Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/03/2025, n. 1003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1003 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 4107/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Terza sezione civile in persona del giudice unico dott. Giovanni Di Giorgio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N ZA nella causa civile iscritta al n. 4107/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, vertente
T R A
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. Guglielmo Miranti ( ), domiciliato come in C.F._2
atti;
- OPPONENTE –
(C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._3 rappresentata e difesa dall' avv. Guglielmo Miranti ( ), domiciliata come in C.F._2
atti;
- OPPONENTE –
(C.F. ), nata a [...] il Parte_3 C.F._4
23/05/1966, rappresentata e difesa dall' avv. Guglielmo Miranti ( ), C.F._2
domiciliata come in atti;
- OPPONENTE –
E
(C.F. ), rappresentata da Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Parte_4
Giovan Battista Santangelo (C.F. ) e domiciliata come in atti;
C.F._5
1
NONCHE'
(C.F. ), già in persona Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Maria Laurenzano (C.F.
, domiciliata come in atti;
C.F._6
-TERZO CHIAMATO–
OGGETTO: contratti bancari - fideiussione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di causa del 12.12.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione iscritto il 12.4.2022 e Parte_1 Parte_2 Parte_3
hanno convenuto in giudizio al fine di veder revocare il decreto
[...] Controparte_1 ingiuntivo n. 449/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord l'11.2.2022, con il quale è stato loro ingiunto di pagare in solido l'importo di € 77.495,10, oltre interessi e spese, dovuto in virtù delle fideiussioni rilasciate l'8.5.1998 (e successivamente modificate) volte a garantire le obbligazioni di nei confronti della banca Monte dei Paschi di Siena. Il decreto ingiuntivo opposto è stato CP_4
azionato da , affermatasi cessionaria del Monte dei Paschi di Siena, in virtù del CP_1
saldo negativo dei rapporti di anticipi su fatture n.33028506 e 33047106 stipulati rispettivamente
Cont nel 2005 e nel 2006 da .
Con l'odierna opposizione, oltre a rilevare il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, gli opponenti hanno lamentato la carenza di titolarità del credito in capo a
[...]
la nullità totale e/o parziale delle fideiussioni rilasciate per violazione dell'art. 2 l. CP_1
287/1990 e, di conseguenza, la maturazione nei loro confronti della decadenza di cui all'art. 1957
c.c. e la liberazione ex art. 1956 c.c. Quanto al merito del rapporto garantito, hanno eccepito l'avvenuto pagamento delle fatture che avrebbero originato il debito in relazione ai rapporti di anticipi su fatture azionati in sede monitoria, contestando la quantificazione operata e chiedendo in tal senso l'esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. degli estratti conto analitici di tali rapporti e delle distinte dei bonifici di versamento eseguiti dal debitore originario delle fatture cedute, CP_5
Cont Ancora hanno rilevato il mancato assolvimento dell'onere di preventiva escussione di quale debitore principale e l'estinzione del debito nei suoi confronti, essendosi tale società estinta nel
2010 con la cancellazione dal Registro delle imprese.
2 Hanno poi lamentato l'illegittima segnalazione nei loro confronti per l'iscrizione del loro nominativo presso la da parte di Monte dei Paschi di Siena, formulando sul punto Parte_5
domanda risarcitoria in via riconvenzionale, e infine hanno chiesto la chiamata in causa di
Consorzio Toscana Comfidi, che avrebbe assunto la garanzia del 50% del rapporto di conto corrente
Cont e di anticipazioni su fatture intercorso tra e la banca e che sarebbe pertanto tenuto a tenerli indenni quantomeno per la metà dell'importo dovuto.
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione perché infondata in fatto e Controparte_1
in diritto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
A seguito dell'autorizzazione alla chiamata in causa, si è costituita già Controparte_2
Consorzio Toscana Comfidi, eccependo la propria legittimazione passiva per non essere gli opponenti titolari di alcun diritto nei suoi confronti e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
La causa è stata trattata senza svolgimento di attività istruttoria e all'udienza del 12.12.2024, fatte precisare alle parti le rispettive conclusioni, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 co.1 c.p.c.
Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito in corso di causa, e precisamente dopo la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, come prescritto dall'art. 5 bis l. 28/2010, il tentativo obbligatorio di mediazione, sebbene con esito negativo (cfr. verbale in atti).
Inoltre può ritenersi sufficientemente provata la titolarità del credito azionato in via monitoria in capo a Controparte_1
A tal proposito parte opposta ha prodotto sia la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta ufficiale del 23.12.2017 dell'avviso di cessione di crediti in blocco stipulato tra Monte dei Paschi di Siena e con indicazione dei criteri ricognitivi dei crediti ceduti, sia in particolare la CP_1
dichiarazione con cui la cedente Monte dei Paschi di Siena ha affermato per iscritto che “la posizione intestata a garantita dai sig.ri , , CP_4 Parte_2 Parte_1 [...]
e , avente ad oggetto i rapporti di anticipi su effetti […] n. Parte_3 Parte_6
0333028606 e […] n. 033047106 […] con passaggio a sofferenza in data 28.1.2016, è stata oggetto di cessione di crediti pro soluto, come indicato con i riferimento della G.U. parte seconda n. 151 del 23.12.2017, da BA Monte dei Paschi di Siena s.p.a. a . Controparte_6
Sul punto deve condividersi il principio per cui in tema di prova della cessione di crediti in blocco, la produzione della dichiarazione del cedente, così come la disponibilità del titolo esecutivo
3 azionato e della relativa documentazione, sono elementi potenzialmente decisivi al fine di dimostrare che un determinato credito è stato effettivamente ceduto (Cass.10200/2021).
Sulla base della documentazione depositata, e in particolare della specifica dichiarazione in tal senso della parte cedente, può senz'altro ritenersi dimostrata la cessione del credito de quo in favore dell'odierna opposta.
Infine, quanto alla mancata notificazione della cessione e alla sua non dimostrata pubblicazione presso il registro delle imprese, va osservato che il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione, pur se siano mancate la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. o le forme di pubblicità previste dall'art. 58 TUB;
questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario (Cass. 15364/2011), circostanza comunque non avvenuta nel caso di specie. Tale notificazione, tra l'altro, “costituisce atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio e, pertanto, può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.” (Cass.
1170/2014). Per tali ragioni, anche l'eventuale mancata notificazione della cessione o la sua omessa pubblicazione presso il registro delle imprese non potrebbero che tradursi in un mero difetto nella comunicazione della cessione al debitore che, non esplicando alcun effetto in ordine alla legittimazione del cessionario ad agire in giudizio per ottenere il pagamento del credito ceduto, può ritenersi in ogni caso sanata dalla notificazione del decreto ingiuntivo oggi opposto.
Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare accoglimento.
In primo luogo occorre qualificare le fideiussioni omnibus rilasciate dagli opponenti come contratti autonomi di garanzia, come correttamente sostenuto da parte opposta.
Il contratto autonomo di garanzia ha ad oggetto l'obbligo di pagare un determinato importo al beneficiario allo scopo di garantire la prestazione di un terzo a lui dovuta e ciò a semplice richiesta del garantito e quindi con rinuncia a far valere qualsiasi eccezione relativa all'esistenza, validità coercibilità del rapporto obbligatorio.
In altre parole, nel contratto autonomo di garanzia il garante assuma l'impegno di pagare una determinata somma di denaro in favore del beneficiario della garanzia per il solo fatto che tale soggetto, allegando l'inadempimento dell'obbligazione principale, ne faccia richiesta, rinunziando
4 ad opporre eccezioni inerenti al rapporto che lega il debitore principale al beneficiario della garanzia, anche se dirette a far valere l'invalidità del contratto dal quale tale rapporto deriva
Tuttavia la distinzione in concreto fra fideiussione e contratto autonomo di garanzia non sempre è semplice. Premesso che il nomen iuris utilizzato dai contraenti è certamente insufficiente a qualificare il rapporto in un senso o nell'altro la giurisprudenza di merito e di legittimità ha ricavato dalla prassi alcuni indici presuntivi, dalla cui ricorrenza è possibile concludere nel senso del carattere atipico della garanzia. Il più rilevante fra questi è l'inserzione nel contratto di clausole che prevedano il pagamento a semplice richiesta del creditore, la cui evidente incompatibilità con la proponibilità da parte del garante di eccezioni relative al rapporto tra creditore e debitore determina l'impossibilità di qualificare il rapporto come fideiussione ordinaria, se non in presenza di indicazioni contrarie particolarmente forti nel corpo della pattuizione.
Deve infatti considerarsi ormai pacifico in giurisprudenza il principio per cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” (Cass.
19736/2011, Cass. S.U. 3947/2010).
Venendo al caso oggetto della controversia in esame, può senza dubbio sostenersi che le garanzie prestate dagli opponenti – tutte di identico contenuto - vadano qualificate come autonome nell'accezione innanzi esposta.
In tal sensoinfatti giova evidenziare che esse contengono una serie di disposizioni intese chiaramente a rendere l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella del debitore principale, al fine di porre la banca al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
Trattasi, in primo luogo della previsione per cui “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fidejussione si intende fin da ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate” (art. 8). Tale clausola realizza, da un lato, la diversità fra prestazione dovuta dal debitore principale e prestazione garantita e, dall'altro, la scissione del rapporto di accessorietà fra rapporto principale e garanzia (Tribunale Napoli 14.3.2013, Tribunale
Cagliari 16.6.2015). Infatti tale previsione, con la quale si sancisce l'obbligo di pagamento del fideiussore pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà dell'obbligazione del garante e consacrata nella disposizione di cui all'art. 1939 c.c., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.
5 Inoltre l'art. 7 prevede che il fideiussore sia tenuto “a pagare immediatamente alla BA, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese e tasse ed ogni altro accessorio […]. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla BA gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore”. Anche in tal caso è palese la differenza rispetto al regime tipico della fideiussione, nella quale, a norma dell'art. 1945 c.c., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario la clausola in esame, con la quale, imponendosi un pagamento immediato, si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti al debito principale, è quella nella quale si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia, quale individuata dalla giurisprudenza di legittimità (Tribunale Napoli
6.5.2013).
Ancora, deve evidenziarsi la previsione, contenuta nell'art. 6 della garanzia omnibus e nell'art. 6 di quella specifica, in forza della quale “i diritti derivanti alla BA dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato”. Trattasi di clausola comportante la rinuncia preventiva
(implicita ed esplicita) del fideiussore al regime decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., atteso che, nell'ipotesi in cui la durata di una fideiussione sia correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento, l'azione del creditore nei confronti del fideiussore non
è soggetta al termine di decadenza previsto dall'articolo 1957 c.c. (Tribunale Reggio Emilia
12.10.2012).
Completa tale ricostruzione la disposizione per la quale il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo (art. 2).
In sintesi, dal tenore complessivo delle convenzioni negoziali, si ricava che la stesse hanno natura di contratto autonomo di garanzia, in quanto, in primo luogo, recano la clausola di pagamento a prima richiesta e, in secondo luogo, non emerge in alcun modo la diversa volontà delle parti nel senso di una fideiussione tipica ma, al contrario, dall'esame delle ulteriori clausole contrattuali sopra richiamate, si evince come le parti abbiano inteso rafforzare l'autonomia delle garanzie rispetto al rapporto principale.
6 Seguendo l'anzidetto principio interpretativo deve, allora, escludersi che gli opponenti opporre alla banca le eccezioni afferenti al rapporto fra il creditore e il debitore principale e contestare l'an e il quantum del credito sulla base di eccezioni che sarebbero spettate all'obbligata principale, salvo la cd exceptio doli e salvo il caso in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme imperative o per illiceità della sua causa (Cass. 26262/2007), circostanze non verificatesi nel caso di specie.
Pertanto devono ritenersi inammissibili le eccezioni formulate dagli opponenti in ordine alla quantificazione del credito ingiunto e alla sua estinzione (certo non ricavabile dal solo fatto della cancellazione del debitore principale dal Registro delle imprese, circostanza che notoriamente determina il trasferimento delle obbligazioni ai soci, cfr. Cass. S.U. 6070/2013) e al suo parziale adempimento, con conseguente rigetto della richiesta dell'ordine di esibizione pur sollecitato.
Inoltre, la natura autonoma della garanzia vale ad escludere la sussistenza di un onere, in capo al creditore, di preventiva escussione del debitore ceduto.
Devono invece essere scrutinate le doglianze e le eccezioni relative alle garanzie prestate.
A tal proposito, gli opponenti hanno eccepito la nullità delle garanzie prestate per violazione della disciplina anticoncorrenziale, invocandone la nullità per violazione dell'art. 2, comma 2, lettera a) della l. n. 287 del 1990, in quanto rispondente allo schema ABI del 2002.
Sul punto deve rammentarsi che con provvedimento n. 55/2005, la BA d'IT, all'epoca autorità garante della concorrenza tra istituti di credito, all'esito di una attività istruttoria che ha coperto l'arco temporale da ottobre 2002 a maggio 2005, ha dichiarato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI nell'ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che “nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge n.287/90”.
Trattasi in particolare delle ormai ben note clausola di reviviscenza (art.2), di rinuncia ai termini dell'art. 1957 c.c. (art. 6) e di sopravvivenza (art.8).
Va osservato in merito che le tre clausole dello schema ABI sopra ricordate, incidenti su norme derogabili del codice civile, non sono illecite in sé considerate, essendo, piuttosto, la loro uniforme applicazione da parte delle banche associate all'ABI a costituire comportamento distorsivo della concorrenza, ex art.2, comma 2, lettera a) della L.287/1990, che vieta “le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante”.
Secondo la Suprema corte “il carattere uniforme dell'applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente
7 prevista nel provvedimento della BA d'IT su cui l'attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art.2967 c.c.” (Cass. 30818/2018); per cui
“compete all'attore che deduca un'intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell'intesa stessa” (Cass. 13846/2019).
In ogni caso va precisato che la Corte di cassazione ha di recente affermato, in relazione allo schema di fideiussione omnibus, che “i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti” (Cass. S.U. 41994/2021).
Orbene il provvedimento n. 55/2005 della BA d'IT, con cui era stata censurata l'applicazione uniforme del modello contenente le tre clausole, costituisce senz'altro prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale per le fideiussioni omnibus che si collocano nel periodo (ottobre 2002 – maggio 2005) esaminato dal provvedimento stesso (Cass. 13846/2019), e include anche i contratti
“a valle”, che costituiscano l'applicazione delle intese illecite concluse a “monte”, stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa distorsiva della concorrenza da parte della BA d'IT
(Cass. 29810/2017).
Nel caso di specie però gli opponenti non hanno prodotto il suindicato provvedimento della BA
d'IT che, al pari di tutti gli atti amministrativi, non è autonomamente conoscibile dal giudice per scienza privata né può essere invocato al riguardo il principio iura novit curia. Infatti “al citato provvedimento della BA d'IT n. 55 del 2005, […], reso da quest'ultima in qualità di Autorità
Antitrust, nemmeno può attribuirsi natura e forza di legge o comunque carattere normativo, consistendo, invece, esso in un mero provvedimento amministrativo di carattere sanzionatorio;
sicché, nella specie, da un lato, la sua produzione non poteva che soggiacere ai noti principi di tema di onere probatorio, dall'altro, la Corte di appello […] non avrebbe potuto tenerne conto solo perché consultabile on line o comunque richiamato in alcune pronunce di questa Corte, non essendo, al riguardo, certamente invocabile il principio iura novit curia” (Cass. 16289/2024, Cass.
33472/2024).
In assenza della prova privilegiata costituita dal provvedimento della BA d'IT, gli opponenti avrebbero dovuto autonomamente comprovare i fatti costitutivi a fondamento dell'eccezione di
8 nullità da loro invocata, dimostrando che le fideiussioni oggetto del presente giudizio costituiscono lo sbocco di un'intesa anticoncorrenziale oggetto di uniforme applicazione.
Tale dimostrazione, però, non è stata in alcun modo fornita, né tantomeno allegata, sicché le doglianze degli opponenti devono essere respinte. Essendo pertanto la clausola fideiussoria derogativa del disposto dell'art. 1957 c.c. pienamente valida, l'invocata decadenza ai sensi di tale disposizione deve essere rigettata.
Deve essere respinta anche l'eccezione con cui gli opponenti hanno invocato la liberazione dalla garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c.
È stato affermato, in relazione al disposto dell'art. 1956 c.c. che “devono ricorrere sia il requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e sopravvenuto alla prestazione della garanzia, sia quello soggettivo della consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche del debitore, raffrontate a quelle esistenti all'atto della costituzione del rapporto. A tal fine, è onere della parte che la invoca provare gli elementi della fattispecie normativa di cui al predetto art.
1956, mentre vanno ricomprese nell'ambito delle semplici deduzioni difensive le osservazioni della controparte che si limitano a sostenere l'inesistenza di tali fatti” (Cass. 10870/2005). È quindi il fideiussore che “ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche” (Cass. 2524/2006).
Nel caso di specie gli opponenti non hanno adempiuto agli oneri di allegazione e di prova come delineati dalla giurisprudenza richiamata. In particolare, non hanno indicato elementi specifici da cui ricavare la consapevolezza in capo alla banca del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, non potendosi tale circostanza ricavare di per sé dal solo fatto che il “conto corrente era aperto e gestito direttamente proprio dal Monte dei Paschi di Siena” (cfr. atto di citazione, pag.
11).
Del tutto carente di allegazione dei fatti costitutivi è, inoltre, la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione in Centrale rischi. In via assorbente, infatti, deve osservarsi che gli opponenti non hanno allegato, né tantomeno dimostrato, l'esistenza di un danno cd. conseguenza, ossia del concreto pregiudizio verificatosi nella propria sfera giuridica, né la sussistenza del nessuno causale con il comportamento della banca. La domanda risarcitoria è pertanto infondata.
9 Va infine respinta la domanda di manleva avanzata dagli opponenti nei confronti di Controparte_2
già Consorzio Toscana Comfidi, per l'assorbente motivo che il rapporto di garanzia è
[...]
intercorso con la società debitrice principale e non già con i garanti odierni opponenti.
Per le ragioni sopra profuse, l'opposizione deve essere respinta e il decreto ingiuntivo confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri del DM
55/2014.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti in epigrafe, ogni altra domanda o eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 449/2022, emesso dal Tribunale di Napoli Nord l'11.2.2022;
- condanna , e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € Controparte_1
9.200,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge;
- condanna , e , in solido fra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3
pagamento delle spese di lite in favore di liquidate in complessivi € Controparte_2
4.180.00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Aversa, 14/03/2025
il Giudice dott. Giovanni Di Giorgio
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