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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/06/2025, n. 1926 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1926 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3640/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3640/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COCCI TOMMASO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VELTRI TIZIANO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COCCI TOMMASO
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Visto il ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 09 marzo 2023 da nel Parte_1
procedimento sovra rubricato, avverso il provvedimento del Questore di Prato n. 100/2022 del 14 novembre 2022 e notificato 08 febbraio 2023, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 03 novembre 2022 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati: pagina 1 di 6 - Risultava che l'istante è giunto in Italia nel 1999; ha avuto due figlie sul territorio nazionale nel 2001 e nel 2003; ha compiuto dei reati molto gravi nel periodo compreso fra il 2005 e
2006 per i quali è stato condannato con sentenza della corte d'Assise di Appello di Firenze divenuta irrevocabile il 22 settembre 2010 a 7 anni di reclusione, divenuti 8 anni e 5 mesi per un provvedimento di cumulo delle pene del Procuratore Generale della Repubblica di
Firenze del 07 marzo 2011; è stato scarcerato nell'aprile 2017, è rimasto privo di un titolo di soggiorno senza ottemperare all'obbligo di abbandonare il territorio nazionale previsto dalla sentenza sopra richiamata al momento che ha presentato istanza di protezione speciale;
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente anche dopo la scarcerazione non ha dimostrato una condotta rispettosa delle norme ed istituzioni nazionali e nulla risulta del percorso di vita e di emancipazione del ricorrente.
Il Questore, in data 14 novembre 2022, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario lo sforzo fatto da parte del ricorrente di una integrazione sia in ambito familiare che lavorativo adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
L'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica non si costituiva nel presente giudizio.
Il Pubblico Ministero in data 11 aprile 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
In data 26 giugno 2024 veniva disposta dal giudice delegato all'istruttoria l'audizione del ricorrente dove dichiarava:
“ADR: Confermo le mie generalità. Vivo a con la mia famiglia con due figlie di 23 e 21 anni. Ho CP_2
un appartamento in affitto con la mia famiglia. Tutti hanno un permesso regolare.
ADR: Lavoro presso l'impresa Gruccie, operaio che mi occupo di riparare dei macchinari;
ho un contratto a tempo indeterminato
ADR: Mi trovo bene in Italia;
anche i miei genitori e mio fratello sono in Italia con il permesso di soggiorno;
nel mio paese non ho più nessuno;
ADR: In carcere ho preso il diploma e frequentato dei corsi professionali.”
L'Avv. Veltri specificava in udienza che il ricorrente durante la detenzione in carcere ha sempre avuto rapporti con i suoi familiari che andavano a trovarlo;
inoltre ha avuto l'affidamento al servizio sociale che estingue il reato e gli effetti penali;
ha avuto il provvedimento dove non risulta pericoloso;
ha avuto la riabilitazione.
pagina 2 di 6 A conclusione dell'udienza 20 marzo 2025 richiesta per integrare la documentazione depositata nel corso del giudizio e per ricevere ulteriori approfondimenti richiesti alla Procura della Repubblica, il
Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico,
pagina 3 di 6 lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto è emerso nel corso del giudizio, ha lasciato il proprio Paese nel 1999 e vive in Italia con la propria famiglia ormai da oltre 25 anni.
Nonostante i gravi precedenti penali, di cui ha scontato la pena, oggi vive a in Parte_1 CP_2
un appartamento comprato dalla figlia, ha un lavoro stabile e parla e comprende molto bene la lingua italiana. Ha in particolare prodotto le buste paghe annualità 2022 -2023 -2024 -2025, cud 2024 - 2025 con buoni redditi annuali, contratto a tempo indeterminato. Significativo risulta l'impegno sostenuto dallo stesso per riscattarsi dal suo passato, come già risultava dall'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Padova del 28 marzo 2017, nella quale non applicava la misura di sicurezza dell'espulsione e dichiarava cessata la pericolosità sociale del ricorrente. La stessa Procura della
Repubblica in data 19 marzo 2025 comunicava al Giudice delegato all'istruttoria, su sua richiesta, che
“non ci sono nuove/ulteriori notizie a carico del soggetto”.
pagina 4 di 6 In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Cina, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia e dopo aver scontato le pene inflitte, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
1. Riconosce a (C.F. ) il diritto alla protezione speciale;
Parte_1 C.F._1
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai pagina 5 di 6 sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l.
130/2020;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Monteverde Presidente relatore estensore dott.ssa Barbara Fabbrini Giudice dott. Massimiliano Sturiale Giudice
In esito all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al n. r.g. 3640/2023 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. COCCI TOMMASO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. VELTRI TIZIANO ( ) Indirizzo Telematico;
, elettivamente C.F._2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. COCCI TOMMASO
RICORRENTE contro
(C.F. - Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F.
[...] P.IVA_2
RESISTENTE
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Controparte_3
Tribunale di Firenze
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
Visto il ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. depositato in data 09 marzo 2023 da nel Parte_1
procedimento sovra rubricato, avverso il provvedimento del Questore di Prato n. 100/2022 del 14 novembre 2022 e notificato 08 febbraio 2023, di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per Protezione Speciale ai sensi dell'art. 19, co. 1.2, D. Lgs. 286/1998;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il proprio Ricorso , nato in [...] il [...], contestava il provvedimento di Parte_1
diniego del permesso di soggiorno per protezione speciale, disposto dalla Questura di . CP_2
Dagli atti acquisiti nel corso del procedimento, emerge che, in data 03 novembre 2022 la Commissione
Territoriale di Firenze, esprimeva parere non favorevole, in quanto esaminati gli atti allegati: pagina 1 di 6 - Risultava che l'istante è giunto in Italia nel 1999; ha avuto due figlie sul territorio nazionale nel 2001 e nel 2003; ha compiuto dei reati molto gravi nel periodo compreso fra il 2005 e
2006 per i quali è stato condannato con sentenza della corte d'Assise di Appello di Firenze divenuta irrevocabile il 22 settembre 2010 a 7 anni di reclusione, divenuti 8 anni e 5 mesi per un provvedimento di cumulo delle pene del Procuratore Generale della Repubblica di
Firenze del 07 marzo 2011; è stato scarcerato nell'aprile 2017, è rimasto privo di un titolo di soggiorno senza ottemperare all'obbligo di abbandonare il territorio nazionale previsto dalla sentenza sopra richiamata al momento che ha presentato istanza di protezione speciale;
- Ha ritenuto che un allontanamento del territorio nazionale non comporti una violazione del diritto alla vita privata e familiare dell'istante, in quanto il richiedente anche dopo la scarcerazione non ha dimostrato una condotta rispettosa delle norme ed istituzioni nazionali e nulla risulta del percorso di vita e di emancipazione del ricorrente.
Il Questore, in data 14 novembre 2022, rigettava quindi l'istanza in base al parere negativo della
Commissione Territoriale di Firenze, assumendo il proprio atto come vincolato al parere espresso.
Nel ricorso si contestano le conclusioni cui è giunto il provvedimento impugnato, sostenendosi al contrario lo sforzo fatto da parte del ricorrente di una integrazione sia in ambito familiare che lavorativo adeguata sul territorio nazionale, come dimostrata dalla documentazione depositata.
L'Avvocatura dello Stato per la parte pubblica non si costituiva nel presente giudizio.
Il Pubblico Ministero in data 11 aprile 2024, depositava agli atti: certificato del casellario giudiziario, certificato dei carichi pendenti, elenco precedenti dattiloscopici.
In data 26 giugno 2024 veniva disposta dal giudice delegato all'istruttoria l'audizione del ricorrente dove dichiarava:
“ADR: Confermo le mie generalità. Vivo a con la mia famiglia con due figlie di 23 e 21 anni. Ho CP_2
un appartamento in affitto con la mia famiglia. Tutti hanno un permesso regolare.
ADR: Lavoro presso l'impresa Gruccie, operaio che mi occupo di riparare dei macchinari;
ho un contratto a tempo indeterminato
ADR: Mi trovo bene in Italia;
anche i miei genitori e mio fratello sono in Italia con il permesso di soggiorno;
nel mio paese non ho più nessuno;
ADR: In carcere ho preso il diploma e frequentato dei corsi professionali.”
L'Avv. Veltri specificava in udienza che il ricorrente durante la detenzione in carcere ha sempre avuto rapporti con i suoi familiari che andavano a trovarlo;
inoltre ha avuto l'affidamento al servizio sociale che estingue il reato e gli effetti penali;
ha avuto il provvedimento dove non risulta pericoloso;
ha avuto la riabilitazione.
pagina 2 di 6 A conclusione dell'udienza 20 marzo 2025 richiesta per integrare la documentazione depositata nel corso del giudizio e per ricevere ulteriori approfondimenti richiesti alla Procura della Repubblica, il
Giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso merita accoglimento. Occorre innanzitutto considerare che “La nuova protezione speciale si presenta, prima facie, caratterizzata da un compasso di ampiezza almeno corrispondente a quello della protezione umanitaria previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 convertito con modificazioni nella legge n. 132/2018, nell'interpretazione che di detta forma di protezione è fornita dal consolidato orientamento di questa Corte (Cass., sez. I, 23 febbraio 2018, n. 4455; Cass., SS.UU.,
13 novembre 2019, n. 29459; Cass., sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17130; Cass., sez. I, ordinanza
20.01.2020, n. 1104)” (Cass., sez. II, 12 febbraio 2021, n. 3705).
La Corte di Cassazione, facendo il punto sulla protezione umanitaria, ora da estendere alla protezione speciale, ha definito i seri motivi umanitari come un catalogo aperto, che consente all'ordinamento italiano (con facoltà riconosciuta dall'ordinamento europeo) di riconoscere allo straniero il diritto a essere accolto sul territorio nazionale, tenuto conto sia del maggior raggio d'azione del diritto di asilo costituzionale definito dall'art. 10, comma 3 Cost. (per chi non ha nel proprio paese l'esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana), che del rispetto del principio del 'non refoulement' consacrato a livello internazionale dall'art. 3 C.E.D.U. e dall'art. 19, comma 2 della Carta di Nizza, (per chi potrebbe essere sottoposto a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti), nonché di situazioni di emergenza (i motivi di carattere umanitario) nel paese di origine, di natura transitoria che, a prescindere dalla causa umana o naturale, rendono insostenibile il ritorno del richiedente nel suo Paese, tenuto conto anche della presumibile durata della situazione emergenziale
(Cass. Sent. n. 4455/2018).
La possibilità di concedere un permesso umanitario integra in sostanza una clausola di salvaguardia del sistema, idonea a valorizzare particolari condizioni di vulnerabilità dei soggetti richiedenti asilo, passibili di essere aggravate dal respingimento e legate, ad esempio, a motivi di salute (con rischio di perdita delle opportunità di cura garantite in Italia) o di età, o anche relative all'esposizione personale alla grave instabilità politica e all'insicurezza del Paese di origine (anche se non attraversato da conflitti armati di gravità tale da raggiungere i requisiti cui a cui all'art. 14 lett. c) d.lgs. 251/2008), ovvero all'insufficiente rispetto dei diritti umani, in condizioni critiche dovute a carestie, disastri naturali o ambientali ecc.. I principi enunciati in sede di legittimità valorizzano quale fattore di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione dello straniero che presenta due condizioni: 1) l'aver fatto un significativo percorso di integrazione sociale, sotto il profilo linguistico,
pagina 3 di 6 lavorativo, del contesto sociale o familiare nel tempo trascorso dal suo arrivo sul territorio nazionale;
2)
l'esposizione, in caso di respingimento, al rischio individuale (tanto più concreto quanto più si è consolidata la rottura col contesto di origine) di essere reimmesso in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a compromettere i suoi diritti fondamentali e inviolabili, quale quello alla salute, alla vita privata e familiare, all'esistenza dignitosa. Dunque, “In base alla normativa del testo unico sull'immigrazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.l. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine e la situazione d'integrazione raggiunta in
Italia, attribuendo alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, fermo restando che situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel paese originario possono fondare il diritto alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione in Italia”, poiché “l'integrazione sociale non costituisce una condicio sine qua non della protezione umanitaria, bensì uno dei possibili fatti costitutivi del diritto a tale protezione”;
“qualora poi si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d'origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tali da recare un
"vulnus" al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, per riconoscere il permesso di soggiorno” (Sez. Unite n. 24413/2021). Dalla valutazione comparativa di tali due condizioni, correlata alla vicenda personale del richiedente asilo, deve cioè emergere “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa”.
Nel caso in esame, il Tribunale rileva che il ricorrente, da quanto è emerso nel corso del giudizio, ha lasciato il proprio Paese nel 1999 e vive in Italia con la propria famiglia ormai da oltre 25 anni.
Nonostante i gravi precedenti penali, di cui ha scontato la pena, oggi vive a in Parte_1 CP_2
un appartamento comprato dalla figlia, ha un lavoro stabile e parla e comprende molto bene la lingua italiana. Ha in particolare prodotto le buste paghe annualità 2022 -2023 -2024 -2025, cud 2024 - 2025 con buoni redditi annuali, contratto a tempo indeterminato. Significativo risulta l'impegno sostenuto dallo stesso per riscattarsi dal suo passato, come già risultava dall'ordinanza del Tribunale di
Sorveglianza di Padova del 28 marzo 2017, nella quale non applicava la misura di sicurezza dell'espulsione e dichiarava cessata la pericolosità sociale del ricorrente. La stessa Procura della
Repubblica in data 19 marzo 2025 comunicava al Giudice delegato all'istruttoria, su sua richiesta, che
“non ci sono nuove/ulteriori notizie a carico del soggetto”.
pagina 4 di 6 In sostanza, dunque, il ricorrente ha attestato un apprezzabile livello di integrazione sociale, situazione che verrebbe compromessa in caso di ritorno coattivo in Cina, non solo in quanto verrebbe interrotto e vanificato il percorso intrapreso con sacrificio dal suo arrivo in Italia e dopo aver scontato le pene inflitte, ma anche perché nel suo Paese non avrebbe la possibilità di colmare la sproporzione.
Comparando quindi le due situazioni relative alla realtà di rimpatrio e quella in cui risulta ormai integrato, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa che renderebbe il rimpatrio, accompagnato dal forzato allontanamento dal nuovo positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU, ciò che lo porrebbe in una posizione di particolare vulnerabilità tale da giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il rimpatrio del richiedente si prospetterebbe infatti lesivo del maturato diritto all'inclusione protetto dall'art. 8 CEDU, che impone la tutela della vita privata e familiare, norma richiamata, con riferimento agli obblighi internazionali, dall'art. 5 comma 6 D.L.vo 286\1998, applicabile nel presente giudizio, oggi esplicitamente richiamata dalle modifiche introdotte dal D.L. 130/2020 che, all'art.19, introduce il divieto di respingimento “quando ciò comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, nel caso non presenti.
Ravvisati pertanto, nel caso di specie, i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno ex art. 19 c.
1.1 D. L.gs. 286/98 ordinando alla Questura competente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Delle spese di lite
Considerato che le ragioni che hanno portato all'accoglimento della richiesta di protezione speciale sono emerse, almeno in parte, nel corso del giudizio, sussistono gravi ed eccezionali motivi (in analogia con la sentenza della Corte Costituzionale del 19.4.2018, n. 77 sulla compensazione delle spese di lite) per la declaratoria di non ripetibilità delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 281 terdecies e 281 sexies, 275 bis c.p.c.; definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE il ricorso e per l'effetto
1. Riconosce a (C.F. ) il diritto alla protezione speciale;
Parte_1 C.F._1
2. Dispone che il Questore territorialmente competente rilasci il permesso di soggiorno “per protezione speciale” di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ai pagina 5 di 6 sensi del combinato disposto degli artt. 19 comma 1.2. e 6 comma 1-bis) TUI e dell'art. 32 comma terzo d.lgs. 25/2008 come modificati rispettivamente dagli artt. 1 lett. e) e b) e 2 lett. e) del d.l.
130/2020;
3. Compensa le spese di lite.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025 su relazione del giudice Dr.
Roberto Monteverde.
Firenze, 5 giugno 2025
Il Presidente
dott.ssa Roberto Monteverde
pagina 6 di 6