Art. 1.
Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 , contenente nuove norme sugli stupefacenti.
Gli eteri dell'acido metilfenilpiperidincarbonico, comunemente denominati dolantinici o mefedinici sono equiparati alle sostanze tossiche aventi azione stupefacente agli effetti delle disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con decreto 27 luglio 1934, n. 1265, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e del regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 151 , contenente nuove norme sugli stupefacenti.