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Sentenza 12 agosto 2025
Sentenza 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/08/2025, n. 3529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3529 |
| Data del deposito : | 12 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7376/2024
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7376/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Cristina Buffoli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.7.2025) Per parte ricorrente: “chiede vengano accolte le seguenti conclusioni:
- Nel merito: disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente con conferma Per_1 dell'attuale collocamento del medesimo presso la residenza della madre e condanna del Sig. al versamento in favore della ricorrente a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio della somma mensile di €. 600,00, o nella maggior somma che risulti di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale adito.
- Disporre il rimborso delle spese di mantenimento sin qui integralmente sostenute dalla ricorrente quale responsabile in solido ed alla medesima spettanti a titolo di regresso con condanna del Sig. al versamento delle stesse in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che si indicano in €. 6000,00 per ogni anno dalla nascita di o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa. Per_1
- Liquidazione delle spese per gratuito patrocinio come da istanza che verrà depositata”; Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.6.2024 deduceva di aver Parte_1 intrapreso con una relazione sentimentale dalla quale, in data Controparte_1
15.11.2007, era nato il figlio . Per_1
Ella riferiva che l'ex compagno l'aveva lasciata quando aveva solo diciotto Per_1 mesi, che era stato incarcerato per 5 anni, e, quando era tornato, nel 2013, aveva continuato ad usare sostanze stupefacenti e a usarle violenza, sino a che si era allontanato definitivamente per trasferirsi a vivere dalla nuova compagna, che egli non contribuiva al mantenimento del figlio, nonostante lavorasse, e che vedeva il figlio saltuariamente, ma solo perché era lo stesso minore a prendere l'autobus e ad andare dal padre.
La ricorrente aggiungeva di essere disoccupata e chiedeva l'affidamento super esclusivo di a sé, con collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni Per_1 libere del padre, ed € 700,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 4.10.2024, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi e, in via provvisoria ed urgente, venivano accolte le richieste della ricorrente, salvo che per il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, fissato nella misura di € 400,00 mensili, in attesa di maggiori informazioni sulle condizioni reddituali del resistente.
2 La causa veniva istruita in via documentale, anche attraverso indagini sulle condizioni reddituali del resistente, e, all'udienza del giorno 11.7.2025, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
*** La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a sé stessa, mentre il resistente è rimasto contumace.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso il figlio, poiché egli ha omesso qualsiasi forma di assistenza, sia morale che materiale ed economica, nei confronti del minore, e non si è nemmeno costituito nel presente giudizio per opporsi alla domanda di affidamento super esclusivo formulata dalla ricorrente, con ciò dimostrando scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale. La sua latitanza, inoltre, renderebbe impossibile l'adozione di celeri decisioni congiunte nell'interesse della prole.
Tali elementi, sia sostanziali che processuali, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento del minore al padre, quindi, non appare confacente ai suoi interessi.
Al contrario, la è apparsa idonea ad assolvere il proprio ruolo Parte_1 genitoriale, accudendo il figlio in ogni sua esigenza, sia materiale che affettiva.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, nella forma così detta “rafforzata” o
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
3 Il collocamento prevalente del minore non può che essere disposto presso la
, unico genitore col quale egli convive dal 2013. Parte_1
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire in forma libera, attesa l'età di , prossimo al compimento dei diciotto anni. Per_1
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in via temporanea ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è disoccupata ma percepisce integralmente l'assegno unico per il figlio in conseguenza dell'affidamento super esclusivo del minore a lei, mentre il resistente è regolarmente occupato, con un reddito lordo annuale di € 19.815,00 nel 2022, di € 16.476,00 nel 2023, e di € 7.953,00 dal giorno 1.1.2024 al 31.7.2024, e un reddito netto mensile di € 1.887,00 nel 2021, di €
1.909,00 nel 2022, e di € 1.621,00 nel 2023, come risulta dalla documentazione acquisita presso l' e l'Agenzia delle Entrate, che ha sostanzialmente confermato il reddito CP_2 ipotizzato in sede di prima udienza), la scarsa misura delle frequentazioni paterne,
l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, l'età e le esigenze del minore.
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente in quanto soggetta a rito diverso, ossia quello ordinario, rispetto a quello applicabile alla domanda principale di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e non legata da un rapporto di connessione forte con quest'ultima ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., con condanna del resistente al rimborso in favore della ricorrente, e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario, e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase decisionale, stante il mancato deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
4 Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla madre, Persona_2
attribuendo alla stessa l'esercizio in via Parte_1 esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costui, con collocazione prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre in forma libera, previo accordo col minore medesimo;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio con il versamento di un assegno dell'importo Per_1 di € 400,00 mensili - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) DICHIARA inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente;
4) CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente, e, per essa, all'erario, le spese Parte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 139,33 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
5
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice Francesco Rinaldi Giudice Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7376/2024 R.G., avente come oggetto:
“regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale” promossa da:
(c.f. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata a Brescia, presso lo studio dell'Avv. Cristina Buffoli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del giorno 11.7.2025) Per parte ricorrente: “chiede vengano accolte le seguenti conclusioni:
- Nel merito: disporre l'affidamento esclusivo del minore alla ricorrente con conferma Per_1 dell'attuale collocamento del medesimo presso la residenza della madre e condanna del Sig. al versamento in favore della ricorrente a titolo di Controparte_1 concorso nel mantenimento del figlio della somma mensile di €. 600,00, o nella maggior somma che risulti di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale adito.
- Disporre il rimborso delle spese di mantenimento sin qui integralmente sostenute dalla ricorrente quale responsabile in solido ed alla medesima spettanti a titolo di regresso con condanna del Sig. al versamento delle stesse in Controparte_1 favore della ricorrente, spese che si indicano in €. 6000,00 per ogni anno dalla nascita di o nella diversa somma da liquidarsi in via equitativa. Per_1
- Liquidazione delle spese per gratuito patrocinio come da istanza che verrà depositata”; Parte resistente è rimasta contumace.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 14.6.2024 deduceva di aver Parte_1 intrapreso con una relazione sentimentale dalla quale, in data Controparte_1
15.11.2007, era nato il figlio . Per_1
Ella riferiva che l'ex compagno l'aveva lasciata quando aveva solo diciotto Per_1 mesi, che era stato incarcerato per 5 anni, e, quando era tornato, nel 2013, aveva continuato ad usare sostanze stupefacenti e a usarle violenza, sino a che si era allontanato definitivamente per trasferirsi a vivere dalla nuova compagna, che egli non contribuiva al mantenimento del figlio, nonostante lavorasse, e che vedeva il figlio saltuariamente, ma solo perché era lo stesso minore a prendere l'autobus e ad andare dal padre.
La ricorrente aggiungeva di essere disoccupata e chiedeva l'affidamento super esclusivo di a sé, con collocamento prevalente presso di sé, frequentazioni Per_1 libere del padre, ed € 700,00 mensili a titolo di mantenimento del figlio a carico del resistente, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza dinanzi al Giudice delegato, celebrata il 4.10.2024, veniva dichiarata la contumacia del resistente non costituitosi e, in via provvisoria ed urgente, venivano accolte le richieste della ricorrente, salvo che per il contributo al mantenimento del figlio a carico del padre, fissato nella misura di € 400,00 mensili, in attesa di maggiori informazioni sulle condizioni reddituali del resistente.
2 La causa veniva istruita in via documentale, anche attraverso indagini sulle condizioni reddituali del resistente, e, all'udienza del giorno 11.7.2025, celebrata in modalità cartolare, la ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa veniva rimessa al Collegio in vista della decisione.
*** La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo del figlio minore a sé stessa, mentre il resistente è rimasto contumace.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater
c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, è evidente il disinteresse mostrato dal padre verso il figlio, poiché egli ha omesso qualsiasi forma di assistenza, sia morale che materiale ed economica, nei confronti del minore, e non si è nemmeno costituito nel presente giudizio per opporsi alla domanda di affidamento super esclusivo formulata dalla ricorrente, con ciò dimostrando scarso interesse alla conservazione del rapporto genitoriale. La sua latitanza, inoltre, renderebbe impossibile l'adozione di celeri decisioni congiunte nell'interesse della prole.
Tali elementi, sia sostanziali che processuali, quindi, sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa.
L'affidamento del minore al padre, quindi, non appare confacente ai suoi interessi.
Al contrario, la è apparsa idonea ad assolvere il proprio ruolo Parte_1 genitoriale, accudendo il figlio in ogni sua esigenza, sia materiale che affettiva.
Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo del figlio minore a sé, nella forma così detta “rafforzata” o
“superesclusiva” di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
3 Il collocamento prevalente del minore non può che essere disposto presso la
, unico genitore col quale egli convive dal 2013. Parte_1
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi potranno avvenire in forma libera, attesa l'età di , prossimo al compimento dei diciotto anni. Per_1
Per quanto attiene agli aspetti economici, deve essere confermato quanto previsto in via temporanea ed urgente, prevedendo il versamento da parte del resistente di un contributo al mantenimento del figlio pari ad € 400,00 mensili, oltre al 50% delle spese Per_1 straordinarie, considerati le condizioni reddituali delle parti (la ricorrente è disoccupata ma percepisce integralmente l'assegno unico per il figlio in conseguenza dell'affidamento super esclusivo del minore a lei, mentre il resistente è regolarmente occupato, con un reddito lordo annuale di € 19.815,00 nel 2022, di € 16.476,00 nel 2023, e di € 7.953,00 dal giorno 1.1.2024 al 31.7.2024, e un reddito netto mensile di € 1.887,00 nel 2021, di €
1.909,00 nel 2022, e di € 1.621,00 nel 2023, come risulta dalla documentazione acquisita presso l' e l'Agenzia delle Entrate, che ha sostanzialmente confermato il reddito CP_2 ipotizzato in sede di prima udienza), la scarsa misura delle frequentazioni paterne,
l'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, l'età e le esigenze del minore.
Deve, invece, essere dichiarata l'inammissibilità della domanda restitutoria avanzata dalla ricorrente in quanto soggetta a rito diverso, ossia quello ordinario, rispetto a quello applicabile alla domanda principale di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e non legata da un rapporto di connessione forte con quest'ultima ai sensi dell'art. 40, comma 3, c.p.c.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c., con condanna del resistente al rimborso in favore della ricorrente, e, per essa, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, all'erario, e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate nel presente giudizio, e con esclusione della fase decisionale, stante il mancato deposito di scritti conclusivi.
P.Q.M.
4 Il Tribunale Ordinario di Brescia come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita:
1) AFFIDA in via esclusiva il figlio minore alla madre, Persona_2
attribuendo alla stessa l'esercizio in via Parte_1 esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337- quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale del minore, ivi compreso il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore di costui, con collocazione prevalente presso la madre, e frequentazioni del padre in forma libera, previo accordo col minore medesimo;
2) PONE a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento del figlio con il versamento di un assegno dell'importo Per_1 di € 400,00 mensili - con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta) e detratte le somme eventualmente già corrisposte per il medesimo titolo - da corrispondere ogni mese entro il giorno 10, soggetto a rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
3) DICHIARA inammissibile la domanda restitutoria formulata dalla ricorrente;
4) CONDANNA il resistente, , a rimborsare alla Controparte_1 ricorrente, e, per essa, all'erario, le spese Parte_1 di lite del presente giudizio, che si liquidano in € 2.356,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 139,33 per esborsi.
Brescia, così deciso all'esito della camera di consiglio del 24.7.2025.
La Presidente estensora Claudia Gheri
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