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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 10/12/2024, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4680/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4680/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Forcieri, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sarzana (SP), il 17 luglio 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una cessazione della comunione materiale e spirituale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale concordando condizioni di natura eminentemente economica.
Gli stessi ricorrenti presentavano cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 3 ottobre 2024 insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 Sentite personalmente all'udienza di comparizione del 3 dicembre 2024, le parti escludevano possibilità conciliative e confermavano la volontà di separarsi alle condizioni già concordate.
Il difensore precisava le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda di separazione.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che debbano omologarsi le ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi della quota di proprietà del bene immobile meglio descritto in atti, vertendo esse su diritti disponibili e non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Sarzana (SP), il 17 luglio 2021, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 54, P. II, Serie C, anno 2021.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 25 giugno 2024, come ribadite con le note scritte depositate il 3 ottobre 2024, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi della quota di proprietà del bene immobile meglio descritto in atti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso in Parma il 5 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4680/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
, nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Andrea Forcieri, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
Le parti private hanno concluso congiuntamente chiedendo dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 25 giugno 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio civile in Sarzana (SP), il 17 luglio 2021, e che dalla loro unione non sono nati figli.
Allegando una sopravvenuta crisi e una cessazione della comunione materiale e spirituale, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale concordando condizioni di natura eminentemente economica.
Gli stessi ricorrenti presentavano cumulativamente domanda di scioglimento del matrimonio.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti depositavano note scritte autorizzate il 3 ottobre 2024 insistendo per l'accoglimento della domanda di separazione formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 Sentite personalmente all'udienza di comparizione del 3 dicembre 2024, le parti escludevano possibilità conciliative e confermavano la volontà di separarsi alle condizioni già concordate.
Il difensore precisava le conclusioni chiedendo accogliersi la domanda di separazione.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione dà infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che debbano omologarsi le ulteriori condizioni concordate dai ricorrenti, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi della quota di proprietà del bene immobile meglio descritto in atti, vertendo esse su diritti disponibili e non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio in Sarzana (SP), il 17 luglio 2021, iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al N. 54, P. II, Serie C, anno 2021.
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso depositato il 25 giugno 2024, come ribadite con le note scritte depositate il 3 ottobre 2024, con la precisazione che alla presente sentenza non conseguono effetti traslativi della quota di proprietà del bene immobile meglio descritto in atti.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sarzana (SP) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Così deciso in Parma il 5 dicembre 2024
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
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