Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott. Gabriella Giammona Giudice dott. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5029/2024 R.G.N.C.
TRA nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'Avv. GIACCONE ROSALIA;
- parte ricorrente -
E TRA
nata a [...] il Parte_2
4/07/1971, rapp.ta e difesa dall'Avv. RICCOBENE DAVINA , parte resistente -
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il
3.2.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso congiunto depositato.
2.Con ricorso congiunto depositato il 6/11/2024 le parti, non legate da vincolo matrimoniale, hanno chiesto concordemente al Tribunale di disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento della figlia minore , Persona_1
nata a [...] il [...] dalla loro relazione sentimentale, sulla base delle seguenti condizioni:
“1) Disporre un affidamento condiviso della minore con domicilio prevalente presso l'abitazione della madre.
Il padre avrà facoltà di vedere la figlia liberamente, compatibilmente con i propri impegni di lavoro e con le esigenze di studio della minore, due pomeriggi dalle ore 16:00 alle ore 20:00. nonché i week end alternativamente con la madre dalle ore 16:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica. Il sig. avrà, altresì, facoltà di Pt_1
vedere e tenere con se la figlia minore, alternativamente, con la madre, per il
Natale o per il Capodanno, per la Pasqua o per il Lunedì dell'Angelo, nonché per le altre festività civili e religiose, seguendo il criterio della rotazione annua. Il sig. padre potrà, infine, tenere con sé la figlia per una settimana consecutiva durante il periodo estivo.
2) Il sig. si obbliga a versare mensilmente alla sig.ra , entro il Pt_1 Pt_2
giorno 5 di ogni mese, la somma di €. 300,00, a titolo di mantenimento per la figlia minore, da rivalutare secondo gli indici ISTAT.
Il sig. si impegna, altresì, a contribuire nella misura del 50% alle Pt_1
spese straordinarie che potrebbero soprawenire quali, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, quelle relative a spese mediche, di istruzione, sportive e comunque a qualsiasi altra spesa che si dovesse nel tempo rendere necessaria per il benessere della figlia, purché concordata tra i genitori e debitamente documentata dalla madre.
3) II sig. rinuncia espressamente alla quota del 50% a titolo Pt_1
di assegno unico che sarà interamente corrisposto in favore della GR . Pt_2
4) La casa sita in Palermo nella via Apollo n. 41 rimane assegnata al sig. , essendo di proprietà dei genitori di quest'ultimo. Pt_1
Tuttavia il sig. si obbliga a corrispondere alla sig.ra Pt_1 Pt_2
un contributo alloggio di €. 300,00 al mese per un periodo di due anni, a decorrere dal rilascio dell'immobile che dovrà avvenire entro
e non oltre il 31.12.2024.
5) Gli odierni istanti manifestano, sin d'ora, il consenso reciproco, ove necessario, a che le competenti autorità rilascino il passaporto ad ognuno di essi nonché per la minore.
6) Le spese legali del presente procedimento rimangono a carico delle parti ciascuna per il rispettivo procuratore, ragione per cui questi ultimi rinunciano alla solidarietà nascente dalla legge professionale”;
3.Il ricorso va senz'altro accolto, poiché le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della figlia
. Per_1
4.In assenza di contrasto fra le parti, non va adottata alcuna pronunzia in ordine alle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto,definitivamente pronunciando così provvede: 1) visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra e dispone che il regime Parte_1 Parte_2
di affidamento, mantenimento e visita della figlia minore, , nata Persona_1
a Palermo il 27.10.2012, sia regolato in base alle condizioni riportate in motivazione;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Relatore.