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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/10/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Maria Cusenza ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. R.G. 271 dell'anno 2020 vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 CodiceFiscale_1
Termini Imerese, via Falcone e Borsellino n. 105 presso lo studio dell'Avv.
US IN che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
(C.F. ) elettivamente domiciliato Controparte_1 CodiceFiscale_2
in Castelbuono, via Sac. Francesco Cipolla presso lo studio dell'Avv. Laura Calì
pag. 1 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note a trattazione scritta a cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il sig. ha convenuto in giudizio il sig. chiedendo Parte_1 Controparte_1
accogliersi le seguenti domande:
“Accertare ritenere e dichiarare che il sig. ha venduto al sig. Parte_1 CP_1
n. 113 capi di ovini meglio indicati nella parte motiva e di conseguenza
[...]
accertare, dichiarare e ritenere che il convenuto risulta debitore dell'attore della somma
complessiva pari ad € 6.910,00 e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di
€ 6.910,00 (seimilanovecentodieci/00), oltre interessi legali ed oltre alla rifusione di
spese, competenze ed onorari di causa”.
A sostegno della avanzata domanda adduceva di aver venduto al convenuto, in forza di scrittura privata del 15.08.2016 ed alla presenza del sig.
[...]
, n. 113 capi di ovini per i quali aveva ricevuto, dopo numerosi Per_1
solleciti, esclusivamente l'importo di €. 1.000,00 in contanti a fronte del prezzo concordato di €. 7.910,00 risultando, pertanto, creditore per la differenza.
pag. 2 Si costituiva tardivamente in giudizio il sig. contestando Controparte_1
l'esistenza ed il quantum del preteso credito, del quale eccepiva l'intervenuta prescrizione, altresì dichiarando di disconoscere l'autenticità e veridicità della scrittura privata prodotta.
Chiedeva, inoltre, la revoca dell'ordinanza ammissiva dei mezzi di prova,
emessa anteriormente alla sua costituzione in giudizio.
Rigettata la superiore richiesta all'udienza del 10.06.2022 veniva escusso il teste di parte attrice.
La causa, all'udienza del 24.11.2023 celebratasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. veniva posta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice merita accoglimento.
Le risultanze istruttorie hanno confermato le circostanze poste dal sig. a Pt_1
fondamento dell'azionata pretesa, risultando, pertanto, assolto l'onere probatorio sullo stesso gravante ai sensi dell'art. 2697 cod. civ.-.
Il teste escusso sig. ha dichiarato di aver avuto diretta Persona_1
conoscenza, perché presente, della vendita dei capi di bestiame avvenuta in data 15.08.2016 “…anche quando è stato stabilito il prezzo” avendo altresì precisato di aver visto il convenuto “portarsi via i capi di bestiame” e che lo stesso aveva
“detto al sig. che avrebbe pagato dopo la vendita dei suoi vitelli”. Pt_1
pag. 3 Risulta confermata dal teste anche la circostanza che l'acquirente ha Per_1
pagato esclusivamente una parte del prezzo pattuito e precisamente €. 1.000,00.
Il convenuto con la comparsa di costituzione si è limitato ad avanzare delle contestazioni senza provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., né chiesto di provare, alcun fatto estintivo della azionata pretesa.
Non merita accoglimento la sollevata eccezione di prescrizione del diritto di credito, non risultando decorso, rispetto alla data della vendita, il termine decennale ordinario ex art. 2946 cod. civ.-.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda proposta dal sig. Pt_1
va dichiarato che il sig. è debitore dell'attore della
[...] Controparte_1
somma di €. 6.910,00 a saldo della compravendita di bestiame del 15.08.2016,
oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Per l'effetto il sig. deve essere condannato al pagamento, in Controparte_1
favore del sig. dell'importo di €. 6.910,00 a saldo della Parte_1
compravendita di bestiame del 15.08.2016, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate in favore di parte attrice in € 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali.
pag. 4 In virtù dell'ammissione al Patrocino a Spese dello Stato le spese processuali relative alla difesa del sig. vanno poste a carico dello Stato e liquidate CP_1
con separato decreto,
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione disattesa, così provvede,
- Accoglie la domanda di parte attrice e dichiara che il sig. è Controparte_1
debitore del sig. dell'importo di €. 6.910,00 a saldo della Parte_1
compravendita di bestiame del 15.08.2016 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1
dell'importo di €. 6.910,00 a saldo della compravendita di bestiame del
15.08.2016 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale fino al soddisfo;
- Condanna al pagamento, in favore del sig. Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite liquidate in complessivi €. 2.540,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso 15% spese generali;
- Provvede con separato decreto alla liquidazione delle spese processuali di parte convenuta ammessa al Patrocino a Spese dello Stato.
Così deciso in Termini Imerese in data 6 ottobre 2025.
Il Giudice
pag. 5 Dott.ssa Maria Cusenza
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr.ssa Maria Cusenza, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44.
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