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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/12/2025, n. 4159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4159 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
RG N. 8958/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel.
3) dott.ssa Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 8958/2025 R.G. promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Angelucci Parte_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 5 Conclusioni formulate all'udienza del 10.12.2025 come segue: per la ricorrente: “l'avv. Angelucci conclude come da ricorso e insiste per l'affido super- esclusivo della figlia alla madre, essendo il padre totalmente assente dalla vita della figlia sia dal punto di vista morale che materiale”;
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale, al fine di ottenere Parte_1 in suo favore l'affidamento super esclusivo della figlia minore , nata a Persona_1
Firenze dalla relazione more uxorio intrattenuta con in data 11.12.2015, Controparte_1
e la condanna del padre al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della minore nella misura di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che la relazione con il resistente è stata definitivamente interrotta nel 2016 e che fin da tale epoca, il resistente si è totalmente disinteressato della figlia, risultando assente sia dal punto di vista affettivo e morale che sotto il profilo materiale ed economico.
Ha rappresentato, altresì, di aver attraversato, successivamente alla fine della relazione, difficoltà economiche e abitative;
tuttavia, ha riferito di aver raggiunto un attuale equilibrio, disponendo oggi di un lavoro stabile e avendo ricostruito una nuova famiglia con l'attuale compagno, con il quale convive insieme ad un altro figlio, oltre a nato da una Per_1 precedente relazione.
Il resistente ritualmente notiziato con il rito degli irreperibili non si è costituito nel presente giudizio e va dichiarato contumace.
2.Alla prima udienza di comparizione del 10.12.2025, è comparsa la sola ricorrente con il suo difensore;
l'avv. Angelucci ha prodotto il ricorso notificato alla controparte.
Il Giudice delegato ha proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha riferito di lavorare come addetta alla colazione in un albergo, con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio mensile di circa € 1.100,00; di vivere con il compagno, che lavora come perito elettronico con un reddito di circa € 2.000,00 mensili, nella casa di sua proprietà insieme alla figlia di 10 anni e al figlio di 19 anni nato da una relazione Per_1 precedente, attualmente studente. Ha dichiarato, inoltre, di percepire un assegno unico di €
pagina 2 di 5 50,00 per la figlia minore e che il padre di , irreperibile da quando la piccola aveva un Per_1 mese di vita, non ha mai mantenuto contatti, né contribuito al mantenimento.
All'esito, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3.Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo della figlia debba essere accolta.
Dalle evidenze raccolte, emerge in modo chiaro ed univoco la totale assenza del padre nella vita della minore sin dai primi mesi di vita. Il padre non ha mai manifestato un interesse concreto nei confronti della figlia, non risulta, inoltre, alcun contributo al mantenimento, né economico, né affettivo-educativo da parte dello stesso.
La madre, al contrario, ha garantito in via esclusiva la cura quotidiana, la stabilità affettiva,
l'accudimento materiale della minore, oggi di dieci anni, assicurandole un ambiente familiare equilibrato, sereno e rispettoso dei suoi bisogni evolutivi.
Il padre, oltre ad essersi sottratto ad ogni forma di relazione con la figlia, non ha mai adempiuto ai suoi doveri genitoriali, nemmeno a quelli di contenuto strettamente economico.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da , Parte_1 unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super esclusivo con collocamento della minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la minore.
4.In ordine alla frequentazione di da parte del padre, il Collegio dispone che il padre, Per_1 qualora lo richieda, frequenti la figlia minore mediante incontri protetti, dando Per_1 mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la predisposizione di tali incontri sempre in seguito a richiesta del padre.
5. Per quanto concerne gli aspetti di natura economica, rilevata l'assenza di qualsiasi elemento attestante la situazione reddituale del padre – il quale non si è costituito e risulta allo stato irreperibile – e considerato, tuttavia, che egli è in età lavorativa, non risulta affetto da condizioni che ne compromettano la capacità lavorativa e si deve pertanto presumere essere in possesso di una generica capacità di guadagno;
tenuto conto, altresì, che egli non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, il Collegio ritiene di porre a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia mediante il Per_1 versamento alla madre, dal deposito del ricorso ed entro il giorno 05 di ogni mese, della pagina 3 di 5 somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e ciò anche in ragione della mancanza assoluta di frequentazione del padre e del conseguente maggior onere di accudimento a carico della madre, affidataria della figlia in via super esclusiva.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore collocatario.
Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata Persona_1
l'11.12.2015, alla madre con collocamento presso la medesima, Parte_1 la quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone incontri protetti padre/figlia con onere del padre, al momento irreperibile, di attivazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con invito ai medesimi Servizi a relazionare al Giudice Tutelare sull'attività espletata;
3) pone a carico del padre il versamento alla madre Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, della
[...] somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia minore importo Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia ed individuate secondo le Linee Guida del
Protocollo del CNF del 2017;
5) dispone che l'assegno unico per la minore venga percepito interamente dalla madre;
6) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente al fine di instaurare il procedimento di vigilanza;
pagina 4 di 5 7) condanna a pagare a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare competenti per territorio.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e ii.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
1) dott.ssa Silvia Governatori Presidente
2) dott.ssa Serena Alinari Giudice rel.
3) dott.ssa Carolina Dini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. 8958/2025 R.G. promosso da:
rappresentata e difesa dall'avv. Sara Angelucci Parte_1
RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...] Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
pagina 1 di 5 Conclusioni formulate all'udienza del 10.12.2025 come segue: per la ricorrente: “l'avv. Angelucci conclude come da ricorso e insiste per l'affido super- esclusivo della figlia alla madre, essendo il padre totalmente assente dalla vita della figlia sia dal punto di vista morale che materiale”;
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso ritualmente notificato ha adito il Tribunale, al fine di ottenere Parte_1 in suo favore l'affidamento super esclusivo della figlia minore , nata a Persona_1
Firenze dalla relazione more uxorio intrattenuta con in data 11.12.2015, Controparte_1
e la condanna del padre al versamento di un assegno mensile a titolo di contributo al mantenimento della minore nella misura di giustizia, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La ricorrente ha esposto che la relazione con il resistente è stata definitivamente interrotta nel 2016 e che fin da tale epoca, il resistente si è totalmente disinteressato della figlia, risultando assente sia dal punto di vista affettivo e morale che sotto il profilo materiale ed economico.
Ha rappresentato, altresì, di aver attraversato, successivamente alla fine della relazione, difficoltà economiche e abitative;
tuttavia, ha riferito di aver raggiunto un attuale equilibrio, disponendo oggi di un lavoro stabile e avendo ricostruito una nuova famiglia con l'attuale compagno, con il quale convive insieme ad un altro figlio, oltre a nato da una Per_1 precedente relazione.
Il resistente ritualmente notiziato con il rito degli irreperibili non si è costituito nel presente giudizio e va dichiarato contumace.
2.Alla prima udienza di comparizione del 10.12.2025, è comparsa la sola ricorrente con il suo difensore;
l'avv. Angelucci ha prodotto il ricorso notificato alla controparte.
Il Giudice delegato ha proceduto all'interrogatorio libero della ricorrente, la quale ha riferito di lavorare come addetta alla colazione in un albergo, con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio mensile di circa € 1.100,00; di vivere con il compagno, che lavora come perito elettronico con un reddito di circa € 2.000,00 mensili, nella casa di sua proprietà insieme alla figlia di 10 anni e al figlio di 19 anni nato da una relazione Per_1 precedente, attualmente studente. Ha dichiarato, inoltre, di percepire un assegno unico di €
pagina 2 di 5 50,00 per la figlia minore e che il padre di , irreperibile da quando la piccola aveva un Per_1 mese di vita, non ha mai mantenuto contatti, né contribuito al mantenimento.
All'esito, il Giudice delegato si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
3.Il Tribunale ritiene che la domanda formulata dalla ricorrente di affidamento super esclusivo della figlia debba essere accolta.
Dalle evidenze raccolte, emerge in modo chiaro ed univoco la totale assenza del padre nella vita della minore sin dai primi mesi di vita. Il padre non ha mai manifestato un interesse concreto nei confronti della figlia, non risulta, inoltre, alcun contributo al mantenimento, né economico, né affettivo-educativo da parte dello stesso.
La madre, al contrario, ha garantito in via esclusiva la cura quotidiana, la stabilità affettiva,
l'accudimento materiale della minore, oggi di dieci anni, assicurandole un ambiente familiare equilibrato, sereno e rispettoso dei suoi bisogni evolutivi.
Il padre, oltre ad essersi sottratto ad ogni forma di relazione con la figlia, non ha mai adempiuto ai suoi doveri genitoriali, nemmeno a quelli di contenuto strettamente economico.
Tali ragioni inducono il Tribunale ad accogliere la domanda formulata da , Parte_1 unica figura genitoriale di riferimento, di affidamento super esclusivo con collocamento della minore presso la madre e con conferimento a quest'ultima del potere di assumere tutte le decisioni di maggior interesse per la minore.
4.In ordine alla frequentazione di da parte del padre, il Collegio dispone che il padre, Per_1 qualora lo richieda, frequenti la figlia minore mediante incontri protetti, dando Per_1 mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per la predisposizione di tali incontri sempre in seguito a richiesta del padre.
5. Per quanto concerne gli aspetti di natura economica, rilevata l'assenza di qualsiasi elemento attestante la situazione reddituale del padre – il quale non si è costituito e risulta allo stato irreperibile – e considerato, tuttavia, che egli è in età lavorativa, non risulta affetto da condizioni che ne compromettano la capacità lavorativa e si deve pertanto presumere essere in possesso di una generica capacità di guadagno;
tenuto conto, altresì, che egli non contribuisce in alcun modo al mantenimento diretto della figlia, il Collegio ritiene di porre a suo carico l'obbligo di concorrere al mantenimento della figlia mediante il Per_1 versamento alla madre, dal deposito del ricorso ed entro il giorno 05 di ogni mese, della pagina 3 di 5 somma di € 250,00 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, e ciò anche in ragione della mancanza assoluta di frequentazione del padre e del conseguente maggior onere di accudimento a carico della madre, affidataria della figlia in via super esclusiva.
Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del Protocollo del CNF del 2017.
L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre in ragione del maggior onere contributivo a suo carico quale genitore collocatario.
Le spese di lite seguono la soccombenza, venendo liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede in via definitiva:
1) dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata Persona_1
l'11.12.2015, alla madre con collocamento presso la medesima, Parte_1 la quale assumerà anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole;
2) dispone incontri protetti padre/figlia con onere del padre, al momento irreperibile, di attivazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti, con invito ai medesimi Servizi a relazionare al Giudice Tutelare sull'attività espletata;
3) pone a carico del padre il versamento alla madre Controparte_1 Parte_1
entro il giorno 05 di ogni mese, a decorrere dal deposito del ricorso, della
[...] somma di € 250,00 a titolo di mantenimento della figlia minore importo Per_1 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
4) pone a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie necessarie per la figlia ed individuate secondo le Linee Guida del
Protocollo del CNF del 2017;
5) dispone che l'assegno unico per la minore venga percepito interamente dalla madre;
6) dispone la trasmissione del presente provvedimento al Giudice Tutelare territorialmente competente al fine di instaurare il procedimento di vigilanza;
pagina 4 di 5 7) condanna a pagare a le spese del presente Controparte_1 Parte_1 giudizio che si liquidano in € 2.800,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario del 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza e per le comunicazioni alle parti, ai Servizi Sociali ed al Giudice Tutelare competenti per territorio.
Così deciso in Firenze nella Camera di Consiglio del 10.12.2025
Il Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Serena Alinari dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento al di fuori dell'ambito strettamente processuale è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. e ii.
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