TRIB
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 14/04/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2471 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. ROCCASALVA PIETRO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. NUCCIARONE UGO e CP_1 P.IVA_1
GALEANO MANLIO;
resistente avente ad oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Il sig. propone ricorso avverso il provvedimento con cui Parte_1
l' ha respinto la domanda di assegno sociale per l'anno 2019. Tale CP_1
Pagina 1 di 3 provvedimento si fonda sul rilievo che il totale dei redditi del richiedente e del coniuge sia superiore al limite massimo reddituale di accesso al beneficio.
Il ricorrente deduce il possesso del requisito reddituale, ed in particolare di essere titolare di pensione erogata dall'ente di previdenza venezuelano, senza che ciò determini il superamento del limite come previsto dalla legge;
Chiede quindi l'accertamento del proprio diritto all'assegno sociale a decorrere dal 1/7/2019, con conseguente condanna dell al CP_1
pagamento degli importi corrispondenti.
L' si è costituito, rappresentando al ricorrente, sin dalla fase CP_1
cautelare, la definizione del procedimento in via amministrativa e comunicando, altresì, la liquidazione della prestazione pensionistica richiesta a far data dalla domanda. Chiede, quindi, dichiararsi la cessazione della materia con compensazione delle spese di lite.
*
La liquidazione della prestazione, a far data dalla domanda e, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, già comprensiva della maggiorazione sociale (cfr. all.3 memoria costituzione) impone la declaratoria della cessata materia del contendere. Le spese vanno compensate come richiesto dall' in quanto pur considerando la CP_1
fondatezza della domanda, è pacifico e risulta dalla documentazione depositata dall' che il ricorrente ha depositato il ricorso CP_1
giurisdizionale prima di quello amministrativo all'esito del quale la domanda amministrativa è stata accolta, così dando causa ad un giudizio superfluo.
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese.
Pagina 2 di 3 14/04/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
Pagina 3 di 3