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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 01/07/2025, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2536 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Cosenza;
- opponente -
contro
(già (c.f./p.iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Valeria Fabbrani;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 580/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari l'8.9.2020, depositato in pari data e notificato il 6.10.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n. 580/2020 (reso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.9.2020 e notificato il
6.10.2020), con il quale - su istanza di - le era stato intimato il pagamento Controparte_2 della somma di € 28.176,17, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 1828798067 del
3.8.2018, afferente a consumi di energia elettrica presso l'utenza sita in Corigliano Rossano al viale dei Normanni n. 320. Ha dedotto l'inidoneità della avversa documentazione a supportare la pretesa in esame, motivo per cui concludeva per la declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria, così invocando la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.5.2021 si è costituita in giudizio
[...]
(già , la quale ha contestato in fatto ed in Controparte_1 Controparte_2
diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. Ebbene, operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, par d'uopo registrare come parte opponente non abbia in Cont alcun modo contestato tanto l'esistenza del rapporto negoziale intercorso con quanto il fatto che l'odierna opposta abbia erogato regolarmente energia elettrica per il periodo oggetto della fattura per cui è causa, incentrando - di
contro
- le proprie censure sulla mancanza di prova in merito alla consistenza dell'avversa pretesa creditoria, lamentando anche l'esosità degli importi richiesti.
A fronte di tale contestazione, l'odierna opposta non ha fornito prova dell'effettivo quantitativo di energia elettrica fornita;
a tal riguardo, non è stata prodotta documentazione idonea a dare esatta ed inequivoca contezza della consistenza dei consumi addebitati sull'utenza in questione nel periodo in esame, attesa l'inidoneità allo scopo, nella fase di cognizione piena, della fattura emessa nei confronti dell'utente finale ed azionata in sede monitoria. Invero, si è limitata a Controparte_1
sostenere che “la fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stata emessa sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal Distributore di rete”, senza, però, allegare alcuna documentazione proveniente dal distributore (E-Distribuzione S.p.A.) che attesti la correttezza delle rilevazioni poste a fondamento della fattura in oggetto, ed a ribadire la fondatezza del credito richiamando gli stessi documenti allegati nella fase monitoria (estratto autentico notarile delle scritture contabili, estratto conto e fattura insoluta), prontamente contestati da parte opponente ed inidonei a fondare la richiesta di condanna nel giudizio a cognizione piena.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 580/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari l'8.9.2020, depositato in pari data e notificato il 6.10.2020, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 860,00 per la fase di studio;
€ 620,00 per la fase introduttiva;
€ 920,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2536/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre € 98,00 per esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in secondo grado, iscritta al n. 2536 del R.G.A.C. 2020, promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Domenico Cosenza;
- opponente -
contro
(già (c.f./p.iva Controparte_1 Controparte_2
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. P.IVA_1
Valeria Fabbrani;
- società opposta -
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 580/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari l'8.9.2020, depositato in pari data e notificato il 6.10.2020.
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. n. 580/2020 (reso dal Tribunale di Castrovillari in data 8.9.2020 e notificato il
6.10.2020), con il quale - su istanza di - le era stato intimato il pagamento Controparte_2 della somma di € 28.176,17, oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale debito rinveniente dall'asserito mancato pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 1828798067 del
3.8.2018, afferente a consumi di energia elettrica presso l'utenza sita in Corigliano Rossano al viale dei Normanni n. 320. Ha dedotto l'inidoneità della avversa documentazione a supportare la pretesa in esame, motivo per cui concludeva per la declaratoria di inesistenza della pretesa creditoria azionata da controparte in sede monitoria, così invocando la revoca del provvedimento monitorio opposto, con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 7.5.2021 si è costituita in giudizio
[...]
(già , la quale ha contestato in fatto ed in Controparte_1 Controparte_2
diritto i rilievi, le deduzioni e le domande di parte opponente - di cui ha invocato l'integrale rigetto, con il favore di spese e competenze di causa - ribadendo la piena fondatezza della propria pretesa creditoria e la legittimità del proprio operato.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale e all'udienza “cartolare” del 27.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti difensivi conclusionali.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio è ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
2. È, altresì, noto come la fattura commerciale abbia valore di prova scritta limitatamente alla fase monitoria, mentre nel giudizio di opposizione il credito deve essere oggetto di prova secondo le ordinarie regole processuali.
Per orientamento giurisprudenziale ormai costante, le fatture commerciali - pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo - nel giudizio di cognizione, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato, né comportano alcuna inversione dell'onere della prova in caso di contestazione dell'an e del quantum del credito vantato in giudizio.
A tal riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha avuto modo di specificare che la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con le conseguenze che, laddove in sede di opposizione il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, potendo al massimo rappresentare un mero indizio (vedasi, ex multis,
Cass. Civ, sez. II, sentenza n. 299 del 12.01.2016).
Se, dunque, nella fase monitoria la fattura integrata dall'estratto autentico delle scritture contabili costituisce presupposto per la valida emissione del decreto ingiuntivo, la contestazione che una parte svolga in sede di opposizione in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga la medesima a fornire al giudice la prova dell'esistenza e dell'esatto ammontare del credito stesso.
3. A tanto va aggiunto come il principio di non contestazione tragga fondamento dal nuovo testo dell'art. 115, comma 1 c.p.c., come modificato dalla legge n. 69/2009, secondo cui nei processi relativi a diritti disponibili se una parte non contesta specificamente i fatti specifici e precisi allegati dall'altra parte, il giudice deve porli a fondamento della decisione dovendoli ritenere provati.
Il principio di non contestazione comporta, in capo alle parti processuali, un onere di attivazione al fine di contestare i fatti posti a fondamento della domanda giudiziale. Laddove ciò non avvenga, la non contestazione assume la veste di comportamento processuale rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, trattandosi di principio che assume rilievo determinante anche al fine di non rendere impossibile o comunque eccessivamente difficile l'adempimento dell'onere probatorio incombente su ei qui dicit ed evitare così il compimento di attività inutili in un'ottica di semplificazione ed economia processuale.
Detto altrimenti, il principio di non contestazione comporta che nei processi relativi a diritti disponibili i fatti non contestati siano posti fuori dal thema probandum, per cui - non necessitando di essere provati - devono essere considerati come esistenti dal giudice.
Il deficit di contestazione rende inutile provare il fatto, poiché non controverso, vincolando il giudice a tenerne conto senza alcuna necessità di convincersi della sua esistenza.
L'onere di contestazione, da intendersi quale “onere di contestazione specifica e tempestiva, col relativo corollario della non necessità di prova riguardo ai fatti non tempestivamente contestati, e, a fortiori, non contestati tout court”, ha trovato autorevole consacrazione anche nella nota sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione del 23 gennaio 2002, n. 761.
Pertanto, incombe sulla parte il preciso onere di prendere posizione sui fatti posti da parte avversaria a base della propria pretesa, con la conseguenza che la non contestazione diventa comportamento processualmente valutabile. In particolare, il contegno processuale del convenuto sostanziale che non contesti i fatti costitutivi del diritto allegati dall'attore sostanziale comporta, in applicazione del principio dispositivo che caratterizza il processo civile, l'inutilità di inserire i fatti stessi all'interno del thema probandum, per la rinuncia della parte a ciò interessata ed onerata a renderli appunto fatti controversi.
4. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
5. Ebbene, operato tale preliminare inquadramento e venendo all'esame del merito della questione sottoposta al vaglio di questo Tribunale, par d'uopo registrare come parte opponente non abbia in Cont alcun modo contestato tanto l'esistenza del rapporto negoziale intercorso con quanto il fatto che l'odierna opposta abbia erogato regolarmente energia elettrica per il periodo oggetto della fattura per cui è causa, incentrando - di
contro
- le proprie censure sulla mancanza di prova in merito alla consistenza dell'avversa pretesa creditoria, lamentando anche l'esosità degli importi richiesti.
A fronte di tale contestazione, l'odierna opposta non ha fornito prova dell'effettivo quantitativo di energia elettrica fornita;
a tal riguardo, non è stata prodotta documentazione idonea a dare esatta ed inequivoca contezza della consistenza dei consumi addebitati sull'utenza in questione nel periodo in esame, attesa l'inidoneità allo scopo, nella fase di cognizione piena, della fattura emessa nei confronti dell'utente finale ed azionata in sede monitoria. Invero, si è limitata a Controparte_1
sostenere che “la fattura posta a base del ricorso per decreto ingiuntivo è stata emessa sulla scorta dei dati di consumo ricostruiti dal Distributore di rete”, senza, però, allegare alcuna documentazione proveniente dal distributore (E-Distribuzione S.p.A.) che attesti la correttezza delle rilevazioni poste a fondamento della fattura in oggetto, ed a ribadire la fondatezza del credito richiamando gli stessi documenti allegati nella fase monitoria (estratto autentico notarile delle scritture contabili, estratto conto e fattura insoluta), prontamente contestati da parte opponente ed inidonei a fondare la richiesta di condanna nel giudizio a cognizione piena.
Pertanto, sulla scorta di tale ordine di ragioni l'opposizione proposta da deve Parte_1
essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 580/2020, emesso dal Tribunale di
Castrovillari l'8.9.2020, depositato in pari data e notificato il 6.10.2020, restando così assorbito lo scrutinio di ogni ulteriore profilo dedotto dalle parti.
6. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa, dell'attività effettivamente prestata e del basso livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, € 860,00 per la fase di studio;
€ 620,00 per la fase introduttiva;
€ 920,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 1.500,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2536/2020 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione promossa da e, per l'effetto, revoca il decreto Parte_1
ingiuntivo opposto, dichiarando non dovute le somme con esso richieste.
2) Condanna parte opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere - in favore di parte opponente - le spese di lite che liquida in € 3.900,00 per compensi professionali, oltre € 98,00 per esborsi ed accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Castrovillari, il 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Matteo Prato
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il Processo dott.ssa Rosanna
D'Amico.