrinseca pe-
ricolosità: in questo secondo caso, il danneggiato deve dimostrare (non solo, in base ai principi generali, l'esistenza di un nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, ma anche) che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza (Cass. 2660/2013 e
21212/2015).
2.1.3. In applicazione di questi principi, la Corte Suprema:
- ha ritenuto eziologiamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede scon-
nesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abi-
tando nelle vicinanze, e l'idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada (ordinanza 11526/2017);
- ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causa dell'evento, sul presupposto che le sud-
dette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del se-
dime (ordinanza n. 14228/2023).
2.2. Ciò premesso in punto di diritto, si osserva che dall'istruzione pro-
batoria di primo grado è emerso – come rilevato dal Tribunale – che il
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5 «deterioramento dei gradini della scalinata […] perdurava da un notevole lasso
Tes_ di tempo: sul punto, la ha riferito che “quella scala […] versava in quelle
condizioni da tanti anni” e la ha dichiarato, ancor più significativa- Tes_2
mente, che “le scale erano in quello stato da sempre, io lavoro da 15 anni
presso la farmacia e me le ricordo sempre in tale stato”» (pag. 11); è altresì
emerso – lo ha ulteriormente evidenziato il primo giudice – che «“l'attrice era
cliente abituale della farmacia e conosceva i luoghi” (teste e che “la Tes_2
sig.ra conosceva mia suocera abitando nel portone accanto al suo nella Pt_1
Tes_ stessa zona della via Zappa” (teste )» (pag. 12); infine, è pacifico che «le condizioni di visibilità erano ottime (il sinistro è avvenuto intorno a mezzo-
giorno di una giornata estiva)» (pag. 11).
E dunque, nella vicenda in esame ricorrevano visibilità dei luoghi, co-
noscenza degli stessi e (quindi) non imprevedibilità del pericolo: si tratta di circostanze di fatto che impongono di affermare che dalla poteva Pt_1
senz'altro pretendersi una condotta di cautela in relazione alla situazione di ri-
schio avvertibile con l'ordinaria diligenza.
2.3. In base a quanto appena esposto, deve quindi affermarsi, in conclu-
sione, che del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto di dover ascrivere alla un paritario concorso di colpa nella determinazione del sinistro di cui Pt_1
si discute.
3. Con il secondo motivo, la appellante si duole che il Tribunale abbia stimato nel 2%, anziché nel 5%, i postumi permanenti del danno patito in con-
seguenza della caduta.
3.1. La doglianza va disattesa.
3.1.1. Già in primo grado il consulente della ebbe a contestare Pt_1
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6 le conclusioni del Ctu, ritenendo che detti postumi dovessero stimarsi, appunto,
nel 5%. L'ausiliare del giudice ebbe così a replicare: «In risposta alle note cri-
tiche formulate dal Ctp di parte ricorrente, occorre innanzitutto precisare che
il danno biologico pari al 2% riconosciuto dallo scrivente risulta essere com-
prensivo sia delle limitazioni funzionali a carico della spalla destra che delle
lesioni dentarie.
Nello specifico, riguardo al trauma contusivo alla spalla destra ripor-
tato dalla ricorrente, viene reperito agli atti un referto di esame ecografico
dell'8 agosto 2014, nel quale venivano a rilevarsi un lieve ispessimento del
tendine del capo lungo del bicipite (che si mostrava ad ecostruttura omogenea),
una riduzione di spessore con ecostruttura disomogenea e qualche microcalci-
ficazione del tendine del sovra e del sottospinoso ed una riduzione di spessore
dello spazio subacromiale con perdita della normale convessità come da esiti
di lesione della cuffia dei rotatori.
Come noto dalla pratica ortopedica, lesività del tipo di quelle riportate
dalla sig.ra sono, nella maggioranza dei casi, di natura degenerativa e Pt_1
vengono determinate da un logoramento delle componenti tendinee che si svi-
luppa lentamente a causa di stress ripetuti nel tempo.
A corroborare tale ipotesi, si consideri il riscontro di microcalcifica-
zioni a livello del tendine sovraspinoso e sottospinoso, la cui etiopatogenesi,
genericamente, è riconducibile a fenomeni infiammatori cronici con continuo
sovraccarico della spalla che tendono, spesso, a risolversi spontaneamente.
Dirimente sarebbe stata, nel caso in questione, l'esecuzione di una Rmn del
distretto interessato, il cui valore obiettivo (contrariamente a quello di un
esame ecografico, che risulta essere sempre operatore-dipendente) avrebbe
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7 potuto fornire maggiori informazioni sia sulla tipologia di lesioni sopra de-
scritte che, anche, sulla loro epoca di insorgenza (cioè, se vecchie o recenti).
Tuttavia, agli atti, viene esclusivamente reperita l'indagine strumentale sopra
descritta, peraltro eseguita a distanza di ben tre anni dagli attuali accerta-
menti.
Si tenga comunque in considerazione il fatto che molte lesioni della cuf-
fia dei rotatori, adeguatamente trattate sia dal punto di vista farmacologico
(anti infiammatori) che dal punto di vista fisioterapico possono fornire non po-
chi benefici migliorando la sintomatologia lamentata dal paziente e che, nel
caso in questione, l'obiettività rilevata nel corso della presente indagine rile-
vava esclusivamente una limitazione ai gradi estremi dei movimenti articolari
attivi e passivi.
Riguardo alle lesioni dentarie, è opportuno precisare che un danno pari
al 2% (come formulato dal Ct di parte ricorrente) sarebbe stato ipotizzabile
qualora la ricorrente avesse riportato la perdita di entrambi gli elementi den-
tari 11 e 21. Nel caso in questione, invece, veniva rilevata esclusivamente una
semplice frattura coronale dell'angolo mesiale degli elementi dentari 11 e 21,
condizione certamente meno grave rispetto a quella prevista dalle tabelle di
legge per il riconoscimento di un danno biologico pari al 2%».
3.1.2. Ciò posto, premesso che la appellante si è limitata, in sostanza, a richiamare le osservazioni critiche del proprio consulente, si osserva che la ne-
cessità che l'appello contenga la chiara esposizione di ragioni specifiche dirette a ottenere una modifica della sentenza impugnata (e non ci si esime dall'evi-
denziare, appena di passaggio, che l'art. 342 Cpc nella formulazione parzial-
mente riscritta dalla l. 149/2022 richiede che i motivi dell'appello siano esposti
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8 in «in modo chiaro, sintetico e specifico») va individuata nell'esigenza che al giudice e alle parti appellate sia consentita più agevolmente la corretta determi-
nazione del quantum appellatum, senza che l'uno e le altre siano costrette a un'attività di interpretazione delle ragioni di censura, che non solo la legge non affida loro, ma che, soprattutto, potrebbe tradire il reale contenuto dei motivi di gravame.
Ciò spiega la ragione per la quale, al fine del soddisfacimento del requi-
sito previsto dall'art. 342 citato (nella sua formulazione ancora applicabile ra-
tione temporis), non sia ritenuto sufficiente il generico rinvio per relationem
agli atti del processo di primo grado: un tale richiamo, infatti, esporrebbe il giudice e le parti avverse a un'opera di ricostruzione delle ragioni di impugna-
zione, viziata dall'inevitabile soggettività dei criteri interpretativi adottati.
Tale esigenza è ancor maggiormente avvertita nell'ipotesi in cui, come ha fatto il Tribunale di Palermo nell'impugnata sentenza, il giudice di primo grado abbia aderito alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio – che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte –,
occorrendo, in tal caso, che l'appellante indichi in modo specifico nel proprio atto di appello i precisi motivi di doglianza provvedendo a dettagliare in ma-
niera particolareggiata gli specifici punti della propria perizia di parte che il consulente tecnico d'ufficio, prima, ed il giudice di primo grado, poi, non avrebbero considerato e valutato, oppure avrebbero valutato erroneamente ar-
gomentando in maniera insufficiente o inadeguata le ragioni di dissenso.
Dunque, l'appellante che deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata ha l'onere di indicare in modo specifico gli errori e le omissioni del consulente di ufficio, determinanti ai fini della decisione, e che il giudice non
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9 avrebbe considerato, muovendo rilievi specifici ed argomentati atti a infirmare le conclusioni cui è pervenuto il giudice di primo grado. E ciò, perché, in defi-
nitiva, l'atto di impugnazione è diretto non contro la relazione di consulenza e contro le indagini espletate dal consulente d'ufficio, bensì avverso la sentenza impugnata, sicché le argomentazioni critiche dell'appellante devono contrap-
porsi alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, mirando a incri-
narne il fondamento logico-giuridico su cui si è fondata la decisione.
3.1.3. Orbene, alla luce di quanto precede, il motivo va dunque disat-
teso, non essendo state prospettate ragioni di specifico dissenso in ordine a quanto, analiticamente e motivatamente, l'ausiliare del giudice aveva già espo-
sto per confutare le osservazioni critiche che gli erano state mosse dal Ctp della
Pt_1
4. Nell'ultimo motivo la appellante si sofferma sulla questione delle spese di lite. Sul punto viene dedotto quanto segue: «Il giudice di primo grado riconoscendo un concorso di colpa dell'odierna appellante ha accolto solo par-
zialmente la domanda proposta dell'attrice compensando le spese.
Orbene ricollegandosi al primo motivo della presente impugnazione,
stante il noto principio della soccombenza ex art 91 Cpc un riconoscimento della piena responsabilità a carico delle parti appellate determinerebbe la loro condanna al pagamento dell'intero ammontare delle spese e, non, come previ-
sto in caso di concorso, una compensazione».
4.1. Al riguardo, attenendosi questo collegio alla rigorosa valutazione delle specifiche ragioni esposte a sostegno del motivo (che ricollega la richiesta di pagamento dell'intero delle spese di lite all'attribuzione della responsabilità
CP_ dei danni all' per il 100%), ne consegue che, respinta la prima doglianza,
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10 anche la censura de qua, che (nella prospettazione della appellante) a essa era legata da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, va disattesa.
5. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il gravame va respinto,
dovendo ritenersi che la sentenza impugnata sia immune dalle censure che le sono state mosse.
6. Alla soccombenza, infine, segue la condanna della appellante al rim-
borso, agli appellati, delle spese di questo grado del giudizio, come liquidate in dispositivo in base allo scaglione di riferimento ex Dm 147/2022; inoltre, tenuto conto dell'esito del gravame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Palermo n. 3369/2018 del 5 luglio 2018, respinge il gravame;
condanna al rimborso, agli appellati, delle spese di Parte_1
questo grado del giudizio, che liquida in complessivi €1.701,00 per compensi in favore di ciascuno di essi, oltre spese generali e accessori di legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-
quater, Dpr 115/2002 per il versamento, da parte della appellante, di un ulte-
riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della
Corte di Appello di Palermo, il 27 marzo 2025.
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11 Il Presidente rel. est.
Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del Dl 29 di-
cembre 2009, n. 193, convertito con modifiche dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, e del Dlgs 7
marzo 2005, n. 82, e successive modifiche, e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal de-
creto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44.
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