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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/12/2025, n. 1827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1827 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO RT OR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. US De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SCIMEMI CALOGERO VALERIO e
SAPIENZA LA appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
NISTA VITTORIO;
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore legale rappresentante pro tempore, contumace appellati
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/2/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 4569/2019 del 18/10/2019 resa dal Tribunale di Palermo, con cui era stata disattesa la sua domanda di risarcimento danni avanzate nei confronti di e di per un sinistro occorso all'autoveicolo Skoda CP_2 CP_1
Octavia targato EV 983 RY, ad essi ceduto a noleggio.
costituendosi, ha contestato integralmente il gravame, chiedendone il CP_1
rigetto; accertato, invece, l'intervenuto fallimento della è stato Controparte_2
regolarmente integrato il contradditorio nei confronti della curatela, rimasta contumace.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite hanno così concluso. appellante: “conclude come in atti e chiede che la causa venga posta in decisione”; appellato “conclude richiamando le conclusioni riportate nella comparsa CP_1
di costituzione e risposta del 14.05.2020, che qui si abbiano per riportate e trascritte”.
Indi, giusta ordinanza del 25 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda in fatto trae origine dal sinistro stradale occorso l'11/1/2016, allorquando alla guida dell'autovettura CP_1
Skoda Octavia targata EV983RY– locata da in forza di contratto di Parte_1
noleggio concluso con – percorrendo un tratto autostradale in condizioni CP_2
climatiche avverse, sbandò impattando contro il guardrail e arrecando notevoli danni al veicolo noleggiato.
di conseguenza, aveva addotto di essere creditrice di € 16.631,13, pari Parte_1
ai costi necessari per il ripristino dell'autovettura, così addebitando € 4.500,00 sulla carta di credito utilizzata dal noleggiatore, e avviando il giudizio per vedersi riconosciuto il restante importo di € 9.131,13. Tale pretesa è stata disattesa dal Tribunale, ritenendo indimostrata la titolarità del veicolo in capo a all'epoca del sinistro. Parte_1
Col gravame, quest'ultima contesta integralmente la sentenza, insistendo nel chiesto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 risarcimento dei danni.
Ciò premesso, devesi innanzitutto evidenziare che fondata risulta la doglianza relativa alla titolarità del rapporto controverso: è, infatti, sulla scorta della natura contrattuale
(noleggio di autoveicolo) di detto rapporto che deve essere riconosciuta detta titolarità. In dettaglio, si legge al punto 2.4 delle condizioni generali di contratto che “in conformità a quanto previsto dall'art. 1588 cod. civ, il cliente si obbliga a risarcire il locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al cliente medesimo”. Dunque, Parte_1
agisce nella qualità di locatore, qualità che emerge chiaramente dal regolamento
[...]
contrattuale e che non necessita di essere accompagnata da altri documenti che attestino la proprietà o la concessione in leasing della cosa danneggiata.
Tuttavia, è in punto di conseguenze dell'evento che la pretesa non può trovare accoglimento. Difatti, e nello stipulare il contratto di CP_2 CP_1
noleggio, hanno pure aderito alla copertura assicurativa facoltativa “Car protection plus”, limitando la propria responsabilità secondo quanto previsto allo stesso punto 2.4 delle già menzionate condizioni generali, in forza della quale il cliente è esonerato dal pagamento
Cont delle penali denominate CDW (con riferimento all'ipotesi di danni al veicolo) e
(rispetto ad eventualità di furto o incendio) , salvo che il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave del locatario, restando fermo in tal caso il diritto del locatore al risarcimento integrale.
Ebbene, dal rapporto della polizia stradale redatto all'esito del sinistro risulta che perse il controllo del veicolo noleggiato percorrendo un tratto autostradale CP_1
bagnato a causa condizioni metereologiche avverse (pioggia e vento forte), a seguito del quale venne contestata al conducente la violazione – oltre che dell'art. 15 c.d.s., relativamente al danneggiamento del guardrail – dei commi da 2 a 11 dell'art. 141 c.d.s., quindi per non aver “conserva(to) il controllo del proprio veicolo ed essere (stato) in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 qualsiasi ostacolo prevedibile”. Si tratta di circostanze di fatto che non valgono a integrare la forma “grave” di colpa che impedirebbe agli odierni appellati di essere coperti dalla clausola Car protection plus; in altri termini, dalla ricostruzione della vicenda in fatto non emerge alcun elemento a sostegno della colpa grave di
[...]
in occasione del sinistro avvenuto a bordo del veicolo noleggiato da CP_1 Parte_1
invocata da quest'ultimo ma rimasta indimostrata.
[...]
Difatti, la specifica fattispecie in relazione alla quale è stata comminata la sanzione amministrativa involge un criterio di mera individuazione di colpa generica, non attribuibile a più specifica violazione (quale, ad esempio, il superamento del limite di velocità), e per quanto ricavabile dal citato rapporto desunta solo dalla circostanza della perdita di controllo del veicolo: quanto su quest'ultima abbiamo inciso le condizioni meteorologiche o della sede stradale rispetto alla condotta di guida non è dato evincerlo, di guisa che non è configurabile una particolare colpa dell'automobilista nel senso invocato dall'odierna appellante, integrante cioè quella gravità prevista dalla clausola negoziale.
Pertanto, dovendosi comunque disattendere, seppure con la diversa motivazione sin qui esplicitata, la pretesa, il gravame deve conclusivamente essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali, pure sul punto deve essere confermata la statuizione del
Tribunale stante la soccombenza. Anche quelle del presente grado, infine, per il medesimo principio, vanno poste a carico dell'appellante, liquidate come indicato in dispositivo (in favore della sola parte costituita).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
24/02/2020 avverso la sentenza n. 4569/2019 resa dal Tribunale di Palermo il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 18/10/2019.
Condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_2 CP_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
US De RE TO RT OR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. TO RT OR Presidente
Dott.ssa Virginia Marletta Consigliere
Dott. US De RE Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 353/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti SCIMEMI CALOGERO VALERIO e
SAPIENZA LA appellante contro
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
NISTA VITTORIO;
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
curatore legale rappresentante pro tempore, contumace appellati
Oggetto: rapporti contrattuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 24/2/2020, ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 4569/2019 del 18/10/2019 resa dal Tribunale di Palermo, con cui era stata disattesa la sua domanda di risarcimento danni avanzate nei confronti di e di per un sinistro occorso all'autoveicolo Skoda CP_2 CP_1
Octavia targato EV 983 RY, ad essi ceduto a noleggio.
costituendosi, ha contestato integralmente il gravame, chiedendone il CP_1
rigetto; accertato, invece, l'intervenuto fallimento della è stato Controparte_2
regolarmente integrato il contradditorio nei confronti della curatela, rimasta contumace.
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti costituite hanno così concluso. appellante: “conclude come in atti e chiede che la causa venga posta in decisione”; appellato “conclude richiamando le conclusioni riportate nella comparsa CP_1
di costituzione e risposta del 14.05.2020, che qui si abbiano per riportate e trascritte”.
Indi, giusta ordinanza del 25 luglio 2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiati i principali fatti di causa, la vicenda in fatto trae origine dal sinistro stradale occorso l'11/1/2016, allorquando alla guida dell'autovettura CP_1
Skoda Octavia targata EV983RY– locata da in forza di contratto di Parte_1
noleggio concluso con – percorrendo un tratto autostradale in condizioni CP_2
climatiche avverse, sbandò impattando contro il guardrail e arrecando notevoli danni al veicolo noleggiato.
di conseguenza, aveva addotto di essere creditrice di € 16.631,13, pari Parte_1
ai costi necessari per il ripristino dell'autovettura, così addebitando € 4.500,00 sulla carta di credito utilizzata dal noleggiatore, e avviando il giudizio per vedersi riconosciuto il restante importo di € 9.131,13. Tale pretesa è stata disattesa dal Tribunale, ritenendo indimostrata la titolarità del veicolo in capo a all'epoca del sinistro. Parte_1
Col gravame, quest'ultima contesta integralmente la sentenza, insistendo nel chiesto
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 risarcimento dei danni.
Ciò premesso, devesi innanzitutto evidenziare che fondata risulta la doglianza relativa alla titolarità del rapporto controverso: è, infatti, sulla scorta della natura contrattuale
(noleggio di autoveicolo) di detto rapporto che deve essere riconosciuta detta titolarità. In dettaglio, si legge al punto 2.4 delle condizioni generali di contratto che “in conformità a quanto previsto dall'art. 1588 cod. civ, il cliente si obbliga a risarcire il locatore di qualsiasi danno, per qualsiasi ragione occorso all'autoveicolo, qualora non provi che il danno sia accaduto per causa non imputabile al cliente medesimo”. Dunque, Parte_1
agisce nella qualità di locatore, qualità che emerge chiaramente dal regolamento
[...]
contrattuale e che non necessita di essere accompagnata da altri documenti che attestino la proprietà o la concessione in leasing della cosa danneggiata.
Tuttavia, è in punto di conseguenze dell'evento che la pretesa non può trovare accoglimento. Difatti, e nello stipulare il contratto di CP_2 CP_1
noleggio, hanno pure aderito alla copertura assicurativa facoltativa “Car protection plus”, limitando la propria responsabilità secondo quanto previsto allo stesso punto 2.4 delle già menzionate condizioni generali, in forza della quale il cliente è esonerato dal pagamento
Cont delle penali denominate CDW (con riferimento all'ipotesi di danni al veicolo) e
(rispetto ad eventualità di furto o incendio) , salvo che il danno sia ascrivibile a dolo o colpa grave del locatario, restando fermo in tal caso il diritto del locatore al risarcimento integrale.
Ebbene, dal rapporto della polizia stradale redatto all'esito del sinistro risulta che perse il controllo del veicolo noleggiato percorrendo un tratto autostradale CP_1
bagnato a causa condizioni metereologiche avverse (pioggia e vento forte), a seguito del quale venne contestata al conducente la violazione – oltre che dell'art. 15 c.d.s., relativamente al danneggiamento del guardrail – dei commi da 2 a 11 dell'art. 141 c.d.s., quindi per non aver “conserva(to) il controllo del proprio veicolo ed essere (stato) in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente
l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 qualsiasi ostacolo prevedibile”. Si tratta di circostanze di fatto che non valgono a integrare la forma “grave” di colpa che impedirebbe agli odierni appellati di essere coperti dalla clausola Car protection plus; in altri termini, dalla ricostruzione della vicenda in fatto non emerge alcun elemento a sostegno della colpa grave di
[...]
in occasione del sinistro avvenuto a bordo del veicolo noleggiato da CP_1 Parte_1
invocata da quest'ultimo ma rimasta indimostrata.
[...]
Difatti, la specifica fattispecie in relazione alla quale è stata comminata la sanzione amministrativa involge un criterio di mera individuazione di colpa generica, non attribuibile a più specifica violazione (quale, ad esempio, il superamento del limite di velocità), e per quanto ricavabile dal citato rapporto desunta solo dalla circostanza della perdita di controllo del veicolo: quanto su quest'ultima abbiamo inciso le condizioni meteorologiche o della sede stradale rispetto alla condotta di guida non è dato evincerlo, di guisa che non è configurabile una particolare colpa dell'automobilista nel senso invocato dall'odierna appellante, integrante cioè quella gravità prevista dalla clausola negoziale.
Pertanto, dovendosi comunque disattendere, seppure con la diversa motivazione sin qui esplicitata, la pretesa, il gravame deve conclusivamente essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Quanto alle spese processuali, pure sul punto deve essere confermata la statuizione del
Tribunale stante la soccombenza. Anche quelle del presente grado, infine, per il medesimo principio, vanno poste a carico dell'appellante, liquidate come indicato in dispositivo (in favore della sola parte costituita).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta l'appello proposto da con atto di citazione del Parte_1
24/02/2020 avverso la sentenza n. 4569/2019 resa dal Tribunale di Palermo il
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 18/10/2019.
Condanna alla rifusione, in favore di , delle Parte_2 CP_1
spese processuali, liquidate in complessivi € 2.400,00, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti (ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), per il versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, l'11 dicembre 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
US De RE TO RT OR
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5