CA
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 2957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2957 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2025,
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 1848/2024
vertente tra
Parte_1 v. Gino Cila, Avv. Riccardo Badia),
Parte appellante-appellata incidentale contro
, in persona del liquidatore pro tempore, Controparte_1
Parte appellata-appellante incidentale Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1183/2024 emessa dal Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, pubblicata il 31.12.2024, non notificata.
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto innanzi al Tribunale di Roma, contro , Controparte_1
impugnava il licenziamento intimatole dalla Società resistente in data Parte_1 07.07.2022 e notificatole in data 30.01.2023, chiedendo accertarsene e dichiararsene l'illegittimità, condannando, per l'effetto, la controparte alla propria reintegra nel posto di lavoro, nonché al pagamento, in proprio favore, di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 10.384,61), nella misura spettante dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità o, in subordine, al solo pagamento in proprio favore, di un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, quantificabile in un minimo di 6 sino ad un massimo di 36 mensilità dell'ultima retribuzione lorda utile per il calcolo del TFR. A sostegno della pretesa azionata, la ricorrente deduceva:
- di essere stata assunta da (con sede in Roma alla Via Rosa Raimondi Controparte_1 Garibaldi n. 7) nel mese di ottobre 2013, a tempo indeterminato, con mansioni di Responsabile della Direzione Economica e del Patrimonio con funzioni di Vicedirettore Generale;
- che a far data dal mese di luglio 2016 e sino al giugno 2017 aveva assunto il ruolo di Responsabile della Direzione Affari Legali, Gare e Contratti e Controllo Analogo per poi divenire Responsabile della Direzione Compliance;
- che, nel biennio 2018/2019, si era occupata delle procedure di adeguamento al nuovo codice sulla Privacy, divenendo responsabile ad interim della Direzione Impianti relativamente alle attività di manutenzione, tutela e vigilanza degli impianti di termovalorizzazione, nonché responsabile ad interim delle aree Gestione Operativa dei Servizi, Gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti per i Comuni serviti dalla società, Coordinamento delle attività per la cessione dell'asset servizi, Responsabile Unico del Procedimento per procedure di affidamento relative ai settori gestiti;
- che con missiva del 7.7.2022, la le comunicava l'intenzione di recedere dal CP_1 rapporto lavorativo, ai sensi dell'art. 2118 cod. civ. e dell'art. 34 CCNL Dirigenti Confservizi del 2004, dandole atto che la procedura di licenziamento si era resa necessaria in seguito alla “revisione dei costi di gestione, in considerazione della procedura di liquidazione in corso”, nell'ambito della quale era stata prevista la soppressione del ruolo di Direttore Amministrativo e del Patrimonio da lei ricoperto in qualità di Dirigente, in quanto non più utile all'organizzazione, né economicamente giustificabile in ragione degli oneri ad esso connessi, con conseguente esubero strutturale;
- di aver impugnato in via stragiudiziale il licenziamento con missiva trasmessa via PEC alla Società, in data 29.7.2022.
Costituendosi nel giudizio di primo grado, ha resistito alle avverse doglianze, Controparte_1 evidenziandone l'infondatezza in fatto ed in diritto e chiedendone il rigetto.
Il Giudice di primo grado, nel contraddittorio tra le parti, ha emesso la sentenza impugnata, con la quale ha rigettato il ricorso proposto, osservando che è stata posta in Controparte_1 liquidazione in data 30.11.2021 e che in data 30.03.2023 la Società ha ceduto la gestione della discarica di Colleferro a ritenendo, al riguardo, che il licenziamento sia stato Controparte_2 legittimamente adottato in relazione alla dismissione delle attività svolte dalla datrice di lavoro, posto che, alla data del 20.04.2023, l'organico della resistente comprendeva, oltre alla , Parte_1 soltanto altri sei dipendenti, nessuno dei quali di ruolo dirigenziale, come attestato dalla nota del liquidatore depositata in atti.
Avverso tale sentenza propone ora appello la , ritenendo che la stessa non sia stata Parte_1 sufficientemente motivata, in quanto il Tribunale si sarebbe pronunciato soltanto apparentemente in ordine all'inosservanza, da parte della Società datrice di lavoro, della procedura di mobilità del personale eccedentario prevista dagli artt. 25, D.lgs. 175/2016, 22, commi 110 e ss., L. Regionale Lazio 1/2020 e 33, D.lgs. 165/2001, omettendo di tentare la ricollocazione della dipendente e, quindi, di provarne l'esito negativo.
L'appellante, sostiene, in ogni caso, l'illegittimità del licenziamento impugnato e, per l'effetto, chiede di essere reintegrata nel posto di lavoro, con pagamento in proprio favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione lorda di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (€ 10.384,61) dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione e, comunque, in misura non superiore alle ventiquattro mensilità o, in subordine, il riconoscimento del danno da perdita di chance subito e, dunque, il pagamento in proprio favore di un'indennità risarcitoria, non assoggettata a contribuzione previdenziale, quantificabile nella misura massima di 36 mensilità dell'ultima retribuzione lorda utile per il calcolo del TFR.
Nel presente giudizio si è costituita altresì la , impugnando e Controparte_1 contestando l'avverso gravame e, spiegando, al contempo appello incidentale avverso il capo della sentenza impugnata relativo alla liquidazione delle spese di lite, chiedendone la riforma in proprio favore, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non sussistendo i presupposti per la compensazione disposta dal primo giudice.
All'esito dell'udienza di discussione del 30.09.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°° Anzitutto, va premesso che, data la qualifica dirigenziale rivestita dalla alle dipendenze Parte_1 della il caso in esame versa nell'ambito di applicazione dell'art. 10, l. Controparte_1 604/1966, che esclude l'operatività della disciplina dei licenziamenti individuali nei confronti della categoria dei dirigenti, nonché dell'art. 2 della legge citata, che limita alla categoria de qua, l'applicazione del comma 1 dell'art. 2 e dell'art. 9.
Dunque, il licenziamento di un dirigente può dirsi nullo solo se intimato senza l'utilizzo della forma scritta o perché discriminatorio e, soltanto in tal caso, può disporsi la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 18, l. 300/1970.
Nel caso di specie, il licenziamento impugnato è stato regolarmente intimato in forma scritta, ai sensi dell'art. 2118 c.c. e dell'art. 34 CCNL Dirigenti CP_3
Dunque, il datore di lavoro era tenuto al rispetto unicamente della forma scritta, del termine di preavviso previsto dall'art. 35 CCNL - che non sono stati in alcun modo contestati dalla odierna appellante – e dell'obbligo di motivazione.
Quanto alla motivazione richiesta dall'art. 34 CCNL, il licenziamento in esame è stato intimato sul presupposto di una revisione dei costi di gestione e più in generale nell'ottica della riorganizzazione aziendale connessa alla procedura di liquidazione in atto, da attuarsi attraverso la soppressione di ruoli dirigenziali non più funzionali alle attività svolte dalla società in liquidazione né economicamente giustificabili.
Il licenziamento impugnato sarebbe dunque astrattamente riconducibile alla previsione ex art. 3, L. 604/1966, ai sensi del quale “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.”.
Il giustificato motivo oggettivo per ragioni relative all'impresa, ex art. 3, L. 604/1966, si basa su una scelta organizzativa del datore di lavoro che sfugge al sindacato di legittimità del giudice, al quale, incombe unicamente il dovere di accertare la reale sussistenza del motivo addotto dalla parte datoriale, sulla quale invero ricade il relativo onere probatorio.
Affinché sia configurabile un legittimo licenziamento per giustificato motivo oggettivo è necessario, in particolare, che ricorrano contemporaneamente i seguenti presupposti: i) la soppressione di uno o più specifici posti di lavoro in presenza di una effettiva riorganizzazione aziendale (come la chiusura di un ufficio o di un reparto o la stessa cessazione dell'attività di impresa); ii) una correlazione tra l'esigenza di riorganizzare l'assetto aziendale e la soppressione del ruolo proprio del lavoratore licenziato;
iii) l'impossibilità di ricollocare utilmente il lavoratore in esubero, ossia di provvedere al c.d. repêchage.
Ad ogni modo, alla categoria dei dirigenti non è direttamente applicabile l'art. 3, L. 604/1966, bensì il più ampio concetto, di elaborazione giurisprudenziale, di “giustificatezza” del licenziamento, posto che “per consolidato insegnamento di questa Corte, il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali di cui alla L. n. 604 del 1966, artt. 1 e 3 e la nozione di "giustificatezza" del licenziamento del dirigente, posta dalla contrattazione collettiva di settore, non coincide con quella di giustificato motivo di licenziamento contemplata dalla stessa legge. Dunque la giustificazione del recesso del datore di lavoro non deve necessariamente coincidere con le ragioni previste da detto art. 3, posto che il principio di correttezza e buona fede, che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con quello della libertà di iniziativa economica, garantita dall'art. 41 Cost., che verrebbe radicalmente negata, ove si impedisse all'imprenditore, a fronte di razionali e non arbitrarie ristrutturazioni aziendali, di scegliere discrezionalmente le persone idonee a collaborare con lui ai più alti livelli della gestione dell'impresa (tra le tante: Cass. n. 13719 del 2006 e, più di recente, Cass. n. 3628 del 2012). (…) Fermo, dunque, che il licenziamento del dirigente non richiede necessariamente la ricorrenza di un giustificato motivo oggettivo tipologicamente conformato alla fattispecie prevista dall'art. 3 della I. n. 604 del 1966, esso tuttavia non si sottrae ai limiti generali posti all'esercizio dei poteri datoriali, per cui esso non può essere il frutto di scelte imprenditoriali arbitrarie, pretestuose o persecutorie (cfr. Cass. n. 13958 del 2014; Cass. n. 21748 del 2010).” (cfr. Cass. n. 23503 del 2017).
Al riguardo, con riferimento a fattispecie analoghe a quella in esame, questa Corte ha già avuto modo di chiarire che “occorre far riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza della risoluzione, che si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo contemplata dall'art. 3 della stessa legge n. 604 del 1966, trovando la sua ragion d'essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate e, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda (così, da ultimo, Cass. civ., sez. Pt_3 Pt_1 4 lav., ordinanza n. 27199 del 26.10.2018);” (Corte di Appello di Roma, Sez. IV Lavoro, Sent. n. 1962/2022).
Sarebbe stato, quindi, onere della fornire, nel giudizio di primo grado, la Controparte_1 prova della sussistenza del motivo dedotto a fondamento del licenziamento intimato alla
[...]
, ossia dimostrare la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative Pt_1 collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo e più specificatamente alla sopravvenuta soppressione e ultroneità delle funzioni ricoperte dalla originaria ricorrente nella gestione liquidatoria.
A tal proposito, si condivide quanto osservato dal primo giudice, in ordine alla progressiva dismissione delle attività svolte dalla Società, posto che, è stata posta in Controparte_1 liquidazione in data 30.11.2021 e, in data 30.03.2023, la stessa ha ceduto la gestione della discarica di Colleferro a inoltre, alla data del 20.04.2023, l'organico della Società in Controparte_2 liquidazione comprendeva, oltre alla , soltanto sei dipendenti - nessuno dei quali con Parte_1 ruolo dirigenziale -, di cui quattro appartenenti a categoria protetta e uno in attesa di passaggio ad altro ente al rientro dalla malattia/congedo, come attestato dalla nota del liquidatore Prot. 0167/2023, in atti.
In altri termini, l'effettiva esistenza del suddetto processo di riorganizzazione aziendale, specificamente attinente alla unità organizzativa in cui prestava servizio la , come Parte_1 evincibile, tra l'altro, anche dalle comunicazioni intercorse con la Regione Lazio e dal confronto della suddetta nota del liquidatore con l'organigramma in atti, induce a ritenere giustificato e non contrario a correttezza e buona fede il licenziamento impugnato, in quanto determinato dalle menzionate esigenze di ristrutturazione aziendale, da reputarsi realmente sussistenti e non di natura fittizia, e dal conseguente esubero di dirigenti in servizio presso tale compagine, esubero che ricomprendeva anche la ricorrente.
Infatti, non può ritenersi rilevante, al fine di dimostrare la presunta insussistenza del “giustificato motivo oggettivo”, rectius della “giustificatezza” del licenziamento, la circostanza che la Società in liquidazione abbia scelto di instaurare un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, della Per_ durata di 8 mesi, a decorrere dal 30.04.2022, con l'ex Dirigente Ing. posto che, come da richiesta indirizzata al professionista, formulata in pari data, detto contratto è stato stipulato al solo fine di consentire al predetto di ultimare le attività in essere “considerate sensibili per la delicata fase liquidatoria in atto”, in considerazione delle peculiari competenze tecnico-scientifiche e informatiche possedute dal professionista medesimo, con riferimento ad attività di supporto tecnico- operativo e ad aspetti impiantistici già gestiti in precedenza, per la configurazione dei programmi strategici determinati dall'Azienda.
Dunque, si trattava di un contratto di durata limitata nel tempo e strettamente funzionale alle finalità liquidatorie e dismissive della procedura in essere, stipulato senza alcuna prospettiva di includere Per_ stabilmente l'Ing. in luogo della Dirigente , nella riorganizzazione dell'assetto Parte_1 aziendale, invero destinato di fatto ad estinguersi, in vista della prossima cessione dell'attività ad altro Ente. Per_ Peraltro, la scelta della Società di preferire l'Ing. alla per la suddetta Parte_1 collaborazione esterna, di carattere meramente estemporaneo, non vale in alcun modo ad inficiare la legittimità del licenziamento impugnato e/o a renderlo discriminatorio, considerato che la collaborazione de qua è stata intrapresa prima del licenziamento intimato alla Dirigente, quando Per_ l'Ing. già non era più parte dell'organico aziendale;
a ciò si aggiunga che i) l'incarico esterno conferito al predetto professionista era volto al completamento di attività già iniziate in precedenza, esulanti da quelle contemporaneamente svolte dalla in qualità di Responsabile della Parte_1 Direzione Compliance (Anticorruzione, Legale, Controllo Analogo, 231, Sistema Qualità, Information Technology.) e che ii) detto incarico è stato conferito prima dell'intimazione del licenziamento per cui è causa, per una durata inferiore rispetto al preavviso di licenziamento dovuto alla Dirigente-odierna appellante, ai sensi dell'art. 35 del CCNL di categoria (12 mesi): alla data di Per_ scadenza dell'incarico esterno conferito all'Ing. la Dirigente era, infatti, ancora in Parte_1 servizio, come attestato dalla suddetta nota del liquidatore del 20.04.2023.
Ne discende che, a differenza di quanto ritenuto dall'appellante il licenziamento de quo risulta coerente con le finalità meramente dismissive delle attività gestite dalla Società in fase di liquidazione e, dunque, munito del suddetto requisito della “giustificatezza”.
Difatti, la soppressione di uno o più specifici posti di lavoro in presenza di una effettiva riorganizzazione aziendale risulta provata dalla nota del liquidatore attestante che alla data del 20.04.2023 non vi era nessun dirigente in servizio, oltre alla , già in attesa del termine di Parte_1 risoluzione del rapporto lavorativo;
mentre, il nesso eziologico tra l'esigenza di riorganizzare l'assetto aziendale e la soppressione dei ruoli dirigenziali, risulta giustificata alla luce del passaggio della gestione della discarica di Colleferro a in data 30.03.2023. Controparte_2
Ed invero, la Cassazione, con la sentenza n. 1960 del 2023, è tornata a ribadire che il licenziamento del dirigente in presenza di una situazione di crisi è pienamente giustificato qualora lo stesso si fondi su ragioni oggettive concernenti esigenze di riorganizzazione aziendale.
Nello specifico, come affermato dalla Cassazione, nella menzionata pronuncia “Con particolare riguardo alla figura del dirigente, giova evidenziare che al medesimo, ai sensi dell'art. 10 della 1. n. 604 del 1966, non trova applicazione la disciplina limitativa dei licenziamenti, talchè la nozione di giustificatezza del recesso si discosta da quella di giustificato motivo ed è ravvisabile ove sussista l'esigenza, economicamente apprezzabile in termini di risparmio, della soppressione della figura dirigenziale in attuazione di un riassetto societario e non emerga, in base ad elementi oggettivi, la natura discriminatoria o contraria a buona fede della riorganizzazione;
il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost. (cfr., in questi termini, Cass. n. 9665 del 2019).”.
Del resto, anche questa Corte, si è già pronunciata nella materia in esame, ritenendo che “secondo la giurisprudenza più recente, ogniqualvolta vengano dedotte esigenze di riassetto organizzativo, finalizzate ad una più economica gestione dell'azienda, può considerarsi licenziamento ingiustificato del dirigente solo quello non sorretto da alcun motivo, vale a dire il recesso meramente arbitrario o sorretto da un motivo che si dimostri pretestuoso e quindi non corrispondente alla realtà, ma finalizzato unicamente a liberarsi della persona del dirigente e non in quello di perseguire il legittimo esercizio del potere riservato all'imprenditore (per tutte V. Cass. 26 luglio 2006 n. 17013 e Cass. 22 ottobre 2010 n. 21748). (Cass., sez. lav., 3 giugno 2013, n. 13918). (…) il licenziamento dello stesso appellante va inquadrato nell'ambito della più vasta opera di razionalizzazione aziendale che ha comportato una riduzione del numero dei dirigenti nel periodo dal 2007 al 2011. Un indicatore significativo al riguardo è rappresentato dall'andamento delle consistenze del personale” (Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, II Collegio, Sent. n. 3272/2016). Inoltre, nella recente pronuncia n. 25517/2024, la Suprema Corte, ha avuto modo di chiarire, con riferimento ad una fattispecie analoga a quella in esame “L'incarico è cessato in quanto è venuto meno il relativo posto in ragione della legge reg. Lazio n. 4 del 2013. Dunque, non si verte in fattispecie di licenziamento, ma di cessazione di incarico conferito dirigente medico. (…) L'incarico Con in questione non è stato oggetto di revoca o di singola soppressione (venendo meno l stessa), ma è venuto meno nell'ambito di una complessa riorganizzazione (…) Come già chiarito da questa Corte (Cass., n. 3983 del 2023, Cass., n. 24079 del 2021) la risoluzione del rapporto di lavoro si verifica secondo lo schema civilistico della impossibilità sopravvenuta della prestazione, ex articolo 1463 cod. civ. Si è, in particolare, evidenziato che il conferimento dell'incarico dirigenziale dà luogo a un rapporto sinallagmatico in cui la prestazione di ciascuna delle parti trova la sua causa nella prestazione dell'altra e operano i principi generali per cui la sopravvenuta impossibilità assoluta della prestazione importa, con il venir meno della causa del contratto, la risoluzione dello stesso e, di conseguenza, la risoluzione del rapporto.”.
Dunque, l'appello risulta prima facie infondato, posto che la doglianza della ricorrente non si attesta sulla pretestuosità del licenziamento, che sola potrebbe evidenziarne la ingiustificatezza, ma sul mancato adempimento dell'obbligo di repêchage (esistenza della possibilità di reimpiego), che tuttavia non è configurabile nel licenziamento del dirigente per motivo economico.
Ed invero, quanto all'inosservanza dell'obbligo di repêchage, ovvero di attuare la procedura di ricollocazione della dipendente, ai sensi degli artt. 25, D.lgs. 175/2016, 22, commi 110 e ss., L. Regionale Lazio 1/2020 e 33, D.lgs. 165/2001, deve rilevarsi quanto segue.
È proprio in virtù della differenza tra la nozione giurisprudenziale di “giustificatezza”, prevista per i dirigenti, e quella di giustificato motivo oggettivo, prevista per le altre categorie di dipendenti, che la giurisprudenza di legittimità esclude l'applicabilità al dirigente del cd. obbligo di repêchage.
Come chiarito dalla Cassazione nella pronuncia n. 23503 del 2017, “Altrettanto consolidato l'insegnamento secondo cui, in caso di licenziamento del dirigente d'azienda per esigenze di ristrutturazione aziendali, è esclusa la possibilità del repechage in quanto incompatibile con la posizione dirigenziale del lavoratore, assistita da un regime di libera recedibilità del datore di lavoro (tra le più recenti v. Cass. n. 3175 del 2013, conf. a Cass. n. 14310 del 2002; n. 322 del 2003; n. 2266 del 2007).”, principio che è stato ribadito dalla Suprema Corte anche nella più recente pronuncia n. 2895 del 2023 (v. anche Cass. n. 14193 del 2016 e Cass. n. 23894/18).
Anche questa Corte, nella già richiamata sentenza n. 3272/2016, ha evidenziato “per pacifica giurisprudenza, nei confronti del datore di lavoro non sussiste in caso di licenziamento del dirigente nessun obbligo di repechage” né lo stesso è previsto nel CCNL applicabile al rapporto lavorativo oggetto di causa (l'art. 34 del CCNL prevede che “
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte.
2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione, in difetto di che il licenziamento sarà ritenuto senz'altro ingiustificato.”).
Orbene, facendo applicazione dei suindicati principi giuridici deve ritenersi che, in tema di rapporto di lavoro dirigenziale, come va esclusa l'applicazione della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966 e del connesso obbligo di repêchage in capo alla parte datoriale, così non possono applicarsi alla posizione lavorativa della Dirigente le Parte_1 previsioni di cui agli artt. 22, commi 110 e ss., L. Regionale Lazio 1/2020, ove le procedure di ricollocazione invocate dall'originaria ricorrente ineriscono evidentemente al personale dipendente della diverso da quello rivestente la qualifica dirigenziale, in mancanza di Controparte_1 una espressa previsione dedicata a tale ultima categoria di lavoratori, che possa giustificare una deroga alla disciplina generale sinora richiamata. Infatti, come risulta dalla D.G.R. n. 71/2020 prodotta in atti, la Società datrice di lavoro considerava come forza organica da ricollocare tutti i dipendenti presenti, con esclusione dei dirigenti, ivi incluso Per_ l'Ing.
Inoltre, al contrario di quanto dedotto dall'odierna appellante, la ha tenuto un Controparte_1 comportamento conforme alle prescrizioni di cui all'art. 25, D.lgs. 175/2016, nell'effettuare periodicamente “una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24.”, trasmettendo di volta in volta “L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti”, alla Regione Lazio (cfr. disp. citata), come attestato dalla documentazione in atti (cfr. lettera del 15.6.2021 allegata dalla stessa ricorrente).
Quindi, come correttamente osservato dal primo giudice, sarebbe stato semmai onere della Regione, anche ai sensi dell'art. 33, D.lgs. 165/2001, formare e gestire “l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1” (art. 25, D.lgs. 175/2016), favorendo processi di mobilità in ambito regionale “…tramite riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate.” (art. 25, D.lgs. 175/2016), pur non sussistendo, per quanto sinora precisato, alcun obbligo di repêchage della dirigente, in capo alla parte datoriale e, di rimando, in capo al suo socio unico.
Ne discende l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della tutela reintegratoria, indennitaria e risarcitoria invocate dall'odierna appellate, stante la piena legittimità del licenziamento per cui è causa e del comportamento tenuto dalla parte datoriale, con conseguente inesistenza del fatto lesivo lamentato dalla . Parte_1
Infine, in merito alla la dedotta reversibilità della liquidazione della attuabile Controparte_1 in caso di positiva valutazione, da parte del liquidatore, della manifestazione di interesse non vincolate di per l'intervento di project financing descritto nella D.G.R. Lazio n. 494 Controparte_5 del 28.6.2022, anzitutto, si evidenzia l'inammissibilità di tale eccezione e della relativa produzione documentale, in quanto nuova e, dunque, proposta in violazione delle preclusioni assertive e probatorie previste dagli artt. 345 e 437 c.p.c. e, in secondo luogo, si ribadisce che, in ogni caso, in tema di licenziamento dei dirigenti, “il giudice deve limitarsi al controllo sull'effettività delle scelte imprenditoriali poste a base del licenziamento, non potendo sindacare il merito di tali scelte, garantite dal precetto di cui all'art. 41 Cost.” (cfr., in questi termini, Cass. n. 9665 del 2019).
Parimenti infondate e, comunque, irrilevanti ai fini del decidere risultano le doglianze dell'appellante in ordine al dedotto difetto di motivazione della sentenza impugnata.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte “È noto che la motivazione meramente apparente - che la giurisprudenza parifica, quanto alle conseguenze giuridiche, alla motivazione in tutto o in parte mancante - sussiste allorquando pur non mancando un testo della motivazione in senso materiale, lo stesso non contenga una effettiva esposizione delle ragioni alla base della decisione, nel senso che le argomentazioni sviluppate non consentono di ricostruire il percorso logico -giuridico alla base del decisum. E' stato, in particolare, precisato che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. Un. 03/11/2016 n. 22232), oppure allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass. 07/04/2017 n. 9105) oppure, ancora, nell'ipotesi in cui le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass. 18/09(2009 n. 20112).” (Cass. 9665/2019).
Tali carenze, che l'odierna parte appellante assume sulla base di considerazioni del tutto generiche ed assertive, non sono riscontrabili nella sentenza in esame, della quale sono agevolmente ricostruibili i percorsi argomentativi che hanno condotto alla ricostruzione fattuale e le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte;
la deduzione di omessa /apparente motivazione deve avere, infatti, riguardo al complessivo percorso logico giuridico che sorregge il decisum e, secondo l'insegnamento della S.C., non è configurabile ove comunque le ragioni fondanti la statuizione siano, sulla base dell'esame complessivo della decisione, ricostruibili, come avvenuto nel caso di specie (v. Cass. cit.).
In conclusione, l'appello principale è infondato e non può trovare accoglimento.
Quanto, invece all'appello incidentale spiegato da , lo stesso Controparte_1 deve trovare accoglimento, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., non potendosi nella specie ravvisare alcuna delle circostanze eccezionali di cui al riformato art. 92, comma 2, c.p.c.
Pertanto, la sentenza impugnata va riformata unicamente nella parte relativa alla liquidazione delle spese di lite afferenti al giudizio di primo grado, con condanna al relativo pagamento in favore della parte SA . Controparte_1
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base delle vigenti tariffe forensi.
Sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da pate dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte, Rigetta l'appello principale. In accoglimento dell'appello incidentale e in riforma parziale della sentenza impugnata condanna al pagamento delle spese del primo grado che liquida in euro € 5.664,00, oltre Parte_1 al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge;
Condanna anche al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in e€ Parte_1
4.367,00, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento da pate dell'appellante principale dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 30/09/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste