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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/01/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Seconda Civile riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
DOTT.SSA SILVANA FERRIERO PRESIDENTE
DOTT. ANTONIO RIZZUTI CONSIGLIERE
DOTT.SSA ANNA MARIA RASCHELLA' CONSIGLIERE RELATORE ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 372/2024 R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 22 gennaio 2025, e decisa con il deposito telematico del dispositivo, vertente
TRA
, in qualità di titolare della Società Eldorado di NA CO, elettivamente Parte_1
domiciliato in Cosenza alla Via C. Mortati n. 23, presso lo studio dell'Avv. Carmelo Salerno, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giuseppe Magistro, come da procura speciale alla lite depositata all'interno del fascicolo telematico;
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
E
_1
, in persona del pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura
[...] CP_2
Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui uffici in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore n. 34, legalmente domicilia;
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI:
Per l'appellante-appellato incidentale: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanze, eccezione e deduzione disattesa, riformare la sentenza impugnata nei capi richiamati in narrativa e, per
l'effetto:
1. Nel merito: riformare la Sentenza n. 1601/2023, pubblicata il 05/10/2023, dal Tribunale di Cosenza, Prima
Sezione Civile (Dott.ssa Marzia Maffei), all'esito del giudizio iscritto al R.G. n. 2646/2022, con riferimento alla determinazione delle spese di giudizio per i motivi di cui al presente atto;
1
2. Conseguentemente: condannare l'odierno appellato al pagamento delle spese di lite di primo CP_1
grado quantificato secondo il valore medio dei parametri forensi per le fasi (macro-attività) previsto dal DM
55/2014, prudenzialmente identificato in Euro 662,00, oltre accessori di legge ed interessi legali, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.
3. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di secondo grado, da distrarsi sempre in favore dei procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
Per l'appellato-appellante incidentale: “Voglia l'adita Corte di Appello, contrariis reiectis:
1.- Accogliere l'appello incidentale e per l'effetto annullare la sentenza e provvedere nel merito, dichiarando la legittimità dell'attività amministrativa e del provvedimento ingiuntivo opposto;
2.- Nell'eventualità in cui sia rigettato l'appello incidentale, rigettare l'appello principale in quanto infondato in fatto e in diritto.
Spese del doppio grado ed onorari vinti”.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 6 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, notificato al
[...]
in data 3 gennaio 2023, in qualità _1 Parte_1
di titolare della Società Eldorado di NA CO, ha proposto opposizione avverso il decreto n. 793975/A del 30 maggio 2022 con cui il ha ingiunto il pagamento di una _1
sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00, oltre le spese quantificate in € 20,00, e così per un importo complessivo di € 1.020,00, per l'asserita violazione degli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro previsti dall'art. 5 del D.lgs. 25 maggio 2017, n. 92, accertato a seguito delle verifiche di cu al verbale di accertamento e ispezione dei luoghi e delle cose diverse da privata dimora del 14 luglio 2020 eseguito dalla
Questura di Cosenza - Divisione P.A.S.I..
Il ricorrente ha dedotto: 1) la nullità dell'ingiunzione di pagamento per violazione del principio di corrispondenza tra contestazione e ordinanza ingiunzione, per aver l'Ufficio Antiriciclaggio di Cosenza addebitato al CO la violazione dell'art.4, comma 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, contestazione diversa e non menzionata nel processo verbale redatto in data 14 luglio 2020 ad opera della
Questura di Cosenza – Divisione P.A.S.I. e posto a base dell'adottata ordinanza ingiunzione, con conseguente violazione del diritto di difesa ai sensi del combinato disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 14 e articolo 18; 2) la nullità dell'ingiunzione di pagamento per illegittima applicazione del dettato normativo ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 92 del 2017, denunziando la omessa valutazione di tutto il compendio probatorio prodotto (scheda di registrazione, documento di trasporto e fattura) e sufficiente ad escludere ogni contestazione in ordine alla riconducibilità dell'asserita violazione nell'ambito della fattispecie sanzionatoria prevista dal decreto antiriciclaggio.
Ha quindi chiesto al Tribunale di Cosenza, di voler annullare il decreto n. 793975/A del 30 maggio 2022, adottato dall'Ufficio Antiriciclaggio di Cosenza e notificato il 13 giugno 2022 e, per l'effetto, dichiarare che
2 nulla è dovuto da parte di CO NA. Con vittoria di spese e competenze di lite, da distrarsi in favore dei procuratori anticipatari.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il _1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, il quale ha contestato
[...]
l'opposizione avversaria, di cui ha domandato il rigetto.
Indi, la causa, istruita in via meramente documentale, è stata decisa con sentenza n. 1601/2023, resa e pubblicata il 5 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Cosenza adito, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha annullato il decreto n. 793975/A del 30 maggio 2022, disponendo la compensazione delle spese di lite.
Il Tribunale ha ritenuto rispettati tutti gli oneri di tracciabilità previsti dall'art.5 del D.Lgs. 25 maggio 2017,
n. 92.
2. Avverso suddetta sentenza, non notificata, è insorto CO NA, in qualità di titolare della Società
Eldorado di NA CO, il quale ha interposto gravame con ricorso presentato, telematicamente, in data
8 marzo 2024, per un unico motivo col quale censura la statuizione di compensazione delle spese di lite, difettando i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c.
3. Radicatosi il contraddittorio, si è costituito il _1
, in persona del Ministro pro tempore, il quale ha resistito all'appello principale
[...]
interponendo gravame incidentale affidato ad un unico motivo col quale adduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del D.Lgs. n. 92/2017 per avere il Giudice di prime cure ritenuto che l'obbligo di tracciabilità delle transazioni, per ogni operazione di compro oro, possa essere soddisfatto anche a mezzo di elementi esterni alla scheda prevista dall'articolo 2 del citato D.Lgs.
Indi, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 22 gennaio 2025, poi sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Quindi, la Corte – viste le note – ha deciso la causa mediante deposito telematico del dispositivo.
4. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono l'esame prioritario dell'appello incidentale proposto dal
, che è fondato per le ragioni _1
che si vanno ad esporre.
Giova premettere che:
a. con decreto n.793975/A del 30 maggio 2022, il
[...]
ingiungeva a CO NA, in qualità di Controparte_3
titolare della società Eldorado di NA CO, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di € 1.000,00 per aver violato l'art.4 comma 2 del D.Lgs. 25 maggio 2017, n.92, per “non aver identificato, prima dell'esecuzione dell'operazione, il cliente con le modalità di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), e all'art.19, comma 1, lettera a) del decreto antiriciclaggio”;
3 b. il provvedimento sanzionatorio veniva adottato sulla scorta dell'atto di accertamento redatto il 14 luglio
2020 dalla Questura di Cosenza – Divisione P.A.S.I. a carico del CO in qualità di titolare della Società
Eldorado di NA falcone, con sede in Castiglione Cosentino (CS), alla Via Cappuccini 23;
c. nel corso del controllo amministrativo effettuato in data 14 luglio 2020 presso l'attività di commercio oro e metalli preziosi denominato “Eldorado di NA CO”, personale della Questura di Cosenza –
Divisione P.A.S.I., procedeva a verificare a campione la raccolta e tenuta degli oggetti preziosi usati destinati alla vendita o fusione, attraverso la consultazione ed acquisizione di alcune schede, constatando che, nella verifica delle schede di alienazione degli oggetti preziosi sopra richiamate, ovvero dalla nr. 119 del 05.06.2020 alla nr. 126 del 09.06.2020, mancano la natura delle operazioni effettuate (alienazione privato – azienda – DDT n.) ed i dati identificativi completi del destinatario di dette operazioni (partita
IVA, indirizzo sede e quant'altro), mentre è riportata solo la dicitura “Banco Metalli Italiano S.p.A.” e la data di alienazione;
d. all'esito del controllo, gli accertatori concludevano nel senso che “Ciò configura la violazione di cui all'art. 5 comma 2 lett. g) punto 2 del D. L.vo 25 maggio 2017 nr. 92”.
Con la sentenza quivi gravata, il Tribunale di Cosenza ha escluso la violazione dell'art. 5, cit., propugnando
“una lettura ed un'applicazione non rigidamente formalistica della disposizione sopra richiamata – tesa comunque a preservare la ratio della normativa di garantire la piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di proventi di attività illecite” (cfr. sentenza, pag.
3). Più in dettaglio, il Giudice di prime cure ha ritenuto che, dalla disamina della documentazione complessivamente dimessa in atti, risulta che “non solo all'interno delle schede contestate è ben presente
l'esatta identificazione del destinatario, quale Banco Metalli Italiano S.p.A. – una ragione sociale a livello nazionale con rete in franchising e sede legale in Catanzaro, Via Lucrezia della Valle 17/G-H – ma risulta essere stato altresì redatto apposito documento di trasporto n. 5 dell'11 settembre 2019 che riporta, secondo quanto prescritto dalla richiamata normativa asseritamente violata, tutti i dati identificativi della predetta società. Orbene dalle schede identificative di registrazione preziosi usati e oggetto di contestazione (cfr. dal
n. 119 al 126), si evince chiaramente sia la presenza del richiamato documento di trasporto (cfr. DDT n. 5), sia la data di compilazione dello stesso esattamente accanto all'identificativo della società alienante. A ciò si aggiunga che, in consonanza con il dettato normativo ex art. 5, comma 2, del D. L.gs. 92/2017, il CO in data 11/09/2019 ha altresì emesso regolare fattura nei confronti della società Banco Metalli Italiano S.p.A.
Dovendo ritenersi rispettati gli oneri di tracciabilità previsti dalla norma, nonostante la parziale incompletezza delle schede identificative, si impone l'accoglimento dell'opposizione e l'annullamento del provvedimento impugnato, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta. Le spese di lite, alla luce della controvertibilità delle questioni dedotte, sono integralmente compensate”.
4 Obietta il che, così argomentando, il Giudice di prime cure sarebbe incorso nell'error iudicando di CP_1 ritenere che l'obbligo di tracciabilità delle transazioni, per ogni operazione di compro oro, possa essere soddisfatto anche a mezzo di elementi esterni alla scheda prevista dal comma 2 dell'art. 5, del D.Lgs. n.
92/2017, mentre, al contrario, l'adempimento dell'obbligo di tracciabilità da parte del titolare dell'attività economica deve tradursi nell'esplicazione delle informazioni richieste dalla legge a mezzo esclusivamente della scheda identificativa, il cui possesso e la cui conservazione ricadono esclusivamente sull'esercente l'attività economica, non essendo sufficiente alla tracciabilità che le informazioni suddette siano deducibili tramite elementi esterni: di per sé non normalmente ed immediatamente disponibili ai terzi e alla
Amministrazione. Peraltro, “a fronte del chiaro tenore letterale dell'articolo 5, nonché degli accertamenti fidefacenti (a mezzo verbale prodotto in primo grado) in ordine alla incompletezza delle schede e dell'espresso riconoscimento da parte del giudicante di tale incompletezza, l'affermazione per la quale
l'illecito non sarebbe stato commesso in considerazione della reperibilità delle informazioni richieste dalla fattura e dal documento di trasporto si pone, in realtà, come affermazione creativa di non ben precisate causa di esclusione dell'illecito o di esenzione dalla colpevolezza, in violazione dei principi generali in materia di illeciti amministrativi” (cfr. comparsa di costituzione e risposta con appello, pag. 5).
Tanto premesso, si rileva in iure che il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 (“Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016,
n.170”), di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849, cd. quarta direttiva antiriciclaggio, ha introdotto una specifica disciplina per l'esercizio dell'attività di compro oro, al fine di garantire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati e la prevenzione dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali, con specifico riguardo al reimpiego di proventi di attività illecite.
L'art.
5 - recante “Tracciabilità delle operazioni di compro oro” – prescrive che:
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1. Al fine di assicurare la tracciabilità delle transazioni effettuate nell'esercizio della propria attività, gli
operatori compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente, bancario o postale, dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro.
2. Gli operatori compro oro, per ogni operazione di compro oro effettuata, predispongono una scheda, numerata progressivamente e recante:
a) l'indicazione dei dati identificativi del cliente, acquisiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, nonché, nelle ipotesi di cui all'articolo 4, comma 2, degli estremi della transazione effettuata con mezzi di pagamento diversi dal denaro contante;
b) la sintetica descrizione delle caratteristiche dell'oggetto prezioso usato, della sua natura e delle sue precipue qualità;
c) l'indicazione della quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto prezioso usato, rilevato da una fonte affidabile e indipendente, al momento dell'operazione e la valutazione del medesimo in riferimento alle caratteristiche di cui alla lettera b), alla sua qualità e al suo stato;
5 d) due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso acquisite da prospettive diverse;
e) la data e l'ora dell'operazione;
f) l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento utilizzato;
g) l'integrazione con le informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato, completa dei dati identificativi:
1) di altro operatore compro oro o cliente a cui l'oggetto è stato ceduto;
2) dell'operatore professionale di cui alla legge 17 gennaio 2000, n 7, cui l'oggetto è venduto o ceduto, per la successiva trasformazione;
3) delle fonderie o di altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, cui l'oggetto è stato ceduto.
3. A conclusione dell'operazione, gli operatori compro oro rilasciano al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite ai sensi del comma 2>>.
Dunque, ai fini della tracciabilità delle transazioni e della loro univoca riconducibilità alle parti interessate, gli operatori compro oro sono obbligati a dotarsi di un conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie relative alla loro attività (art. 5, comma 1).
È poi previsto l'obbligo in capo agli operatori compro oro di compilazione di una scheda numerata progressivamente “per ogni operazione di compro oro effettuata”, che rechi i dati essenziali relativi alla transazione (art. 5, comma 2).
Infine, viene introdotto l'obbligo di rilasciare ai clienti una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite
(art. 5, comma 3).
L'art. 6 dispone l'obbligo di conservazione per un periodo di dieci anni delle schede, dei dati relativi alla identificazione dei clienti e delle copie delle ricevute ad essi rilasciate.
La circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 557/PAS/U/017459/12020 (1) del 29 novembre 2017, ha chiarito che le schede in parola, conservate secondo le modalità previste dall'art. 6, “integrano, dunque, un modus di annotazione e raccolta dei dati relativi alle transazioni eseguite, del tutto analogo nella ratio al modello del registro delle operazioni giornaliere di cui agli artt. 128 TULPS e 247 Reg. TULPS, da tenere presso ciascun esercizio a disposizione dell'Autorità di polizia preposta ai controlli. Ed, invero, come già sottolineato al precedente par. 4, il comma 4 dello stesso art. 6 precisa che “l'adempimento degli obblighi di conservazione di cui al presente decreto costituisce valida modalità di assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Conseguentemente, deve ritenersi che l'obbligo di tenuta del registro giornale delle operazioni di cui all'art. 128 del TULPS, possa ormai considerarsi sostituito, per gli operatori in parola, dal nuovo sistema di schede numerate, conservate secondo i citati dettami del Decreto.
Pertanto, in tali casi, i consueti controlli di polizia amministrativa dovranno essere eseguiti sulle schede medesime. Ne consegue altresì che, nel caso in cui, a seguito dei citati controlli, emerga l'inidoneità del sistema di organizzazione delle schede predisposto dall'operatore compro oro a garantire le finalità sopra
6 indicate (integrità e storicità dei dati, loro completa e tempestiva accessibilità, ecc.), si dovrà concludere per il mancato assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 T.U.L.P.S.”.
Gli artt. da 8 a 13 introducono un articolato sistema sanzionatorio che prevede – tra l'altro – sanzioni amministrative pecuniarie per la inosservanza degli obblighi di identificazione.
Nel caso di specie, alla Società Eldorado di NA CO è stato contestato di non aver correttamente adempiuto agli obblighi di tracciabilità delle operazioni di compro oro previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 92 del
2017, con specifico riferimento alle schede identificate dal n. 119 al n. 126, relative alla alienazione di oggetti preziosi.
Nelle dette schede mancano: l'identificazione del destinatario cui l'oggetto è ceduto, ovvero i dati identificativi completi: partita IVA, indirizzo della sede, mentre viene indicata la dicitura generica “Banco
Metalli Italiano S.p.A.” e la data di alienazione.
Si è già sopradetto che il Giudice di prime cure, muovendo da “una lettura ed un'applicazione non rigidamente formalistica” dell'art. 5, cit., ha accolto l'opposizione ritenendo che all'interno delle schede contestate sia ben presente l'esatta identificazione del destinatario, quale Banco Metalli Italiano S.p.A., e risulta redatto apposito documento di trasporto n. 5 del 11 settembre 2019 che riporta, secondo quanto prescritto dalla richiamata normativa, tutti i dati identificativi della predetta società. Inoltre, in consonanza con il dettato normativo ex art. 5, comma 2, del D.Lgs. 92/2017, il CO in data 11 settembre 2019 ha altresì emesso regolare fattura nei confronti della società Banco Metalli Italiano S.p.A. Ha quindi concluso che debbono ritenersi rispettati gli oneri di tracciabilità previsti dalla norma, nonostante la parziale incompletezza delle schede identificative.
E tuttavia, deve convenirsi con il appellante che, invero, nessuna norma autorizzi a ritenere che CP_1
l'obbligo di tracciabilità delle transazioni, per ogni operazione di compro oro, possa essere soddisfatto a mezzo di elementi esterni alla scheda prevista dal comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 92/2017.
In realtà, il chiaro tenore letterale del comma 2 cit. – che disciplina minuziosamente il contenuto della scheda numerata – e soprattutto la ratio dell'art. 5 – vale a dire assicurare la tracciabilità delle operazioni e, al contempo, l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 128 T.U.L.P.S. – impongono di ritenere che, invero, la scheda in parola debba essere assolutamente autosufficiente, ossia consentire la tracciabilità prescindendo da documentazione – quale fatture e documenti di trasporto – non immediatamente accessibili alla P.A.
Questa conclusione trova conforto nel chiaro tenore dell'art. 5, comma 2, lett. g), che impone l'indicazione completa dei dati identificativi del soggetto (altro operatore compro oro, cliente, operatore professionale di cui alla legge n.7/2000, fonderie o altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi), cui l'oggetto
è stato venduto o ceduto, nella scheda delle informazioni relative alla destinazione data all'oggetto prezioso usato.
Da qui la necessità che nelle schede oggetto di accertamento la Controparte_4
indicasse la partita IVA del soggetto a cui aveva ceduto gli oggetti preziosi usati – noto essendo che la partita
7 IVA è il codice di 11 cifre che identifica univocamente gli operatori che intendono svolgere un'attività economica nel territorio dello stato – e la sede legale, non essendo sufficiente – ai fini del D.Lgs. n. 92/2017, il richiamo a documentazione esterna (fatture, documento di trasporto, ecc.).
L'appello incidentale è, dunque, accolto e, per l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata,
l'opposizione al decreto n.793975/A del 30 maggio 2022 è rigettata.
5. All'accoglimento dell'appello incidentale consegue, logicamente, l'assorbimento dell'appello principale in punto di spese di lite, la cui rideterminazione segue il principio di soccombenza.
Esse si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, come dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, applicati nei valori minimi dello scaglione tariffario di riferimento (valore della causa € 1.020,00), per tutte le fasi.
6. Stante le ragioni della decisione, non sussistono le condizioni per il versamento da parte degli appellanti di un importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato e tanto ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater
d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da _1
, in qualità di titolare della Società Eldorado di NA CO, e sull'appello incidentale
[...] proposto dal _1
, in persona del Ministro pro tempore, e avverso la sentenza del Tribunale di
[...]
Cosenza, n.1601, resa e pubblicata il 5 ottobre 2023, così provvede:
- accoglie l'appello incidentale e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da CO NA, in qualità di titolare della Società Eldorado di NA CO, avverso il decreto n.793975/A del 30 maggio 2022 del _1
Ufficio antiriciclaggio;
[...]
- dichiara assorbito l'appello principale proposto da CO NA, in qualità di titolare della Società
Eldorado di NA CO,
- condanna CO NA, in qualità di titolare della Società Eldorado di NA CO, al pagamento in favore del , delle _1
spese di lite che liquida in € 662,00 per compensi professionali per il primo grado, e in € 673,00 per compensi professionali per l'appello oltre rimborso forfetario delle spese generali in misura del 15% ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà dott.ssa Silvana Ferriero
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