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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 2830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2830 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- Quarta Sezione Civile - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
2) dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
3) dott. ssa Valentina Valletta Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 6971/2022 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad OGGETTO: “querela di falso”, e vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Luigi Tuorto ed elett.te dom.ta presso il suo studio in Via Toledo n.156 in Napoli
ATTRICE
E
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._2
Domenico Cappuccio e con lui elett.te dom.to in Napoli alla Via Caracciolo n.13;
CONVENUTO
PUBBLICO MINISTERO- sede
INTERVENTORE EX LEGE
1 CONCLUSIONI: parte attrice alla udienza del 18.10.24 ha chiesto a Parte_1
mezzo del suo difensore “revocarsi l'ordinanza con la quale la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza l'ammissione dei mezzi istruttori già richiesti in citazione, ovvero la prova testimoniale e la consulenza tecnica di ufficio , atteso che ciò lede il diritto di difesa della attrice la quale non è stata messa in condizione di dimostrare quanto dedotto con la querela di falso . In via subordinata l'Avv.to Luigi Tuorto reitera la richiesta di termini ex art.183 VI co. c.p.c. per favorire a pieno lo svolgimento delle attività difensive , ovvero precisare la domanda , depositare ulteriori allegazioni istruttorie e confutare eventuali eccezioni di controparte. Senza rinunciare a nessuna delle richieste sopra avanzate, in primis di revoca dell'ordinanza di precisazione delle conclusioni, ci si riporta integralmente alle conclusioni rassegnate con l'atto di citazione, che qui si danno per trascritte e riportate parola per parola , si insiste per l'accoglimento della esperita querela di falso, con tutte le conseguenze legge e vittoria di spese legali e si chiede espressa concessione delle memorie ex art.190 c.p.c.”.
Parte convenuta ha dedotto, alla medesima udienza, a mezzo del _1
proprio difensore : “ è presente per delega dell'Avv. Domenico Cappuccio , l'avv.
Alessio Cittadini , il quale rileva che parte convenuta ha correttamente adempiuto all'onere del deposito dell'originale del documento contestato , costituito da certificazione medica proveniente dal pubblico servizio sanitario ….per le suddette ovvie considerazioni, si ritiene infondate l'avversa eccezione e destituita di fondamento la richiesta di revoca dell'ordinanza resa dal G.I. e dunque , l'avv.
Cittadini chiede riservarsi la causa a sentenza con termini per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica ex art.190 c.p.c. e insiste per
l'accoglimento delle conclusioni come di seguito precisate: rigettarsi integralmente l'avversa azione siccome prescritta, inammissibile, e comunque infondata in fatto e diritto con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario”
2
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta in conformità ai canoni di cui agli artt.132 comma 4° e 118 disp. att. c.p.c., nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dall'art.58 comma 2 della L.
18.06.2009 nr. 69, mediante esposizione succinta dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione.
con atto di citazione per querela di falso in via principale conveniva in Parte_1
giudizio per fare accertare la falsità della attestazione contenuta nella _1
certificazione medica del 3.03.2009 “Azienda Sanitaria Locale 1 unità operativa , assistenza anziani” a firma della dottoressa nella parte in cui si Persona_1
attesta che in data 3.03.2009 è stato somministrato alla signora un test Parte_2
Minimental MMSE con valore = 25/30 e, in subordine, accertare e dichiarare che il valore del test MMSE pari a 25/30 riportato nel certificato 3.03.2009 “Azienda
Sanitaria Locale 1 unità operativa , assistenza anziani ”è falso atteso che il test eventualmente somministrato alla signora in data 3.03.2009 non Parte_2
poteva avere come risultato un numero intero , ma per forza un decimale con condanna del convenuto al pagamento delle spese di lite.
In specie, deduceva che la copia del certificato non contiene alcuna indicazione sulle modalità e sul se e quando sarebbe stato somministrato il test;
che mancherebbe la documentazione attestante l'effettiva somministrazione del test mentre nel certificato di attesta che il test è stato somministrato;
mancherebbe la documentazione comprovante l'applicazione dei correttivi sicché analizzando i correttivi da utilizzare il test sarebbe inattendibile e non rispondente al punteggio indicato nel certificato.
Si costituiva il convenuto che contestava la fondatezza della domanda attorea perché inammissibile e infondata in fatto e in diritto chiedendone il rigetto.
3 All'udienza del 27.02.2024, sostituita dal deposito di note scritte, la causa era rimessa al Collegio per la decisione. Il Collegio, rilevato che la querela di falso non era stata confermata dalla parte attrice e ritenuto che occorreva acquisire il documento impugnato di falso, rimetteva la causa al giudice istruttore che fissava udienza di comparizione delle parti al 10.0924. A tale udienza, parte attrice confermava la querela e parte convenuta depositava il documento impugnato,; indi la causa era rimessa al Collegio senza assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. Pertanto, il
Collegio, non condividendo tale decisione, rimetteva la causa al giudice istruttore alla udienza del 18.10.24 per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza, le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice, scioglimento della riserva, con provvedimento del 7.11.24 rimetteva la causa al collegio con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata .
L'attrice ha proposto la presente azione di querela di falso in via principale atteso il sostanziale rigetto della sua proposizione, in via incidentale, in un altro nel quale il certificato ASL risulta depositato.
In tale giudizio l'attrice aveva chiesto ordinarsi il deposito dell'originale del certificato ASL del 3.03.2009 onde poter spiegare querela di falso e tale richiesta era stata disattesa in quanto inammissibile dal Presidente del collegio nel procedimento per impugnazione del testamento con provvedimento del 10.11.21 depositato in atti.
All'esito di tale giudizio ( avente ad oggetto l'impugnativa del testamento di Pt_2
) si è affermata l'inammissibilità della querela di falso, proposta in via
[...]
incidentale, per carenza di interesse ad agire stante l'irrilevanza del documento impugnato al fine di comprovare l'incapacità a testare della signora e, in Parte_2
subordine, il dolo dell'erede . Nell'ambito di tale giudizio il Tribunale _1
aveva elencato una serie di documenti che sconfessavano la tesi attorea : la natura pubblica dell'atto impugnato ex art.603 c.c.. le dichiarazioni rese dal Notaio rogante il testamento in sede di indagini penali, le dichiarazioni rese in sede di indagini penali
4 da altro pubblico ufficiale Notaio presso il quale la stipulò altri Per_2 Parte_2
atti, i numerosi atti posti in essere dalla nel medesimo periodo in cui rese il Parte_2
testamento impugnato , tutti perfettamente validi ed efficaci compiutamente elencati in sentenza.
Pertanto, parte convenuta ha eccepito il difetto di interesse ad agire della Pt_1
anche nel presente procedimento richiamando le valutazioni effettuate dal
[...]
collegio nell'altro procedimento avente ad oggetto l'impugnativa di testamento e conclusosi con sentenza n.6977/2022 avverso la quale pende giudizio di appello.
Ritiene il Collegio sussistente l'interesse ad agire ex art.100 c.p.c. della attrice atteso che la querela di falso, proposta in via principale, è volta a privare un documento falso della sua attitudine a costituire un mezzo di prova.
Tuttavia, ritiene il Collegio che la querela proposta in via principale sia infondata e che, pertanto, vada rigettata.
Ed invero, l'affermazione di parte attrice secondo cui la mancata allegazione al certificato del test Minimental MMSE dimostrerebbe che il test in realtà non è stato somministrato, non appare convincente .
Non si comprende , infatti, perché il sanitario dell'Asl avrebbe dato correttamente conto di tutta l'attività , tranne che del test MMSE .
In altri termini, ritiene il Collegio che la sola circostanza della mancata allegazione al certificato del test MMSE non sia di per sé sufficiente a dimostrare che il test non sia stato affatto somministrato a e, dunque, la falsità dell'attestazione del Parte_2
sanitario dell'ASL.
Quanto alla contestazione circa il risultato del test che, secondo l'assunto dell'attrice, non sarebbe attendibile in quanto riporterebbe un valore di 25/30 invece che un valore decimale, si osserva che tale motivo di impugnazione è inammissibile.
Invero, com'è noto, per giurisprudenza costante , il certificato rilasciato dal medico convenzionato con l'ASL deve ritenersi un atto pubblico , in quanto il medico svolge
5 funzioni pubbliche nell'ambito del servizio sanitario nazionale, anche se in forza di un negozio di natura privatistica ( cfr. tra le varie Cass. pen. N.26318/2014 “ deve considerarsi “atto pubblico” il certificato del medico operante nel SSN per cui attestazioni falsa del medico sono punite più severamente) .
Ciò posto, l'atto pubblico ai sensi dell'art.2700 c.c. fa piena prova , fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ,senza estendersi al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti.
In altri termini, come pacificamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. ordinanza del 24.03.23 nr. 8536 ;) “I certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali fanno fede, fino a querela di falso, limitatamente ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti , mentre per quanto riguarda la diagnosi , essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito, il quale può accogliere o rigettare una istanza di ammissione di consulenza tecnica di ufficio sulle valutazioni mediche , senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità”
Ed ancora si è affermato che: “ le attestazioni contenute in una cartella clinica , redatta da un'azienda ospedaliera pubblica o da un ente convenzionato con il SSN, hanno natura di certificazione amministrativa, a cui è applicabile lo speciale regime degli artt.2699 e ss. c.c. per quanto attiene alle indicazioni ivi contenute delle attività svolte nel corso di una terapia o di un intervento ( a differenza delle valutazioni, delle diagnosi o , comunque, delle manifestazioni di scienza o di opinione annotate , prive di fede privilegiata ), mentre le attività non risultanti dalla cartella possono essere provate con ogni mezzo” (cfr. ordinanza n.16737 del 17.06.24 ).
Ciò posto, atteso che il valore del test MMSE , pari a 25/30 riportato nel certificato del 3.03.2009 “Azienda Sanitaria Locale 1 unità operativa , assistenza anziani” ,
6 costituisce una valutazione scientifica o diagnosi , esso non è soggetto a querela di falso .
Le considerazioni che precedono giustificano il mancato accoglimento della richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
Alla soccombenza segue la condanna della parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in base al DM 55/2014 come modificato dal DM 147/23 , per le cause di valore indeterminabile basso (scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed€52.000,00) sulla base dei valori medi per le tre fasi ( di studio, introduttiva e decisionale) ridotti alla metà per la non complessità delle questioni giuridiche trattate.
Il tenore della decisione impone, ai sensi dell'art. 226 c.p.c., l'ordine alla Cancelleria di provvedere alla restituzione del documento impugnato a ed _1
all'annotazione della sentenza sull'originale del documento.
In base alla citata disposizione va anche condannata l'attrice al pagamento in favore della della pena pecuniaria nella misura massima prevista di € Controparte_2
20.00 .
Va, infine, disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Pubblico
Ministero- sede per le valutazioni di sua competenza in quanto interventore ex lege.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta la querela di falso proposta da;
Parte_1
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 _1
che liquida in euro 2.906,00 oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario sui
[...]
compensi ed oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Domenico Cappuccio;
3) condanna a pagare in favore della la pena Parte_1 Controparte_2
pecuniaria di € 20,00;
7 4)ordina alla Cancelleria di provvedere alla restituzione del documento a _1
, a fare menzione sullo stesso documento del contenuto della presente
[...]
sentenza ed alla trasmissione al PM-sede di copia della presente sentenza.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 19.03.25
IL PRESIDENTE
dott.ssa Roberta Di Clemente
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