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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/03/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza di discussione del 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3059/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. to Montuoro Michelina Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Carmine Barone CP_1
RESISTENTE RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver presentato, in data 24.5.2019 domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, protocollo che la domanda veniva accolta ed il beneficio Controparte_2 erogato per le 18 mensilità; che stante la permanenza di tutti i requisiti presentava in data 2.12.2020 la domanda di rinnovo per le ulteriori 18 mensilità prot. CP_3
2020-3621594 anch'essa accolta;
che il beneficio veniva ulteriormente riconosciuto con decorrenza dalla domanda presentata in data 4.07.2022 ed Controparte_4 erogato sino al momento della revoca dell'aprile 2023; che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per legge l' con successivi provvedimenti provvedeva alla CP_1 revoca del beneficio erogato sulla base di queste tre domande in quanto a seguito di indagini di polizia giudiziaria risultava che la ricorrente aveva reso false dichiarazioni nell'istanza RDC;
che con successive tre distinte missive chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate e rispettivamente: l'importo pari ad euro 17.428,92 ricevuto da gennaio 2021a giugno 2022, l'importo pari ad euro 11.479,04 ricevuto da giugno 2019 a novembre 2020, l'importo pari ad euro 8.970 ricevuto da agosto 2022 ad aprile 2023. Deduceva che la revoca fondata sul mancato possesso del requisito della residenza decennale alla data della domanda ammnistrativa era illegittima avendo sempre risieduto in Italia sin dal 2007 come evincibile dal permesso di soggiorno illimitato e dalla documentazione medica in atti ed essendo pertanto in possesso dei requisiti di residenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/19, conv. in L. n. 26/2019.
Ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola Sezione Lavoro chiedendo di: “accertare e dichiarare il proprio diritto e quello del suo nucleo familiare alla percezione del reddito di cittadinanza prot. MA e, per l'effetto Controparte_2 annullare l'indebito pari ad € 11.479,04 a titolo di restituzione somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza ricevuto dal gennaio da lei ricevuto da giugno
2019 a novembre 2020; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra e Parte_1 del suo nucleo familiare alla percezione del reddito di cittadinanza prot. MA e per l'effetto annullare l'indebito pari ad € 17.428,92 a Controparte_2 titolo di restituzione somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza ricevuto dal gennaio 2021 a giugno 2022; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
e del suo nucleo familiare al reddito di cittadinanza prot. MA Parte_1 per l'effetto annullare l'indebito pari ad € 8.970 a titolo di Controparte_4 restituzione somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza ricevuto da agosto 2022 ad aprile 2023; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
e del suo nucleo familiare al reddito di cittadinanza prot. MA C.F._1 6135014 e per l'effetto condannare l' al pagamento delle rate indebitamente CP_1 trattenute con decorrenza maggio 2023; condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza della domanda alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, depositati in atti, ed insisteva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la stessa veniva decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Oggetto del presente giudizio è della sussistenza del diritto della ricorrente a godere del reddito di cittadinanza, riconosciutole dall' sulla base di tre distinte domande CP_1 ammnistrative e presentate in data 24.5.2019, 2.12.2020 e 4.07.2022, e della conseguente legittimità della richiesta avanzata dall' di restituzione delle somme CP_1 indebite percepite a tale titolo, a seguito della revoca del beneficio ex art. 7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (conv., con modifiche, nella legge n.26 del 28 marzo 2019) .
Va preliminarmente osservato che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”.
Orbene, a fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Nella Circolare summenzionata si legge infatti:” ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…” “I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuitività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.” L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce, quindi, “una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.” Si tratta di elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o un contratto di affitto o ancora CP_1 vecchi permessi di soggiorno, etc. (Cfr. Si veda nello stesso senso Sent. RG. N.
2818/2022 del 19.4.23, Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro)
Ciò posto, nel caso di specie, dai documenti agli atti del giudizio non emergono oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente, da almeno 10 anni prima della data di presentazione della prima domanda amministrativa per il RDC presentata in data 24.5.2019.
Infatti, sono stati prodotti in giudizio al fine di dimostrare una residenza in Italia sia pure non anagrafica antecedente a maggio 2009 solo due certificati medici del 09.3.2007 e dell'11.4.2007 che in quanto isolati non appaiono idonei a fornire la prova che fosse negli anni 2007 e 2009 comunque presente sul territorio italiano, nei termini di una “stabile e regolare ” residenza effettiva . Con riferimento alla seconda domanda ammnistrativa del 2.12.2020 valgono le medesime considerazioni non essendo stata prodotta altra documentazione idonea a comprovare una regolare residenza effettiva della ricorrente in Italia sin dal 2.12.2010.
Infine, con riguardo alla terza domanda amministrativa presentata in data 4.07.2022, si osserva che la ricorrente ha depositato in giudizio il nulla osta, rilasciato dallo sportello unico immigrazione di Napoli, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato richiesto da in data 31.01.2011 ma tuttavia non è stato prodotto in Parte_2 giudizio il successivo contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto dalla ricorrente e da presentarsi alla Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia a pena di decadenza. Relativamente all'anno 2011 sono stati poi depositati due certificati medici entrambi datati 11.4.2011, mentre la residenza anagrafica presso il Comune di
Ottaviano è registrata a partire dal 12.11.2012 .
A fronte di tali dati la Guardia di Finanza ha accerto che il primo ingresso in Italia della ricorrente è avvenuto il 15.3.2013 come risulta anche dal permesso di soggiorno illimitato che le è stato rilasciato in data 19.07.2018 ( ed a tal fine è richiesta un residenza di 5 anni- dunque 2013) e che il rapporto di lavoro con la CP_5
è stato instaurato solo a decorrere dal 7.5.2023. Non appare dunque provato
[...] neppure che la ricorrente risiedesse effettivamente in Italia sin dal 2011. Si rileva che l'art.7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (conv., con modifiche, nella legge n.26 del 28 marzo 2019), invocato dall' , così dispone: “Fermo quanto CP_1 previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Nel caso in esame alla luce di quanto appurato nel presente giudizio la ricorrente non ha reso informazioni veritiere circa la residenza poste a fondamento delle tre istanze amministrative di concessione del RDC.
Infine, per mera completezza si osserva, - in virtù del contenuto delle note di trattazione scritta (che peraltro sono note difensive non autorizzate) depositate dalla parte ricorrente per l'udienza del 19.3.2025- che nel ricorso non è stata eccepita l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite ( sotto il profilo del legittimo affidamento, della buona fede del percipente e della disciplina in generale dell'indebito assistenziale ) bensì l'insussistenza dell'indebito per essere la ricorrente in possesso dei requisiti di legge. Ne discende che le ulteriori eccezioni in tema di irripetibilità sollevate in dette note sono da considerarsi inammissibili in quanto tardivamente formulate
In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con CP_ conseguente legittimità dell'istanza di restituzione avanzata da relativamente agli importi percepiti in base alle istanze amministrative del 24.5.2019, 2.12.2020 e
4.07.2022.
Le spese di lite sono compensate stante la natura della controversia e le condizioni economiche della parte come documentate agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Nola, 19.3.2025 Si comunichi.
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Daniela Ammendola, ha pronunziato all'udienza di discussione del 19.3.2025 ex art. 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 3059/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp. e dif. dall'avv. to Montuoro Michelina Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., rapp. e dif. dall'avv. Carmine Barone CP_1
RESISTENTE RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.5.2024 la parte ricorrente in epigrafe premetteva: di aver presentato, in data 24.5.2019 domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, protocollo che la domanda veniva accolta ed il beneficio Controparte_2 erogato per le 18 mensilità; che stante la permanenza di tutti i requisiti presentava in data 2.12.2020 la domanda di rinnovo per le ulteriori 18 mensilità prot. CP_3
2020-3621594 anch'essa accolta;
che il beneficio veniva ulteriormente riconosciuto con decorrenza dalla domanda presentata in data 4.07.2022 ed Controparte_4 erogato sino al momento della revoca dell'aprile 2023; che nonostante la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per legge l' con successivi provvedimenti provvedeva alla CP_1 revoca del beneficio erogato sulla base di queste tre domande in quanto a seguito di indagini di polizia giudiziaria risultava che la ricorrente aveva reso false dichiarazioni nell'istanza RDC;
che con successive tre distinte missive chiedeva la restituzione delle somme indebitamente erogate e rispettivamente: l'importo pari ad euro 17.428,92 ricevuto da gennaio 2021a giugno 2022, l'importo pari ad euro 11.479,04 ricevuto da giugno 2019 a novembre 2020, l'importo pari ad euro 8.970 ricevuto da agosto 2022 ad aprile 2023. Deduceva che la revoca fondata sul mancato possesso del requisito della residenza decennale alla data della domanda ammnistrativa era illegittima avendo sempre risieduto in Italia sin dal 2007 come evincibile dal permesso di soggiorno illimitato e dalla documentazione medica in atti ed essendo pertanto in possesso dei requisiti di residenza di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), del D.L. n. 4/19, conv. in L. n. 26/2019.
Ciò premesso, adiva il Tribunale di Nola Sezione Lavoro chiedendo di: “accertare e dichiarare il proprio diritto e quello del suo nucleo familiare alla percezione del reddito di cittadinanza prot. MA e, per l'effetto Controparte_2 annullare l'indebito pari ad € 11.479,04 a titolo di restituzione somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza ricevuto dal gennaio da lei ricevuto da giugno
2019 a novembre 2020; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra e Parte_1 del suo nucleo familiare alla percezione del reddito di cittadinanza prot. MA e per l'effetto annullare l'indebito pari ad € 17.428,92 a Controparte_2 titolo di restituzione somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza ricevuto dal gennaio 2021 a giugno 2022; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra
e del suo nucleo familiare al reddito di cittadinanza prot. MA Parte_1 per l'effetto annullare l'indebito pari ad € 8.970 a titolo di Controparte_4 restituzione somme per pagamento non dovuto del reddito di cittadinanza ricevuto da agosto 2022 ad aprile 2023; accertare e dichiarare il diritto della sig.ra Parte_1
e del suo nucleo familiare al reddito di cittadinanza prot. MA C.F._1 6135014 e per l'effetto condannare l' al pagamento delle rate indebitamente CP_1 trattenute con decorrenza maggio 2023; condannare in ogni caso la parte resistente al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura”. CP_ Si costituiva in giudizio l' deducendo l'infondatezza della domanda alla luce degli accertamenti effettuati dalla Guardia di Finanza, depositati in atti, ed insisteva per il rigetto della domanda con vittoria delle spese di lite. Rinviata la causa per discussione, all'odierna udienza a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la stessa veniva decisa con sentenza contestuale le cui motivazioni di seguito si illustrano.
Nel merito la domanda è infondata e, pertanto, deve essere rigettata. Oggetto del presente giudizio è della sussistenza del diritto della ricorrente a godere del reddito di cittadinanza, riconosciutole dall' sulla base di tre distinte domande CP_1 ammnistrative e presentate in data 24.5.2019, 2.12.2020 e 4.07.2022, e della conseguente legittimità della richiesta avanzata dall' di restituzione delle somme CP_1 indebite percepite a tale titolo, a seguito della revoca del beneficio ex art. 7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (conv., con modifiche, nella legge n.26 del 28 marzo 2019) .
Va preliminarmente osservato che ai sensi dell'art. 1 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il reddito di cittadinanza è una misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. La norma successiva indica i beneficiari precisando che: “Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare , come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; (…)”.
Orbene, a fronte di tale dato normativo, con circolare del 14 aprile 2020 n. 3803, il
Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il requisito della residenza protratta complessivamente per almeno 10 anni deve intendersi riferito alla effettiva presenza del richiedente sul territorio italiano e non alla iscrizione anagrafica, consentendo all'interessato di fornire prova della sua presenza anche in assenza di iscrizione. Nella Circolare summenzionata si legge infatti:” ai fini dell'accertamento del requisito di cui sopra, i competenti servizi comunali possono chiedere ai soggetti, con regolare titolo di soggiorno, richiedenti il RdC, di dimostrare - qualora non risultasse sufficiente il ricorso alle verifiche anagrafiche - la sussistenza della residenza effettiva, mediante oggettivi ed univoci elementi di riscontro…” “I servizi anagrafici deputati alla verifica del requisito di residenza potranno chiedere ai beneficiari di RdC di dimostrare la sussistenza della residenza effettiva decennale (e di quella della biennale continuitività prima della domanda), da provarsi con elementi oggettivi di riscontro. I servizi potranno ricostruire l'effettiva situazione del soggetto in relazione alla vantata residenza effettiva decennale (e della continuatività come detto nell'ultimo biennio) avente le caratteristiche fissate dalla giurisprudenza di legittimità (elemento oggettivo e soggettivo) in collaborazione con il cittadino ed anche con altri Comuni e, solo in esito all'inesistenza, di riscontri obiettivi potrà ritenersi non soddisfatto il requisito di ordine anagrafico.” L'attestazione come risultante dai registri anagrafici costituisce, quindi, “una mera presunzione del luogo di residenza del destinatario superabile con altri mezzi di prova consentiti dall'ordinamento.” Si tratta di elementi di riscontro oggettivi ed univoci che attestano la regolare presenza sul territorio, quali un contratto di lavoro, l'estratto conto contributivo dell' documenti medici, scolastici o un contratto di affitto o ancora CP_1 vecchi permessi di soggiorno, etc. (Cfr. Si veda nello stesso senso Sent. RG. N.
2818/2022 del 19.4.23, Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro)
Ciò posto, nel caso di specie, dai documenti agli atti del giudizio non emergono oggettivi e univoci elementi di riscontro della effettiva e regolare presenza sul territorio nazionale dell'odierno ricorrente, da almeno 10 anni prima della data di presentazione della prima domanda amministrativa per il RDC presentata in data 24.5.2019.
Infatti, sono stati prodotti in giudizio al fine di dimostrare una residenza in Italia sia pure non anagrafica antecedente a maggio 2009 solo due certificati medici del 09.3.2007 e dell'11.4.2007 che in quanto isolati non appaiono idonei a fornire la prova che fosse negli anni 2007 e 2009 comunque presente sul territorio italiano, nei termini di una “stabile e regolare ” residenza effettiva . Con riferimento alla seconda domanda ammnistrativa del 2.12.2020 valgono le medesime considerazioni non essendo stata prodotta altra documentazione idonea a comprovare una regolare residenza effettiva della ricorrente in Italia sin dal 2.12.2010.
Infine, con riguardo alla terza domanda amministrativa presentata in data 4.07.2022, si osserva che la ricorrente ha depositato in giudizio il nulla osta, rilasciato dallo sportello unico immigrazione di Napoli, alla sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato richiesto da in data 31.01.2011 ma tuttavia non è stato prodotto in Parte_2 giudizio il successivo contratto di soggiorno per lavoro subordinato sottoscritto dalla ricorrente e da presentarsi alla Sportello Unico entro 8 giorni dall'ingresso in Italia a pena di decadenza. Relativamente all'anno 2011 sono stati poi depositati due certificati medici entrambi datati 11.4.2011, mentre la residenza anagrafica presso il Comune di
Ottaviano è registrata a partire dal 12.11.2012 .
A fronte di tali dati la Guardia di Finanza ha accerto che il primo ingresso in Italia della ricorrente è avvenuto il 15.3.2013 come risulta anche dal permesso di soggiorno illimitato che le è stato rilasciato in data 19.07.2018 ( ed a tal fine è richiesta un residenza di 5 anni- dunque 2013) e che il rapporto di lavoro con la CP_5
è stato instaurato solo a decorrere dal 7.5.2023. Non appare dunque provato
[...] neppure che la ricorrente risiedesse effettivamente in Italia sin dal 2011. Si rileva che l'art.7, comma 4, d.l. 28 gennaio 2019, n.4 (conv., con modifiche, nella legge n.26 del 28 marzo 2019), invocato dall' , così dispone: “Fermo quanto CP_1 previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”. Nel caso in esame alla luce di quanto appurato nel presente giudizio la ricorrente non ha reso informazioni veritiere circa la residenza poste a fondamento delle tre istanze amministrative di concessione del RDC.
Infine, per mera completezza si osserva, - in virtù del contenuto delle note di trattazione scritta (che peraltro sono note difensive non autorizzate) depositate dalla parte ricorrente per l'udienza del 19.3.2025- che nel ricorso non è stata eccepita l'irripetibilità delle somme indebitamente percepite ( sotto il profilo del legittimo affidamento, della buona fede del percipente e della disciplina in generale dell'indebito assistenziale ) bensì l'insussistenza dell'indebito per essere la ricorrente in possesso dei requisiti di legge. Ne discende che le ulteriori eccezioni in tema di irripetibilità sollevate in dette note sono da considerarsi inammissibili in quanto tardivamente formulate
In conclusione, alla luce di quanto esposto, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con CP_ conseguente legittimità dell'istanza di restituzione avanzata da relativamente agli importi percepiti in base alle istanze amministrative del 24.5.2019, 2.12.2020 e
4.07.2022.
Le spese di lite sono compensate stante la natura della controversia e le condizioni economiche della parte come documentate agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola- Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Nola, 19.3.2025 Si comunichi.
IL GL
Dott.ssa Daniela Ammendola