TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6783/2022 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Canelli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Carlo Conti Rossini n.13;
p.i.: P.IVA_1
- attore -
contro
Controparte_1
in persona del procuratore avv. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Auricchio, Pierantonio Basso e Paolo Gnignati giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gnignati sito in Padova, piazza Eremitani n. 18;
p.i. P.IVA_2
- convenuta -
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua ed in accoglimento del ricorso: - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dalla di Controparte_1
modificare unilateralmente le condizioni del “Contratto Collettivo per l'assicurazione delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza” per tutto quanto esposto in premessa e, per
l'effetto, dichiarare che il suddetto contratto si è rinnovato sino alla scadenza del 13.03.2029 alle medesime condizioni, originariamente vigenti. Con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la condanna in capo alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere correttamente al contratto alle condizioni
[...]
originariamente previste, riconoscendo a tutti gli iscritti, aventi i requisiti di cui all'art. 11 del D.lgs n. 252/2005 richiedenti la prestazione in rendita e, nello specifico, all'aderente che ne ha fatto espressa richiesta, i tassi tecnici di Parte_2
conversione in rendita contrattualmente previsti (0%, 1%, 2% e 2,5%) e il tasso di rendimento minimo garantito del 2,5%, sino alla prossima scadenza contrattuale. Con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della condotta posta in essere dalla Compagnia Assicurativa convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da determinarsi in virtù delle vigenti tariffe professionali forensi”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così giudicare: in via pregiudiziale
1) per le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Treviso a decidere le domande formulate dal , essendo esclusivamente Parte_1
competente al riguardo il Tribunale di Alessandria, con conseguente fissazione dei termini per la riassunzione del procedimento e con ogni statuizione a carico del in ordine alla refusione delle spese del presente giudizio;
Parte_1
2) per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, accertarsi il difetto di legittimazione attiva del in relazione alle domande proposte con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo Parte_1
del presente giudizio, dichiarando le stesse inammissibili;
2
nel merito in subordine
3) rigettarsi le domande proposte dal con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, conseguentemente accertando che alle rendite accese con decorrenza posteriore al 31/12/2019 in base al contratto di assicurazione sulla vita n. 76013 tra il e (ora ) sono Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_1
Controparte_ applicabili il tasso minimo garantito di rivalutazione modificato con comunicazione di del 26/03/2020 in atti e coefficienti di conversione in rendita al tasso tecnico dello 0% o dell'1%, come da tabelle rispettivamente allegate alle
Controparte_ condizioni di assicurazione “ed. 01/09” e alla comunicazione di del 20/07/2020 in atti;
in ogni caso
4) con vittoria di competenze e spese di causa;
in via istruttoria
5) si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e/o non assunte, con particolare riguardo alla prova per testimoni sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 13 formulati alle pagg. da 9 a 12 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di
[...]
nonché all'ordine di esibizione documentale formulato alla pag. 12 della medesima memoria. CP_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., il (Fondo nazionale pensione Parte_1
complementare per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie) conveniva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'avvenuto rinnovo del contratto stipulato tra le parti in data 13.3.2009, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice all'adempimento delle prestazioni alle condizioni ivi pattuite, tra cui, in particolare il riconoscimento agli iscritti del fondo richiedenti la rendita (nello specifico a dei tassi tecnici di conversione contrattualmente previsti (pari a 0%, 1%, 2% e 2,5 %) Parte_2
e del tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% sino alla successiva scadenza contrattuale.
3
Il ricorrente esponeva infatti di aver concluso con (al tempo e CP_1 Controparte_3 [...]
) – quale soggetto selezionato all'esito della procedura di gara indetta da Assofondipensione CP_4
(organismo rappresentativo dei fondi pensione negoziali italiani) – un contratto di gestione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia a favore dei propri iscritti.
Più nel dettaglio, in data 13.3.2009 le parti avevano sottoscritto il Contratto Collettivo per l'assicurazione delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza n. 76013, con decorrenza decennale dalla data di sottoscrizione e possibilità di rinnovo tacito per un'ulteriore decennalità, salvo preavviso da comunicarsi almeno nove mesi prima della scadenza.
Quanto all'oggetto, il contratto prevedeva, in particolare, la rivalutazione annuale delle prestazioni previdenziali in base al rendimento di una gestione separata di attivi di con il riconoscimento CP_1
agli iscritti, in ogni caso, di un tasso di interesse minimo garantito del 2,5%.
Il Fondo rappresentava di non aver ricevuto alcuna comunicazione di disdetta o di modifica delle previsioni contrattuali in prossimità della data di scadenza prevista per il 13.3.2019 e che, pertanto, il contratto doveva intendersi rinnovato automaticamente alle medesime condizioni concordate originariamente, per un'ulteriore decennalità.
Tuttavia, in data 26.3.2020, aveva comunicato la propria unilaterale decisione di modificare, con CP_1
efficacia dal 1.4.2020, i coefficienti di conversione al tasso tecnico dell'1% (in alternativa allo 0%), con conseguente impossibilità di continuare a garantire il tasso di rendimento minimo del 2,5%.
Il ricorrente manifestava fin da subito la propria ferma opposizione a tale modifica contrattuale, per poi determinarsi ad avviare il presente giudizio in seguito alla mancata attivazione da parte della compagnia assicurativa della rendita al tasso minimo garantito del 2,5% alla richiesta avanzata da una propria aderente
(signora . Parte_2
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso introduttivo ed eccependo, Controparte_1
4
in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, l'incompetenza del Tribunale di Treviso e il difetto di legittimazione attiva del Fondo in relazione alle domande avanzate.
Chiedeva, inoltre, il mutamento del rito da sommario a ordinario e, nel merito, ricostruiva il rapporto contrattuale in termini diversi da quelli descritti dal ricorrente.
La resistente, in quanto impresa assicuratrice selezionata all'esito della gara indetta da Assofondopensioni nel 2008, esponeva di aver concluso con ciascun fondo rappresentato da tale organismo nazionale, tra cui il Fondo Arco ricorrente nel presente giudizio, un contratto collettivo di gestione delle prestazioni pensionistiche complementari a favore dei rispettivi aderenti.
All'avvicinarsi della scadenza del termine decennale, Assofondopensioni chiedeva a di disporre CP_1
una proroga unitaria, fino al 31.12.2019, al fine di riallineare la durata e il termine finale dei vari contratti per poi procedere all'indizione di una nuova gara.
A fronte di tale richiesta, la compagnia assicurativa procedeva a comunicare ad ognuno dei fondi la proroga dei relativi contratti fino al 31.12.2019, senza possibilità di rinnovo e con richiesta di sottoscrizione di tale modifica contrattuale.
Tuttavia, il , a differenza della maggior parte degli altri fondi, non procedeva a sottoscrivere Parte_1
l'appendice aggiuntiva, salvo poi, successivamente alla data di scadenza del contratto, pretendere di proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni originariamente pattuite.
Pur acconsentendo alla prosecuzione del rapporto contrattuale, la resistente rappresentava tuttavia la propria intenzione di modificare i tassi tecnici originariamente concordati, in ragione della variazione dei tassi massimi garantibili così come rilevati dall'ANIA (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), secondo i medesimi criteri utilizzati in passato dall' . CP_5
Tale pretesa, a detta della compagnia, sarebbe stata legittimata da un'espressa clausola contrattuale mediante la quale le parti avevano concordato di dare rilevanza alle eventuali modifiche del tasso massimo garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto a quello minimo, coì come rilevato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 33 Codice delle assicurazioni.
5
Per tutti tali motivi, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree con conseguente CP_1
applicazione dei coefficienti di conversione in rendita al tasso tecnico dallo 0% all'1% alle rendite accese successivamente al 31.12.2019.
All'udienza di prima comparizione del 19.3.2023, celebratasi in modalità “cartolare”, il Giudice rilevava il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia assicurativa e rinviava il procedimento a tal fine.
All'udienza del 25.5.2023, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di mediazione, il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario e fissava udienza di prima comparizione al cui esito concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e all'udienza del 30.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sull'eccezione preliminare di incompetenza
Parte convenuta ha eccepito il vizio di incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto, che prevede la competenza esclusiva del foro del luogo di residenza o di domicilio del beneficiario, da intendersi unicamente quale soggetto assicurato iscritto al fondo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o validità del contratto.
L'eccezione in esame non può trovare accoglimento in quanto il presente giudizio è stato instaurato dal quale controparte del contratto collettivo nell'interesse dell'intera platea dei propri iscritti, al Parte_1
fine di riconoscere ad ognuno di essi le condizioni previste nel contratto originariamente sottoscritto.
In ragione della pluralità di posizioni interessate dalla questione giuridica in esame e al fine di evitare il proliferarsi di procedimenti analoghi in tutto il territorio nazionale con il rischio di giudicati contrastanti,
6
si ritiene che, nel caso di specie, l'individuazione convenzionale del foro dei beneficiari non escluda l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche previsto all'art. 19 cod. proc. civ. e che pertanto, parte attrice abbia correttamente individuato la competenza del Tribunale di Treviso.
2) Sull'eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla questione in esame. Parte convenuta ha infatti eccepito il difetto di legittimazione attiva del in quanto esso agirebbe nel presente giudizio Pt_1
al fine di far valere in nome proprio un diritto altrui, quello degli iscritti, al di fuori dei limiti imposti dall'art. 81 cod. proc. civ.
Sul punto occorre sottolineare che il contratto collettivo è stato fin dall'origine concluso tenendo conto sia degli interessi degli aderenti sia di quelli del fondo stesso, con conseguente legittimazione di quest'ultimo ad agire in giudizio per l'adempimento di condizioni contrattuali riguardanti tutti gli aderenti e non soltanto singole posizioni individuali.
Per tale motivo, anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
3) Sull'accertamento della vigenza del contratto
Per quanto riguarda il merito della vicenda, occorre innanzitutto accertare l'attuale vigenza o meno del contratto sottoscritto in data 13.3.2009 dalle parti del presente giudizio.
L'art. 7 del contratto ne prevede espressamente la durata decennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, “salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 mesi prima della scadenza”.
A detta del alcun preavviso sarebbe mai giunto al proprio indirizzo, con conseguente rinnovo del Pt_1
contratto per un'ulteriore decennalità – e dunque fino al 13.3.2029 – alle medesime condizioni originariamente sottoscritte, tra le quali, in particolare quelle relative alla determinazione dei tassi tecnici di conversione pari a 0%, 1%, 2% e 2,5%, con espressa previsione di un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5%.
Parte convenuta ha fornito una ricostruzione dei fatti in parte diversa, in primo luogo perché coinvolgente altresì Assofondipensione, ossia l'organismo rappresentativo dei fondi pensione italiani che aveva in
7
origine indetto la gara, vinta da per la selezione del soggetto cui affidare la gestione delle CP_1
prestazioni pensionistiche.
Secondo la versione della compagnia assicurativa, in seguito alla richiesta di Assofondipensione di allineare la data di scadenza dei vari contratti, la stessa avrebbe inviato, in data 5.6.2018, a ogni singolo fondo pensione una comunicazione di proroga generalizzata fino al 31.12.2019, con esclusione di ulteriori e successive proroghe.
A tale richiesta di proroga, il solo fondo protagonista del presente procedimento (e un altro, Fondo
Fonchim, con cui, in seguito a una vertenza giurisdizionale presso questo Tribunale, sarebbe intervenuto un accordo), non avrebbe prestato il consenso, omettendo di inviare la sottoscrizione dell'appendice di variazione del contratto.
Tuttavia, nonostante la comunicazione di proroga con termine finale al 31.12.2019, sia intervenuta nove mesi prima della scadenza del contratto, e quindi nei termini contrattualmente previsti per un eventuale preavviso di disdetta, questo Giudice ritiene che da essa non si evinca inequivocabilmente la volontà di di sciogliersi dal rapporto contrattuale. CP_1
L'assenza di un riferimento espresso alla risoluzione del vincolo contrattuale, accompagnata dal mancato assenso della controparte e, in particolare, dal fatto che entrambe abbiano continuato a dare esecuzione al contratto anche successivamente alla scadenza – sia quella originariamente prevista (13.03.2019) che, inoltre, quella indicata nella comunicazione di proroga (31.12.2019) – induce a ritenere che le parti abbiano voluto dare seguito al rapporto contrattuale.
Tale comune intenzione si deduce altresì dal comportamento delle parti nel presente procedimento.
Pertanto, deve ritenersi accertato che, in data 13.3.2019, il contratto collettivo per l'assicurazione delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza n. 76013 si è rinnovato per ulteriori dieci anni – e dunque fino al 13.3.2029 – ai sensi dell'art. 7 delle condizioni contrattuali.
4) Sulle modifiche contrattuali avanzate da CP_1
8
Accertato il rinnovo del contratto e il suo conseguente effetto vincolante tra le parti, occorre ora affrontare il tema della legittimità o meno della pretesa di di modificare l'ammontare dei tassi di CP_1
rendimento e conversione originariamente concordati.
Occorre premettere che, mediante la sottoscrizione del contratto oggetto del presente giudizio, le parti hanno delineato un sistema di erogazione delle rendite pensionistiche complementari che vede il Pt_1
quale soggetto intermediario che trasmette i premi e le richieste dei propri aderenti alla compagnia
[...]
assicurativa affinché questa proceda all'erogazione delle somme direttamente nei loro confronti.
La trasformazione del capitale in rendita avviene mediante l'applicazione al premio unico di coefficienti di conversione indicati in apposite tabelle differenziate a seconda del tasso tecnico, ossia del tasso di interesse che la compagnia riconosce in forma anticipata all'assicurato sui rendimenti delle attività di gestione separata in cui viene investito il premio unico.
Nelle tabelle di cui sopra, allegate alla polizza, sono stati indicati diversi tassi tecnici dal 2,5 % allo 0% al fine di consentire al beneficiario di scegliere se godere dei rendimenti in forma anticipata (con tasso tecnico maggiore dello 0%) o per intero di anno per anno a seconda dell'entità del rendimento stesso (in caso di tasso tecnico pari allo 0%).
Mediante apposita clausola contrattuale le parti hanno altresì previsto una misura minima di rivalutazione annua (c.d. tasso minimo garantito) pari alla differenza tra il 2,5% e il tasso tecnico eventualmente già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita (art. 16 condizioni contrattuali).
L'oggetto del presente giudizio concerne proprio l'ammontare di tali tassi ed in particolare la pretesa di avanzata per la prima volta in data 26.3.2020, di ridurne l'entità in virtù di una specifica clausola CP_1
inserita dalle parti al fine di adeguare il contenuto del contratto all'andamento dei mercati finanziari.
La clausola in esame, che si rinviene al secondo comma dell'art. 10 delle condizioni contrattuali, prevede infatti che “le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 de decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto
9
al tasso minimo garantito”, salvo poi concludere che, in tale eventualità, “il cambiamento delle condizioni finanziarie sarà applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione”.
A ulteriore supporto della legittimità della propria pretesa, a richiamato altresì i requisiti previsti CP_1
dal bando di gara indetto a monte del contratto da Assofondipensione, tra cui in particolare la previsione che il tasso minimo garantito (pari ad almeno il 2,5%) poteva eccezionalmente essere modificato nel corso del rapporto contrattuale in caso di eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall' ai sensi dell'art. 33 cod. ass., in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso CP_5
stabilito nell'offerta.
La compagnia assicuratrice avrebbe dunque fatto uso di tale clausola soltanto una volta rilevato l'effettivo cambiamento nei mercati finanziari ed in particolare, il consolidarsi di una situazione in cui il tasso minimo garantito dal contratto n. 76013 – pari al 2,5% – avesse superato il limite generale dell'interesse garantibile nei contratti del ramo vita derivante dall'art. 33 cod. ass., pari, a dicembre 2019 e gennaio 2020, allo 0,75%, così come determinato dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).
Dal canto suo, il ha contestato fin dall'origine la modifica contrattuale, in primis ritenendo Parte_1
che tale pretesa rientrasse nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 10, che contempla la possibilità di modificare i tassi di conversione alla sola scadenza del contratto e con preavviso di almeno
9 mesi.
Secondo parte attrice inoltre, pur a voler applicare il secondo comma della norma, la possibilità di utilizzare come parametro di riferimento il tasso massimo individuato dall' deve ritenersi preclusa CP_6
in ragione dell'avvenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 74/2015, dei primi due commi dell'art. 33 cod. ass.
Infatti, al tempo della sottoscrizione del contratto, l'art. 33 cod. ass. prevedeva espressamente la competenza dell'allora di determinare con regolamento, per tutti i contratti che prevedevano una CP_5
garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo che non potesse superare il 60% del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
10
Senonché, nel 2015 la norma è stata oggetto di un intervento legislativo che ha comportato l'abrogazione di tale comma e la modifica di quelli successivi, con indicazione dell'impresa stessa quale soggetto deputato a definire il tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi, attenendosi a criteri prudenziali.
Secondo parte convenuta però, in virtù dell'art. 10, comma secondo, che rimanda espressamente all'art. 33 cod. ass. “e successive modifiche ed integrazioni”, il nuovo testo normativo dovrebbe continuare a trovare applicazione facendo ad oggi riferimento alla determinazione dell'interesse massimo garantibile del ramo vita individuato direttamente dall'impresa di assicurazione che, nel caso di specie, utilizza le tabelle predisposte dall'ANIA a sua volta riproduttive dei criteri utilizzati in passato dall . CP_5
In virtù dell'applicazione del regola di buona fede di cui all'art. 1337 cod. civ. nei rapporti contrattuali che, nell'attuale interpretazione storica ha assunto un'importanza sempre maggiore quale principio posto a presidio della conservazione dell'equilibrio contrattuale nell'ambito dei contratti di durata, questo
Giudice ritiene meritevole di accoglimento la pretesa di di modificare il tasso minimo di CP_1
rendimento originariamente previsto, in ragione della previsione cristallizzata dalle parti al secondo comma dell'art. 10.
Dalla lettura della clausola contrattuale in esame, si ritiene infatti di desumere l'intenzione comune di dare rilevanza a un eventuale scostamento tra tasso minimo e tasso massimo garantito superiore allo 0,5%, così come determinato dall'allora , il cui ruolo nell'individuare tale indicatore generale era, al CP_5
tempo, previsto dalla norma di legge.
Il fatto che non sia più l'autorità di vigilanza ma direttamente la compagnia assicurativa a determinare l'ammontare del tasso massimo garantito è il risultato di un'espressa ed indicativa scelta del legislatore intervenuta sul punto nelle more del rapporto contrattuale che, secondo questo Giudice, non comporta l'esclusione dell'applicazione della relativa disposizione al caso in esame, a maggior ragione per il fatto che nell'accordo le parti hanno inequivocabilmente fatto riferimento all'art. 33 cod. ass. e alle “sue successive modifiche e integrazioni”.
11
Nel caso di specie, ha fornito la prova dei criteri utilizzati mediante il riferimento alle tabelle ad CP_1
oggi utilizzate dall'associazione di categoria, che ricalcano quelle precedentemente utilizzate dall' . CP_5
Deve dunque ritenersi che il presupposto sostanziale ai fini dell'operatività della clausola contrattuale si sia verificato, con conseguente possibilità per la compagnia assicurativa di adeguare le previsioni contrattuali alle attuali condizioni di mercato.
Considerata infine la disponibilità di così come riscontrata nella documentazione in atti (lettera CP_1
del 5.8.2020), a tenere conto delle esigenze degli iscritti del mediante l'applicazione dei tassi Pt_1
originariamente pattuiti a tutte le rendite accese entro il 31.12.2020, si ritiene di far decorrere la modifica contrattuale da tale data in poi, con conseguente applicazione dei coefficienti di conversione in rendita calcolati con tasso pari all'1% o 0% sulle richieste di erogazione di rendita pervenute al Pt_1
successivamente al 31.12.2020.
5) Sulle spese di lite
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., dell'assoluta novità, a quanto consta, della questione trattata nel presente giudizio.
Pertanto, questo Giudice ritiene che sussistano fondati motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza;
2) rigetta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione del;
Parte_1
3) in adesione alla prospettazione di e rigettando la domanda di Controparte_1 Parte_1
, accerta che alle rendite accese con decorrenza posteriore al 31/12/2020 in base al contratto di
[...]
assicurazione sulla vita n. 76013 tra il e (ora ) S.p.a. Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
sono applicabili il tasso minimo garantito di rivalutazione modificato con comunicazione di Generali
12
Italia del 26/03/2020 in atti e coefficienti di conversione in rendita al tasso tecnico dello 0% o dell'1%, come da tabelle rispettivamente allegate alle condizioni di assicurazione “ed. 01/09” e alla comunicazione di del 20/07/2020 in atti;
Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 28 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Civiero ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 6783/2022 promossa da:
Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. Ivan Canelli giusta mandato allegato telematicamente al ricorso ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Roma, via Carlo Conti Rossini n.13;
p.i.: P.IVA_1
- attore -
contro
Controparte_1
in persona del procuratore avv. Controparte_2
rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Auricchio, Pierantonio Basso e Paolo Gnignati giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Paolo Gnignati sito in Padova, piazza Eremitani n. 18;
p.i. P.IVA_2
- convenuta -
1
Conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversa istanza, ritenuta la sommarietà della cognizione della causa de qua ed in accoglimento del ricorso: - accertare e dichiarare l'illegittimità della pretesa avanzata dalla di Controparte_1
modificare unilateralmente le condizioni del “Contratto Collettivo per l'assicurazione delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza” per tutto quanto esposto in premessa e, per
l'effetto, dichiarare che il suddetto contratto si è rinnovato sino alla scadenza del 13.03.2029 alle medesime condizioni, originariamente vigenti. Con ogni consequenziale provvedimento, ivi compresa la condanna in capo alla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ad adempiere correttamente al contratto alle condizioni
[...]
originariamente previste, riconoscendo a tutti gli iscritti, aventi i requisiti di cui all'art. 11 del D.lgs n. 252/2005 richiedenti la prestazione in rendita e, nello specifico, all'aderente che ne ha fatto espressa richiesta, i tassi tecnici di Parte_2
conversione in rendita contrattualmente previsti (0%, 1%, 2% e 2,5%) e il tasso di rendimento minimo garantito del 2,5%, sino alla prossima scadenza contrattuale. Con riserva di agire con separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti e subendi a causa della condotta posta in essere dalla Compagnia Assicurativa convenuta. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da determinarsi in virtù delle vigenti tariffe professionali forensi”.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così giudicare: in via pregiudiziale
1) per le ragioni indicate nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, dichiararsi
l'incompetenza del Tribunale di Treviso a decidere le domande formulate dal , essendo esclusivamente Parte_1
competente al riguardo il Tribunale di Alessandria, con conseguente fissazione dei termini per la riassunzione del procedimento e con ogni statuizione a carico del in ordine alla refusione delle spese del presente giudizio;
Parte_1
2) per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti, accertarsi il difetto di legittimazione attiva del in relazione alle domande proposte con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo Parte_1
del presente giudizio, dichiarando le stesse inammissibili;
2
nel merito in subordine
3) rigettarsi le domande proposte dal con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., in quanto infondate in fatto ed in Parte_1
diritto, conseguentemente accertando che alle rendite accese con decorrenza posteriore al 31/12/2019 in base al contratto di assicurazione sulla vita n. 76013 tra il e (ora ) sono Parte_1 Controparte_3 Controparte_1 CP_1
Controparte_ applicabili il tasso minimo garantito di rivalutazione modificato con comunicazione di del 26/03/2020 in atti e coefficienti di conversione in rendita al tasso tecnico dello 0% o dell'1%, come da tabelle rispettivamente allegate alle
Controparte_ condizioni di assicurazione “ed. 01/09” e alla comunicazione di del 20/07/2020 in atti;
in ogni caso
4) con vittoria di competenze e spese di causa;
in via istruttoria
5) si insiste per l'ammissione delle prove non ammesse e/o non assunte, con particolare riguardo alla prova per testimoni sui capitoli di prova dal n. 1 al n. 13 formulati alle pagg. da 9 a 12 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di
[...]
nonché all'ordine di esibizione documentale formulato alla pag. 12 della medesima memoria. CP_1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., il (Fondo nazionale pensione Parte_1
complementare per i lavoratori dei settori legno, sughero, mobile, arredamento e boschivi/forestali, laterizi e manufatti in cemento, lapidei, maniglie) conveniva in giudizio chiedendo Controparte_1
l'accertamento dell'avvenuto rinnovo del contratto stipulato tra le parti in data 13.3.2009, con conseguente condanna della compagnia assicuratrice all'adempimento delle prestazioni alle condizioni ivi pattuite, tra cui, in particolare il riconoscimento agli iscritti del fondo richiedenti la rendita (nello specifico a dei tassi tecnici di conversione contrattualmente previsti (pari a 0%, 1%, 2% e 2,5 %) Parte_2
e del tasso di rendimento minimo garantito del 2,5% sino alla successiva scadenza contrattuale.
3
Il ricorrente esponeva infatti di aver concluso con (al tempo e CP_1 Controparte_3 [...]
) – quale soggetto selezionato all'esito della procedura di gara indetta da Assofondipensione CP_4
(organismo rappresentativo dei fondi pensione negoziali italiani) – un contratto di gestione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita vitalizia a favore dei propri iscritti.
Più nel dettaglio, in data 13.3.2009 le parti avevano sottoscritto il Contratto Collettivo per l'assicurazione delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza n. 76013, con decorrenza decennale dalla data di sottoscrizione e possibilità di rinnovo tacito per un'ulteriore decennalità, salvo preavviso da comunicarsi almeno nove mesi prima della scadenza.
Quanto all'oggetto, il contratto prevedeva, in particolare, la rivalutazione annuale delle prestazioni previdenziali in base al rendimento di una gestione separata di attivi di con il riconoscimento CP_1
agli iscritti, in ogni caso, di un tasso di interesse minimo garantito del 2,5%.
Il Fondo rappresentava di non aver ricevuto alcuna comunicazione di disdetta o di modifica delle previsioni contrattuali in prossimità della data di scadenza prevista per il 13.3.2019 e che, pertanto, il contratto doveva intendersi rinnovato automaticamente alle medesime condizioni concordate originariamente, per un'ulteriore decennalità.
Tuttavia, in data 26.3.2020, aveva comunicato la propria unilaterale decisione di modificare, con CP_1
efficacia dal 1.4.2020, i coefficienti di conversione al tasso tecnico dell'1% (in alternativa allo 0%), con conseguente impossibilità di continuare a garantire il tasso di rendimento minimo del 2,5%.
Il ricorrente manifestava fin da subito la propria ferma opposizione a tale modifica contrattuale, per poi determinarsi ad avviare il presente giudizio in seguito alla mancata attivazione da parte della compagnia assicurativa della rendita al tasso minimo garantito del 2,5% alla richiesta avanzata da una propria aderente
(signora . Parte_2
A seguito di regolare notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, si costituiva in giudizio contestando in fatto e in diritto il contenuto del ricorso introduttivo ed eccependo, Controparte_1
4
in via preliminare, il mancato esperimento del procedimento di mediazione obbligatoria, l'incompetenza del Tribunale di Treviso e il difetto di legittimazione attiva del Fondo in relazione alle domande avanzate.
Chiedeva, inoltre, il mutamento del rito da sommario a ordinario e, nel merito, ricostruiva il rapporto contrattuale in termini diversi da quelli descritti dal ricorrente.
La resistente, in quanto impresa assicuratrice selezionata all'esito della gara indetta da Assofondopensioni nel 2008, esponeva di aver concluso con ciascun fondo rappresentato da tale organismo nazionale, tra cui il Fondo Arco ricorrente nel presente giudizio, un contratto collettivo di gestione delle prestazioni pensionistiche complementari a favore dei rispettivi aderenti.
All'avvicinarsi della scadenza del termine decennale, Assofondopensioni chiedeva a di disporre CP_1
una proroga unitaria, fino al 31.12.2019, al fine di riallineare la durata e il termine finale dei vari contratti per poi procedere all'indizione di una nuova gara.
A fronte di tale richiesta, la compagnia assicurativa procedeva a comunicare ad ognuno dei fondi la proroga dei relativi contratti fino al 31.12.2019, senza possibilità di rinnovo e con richiesta di sottoscrizione di tale modifica contrattuale.
Tuttavia, il , a differenza della maggior parte degli altri fondi, non procedeva a sottoscrivere Parte_1
l'appendice aggiuntiva, salvo poi, successivamente alla data di scadenza del contratto, pretendere di proseguire il rapporto contrattuale alle condizioni originariamente pattuite.
Pur acconsentendo alla prosecuzione del rapporto contrattuale, la resistente rappresentava tuttavia la propria intenzione di modificare i tassi tecnici originariamente concordati, in ragione della variazione dei tassi massimi garantibili così come rilevati dall'ANIA (Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici), secondo i medesimi criteri utilizzati in passato dall' . CP_5
Tale pretesa, a detta della compagnia, sarebbe stata legittimata da un'espressa clausola contrattuale mediante la quale le parti avevano concordato di dare rilevanza alle eventuali modifiche del tasso massimo garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto a quello minimo, coì come rilevato dall'ISVAP ai sensi dell'art. 33 Codice delle assicurazioni.
5
Per tutti tali motivi, concludeva chiedendo il rigetto delle domande attoree con conseguente CP_1
applicazione dei coefficienti di conversione in rendita al tasso tecnico dallo 0% all'1% alle rendite accese successivamente al 31.12.2019.
All'udienza di prima comparizione del 19.3.2023, celebratasi in modalità “cartolare”, il Giudice rilevava il mancato espletamento del tentativo di mediazione obbligatoria in materia assicurativa e rinviava il procedimento a tal fine.
All'udienza del 25.5.2023, dato atto dell'infruttuosità del tentativo di mediazione, il Giudice, su richiesta delle parti, disponeva il mutamento del rito da semplificato a ordinario e fissava udienza di prima comparizione al cui esito concedeva i termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Successivamente, la causa veniva ritenuta matura per la decisione, e all'udienza del 30.1.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter cod. proc. civ., i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni.
Il Giudice tratteneva quindi la causa in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ. per le comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
1) Sull'eccezione preliminare di incompetenza
Parte convenuta ha eccepito il vizio di incompetenza del Tribunale adito in ragione dell'art. 13 delle condizioni generali del contratto, che prevede la competenza esclusiva del foro del luogo di residenza o di domicilio del beneficiario, da intendersi unicamente quale soggetto assicurato iscritto al fondo, per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o validità del contratto.
L'eccezione in esame non può trovare accoglimento in quanto il presente giudizio è stato instaurato dal quale controparte del contratto collettivo nell'interesse dell'intera platea dei propri iscritti, al Parte_1
fine di riconoscere ad ognuno di essi le condizioni previste nel contratto originariamente sottoscritto.
In ragione della pluralità di posizioni interessate dalla questione giuridica in esame e al fine di evitare il proliferarsi di procedimenti analoghi in tutto il territorio nazionale con il rischio di giudicati contrastanti,
6
si ritiene che, nel caso di specie, l'individuazione convenzionale del foro dei beneficiari non escluda l'applicazione del foro generale delle persone giuridiche previsto all'art. 19 cod. proc. civ. e che pertanto, parte attrice abbia correttamente individuato la competenza del Tribunale di Treviso.
2) Sull'eccezione preliminare del difetto di legittimazione attiva
Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla questione in esame. Parte convenuta ha infatti eccepito il difetto di legittimazione attiva del in quanto esso agirebbe nel presente giudizio Pt_1
al fine di far valere in nome proprio un diritto altrui, quello degli iscritti, al di fuori dei limiti imposti dall'art. 81 cod. proc. civ.
Sul punto occorre sottolineare che il contratto collettivo è stato fin dall'origine concluso tenendo conto sia degli interessi degli aderenti sia di quelli del fondo stesso, con conseguente legittimazione di quest'ultimo ad agire in giudizio per l'adempimento di condizioni contrattuali riguardanti tutti gli aderenti e non soltanto singole posizioni individuali.
Per tale motivo, anche questa eccezione non può trovare accoglimento.
3) Sull'accertamento della vigenza del contratto
Per quanto riguarda il merito della vicenda, occorre innanzitutto accertare l'attuale vigenza o meno del contratto sottoscritto in data 13.3.2009 dalle parti del presente giudizio.
L'art. 7 del contratto ne prevede espressamente la durata decennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, “salvo preavviso delle parti che dovrà essere comunicato almeno 9 mesi prima della scadenza”.
A detta del alcun preavviso sarebbe mai giunto al proprio indirizzo, con conseguente rinnovo del Pt_1
contratto per un'ulteriore decennalità – e dunque fino al 13.3.2029 – alle medesime condizioni originariamente sottoscritte, tra le quali, in particolare quelle relative alla determinazione dei tassi tecnici di conversione pari a 0%, 1%, 2% e 2,5%, con espressa previsione di un tasso di rendimento minimo garantito del 2,5%.
Parte convenuta ha fornito una ricostruzione dei fatti in parte diversa, in primo luogo perché coinvolgente altresì Assofondipensione, ossia l'organismo rappresentativo dei fondi pensione italiani che aveva in
7
origine indetto la gara, vinta da per la selezione del soggetto cui affidare la gestione delle CP_1
prestazioni pensionistiche.
Secondo la versione della compagnia assicurativa, in seguito alla richiesta di Assofondipensione di allineare la data di scadenza dei vari contratti, la stessa avrebbe inviato, in data 5.6.2018, a ogni singolo fondo pensione una comunicazione di proroga generalizzata fino al 31.12.2019, con esclusione di ulteriori e successive proroghe.
A tale richiesta di proroga, il solo fondo protagonista del presente procedimento (e un altro, Fondo
Fonchim, con cui, in seguito a una vertenza giurisdizionale presso questo Tribunale, sarebbe intervenuto un accordo), non avrebbe prestato il consenso, omettendo di inviare la sottoscrizione dell'appendice di variazione del contratto.
Tuttavia, nonostante la comunicazione di proroga con termine finale al 31.12.2019, sia intervenuta nove mesi prima della scadenza del contratto, e quindi nei termini contrattualmente previsti per un eventuale preavviso di disdetta, questo Giudice ritiene che da essa non si evinca inequivocabilmente la volontà di di sciogliersi dal rapporto contrattuale. CP_1
L'assenza di un riferimento espresso alla risoluzione del vincolo contrattuale, accompagnata dal mancato assenso della controparte e, in particolare, dal fatto che entrambe abbiano continuato a dare esecuzione al contratto anche successivamente alla scadenza – sia quella originariamente prevista (13.03.2019) che, inoltre, quella indicata nella comunicazione di proroga (31.12.2019) – induce a ritenere che le parti abbiano voluto dare seguito al rapporto contrattuale.
Tale comune intenzione si deduce altresì dal comportamento delle parti nel presente procedimento.
Pertanto, deve ritenersi accertato che, in data 13.3.2019, il contratto collettivo per l'assicurazione delle prestazioni complementari in forma di rendita vitalizia con maggiorazione in caso di non autosufficienza n. 76013 si è rinnovato per ulteriori dieci anni – e dunque fino al 13.3.2029 – ai sensi dell'art. 7 delle condizioni contrattuali.
4) Sulle modifiche contrattuali avanzate da CP_1
8
Accertato il rinnovo del contratto e il suo conseguente effetto vincolante tra le parti, occorre ora affrontare il tema della legittimità o meno della pretesa di di modificare l'ammontare dei tassi di CP_1
rendimento e conversione originariamente concordati.
Occorre premettere che, mediante la sottoscrizione del contratto oggetto del presente giudizio, le parti hanno delineato un sistema di erogazione delle rendite pensionistiche complementari che vede il Pt_1
quale soggetto intermediario che trasmette i premi e le richieste dei propri aderenti alla compagnia
[...]
assicurativa affinché questa proceda all'erogazione delle somme direttamente nei loro confronti.
La trasformazione del capitale in rendita avviene mediante l'applicazione al premio unico di coefficienti di conversione indicati in apposite tabelle differenziate a seconda del tasso tecnico, ossia del tasso di interesse che la compagnia riconosce in forma anticipata all'assicurato sui rendimenti delle attività di gestione separata in cui viene investito il premio unico.
Nelle tabelle di cui sopra, allegate alla polizza, sono stati indicati diversi tassi tecnici dal 2,5 % allo 0% al fine di consentire al beneficiario di scegliere se godere dei rendimenti in forma anticipata (con tasso tecnico maggiore dello 0%) o per intero di anno per anno a seconda dell'entità del rendimento stesso (in caso di tasso tecnico pari allo 0%).
Mediante apposita clausola contrattuale le parti hanno altresì previsto una misura minima di rivalutazione annua (c.d. tasso minimo garantito) pari alla differenza tra il 2,5% e il tasso tecnico eventualmente già conteggiato nel calcolo dei coefficienti di conversione in rendita (art. 16 condizioni contrattuali).
L'oggetto del presente giudizio concerne proprio l'ammontare di tali tassi ed in particolare la pretesa di avanzata per la prima volta in data 26.3.2020, di ridurne l'entità in virtù di una specifica clausola CP_1
inserita dalle parti al fine di adeguare il contenuto del contratto all'andamento dei mercati finanziari.
La clausola in esame, che si rinviene al secondo comma dell'art. 10 delle condizioni contrattuali, prevede infatti che “le eventuali modifiche del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall'ISVAP, ai sensi dell'art. 33 de decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni non hanno effetto sul presente contratto, fatta eccezione per eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto
9
al tasso minimo garantito”, salvo poi concludere che, in tale eventualità, “il cambiamento delle condizioni finanziarie sarà applicabile al contratto esclusivamente con riferimento agli aderenti non ancora inseriti in assicurazione”.
A ulteriore supporto della legittimità della propria pretesa, a richiamato altresì i requisiti previsti CP_1
dal bando di gara indetto a monte del contratto da Assofondipensione, tra cui in particolare la previsione che il tasso minimo garantito (pari ad almeno il 2,5%) poteva eccezionalmente essere modificato nel corso del rapporto contrattuale in caso di eventuali riduzioni del tasso massimo di interesse garantito, determinato dall' ai sensi dell'art. 33 cod. ass., in misura pari o superiore allo 0,5% rispetto al tasso CP_5
stabilito nell'offerta.
La compagnia assicuratrice avrebbe dunque fatto uso di tale clausola soltanto una volta rilevato l'effettivo cambiamento nei mercati finanziari ed in particolare, il consolidarsi di una situazione in cui il tasso minimo garantito dal contratto n. 76013 – pari al 2,5% – avesse superato il limite generale dell'interesse garantibile nei contratti del ramo vita derivante dall'art. 33 cod. ass., pari, a dicembre 2019 e gennaio 2020, allo 0,75%, così come determinato dall'ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici).
Dal canto suo, il ha contestato fin dall'origine la modifica contrattuale, in primis ritenendo Parte_1
che tale pretesa rientrasse nel campo di applicazione del primo comma dell'art. 10, che contempla la possibilità di modificare i tassi di conversione alla sola scadenza del contratto e con preavviso di almeno
9 mesi.
Secondo parte attrice inoltre, pur a voler applicare il secondo comma della norma, la possibilità di utilizzare come parametro di riferimento il tasso massimo individuato dall' deve ritenersi preclusa CP_6
in ragione dell'avvenuta abrogazione, ad opera del d.lgs. 74/2015, dei primi due commi dell'art. 33 cod. ass.
Infatti, al tempo della sottoscrizione del contratto, l'art. 33 cod. ass. prevedeva espressamente la competenza dell'allora di determinare con regolamento, per tutti i contratti che prevedevano una CP_5
garanzia di tasso di interesse, un tasso di interesse massimo che non potesse superare il 60% del tasso medio dei prestiti obbligazionari dello Stato.
10
Senonché, nel 2015 la norma è stata oggetto di un intervento legislativo che ha comportato l'abrogazione di tale comma e la modifica di quelli successivi, con indicazione dell'impresa stessa quale soggetto deputato a definire il tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita, in coerenza con le proprie politiche di investimento e del sistema di gestione dei rischi, attenendosi a criteri prudenziali.
Secondo parte convenuta però, in virtù dell'art. 10, comma secondo, che rimanda espressamente all'art. 33 cod. ass. “e successive modifiche ed integrazioni”, il nuovo testo normativo dovrebbe continuare a trovare applicazione facendo ad oggi riferimento alla determinazione dell'interesse massimo garantibile del ramo vita individuato direttamente dall'impresa di assicurazione che, nel caso di specie, utilizza le tabelle predisposte dall'ANIA a sua volta riproduttive dei criteri utilizzati in passato dall . CP_5
In virtù dell'applicazione del regola di buona fede di cui all'art. 1337 cod. civ. nei rapporti contrattuali che, nell'attuale interpretazione storica ha assunto un'importanza sempre maggiore quale principio posto a presidio della conservazione dell'equilibrio contrattuale nell'ambito dei contratti di durata, questo
Giudice ritiene meritevole di accoglimento la pretesa di di modificare il tasso minimo di CP_1
rendimento originariamente previsto, in ragione della previsione cristallizzata dalle parti al secondo comma dell'art. 10.
Dalla lettura della clausola contrattuale in esame, si ritiene infatti di desumere l'intenzione comune di dare rilevanza a un eventuale scostamento tra tasso minimo e tasso massimo garantito superiore allo 0,5%, così come determinato dall'allora , il cui ruolo nell'individuare tale indicatore generale era, al CP_5
tempo, previsto dalla norma di legge.
Il fatto che non sia più l'autorità di vigilanza ma direttamente la compagnia assicurativa a determinare l'ammontare del tasso massimo garantito è il risultato di un'espressa ed indicativa scelta del legislatore intervenuta sul punto nelle more del rapporto contrattuale che, secondo questo Giudice, non comporta l'esclusione dell'applicazione della relativa disposizione al caso in esame, a maggior ragione per il fatto che nell'accordo le parti hanno inequivocabilmente fatto riferimento all'art. 33 cod. ass. e alle “sue successive modifiche e integrazioni”.
11
Nel caso di specie, ha fornito la prova dei criteri utilizzati mediante il riferimento alle tabelle ad CP_1
oggi utilizzate dall'associazione di categoria, che ricalcano quelle precedentemente utilizzate dall' . CP_5
Deve dunque ritenersi che il presupposto sostanziale ai fini dell'operatività della clausola contrattuale si sia verificato, con conseguente possibilità per la compagnia assicurativa di adeguare le previsioni contrattuali alle attuali condizioni di mercato.
Considerata infine la disponibilità di così come riscontrata nella documentazione in atti (lettera CP_1
del 5.8.2020), a tenere conto delle esigenze degli iscritti del mediante l'applicazione dei tassi Pt_1
originariamente pattuiti a tutte le rendite accese entro il 31.12.2020, si ritiene di far decorrere la modifica contrattuale da tale data in poi, con conseguente applicazione dei coefficienti di conversione in rendita calcolati con tasso pari all'1% o 0% sulle richieste di erogazione di rendita pervenute al Pt_1
successivamente al 31.12.2020.
5) Sulle spese di lite
Nel caso di specie, la regolamentazione delle spese di lite deve tenere conto, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ., dell'assoluta novità, a quanto consta, della questione trattata nel presente giudizio.
Pertanto, questo Giudice ritiene che sussistano fondati motivi per compensare integralmente le spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Treviso, composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giulia Civiero, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza;
2) rigetta l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione del;
Parte_1
3) in adesione alla prospettazione di e rigettando la domanda di Controparte_1 Parte_1
, accerta che alle rendite accese con decorrenza posteriore al 31/12/2020 in base al contratto di
[...]
assicurazione sulla vita n. 76013 tra il e (ora ) S.p.a. Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
sono applicabili il tasso minimo garantito di rivalutazione modificato con comunicazione di Generali
12
Italia del 26/03/2020 in atti e coefficienti di conversione in rendita al tasso tecnico dello 0% o dell'1%, come da tabelle rispettivamente allegate alle condizioni di assicurazione “ed. 01/09” e alla comunicazione di del 20/07/2020 in atti;
Controparte_1
4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Treviso, 28 maggio 2025.
Il Giudice dott.ssa Giulia Civiero
13