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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/04/2025, n. 1873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1873 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3502/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sirio Solidoro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 16/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023 ha chiesto che venga Parte_1
accertato e dichiarato il suo possesso di un titolo abilitante costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu previa disapplicazione delle ordinanze ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022, con conseguente declaratoria del suo diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS.
A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità delle predette ordinanze, nella parte in cui consente l'iscrizione alla prima fascia soltanto agli aspiranti docenti in possesso di titolo abilitante, perché asseritamente contraria all'art. 5, d.lgs.
1 59/2017, oltre che alla direttiva n. 70/99CE ed agli articoli 1, 2, 3, 4 e 97 della Costituzione
(cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 marzo 2025 il
[...]
Controparte_2
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr.
[...]
memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto in ossequio al consolidato orientamento di questo
Tribunale, confermato anche dalla locale Corte d'Appello (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 738/2022 del 4 luglio 2022).
Premesso che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (così come la successiva ordinanza del 2022) disconosce espressamente il diritto dei soggetti in possesso di laurea e
24 Cfu di essere inseriti nella prima fascia delle GPS (cfr. l'articolo 3 dell'ordinanza prodotta come allegato n. 2 del ricorso), occorre verificare se il diritto azionato dalla Pt_1
sia previsto da una normativa primaria.
Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo (come già chiarito in fattispecie analoghe da questo stesso Tribunale in diversa composizione: cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 658/2021 del 18 febbraio 2021 e Trib. Palermo, sentenza n.
2071/2020 del 9 luglio 2020), perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'art. 5,
d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionale i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze: cfr. ancora i due precedenti citati per la completa esposizione delle ragioni che depongo in senso sfavorevole rispetto all'equiparazione sostenuta dal ricorrente). In estrema sintesi, dunque, va ritenuto che il diritto vantato dalla non sia previsto dalla norma all'uopo invocata, né, a ben Pt_1
guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento (cfr. ancora Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 738/2022 del 4 luglio 2022 per l'esclusione di un contrasto della normativa nazionale con quella eurounitaria, mentre la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente risulta manifestamente infondata).
Pertanto, il ricorso va respinto e la ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannata al pagamento delle spese di lite di controparte,
2 che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi e facendo applicazione della riduzione percentuale di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
(visto che il per la difesa si è avvalso di un proprio funzionario). CP_1
Per completezza motivazionale, infatti, va osservato che nella fattispecie non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: tale facoltà, invero, è prevista, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, mentre nel caso di specie, da un lato, la questione dirimente la lite non è nuova e, dall'altro lato, l'odierna decisione si pone in perfetta continuità con l'orientamento assolutamente maggioritario di questo Tribunale (rimanendo irrilevanti i difformi orientamenti di altri
Tribunali, dovendosi distinguere il “mutamento della giurisprudenza”, ch'è presupposto per la compensazione, dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella variegata giurisprudenza di merito, quale ipotesi non contemplata dall'art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3502/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Sirio Solidoro;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dal funzionario dott.ssa Daniela Bruno;
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di lavoro.
Conclusioni: come da verbale del 16/04/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 20 marzo 2023 ha chiesto che venga Parte_1
accertato e dichiarato il suo possesso di un titolo abilitante costituito dal diploma di laurea e dai 24 Cfu previa disapplicazione delle ordinanze ministeriali n. 60/2020 e n. 112/2022, con conseguente declaratoria del suo diritto ad essere inserita nella prima fascia delle GPS.
A sostegno della superiore pretesa la ricorrente ha contestato la legittimità delle predette ordinanze, nella parte in cui consente l'iscrizione alla prima fascia soltanto agli aspiranti docenti in possesso di titolo abilitante, perché asseritamente contraria all'art. 5, d.lgs.
1 59/2017, oltre che alla direttiva n. 70/99CE ed agli articoli 1, 2, 3, 4 e 97 della Costituzione
(cfr. ricorso per una compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 24 marzo 2025 il
[...]
Controparte_2
ha chiesto il rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza (cfr.
[...]
memoria).
Ciò detto, il ricorso va respinto in ossequio al consolidato orientamento di questo
Tribunale, confermato anche dalla locale Corte d'Appello (cfr. Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 738/2022 del 4 luglio 2022).
Premesso che l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 (così come la successiva ordinanza del 2022) disconosce espressamente il diritto dei soggetti in possesso di laurea e
24 Cfu di essere inseriti nella prima fascia delle GPS (cfr. l'articolo 3 dell'ordinanza prodotta come allegato n. 2 del ricorso), occorre verificare se il diritto azionato dalla Pt_1
sia previsto da una normativa primaria.
Ebbene, la superiore verifica ha senz'altro esito negativo (come già chiarito in fattispecie analoghe da questo stesso Tribunale in diversa composizione: cfr., fra le altre,
Trib. Palermo, sentenza n. 658/2021 del 18 febbraio 2021 e Trib. Palermo, sentenza n.
2071/2020 del 9 luglio 2020), perché, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, l'art. 5,
d.lgs. 59/2017 non stabilisce che il possesso congiunto di una laurea e di 24 Cfu rientri tra i titoli abilitanti per l'inserimento nelle GPS, ma si limita a disciplinare i titoli di accesso al concorso nazionale per esami e titoli volto a selezionale i candidati docenti (ch'è cosa ben diversa dalle graduatorie per le supplenze: cfr. ancora i due precedenti citati per la completa esposizione delle ragioni che depongo in senso sfavorevole rispetto all'equiparazione sostenuta dal ricorrente). In estrema sintesi, dunque, va ritenuto che il diritto vantato dalla non sia previsto dalla norma all'uopo invocata, né, a ben Pt_1
guardare, da altra rinvenibile nell'ordinamento (cfr. ancora Corte d'Appello di Palermo, sentenza n. 738/2022 del 4 luglio 2022 per l'esclusione di un contrasto della normativa nazionale con quella eurounitaria, mentre la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente risulta manifestamente infondata).
Pertanto, il ricorso va respinto e la ricorrente, in ossequio al principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.), va condannata al pagamento delle spese di lite di controparte,
2 che si liquidano come in dispositivo in un importo inferiore ai valori tariffari minimi e facendo applicazione della riduzione percentuale di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
(visto che il per la difesa si è avvalso di un proprio funzionario). CP_1
Per completezza motivazionale, infatti, va osservato che nella fattispecie non sussistono i presupposti per disporre la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.: tale facoltà, invero, è prevista, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nel caso di assoluta novità della questione o mutamento della giurisprudenza, mentre nel caso di specie, da un lato, la questione dirimente la lite non è nuova e, dall'altro lato, l'odierna decisione si pone in perfetta continuità con l'orientamento assolutamente maggioritario di questo Tribunale (rimanendo irrilevanti i difformi orientamenti di altri
Tribunali, dovendosi distinguere il “mutamento della giurisprudenza”, ch'è presupposto per la compensazione, dall'esistenza di un contrasto giurisprudenziale nella variegata giurisprudenza di merito, quale ipotesi non contemplata dall'art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti, rigetta il ricorso;
condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compenso, oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 16/04/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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