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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 10/12/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ALESSANDRIA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Dragotto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1521/2025 promossa da:
(c.f. / p. iva ), corrente in Alessandria (AL), Via Damiano Parte_1 P.IVA_1
Chiesa, n. 18, in persona del leg. rapp.te pro tempore dott. con il patrocinio Parte_2
dell'Avv. Massimo Grattarola (c.f. ed elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
Studio del difensore in Alessandria (AL), Via Trotti, n. 46
attrice in opposizione
CONTRO
(c.f. – p. iva ), corrente in Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
Alessandria (AL) – Fraz. Castelceriolo, Via Milanese, n. 10/A, in persona del titolare, sig. CP_1
, con il patrocinio dell'Avv. Marco Maccarini (c.f. ) ed elettivamente
[...] C.F._3
domiciliata presso lo Studio del difensore in Alessandria (AL), Via Trotti, n. 71
convenuta opposta
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 444/2025 emesso dal Tribunale di Alessandria in data 27.04.2025 CONCLUSIONI: come da verbale del 3.12.2025 ovvero per
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, reietta ogni istanza contraria, Parte_1
eccezione e/o deduzione, previo rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, dare atto che la somma dovuta ammonta ad €uro 20.350,00 e che la stessa sarà corrisposta, senza calcolo di interessi, e al netto delle spese della presente opposizione, alla presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva. Vinte le sese”;
e per
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Alessandria, contrariis reiectis, Controparte_1
previa acquisizione agli atti del fascicolo n. 371/2025 R.G. relativo al decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare concedere ex art. 648 c.p.c., per i motivi tutti in atti, la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'avversa opposizione non è fondata su prova scritta ovvero, in subordine, concedere la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 20.000,00, in quanto non contestata dall'opponente; Nel merito respingere l'avversa opposizione siccome infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti in atti e quindi confermare il decreto ingiuntivo opposto, con la condanna di controparte di quanto monitoriamente dovuto.
Condannare parte avversa al pagamento delle spese del presente giudizio. In via istruttoria Si insta, riservata ogni meglio vista produzione e istanza nei termini di legge, per la ammissione dei capitoli di prova per testi da formularsi con apposita memoria”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato,
[...]
(d'ora in poi solo “ ) chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale Parte_1 Pt_1
di Alessandria n. 371/2025, notificato in data 5.05.2025, per ottenere il pagamento di un credito di
€ 21.350,00 oltre accessori e spese della procedura monitoria in relazione al mancato pagamento ad (d'ora in poi solo “ ) della fattura n. 41 del Controparte_1 CP_1
31.08.2024 afferente il servizio di trasporto di acqua potabile con autobotte effettuato presso i serbatoi della Provincia di Alessandria. Pt_1 L'attrice opponente contestava l'illegittimità dell'ingiunzione con conseguente necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto allegando le seguenti circostanze: a) “l' opposta ha ottenuto
l'appalto con aggiudicazione verbale, dato l'importo, poi confermata con offerta formale di €
20.000,00 formalizzata il 23.07.2024. Ergo l'importo di € 21.350,00 fatturato è errato per eccesso”
(cfr. atto di citazione in opposizione pag. 1); b)“…Amag è una società interamente Parte_1
composta da capitale pubblico ( , a sua volta detenuta da Comune di Alessandria, Comuni Pt_1
della Provincia) per il che al titolo di pagamento (fattura) l'appaltatore deve allegare obbligatoriamente il DURC, cioè il Documento Unico di Regolarità Contributiva” (cfr. atto di citazione in opposizione pag. 1) e 3) “siamo in presenza di un appalto pubblico. Lo prova non solo
l'oggetto dell'appalto…ma il richiamo fatto nella determina 6.9.2024 dell'amministratore unico di
al Dlgs 36/2023” (cfr. memoria istruttoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., pag. Parte_1 Pt_1
2);
Si costituiva in giudizio pponendosi sotto vari profili all'avversa opposizione. CP_1
I difensori delle parti, all'esito dell'udienza di comparizione del 03.12.2025, precisavano le conclusioni e, senza soluzione di continuità, discutevano la causa che veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione è infondata e va respinta per i seguenti motivi.
Circa le contestazioni sollevate da e sopra riportate, questo Giudice non può non rilevare Pt_1
come l'attrice in opposizione abbia del tutto mancato di fornire la prova di dette allegazioni
(certamente di rilievo). Invero, le contestazioni vertono su circostanze – e cioè la natura di ente pubblico di - che non hanno ad oggetto dei fatti notori;
che sia “una società Parte_1 Pt_1
interamente composta da capitale pubblico ( a sua volta detenuta da Comune di Pt_1
Alessandria, Comuni della Provincia) (cfr. atto di citazione in opposizione pag. 1) non è di certo circostanza universalmente conosciuta. Pertanto, l'attrice in opposizione doveva provare la propria natura (ad esempio con la produzione del proprio statuto) e, a cascata, la disciplina che avrebbe dovuto concretamente regolamentare i rapporti di appalto tra quest'ultima e
(con tutte le conseguenze del caso in punto obbligo di allegazione del DURC alla CP_1
fatturazione). Parimenti non è circostanza universalmente conosciuta che nella determina di Pt_1
del 6.9.2024 venga richiamato il Dlgs n. 36/2023 sugli appalti pubblici, sicché anche in tal caso l'attrice in opposizione avrebbe dovuto quanto meno produrre tale determina, ciò che non è stato fatto. Pertanto l'eccezione di parte opponente deve essere rigettata.
In punto debenza dell'importo ingiunto, costituisce fatto pacifico, in quanto non contestato da che sia stata perfettamente adempiente rispetto all'obbligazione contrattuale Pt_1 CP_1
assunta, infatti, l'attrice in opposizione non ha contestato la prestazione svolta da né CP_1
dal punto di vista della sua tipologia (trasporto di acqua potabile in autobotte presso i serbatoi della Provincia), né dal punto di vista quantitativo (il numero dei viaggi effettuati e fatturati). Pt_1
Invero, si è limitata ad una generica contestazione dell'importo di cui alla fattura n. 41/2024 Pt_1
monitoriamente azionata - € 21.350,00 - a suo dire eccessivo rispetto all'importo contrattualmente pattuito per i mesi di luglio e agosto (€ 20.000,00). Tuttavia, a tal proposito, ha allegato e provato – e specularmente nulla ha nello specifico contestato - CP_1 Pt_1
che consuetudinariamente le prestazioni di erano “a scalare” sull'importo totale di CP_1
volta in volta concordato nei contratti che si susseguivano nel tempo, e che solo una volta esaurita una somma si passava a quella prevista nell 'ordine successivo.
In dettaglio, ha documentalmente ricostruito come, in riferimento alla fattura n. CP_1
41/2024, € 3.600,00 siano stati fatturati ad in ragione dei viaggi effettuati in favore di Pt_1
quest'ultima nel maggio 2024 e nel luglio 2024 secondo la prassi “a scalare” sull'ordine n. 271 codice CIG B1EE2414C e sino all'esaurimento dello stesso (per l'originaria somma di € 5.000,00) ed
€ 17.750,00 siano stati fatturati ad in ragione degli ulteriori viaggi effettuati in favore di Pt_1
quest'ultima nel luglio 2024 nonché nell'agosto 2024 secondo la prassi “a scalare”, sull'ordine n.
382 codice CIG B2EC18837B (per l'originaria somma di € 20.000,00) (cfr. docc. 3, 7, 8, 9 e 10). Tutti gli importi fatturati sono quindi previsti negli ordini inoltrati all'opposta.
Alla luce di quanto sopra, ne discende il rigetto dell'opposizione svolta, con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo a mente del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, causa di valore fino a € 26.000, fase di studio – introduttiva – istruttoria e decisionale, nei valori medi le prime due e con dimezzamento della fase istruttoria e decisionale, in quanto assai contenute, quindi in € 3.387,00 per compensi, oltre a € 145,50 per esborsi, oltre al 15% sui compensi per spese generali, IVA (se dovuta) e CPA come per legge
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) Rigetta integralmente l'opposizione proposta da (c.f. / p. iva Parte_1
) e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 444/2025 emesso dal P.IVA_1
Tribunale di Alessandria in data 27.04.2025 che dichiara esecutivo;
1) Condanna (c.f. / p. iva alla refusione delle spese Parte_1 P.IVA_1
di lite in favore di , che si quantificano, con riferimento allo Controparte_1
scaglione da € 5.201,00 - € 26.000,00, in € 3.387,00, oltre a € 145,50 per esborsi, spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.
Alessandria, 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Dragotto