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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/06/2025, n. 1420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1420 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 432 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Di Lorenzo in virtù di procura apposta in calce Parte_1 all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in
Sant'Antonio Abate alla via Masseria Castello n. 5
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te legale pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vittorio Brindisi CP_1 in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli, alla Via S. Lucia n.20
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19-02-2021 e rinotificato in data 8-5-2021 Parte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità di quest'ultimo, il risarcimento del Controparte_2 danno per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 10-4-2015 alle ore 22:15 circa in
Pompei. L'attore deduceva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era intento a percorrere la via Mazzini, giunto nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, nell'attraversare la strada sulle apposite
[... strisce pedonali, veniva investito dall'autoveicolo modello Renault Koleos tg. EK739SZ di proprietà del e assicurato per la responsabilità civile con che ripartendo improvvisamente CP_2 CP_1 dalla posizione di sosta in manovra di retromarcia, lo investiva facendolo cadere con il ginocchio sinistro sul manto stradale. Evidenziava l'istante che dall'impatto derivavano gravi lesioni cosi come refertate dai sanitari del P.S. di Castellamare di Stabia “frattura della rotula chiusa. Irregolarità margine inferiore della rotula sinistra come da distacco osseo” con una prognosi di giorni 20.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità CP_1 dell'atto di citazione, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda. Contestava inoltre la fondatezza del merito della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e in via gradata il concorso di colpa del danneggiato.
Non si costituiva pur regolarmente evocato in giudizio in seguito a rinotifica Di , per cui se ne CP_2 dichiara la contumacia.
Assegnati i termini dell'art 183 comma VI c.c., espletata l'istruttoria con prova testimoniale e consulenza tecnico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini del 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e della memoria di replica.
2. In rito .
Questioni preliminari
In via preliminare va ritenuta la proponibilità e la procedibilità della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs 209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr lettera raccomandata ricevuta dal CP_1
[...
in data 12-01-2016; 6-04-2017; 27-03-2019 della produzione attorea)
La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 6-04-2020; e 24-04-2020(cfr. fascicolo di produzione attorea).
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva, dalla documentazione rappresentata dal certificato di proprietà e di circolazione del veicolo attoreo, nonché da documentazione medica depositata in atti da parte attrice.
3. Merito.
3.1. Sull'an.
Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del
1996 e N° 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi sufficientemente provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati
(cfr, verbale P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, del certificato cronologico del Pra, della prova testimoniale, dell'espletata c.t.u. medico-legale).
Dal materiale istruttorio si evince che in data 10.04.2015, alle ore 22:15 circa, in Pompei alla via Mazzini, nello spiazzale antistante la stazione ferroviaria, l'istante veniva investito da un veicolo Renault Koleos tg.
EK739SZ, che nel compiere una manovra di retromarcia improvvisa investiva il pedone intento ad attraversare sulle apposite strisce pedonali.
Tali circostanze risultano confermate da entrambi i testi escussi, (escusso Testimone_1 all'udienza del 12-03-2021) e (escusso all'udienza del 4-4-2024), i quali, presenti al Testimone_2 momento del sinistro hanno confermato l'investimento ad opera dell'autovettura. In particolare, dalle loro dichiarazioni emerge che: “…lo era avanti a noi, nell'entrare nel parcheggio…sempre stando sulle Pt_1 strisce pedonali, lo è stato investito da un'auto tipo Jeep – Suv nera. Questa ultima stava andando a Pt_1 marcia indietro. Era parcheggiata in una zona non consentita all'esterno del parcheggio, e si era messa in moto procedendo a retromarcia per uscire dal posto dove si era parcheggiata.”
Quanto alle lesioni subite entrambi i testi hanno dichiarato che l'auto colpì l'istante all'anca e al gluteo sinistro e, che “…. dopo l'urto cadde a terra con il ginocchio e quindi gli faceva male il ginocchio sinistro.”
Infine, entrambi i testi hanno riconosciuto il luogo del sinistro dalle fotografie mostrategli.
Tali circostanze risultano inoltre confermate dal verbale di P.S. n . 20215/20824 dell'Ospedale di
Castellammare di Stabia, dove nella voce relativa a note e prescrizioni si legge “riferisce incidente in strada occorso in Pompei”.
Nel caso in esame, in cui si controverte sull'investimento di un pedone, trova, applicazione il disposto del primo comma dell'art 2054 cc in base al quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il conducente, cioè, risponde del danno provocato al pedone salvo il caso in cui risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente.
Ciò ovviamente non esclude l'eventuale concorrente responsabilità del pedone. E infatti, “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato.
Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.” (Cass., sez. III, sent. n. 10352 del 7 agosto 2000).
Pertanto, la responsabilità del pedone investito, a differenza di quella del conducente dell'autoveicolo, non è presunta e va positivamente provata con la conseguenza che “qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 138/1972). In sostanza, non compete al pedone investito, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità perché non sussiste alcuna presunzione di colpa a suo carico, spetta, invece, al conducente del veicolo investitore fornire la prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento imprudente del pedone al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità o, comunque, tale prova deve positivamente emergere dall'istruzione probatoria espletata.
Nel caso in esame, proprio a causa della mancata prova diretta fornita dai convenuti in merito ed alla prova contraria fornita invece dalla deposizione testimoniale attorea sul punto, nulla di certo è emerso o è stato allegato e provato su un eventuale comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme del codice della strada;
al contrario, è emerso che il conducente del veicolo Renault Koleos, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non rispettando la segnaletica stradale, investiva da tergo lo che Parte_1 stava attraversando sulle strisce pedonali e che a seguito dell'urto riportava varie lesioni.
Deve essere, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità di , proprietario dell'autoveicolo Controparte_2 investitore, nella produzione del sinistro. Egli, infatti, non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. I, c.c. né ha provato (o, comunque, è stato positivamente accertato) un concorrente comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale.
Quanto alla documentazione Ivass prodotta dalla compagnia ed all'esito della quale si evince che entrambi i testi ( hanno reso almeno una precedente testimonianza e sono stati convolti a diverso titolo in diversi incidenti) deve darsi atto che non solo i testi hanno dichiarato di aver reso precedenti testimonianze sebbene in modo generico , ma in ogni caso il numero delle testimonianze ( una e due nell'arco di 15 anni) non appare degno di rilievo così come lo scarso coinvolgimento ad altro titolo.
3.2. Sul quantum.
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del denunciato sinistro, ha Parte_1 riportato i seguenti postumi permanenti: “ forte trauma contusivo diretto al ginocchio sx , che ha portato ad una frattura-distacco parcellare dell'apice rotuleo e ad una frattura con lieve infossamento dell'emipiatto tibiale esterno” valutato congruo e coerente con le modalità di produzione degli eventi traumatici descritti ed accertati e con quanto emerge dalla documentazione medica, da cui sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 5% cui vanno aggiunti a titolo di ITT giorni 4 ITP giorni 30 al 75% ITP giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro
€ 6.039,04 per postumi permanenti al 5% in un soggetto leso di anni 40; € 2.292,46 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs
209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di € 8.331,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno da lui subita, vale a dire tutti i danni non patrimoniali subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune precisazioni. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n.
26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del
2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologi-co patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante te lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitata a domandare il ristoro del
“danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza nulla va riconosciuto a titolo di danno morale.
Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, oltre all'importo di euro 347.00 per le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal ctu.
In conclusione, il danno subito da è pari ad euro 8.678,50. Parte_1
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo
1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per quanto sopra detto quella risultante dalla devalutazione di € 8.678,50 al momento dell'incidente (10.04.2015). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 10.04.2015 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, pertanto le stesse si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/22 , applicando i minimi in ragione della semplicità della natura del giudizio e del fatto che il valore dell'accolto è prossimo allo scaglione inferiore, con attribuzione al difensore Di Lorenzo Gianluca dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo Renault Koleos di proprietà di e per l'effetto: Controparte_2
-Condanna in persona del legale rapp.te p.t., e , in solido tra CP_3 CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di dell'importo residuo complessivo di euro 8.678,50 a titolo Parte_1 risarcitorio per la causale specificata in parte motiva, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (10/04/2015), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 10/04/2015 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
-Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Di Lorenzo Gianluca, spese che liquida in € 2540,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro
.
Così deciso in Torre Annunziata , il 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, nella persona della dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 432 del R.G.A.C. 2021, avente ad oggetto risarcimento danni e vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Gianluca Di Lorenzo in virtù di procura apposta in calce Parte_1 all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliato unitamente allo stesso presso il suo studio sito in
Sant'Antonio Abate alla via Masseria Castello n. 5
ATTORE
E
, in persona del legale rapp.te legale pro tempore, rapp.ta e difesa dall'avv. Vittorio Brindisi CP_1 in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed elettivamente domiciliata unitamente allo stesso presso il suo studio sito in Napoli, alla Via S. Lucia n.20
CONVENUTA
NONCHE'
, residente in [...] Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da verbale del 20.03.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19-02-2021 e rinotificato in data 8-5-2021 Parte_1 conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, in persona del legale rappresentante p.t., e CP_1
al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità di quest'ultimo, il risarcimento del Controparte_2 danno per le lesioni subite a seguito del sinistro verificatosi in data 10-4-2015 alle ore 22:15 circa in
Pompei. L'attore deduceva che nelle suddette circostanze di tempo e di luogo, mentre era intento a percorrere la via Mazzini, giunto nel piazzale antistante la stazione ferroviaria, nell'attraversare la strada sulle apposite
[... strisce pedonali, veniva investito dall'autoveicolo modello Renault Koleos tg. EK739SZ di proprietà del e assicurato per la responsabilità civile con che ripartendo improvvisamente CP_2 CP_1 dalla posizione di sosta in manovra di retromarcia, lo investiva facendolo cadere con il ginocchio sinistro sul manto stradale. Evidenziava l'istante che dall'impatto derivavano gravi lesioni cosi come refertate dai sanitari del P.S. di Castellamare di Stabia “frattura della rotula chiusa. Irregolarità margine inferiore della rotula sinistra come da distacco osseo” con una prognosi di giorni 20.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la nullità CP_1 dell'atto di citazione, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda. Contestava inoltre la fondatezza del merito della domanda. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda e in via gradata il concorso di colpa del danneggiato.
Non si costituiva pur regolarmente evocato in giudizio in seguito a rinotifica Di , per cui se ne CP_2 dichiara la contumacia.
Assegnati i termini dell'art 183 comma VI c.c., espletata l'istruttoria con prova testimoniale e consulenza tecnico legale, la causa sulle conclusioni delle parti veniva rimessa in decisione con i termini del 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e della memoria di replica.
2. In rito .
Questioni preliminari
In via preliminare va ritenuta la proponibilità e la procedibilità della domanda di risarcimento danni formulata nei confronti della convenuta compagnia assicurativa per i danni derivanti dal sinistro stradale per cui è causa, avendo l'istante prestato piena osservanza al disposto di cui agli artt. 145 ss dlgs 209/2005 con l'invio alla Compagnia evocata in giudizio della richiesta preventiva di risarcimento ben più di 90 giorni prima della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio (cfr lettera raccomandata ricevuta dal CP_1
[...
in data 12-01-2016; 6-04-2017; 27-03-2019 della produzione attorea)
La domanda è altresì procedibile, in quanto risultano rispettate le prescrizioni di cui all'art 3 D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, essendo presente agli atti invito alla stipula di negoziazione assistita ricevuto in data 6-04-2020; e 24-04-2020(cfr. fascicolo di produzione attorea).
Risulta provata la legittimazione attiva e passiva, dalla documentazione rappresentata dal certificato di proprietà e di circolazione del veicolo attoreo, nonché da documentazione medica depositata in atti da parte attrice.
3. Merito.
3.1. Sull'an.
Venendo al merito, giova ricordare che, in adempimento di quanto stabilito dall'art. 2697 c.c., sull'attore incombe l'onere di provare quei fatti che (salva l'esistenza di fatti modificativi o estintivi della sua pretesa) producono gli effetti da lui invocati (cfr ex plurimis Cass. Civ. 13390/07) ossia tutti gli elementi costitutivi del diritto. Il giudice, d'altro canto, può formare il proprio convincimento in ordine alla fondatezza di tale pretesa, traendo argomento da tutto ciò che risulta allegato e provato agli atti del processo, purché acquisito nel rispetto delle regole processuali, in ossequio al principio di cui all'art. 116 cpc (cfr. Cass. Civ. N°4077 del
1996 e N° 3564 del 1995).
Nelle fattispecie dedotta in lite, in primo luogo devono ritenersi sufficientemente provati l'effettivo accadimento dell'evento dannoso, nonché il coinvolgimento nel sinistro dei mezzi e delle persone suindicati
(cfr, verbale P.S. dell'Ospedale di Castellammare di Stabia, del certificato cronologico del Pra, della prova testimoniale, dell'espletata c.t.u. medico-legale).
Dal materiale istruttorio si evince che in data 10.04.2015, alle ore 22:15 circa, in Pompei alla via Mazzini, nello spiazzale antistante la stazione ferroviaria, l'istante veniva investito da un veicolo Renault Koleos tg.
EK739SZ, che nel compiere una manovra di retromarcia improvvisa investiva il pedone intento ad attraversare sulle apposite strisce pedonali.
Tali circostanze risultano confermate da entrambi i testi escussi, (escusso Testimone_1 all'udienza del 12-03-2021) e (escusso all'udienza del 4-4-2024), i quali, presenti al Testimone_2 momento del sinistro hanno confermato l'investimento ad opera dell'autovettura. In particolare, dalle loro dichiarazioni emerge che: “…lo era avanti a noi, nell'entrare nel parcheggio…sempre stando sulle Pt_1 strisce pedonali, lo è stato investito da un'auto tipo Jeep – Suv nera. Questa ultima stava andando a Pt_1 marcia indietro. Era parcheggiata in una zona non consentita all'esterno del parcheggio, e si era messa in moto procedendo a retromarcia per uscire dal posto dove si era parcheggiata.”
Quanto alle lesioni subite entrambi i testi hanno dichiarato che l'auto colpì l'istante all'anca e al gluteo sinistro e, che “…. dopo l'urto cadde a terra con il ginocchio e quindi gli faceva male il ginocchio sinistro.”
Infine, entrambi i testi hanno riconosciuto il luogo del sinistro dalle fotografie mostrategli.
Tali circostanze risultano inoltre confermate dal verbale di P.S. n . 20215/20824 dell'Ospedale di
Castellammare di Stabia, dove nella voce relativa a note e prescrizioni si legge “riferisce incidente in strada occorso in Pompei”.
Nel caso in esame, in cui si controverte sull'investimento di un pedone, trova, applicazione il disposto del primo comma dell'art 2054 cc in base al quale “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Il conducente, cioè, risponde del danno provocato al pedone salvo il caso in cui risulti con certezza dalle modalità del fatto che non vi era alcuna reale possibilità di evitare da parte sua l'incidente.
Ciò ovviamente non esclude l'eventuale concorrente responsabilità del pedone. E infatti, “la presunzione di colpa del conducente dell'autoveicolo investitore prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana. Pertanto, il fatto che il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, non preclude l'indagine in ordine all'eventuale concorso di colpa del pedone danneggiato.
Una volta poi accertata la pericolosità e l'imprudenza della condotta di un pedone investito da un veicolo, la colpa di questi concorre, ai sensi dell'art. 1227 comma primo cod. civ., con quella presunta del conducente, prevista dall'art. 2054 comma primo cod. civ.” (Cass., sez. III, sent. n. 10352 del 7 agosto 2000).
Pertanto, la responsabilità del pedone investito, a differenza di quella del conducente dell'autoveicolo, non è presunta e va positivamente provata con la conseguenza che “qualora non sia possibile ricostruire la dinamica dell'incidente né sia possibile accertare i movimenti ed il comportamento del pedone immediatamente prima del sinistro, trova integrale applicazione il principio della colpa presunta a carico del conducente del veicolo” (Cass. 138/1972). In sostanza, non compete al pedone investito, fornire la prova liberatoria della propria responsabilità perché non sussiste alcuna presunzione di colpa a suo carico, spetta, invece, al conducente del veicolo investitore fornire la prova ai sensi dell'art. 2043 c.c. del comportamento imprudente del pedone al fine di escludere o attenuare la propria responsabilità o, comunque, tale prova deve positivamente emergere dall'istruzione probatoria espletata.
Nel caso in esame, proprio a causa della mancata prova diretta fornita dai convenuti in merito ed alla prova contraria fornita invece dalla deposizione testimoniale attorea sul punto, nulla di certo è emerso o è stato allegato e provato su un eventuale comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme del codice della strada;
al contrario, è emerso che il conducente del veicolo Renault Koleos, nell'effettuare una manovra di retromarcia, non rispettando la segnaletica stradale, investiva da tergo lo che Parte_1 stava attraversando sulle strisce pedonali e che a seguito dell'urto riportava varie lesioni.
Deve essere, quindi, affermata l'esclusiva responsabilità di , proprietario dell'autoveicolo Controparte_2 investitore, nella produzione del sinistro. Egli, infatti, non ha fornito alcuna prova liberatoria della propria responsabilità ai sensi dell'art. 2054, co. I, c.c. né ha provato (o, comunque, è stato positivamente accertato) un concorrente comportamento del pedone imprudente o contrario alle norme sulla circolazione stradale.
Quanto alla documentazione Ivass prodotta dalla compagnia ed all'esito della quale si evince che entrambi i testi ( hanno reso almeno una precedente testimonianza e sono stati convolti a diverso titolo in diversi incidenti) deve darsi atto che non solo i testi hanno dichiarato di aver reso precedenti testimonianze sebbene in modo generico , ma in ogni caso il numero delle testimonianze ( una e due nell'arco di 15 anni) non appare degno di rilievo così come lo scarso coinvolgimento ad altro titolo.
3.2. Sul quantum.
Tanto premesso sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della documentazione sanitaria e della visita del danneggiato e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti.
In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che in conseguenza del denunciato sinistro, ha Parte_1 riportato i seguenti postumi permanenti: “ forte trauma contusivo diretto al ginocchio sx , che ha portato ad una frattura-distacco parcellare dell'apice rotuleo e ad una frattura con lieve infossamento dell'emipiatto tibiale esterno” valutato congruo e coerente con le modalità di produzione degli eventi traumatici descritti ed accertati e con quanto emerge dalla documentazione medica, da cui sono residuati postumi permanenti nella percentuale del 5% cui vanno aggiunti a titolo di ITT giorni 4 ITP giorni 30 al 75% ITP giorni 20 al 50% e giorni 20 al 25%.
Pertanto, il danno non patrimoniale subito dall'istante può essere liquidato in via equitativa, in attuali euro
€ 6.039,04 per postumi permanenti al 5% in un soggetto leso di anni 40; € 2.292,46 per l'inabilità temporanea relativa quantificata ponendo alla base i criteri fissati dalla tabella di cui all'art. 139 del d.lgs
209/2005, aggiornata al 2024 - d.m. 16/07/2024); dunque in favore del danneggiato può essere riconosciuto l'importo globale di € 8.331,50 a titolo di danno non patrimoniale.
Avendo l'istante agito al fine di ottenere il risarcimento di ogni voce di danno da lui subita, vale a dire tutti i danni non patrimoniali subiti in seguito al denunciato sinistro, occorre svolgere alcune precisazioni. Alla luce dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza della S.C., resa a Sezioni Unite, n.
26972/08, “il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, nel senso che deve ristorare interamente il pregiudizio, ma non oltre;
in altre parole, il danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c., identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.
Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. È compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”.
In particolare il c.d. danno morale, come sostenuto nella richiamata pronuncia dalla Suprema Corte, integra pregiudizio non patrimoniale laddove trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata - ove sia, cioè, allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti - non come componente di un più complesso pregiudizio non patrimoniale;
pertanto, nel caso in cui si lamentino degenerazioni patologiche della sofferenza si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Ne consegue che determina, quindi, duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso, sovente liquidato in percentuale (da un terzo alla metà) del primo.
Pertanto, il giudice dovrà procedere ad un'adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza: il danno biologico assume, quindi, valore autonomo ed è, pertanto, risarcibile indipendentemente dagli altri effetti di carattere negativo potenzialmente derivanti dal sinistro, vale a dire dal mancato guadagno (cd. lucrum cessans), o dalle sofferenze derivanti dalla lesione (cd. danno morale); con la ulteriore conseguenza che, nel quadro più ampio del risarcimento del danno alla persona, lo stesso assume una posizione centrale e prioritaria, in quanto primo effetto dell'illecito, sempre riscontrabile e sempre risarcibile, mentre le ulteriori conseguenze, e cioè il lucro cessante ed il danno morale, sono danni puramente eventuali, che richiedono a loro volta un autonomo e distinto risarcimento solo ove sussistano in concreto e vengano inoltre provati.
Anche la giurisprudenza di Cassazione ha ribadito tale principio affermando, nella sentenza n. 17209 del
2015, che in caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologi-co patito. E ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micro-permanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare. Per cui se, in linea di principio, il danno morale per le micro-permanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria, per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'“autonomia ontologica” del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento.
Del resto, diversamente opinando, ha aggiunto la S.C., si arriverebbe non solo “ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato” ma anche a duplicazioni risarcitorie (laddove operasse un automatismo parametrato al biologico) che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato. Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 d.lgs. 209/2005, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte “le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e la prova degli stessi, anche mediante te lo strumento delle presunzioni” (Cass. sez. III Civile, sentenza 28 maggio – 27 agosto 2015, n. 17209).
Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità, nella fattispecie in esame non può, quindi, essere riconosciuto alcunché a titolo di danno morale, atteso che l'istante si è limitata a domandare il ristoro del
“danno morale” in aggiunta al pregiudizio biologico, omettendo di argomentare sull'incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e non provando, come invece sarebbe stato suo preciso onere, di aver subìto una sofferenza morale di entità tale da giustificare una personalizzazione del ristoro riconosciuto a titolo di danno all'integrità psico-fisica. Di conseguenza nulla va riconosciuto a titolo di danno morale.
Al danneggiato compete poi, a titolo di danno patrimoniale, oltre all'importo di euro 347.00 per le spese mediche sostenute e documentate, ritenute congrue dal ctu.
In conclusione, il danno subito da è pari ad euro 8.678,50. Parte_1
Nella liquidazione del danno causato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto, però, anche del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovutagli a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta sarebbe potuta essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, ma in questo caso gli interessi stessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass., 10-3-2000, n. 2796). Tali interessi, avendo natura compensativa del mancato godimento della somma liquidata a titoli di risarcimento del danno, concorrono con la rivalutazione monetaria, che tende alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale antecedente al fatto illecito e devono essere calcolati - in mancanza di circostanze particolari - anno per anno, sul valore della somma via via rivalutata nell'arco di tempo compreso tra l'evento dannoso e la liquidazione (Cass. 27 marzo
1997 n. 2745).
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi, è, per quanto sopra detto quella risultante dalla devalutazione di € 8.678,50 al momento dell'incidente (10.04.2015). Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 10.04.2015 all'attualità.
Sulla somma così ottenuta vanno riconosciuti gli interessi dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4. Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e di liquidano come in dispositivo, in ragione dell'accolto, pertanto le stesse si liquidano sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 147/22 , applicando i minimi in ragione della semplicità della natura del giudizio e del fatto che il valore dell'accolto è prossimo allo scaglione inferiore, con attribuzione al difensore Di Lorenzo Gianluca dichiaratosi antistatario.
Le spese di c.t.u. si pongono in via definitiva a carico dei convenuti in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, II sezione civile, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_2
- Accerta e dichiara che la responsabilità del sinistro dedotto in lite va ascritta in via esclusiva al conducente dell'autoveicolo Renault Koleos di proprietà di e per l'effetto: Controparte_2
-Condanna in persona del legale rapp.te p.t., e , in solido tra CP_3 CP_1 Controparte_2 loro, al pagamento in favore di dell'importo residuo complessivo di euro 8.678,50 a titolo Parte_1 risarcitorio per la causale specificata in parte motiva, oltre interessi computati sulla somma risultante dalla devalutazione del predetto importo al momento dell'incidente (10/04/2015), e progressivamente rivalutata, anno per anno, dal 10/04/2015 all'attualità, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
-Condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell'Avv. Di Lorenzo Gianluca, spese che liquida in € 2540,00 per compensi professionali oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute;
- Pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro
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Così deciso in Torre Annunziata , il 6 giugno 2025
Il Giudice dott.ssa Luisa Zicari