Sentenza 12 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 12/10/2023, n. 5579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5579 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 05579/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01969/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1969 del 2020, proposto da NI D'Anna, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonia De Lisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria UIa Schiano Di Colella Lavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AR Gallotta, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
LL RE, NG RR, SE D'HI, UI ES, AT IS, EN EN, CO MM, NI LL, rappresentati e difesi dagli avvocati UI Maria D'Angiolella, Pasquale Mastellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio UI Maria D'Angiolella in Napoli, viale Gramsci n. 16;
per l'annullamento
del provvedimento reso dalla Regione Campania Decreto dirigenziale n. 18 del 24.01.2020 pubblicato sul BURC in data 27.01.2020 - della nota della Regione Campania prot. 39502 del 21 gennaio 2020 con la quale si comunicava che la commissione confermava il punteggio;
-dei verbali della commissione esaminatrice n. 87 del 10.09.2019- n. 89 del 09.10.2019 - n. 91 del 25.10.2019 - n. 94 del 13.12.2019 tutti trasmessi con nota del 20.02.2020 prot. 0111466;
- del provvedimento della Regione Campania n.ro 49 del 05.03.2020 di aggiornamento delle sedi da assegnare
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Vista la dichiarazione del 6.10.2022 con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Barbara Cavallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Rilevato che il ricorrente ha comunicato che la Regione Campania con provvedimento Dirigenziale numero 5 del 14 gennaio 2022 a seguito della sentenza di accoglimento n. 7301/2021 resa dal Consiglio di Stato ha riconosciuto ai ricorrenti il punteggio dei 3 punti e mezzo della seconda laurea;
Rilevato che dopo la sentenza definitiva la Regione, in esecuzione della sentenza stessa, ha provveduto a modificare la graduatoria con l’attribuzione del richiesto punteggio per la seconda laurea;
Rilevato che la parte ha dichiarato che “per quanto sopra si dichiara che per effetto del DD 5 del 2022 è sopraggiunta la carenza di interesse in quanto le ricorrenti hanno avuto attribuito il punteggio richiesto”;
Ritenuto, stante l’epilogo e l’assenza di decisione interinale cautelare, di compensare le spese con contributo unificato a carico della Regione e da attribuire al procuratore che l’abbia anticipato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Anna Pappalardo, Presidente
Maria Barbara Cavallo, Consigliere, Estensore
LL Caprini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria Barbara Cavallo | Anna Pappalardo |
IL SEGRETARIO