Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 29/01/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1817/2020 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Potenza
Prima Sezione Civile
Il Giudice, Dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1817/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c. e vertente
TRA
Parte_1
, c.f. , rappresentata e difesa dagli Avvocati CIPRIANI
[...] P.IVA_1
CARLO e CIPRIANI GIUSEPPE, in virtù di procura allegata telematicamente all'atto di citazione in opposizione, domiciliato come in atti;
OPPONENTE
E
, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
STIGLIANI CANDIDA, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, presso il cui studio elettivamente domicilia alla Via Mazzini, 69, Potenza;
OPPOSTO
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
onorari avvocato;
Conclusioni: all'udienza cartolare del 26.06.2025 i difensori delle parti costituite hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista di detta udienza.
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Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_2
ha proposto opposizione avverso il decreto
[...] ingiuntivo n. 381/2020 con cui gli veniva ingiunto di pagare, in favore dell'Avv.
la complessiva somma di €. 37.394,97 oltre interessi legali Controparte_1
come da domanda e spese della procedura monitoria e al netto della ricevuta di acconto, per l'attività difensiva da questi espletata in favore dell'ente dinanzi al
TAR Puglia – sezione di Bari (giudizio R.R. n. 1421/2011).
L'opponente, chiarita la non applicabilità del rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011 alle controversie relative ai compensi di avvocato per prestazioni rese nell'ambito di giudizi amministrativi, eccepiva: a) l'inesistenza di un contratto stipulato tra professionista ed ente, non potendosi considerare tale la deliberazione della giunta esecutiva n. 167/201, trattandosi di atto avente mera efficacia interna (pur riconoscendo il valore “contrattuale” del conferimento dell'incarico contenuto nella procura); b) il valore indeterminabile della controversia quale scaglione di riferimento per la determinazione del quantum esigibile dal professionista e l'indebito utilizzo dello scaglione relativo alle cause di valora da € 500.001 a €
1.500.000 ed, in subordine, l'applicazione del minimi tabellari;
c) la non debenza delle spese generali, espressamente escluse nel calcolo dei compensi dall'art. 1 co. 2 del D.m. 140/2012; d) la non applicabilità del saggio previsto dal d.lgs.
231/2002 per gli interessi moratori, atteso che le disposizioni di cui al d.lgs.
231/2002 sono state estese ai lavoratori autonomi solamente dalla legge 22.5.2017
n. 81, successiva all'esaurimento dell'opera professionale espletata.
Sulla base di tali contestazioni, chiarendo di aver già corrisposto in acconto al professionista la somma di € 15.000,00 spiegava domanda riconvenzionale per la restituzione di quanto corrisposto in eccesso rispetto al compenso effettivamente dovuto.
Costituitosi in giudizio, l'opposto ha confutato analiticamente le avverse deduzioni, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
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La causa, chiarito definitivamente il rito applicabile alla fattispecie (superando le coeve incertezze giurisprudenziali), documentalmente istruita, dopo alcuni rinvii dovuti alle esigenze di ruolo e all'avvicendamento di diversi magistrati, è stata trattenuta in decisione dalla scrivente con concessione degli ordinari termini per il deposito degli scritti conclusionali.
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§1. Sul rito applicabile.
L'opponente ha introdotto il presente giudizio di opposizione mediante atto di citazione, ritenendo applicabile il rito ordinario e non anche lo speciale procedimento di cui all'art. 14 del d.lgs. 150/2011, operante per la sola liquidazione dei compensi di avvocato per l'attività prestata in giudizi civili.
La prospettazione merita accoglimento.
Invero, nonostante alcune incertezze giurisprudenziali sull'applicabilità del rito semplificato nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, la giurisprudenza più recente – cui la scrivente ritiene di aderire – si è uniformata nell'escludere l'applicabilità del rito speciale di cui all'art. 14 citato al di fuori delle controversie contemplate dall'art. 28 legge n. 794\1942, legge questa che si riferisce ai soli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile.
Si veda, ad esempio, Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 34501 del 23/11/2022 secondo cui “L'opposizione a decreto ingiuntivo, avente ad oggetto la richiesta di liquidazione di compensi maturati per la difesa in un processo penale, non essendo soggetta alla disciplina del procedimento sommario di cui all'art. 14 del d.lgs. n.
150 del 2011, perché applicabile alle sole controversie civili, può svolgersi nelle forme del processo ordinario ex artt. 163 e ss. c.p.c. ovvero, in alternativa, del procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al tribunale in composizione monocratica, avendosi riguardo, ai fini della verifica del rispetto del termine di cui all'art. 641 c.p.c., nel primo caso alla data della notificazione della citazione e nel secondo caso alla data del deposito del ricorso, sicché è in facoltà dell'opponente optare per quest'ultimo procedimento, siccome applicabile in tutte le controversie di competenza del tribunale in composizione monocratica”.
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Tale opzione ermeneutica appare preferibile al fine di rendere omogenea la disciplina applicabile alle controversie diverse da quelle civili (giacché, per le prime, il rito speciale non sarebbe attivabile direttamente dall'Avvocato, per cui risulterebbe oltremodo illogico ritenere che lo stesso diventi applicabile nell'ambito del giudizio di opposizione instaurato dal debitore ingiunto).
Pertanto, nel caso in esame, avendo l'opponente instaurato il giudizio mediante atto di citazione ritualmente notificato, non vi sono dubbi circa l'applicabilità alla controversia del rito ordinario ratione temporis vigente (con decisione resa, dunque, dal Giudice monocratico nelle forme della sentenza appellabile).
§2. L'esistenza di un contratto avente forma scritta tra le parti.
L'opponente ha contestato l'esistenza di un contratto avente forma scritta tra le parti, deducendo la mera valenza interna della deliberazione esecutiva adottata dall'ente (con cui veniva autorizzato il conferimento dell'incarico e quantificato in
€ 15.000,00 il compenso in acconto).
L'opponente, oltre a non richiamare l'eccezione nei successivi scritti difensivi, ne chiarisce ella stessa la probabile infondatezza allorché richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il requisito della forma scritta del contratto (R.D.
2440/1923, art. 17) è soddisfatto, quanto al consenso, col rilascio al difensore della procura, che rappresenta la proposta contrattuale rivolta all'avvocato che
l'accetta con la redazione dell'atto difensivo, e, quanto al compenso, col richiamo delle tariffe professionali vigenti” (cfr. pag. 7 dell'atto di citazione).
Orbene, come precisato anche dall'opposto, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che in tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della P.A., il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell'art. 83 c.p.c., atteso che l'esercizio della rappresentanza giudiziale tramite la redazione e la sottoscrizione dell'atto difensivo perfeziona, mediante l'incontro di volontà fra le parti, l'accordo contrattuale in forma scritta, rendendo così possibile l'identificazione del contenuto negoziale e lo svolgimento dei controlli da parte dell'Autorità tutoria (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2,Sentenza n. 11668 del 30/04/2024; conf. Cass. Sez. 2,
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Ordinanza n. 21007 del 06/08/2019; conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 2266 del
16/02/2012).
Peralto, nel caso di specie, al di là del requisito estrinseco della forma scritta ad substantiam, non è contestato né l'effettivo conferimento dell'incarico né il concreto espletamento dell'attività difensiva da parte del difensore.
§3. Nel merito: il compenso spettante.
Preliminarmente, occorre chiarire che, ai sensi dell'art. 2223 cod. civ., in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dal giudice tenuto conto dei parametri vigenti, stabiliti con apposito decreto ministeriale (secondo quanto previsto dagli artt. 13 co. 6 e 13 bis co. 10 della legge 247 del 2012).
In proposito le Sezioni Unite della Cassazione hanno recentemente chiarito che la liquidazione del giudice “non si riferisce solo alla liquidazione delle spese di giudizio nei confronti del soccombente ma anche a quella relativa ai compensi nei rapporti tra professionista e cliente (cfr. Cass. 10 maggio 2013, n. 11232;
Cass. 7 maggio 2015, n. 9237)” (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, 8 luglio 2021 n.
19427).
Occorre, dunque, procedere all'esatta quantificazione del compenso esigibile dall'Avvocato opposto, in mancanza di una preventiva determinazione pattizia e della carenza di vincolatività della unilaterale determinazione compiuta dal professionista (a nulla rilevando che la stessa sia stata vidimata dal competente consiglio dell'Ordine che, per giurisprudenza unanime, non ha valore di prova nel giudizio di opposizione, cfr. Cassazione civile, sez. VI , 15/01/2018 , n. 712).
Le tariffe che escludono la discrezionalità del giudice sulla determinazione del concreto ammontare dei compensi dovuto sono solo quelle fisse (cc.dd. tariffe obbligatorie alle quali si riferisce anche l'art. 636 c.p.c., comma 1, u.p.), dato che solo queste sono astrattamente idonee ad integrare direttamente il contratto, non quelle con determinazione del massimo e del minimo, le quali hanno solo la funzione di fissare i limiti dell'autonomia privata nella determinazione del compenso e di dettare i criteri di liquidazione che, in mancanza di accordo, il giudice è tenuto a rispettare senza pregiudizio degli spazi di discrezionalità che i criteri stessi consentono, e non la funzione di attribuire al professionista
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l'unilaterale ed incensurabile potestà di indicare, sia pure nei limiti segnati dalla tariffa, il compenso dovuto dal proprio cliente, ed, in altri termini, di integrare, con la propria determinazione volitiva, il contenuto del contratto, fissando l'oggetto della obbligazione principale del cliente (cfr. Cass., sez. VI Civile - L, ordinanza n. 29212/19; Cass. n. 9514/1996).
Peraltro, ai sensi dell'art. 1 co. 6 del DM 140/2012, l'assenza di un preventivo di massima, di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, “costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso”. La mancata sottoposizione al cliente, dunque, peraltro avente natura pubblicistica, dunque, non può essere ignorata dal giudice nella liquidazione giudiziale del compenso.
§3.1. Il valore della controversia.
Come chiarito, l'Avvocato ha chiesto di essere remunerato per l'attività CP_1 difensiva svolta in favore dell' dinanzi al Tar Puglia – sezione Bari, Pt_2
nell'ambito del procedimento recante R.g. 1420/2011, determinando la parcella in applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da € 500.001 a €
1.500.000, tenuto conto del valore dell'appalto oggetto del giudizio amministrativo, pari ad euro €. 1.125.855,00.
Il professionista, in particolare, ha confutato l'opposta pretesa di applicare lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile laddove oggetto del giudizio dinanzi amministrativo non sia la mera impugnazione di un atto amministrativo, bensì la contestazione di un contratto di appalto, reso all'esito di una procedura di evidenza pubblica, caratterizzato da un petitum non limitato alla sola caducazione dell'atto.
In tal caso, l'importo da prendere in considerazione ai fini della determinazione del valore della controversia coinciderebbe con l'importo del contratto di appalto di cui si chiede l'annullamento, come del resto imposto dal legislatore che con l'art. 14, comma 3-ter del D.P.R. 115/2002, ha espressamente disposto, in merito all'individuazione del valore della controversia in materia di appalti, che “Nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119,
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comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende
l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, in caso di controversie relative all'irrogazione di sanzioni, comunque denominate, il valore è costituito dalla somma di queste”.
L'opposto evidenziava, ancora, come il ricorrente principale non avesse limitato la domanda all'annullamento dell'atto chiedendo, altresì, “l'inefficacia del contratto stipulato, quindi la caducazione dello stesso, e il risarcimento in forma specifica in materia di appalti ex art. 124 c.p.a.” per cui il professionista avrebbe correttamente individuato lo scaglione applicabile in relazione al valore dell'appalto oggetto di causa, atteso che la richiesta di caducazione del contratto e di risarcimento del danno, consequenziale all'annullamento dell'atto amministrativo, costituivano oggetto immediato del “petitum” dell'azione.
Il professionista, dunque, poneva l'accento sull'importanza e la complessità dell'opera prestata rilevando di aver difeso l'opponente “contro le richieste del ricorrente principale ( di revoca degli atti di gara inerenti Controparte_2
l'aggiudicazione, revoca dell'aggiudicazione, annullamento del contratto
d'appalto e risarcimento del danno;
ha inoltre difeso l' contro il ricorso Pt_2
incidentale proposto dalla controinteressata e per Controparte_3
l'annullamento degli atti di gara in cui è stata ammessa la partecipazione della ricorrente alla gara chiedendone l'esclusione della stessa” (cfr. pag. 12 della citazione).
La presenza di due parti (ricorrente e controricorrente), secondo la prospettazione dell'opposto, giustifica inoltre l'applicazione della maggiorazione di cui all'art. 4 comma 2,3 e 4 DM 140/2012.
In proposito si rileva, da subito che, sebbene l'opponente abbia contestato la maggiorazione applicata dal professionista per la presenza di più parti (rilevando come la controinteressata, in realtà, aderiva alla medesima posizione del resistente
), in realtà non abbia escluso la congruità di maggiorazioni dei compensi ex Pt_2
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art. 4 punti 2 e 3 del DM 140/2012 per l'urgenza della prestazione professionale resa e l'esito favorevole della lite (cfr. pag. 10 citazione).
Tanto chiarito, deve condividersi la prospettazione avanzata dal professionista opposto, non cogliendo nel segno le argomentazioni avanzate dall'opponente.
Quest'ultimo vorrebbe utilizzare, nella determinazione dei compensi del difensore, lo scaglione relativo alle controversie di valore indeterminabile, quali sarebbero quelle relative all'annullamento di un atto amministrativo, sottacendo del tutto la complessità dell'opera prestata dal difensore nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto l'annullamento di un contratto di appalto pubblico del valore superiore al milione di euro.
L'applicazione del valore indeterminabile comporterebbe, in pratica, la determinazione del compenso in misura analoga all'applicazione dello scaglione relativo alle controversie di valore da € 25.001 a € 50.000, con un risultato oltre che ingiusto, anche in contrasto con le previsioni normative.
Invero, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DM 150/2012, ratione temporis applicabile,
“Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa il valore della causa
è determinato a norma del comma 1 quando l'oggetto della controversia o la natura del rapporto sostanziale dedotto in giudizio o comunque correlato al provvedimento impugnato ne consentono l'applicazione. Quando ciò non è possibile, va tenuto conto dell'interesse sostanziale tutelato”
Orbene, tanto considerando il comma 1 (secondo cui “Ai fini della liquidazione del compenso, il valore della controversia è determinato a norma del codice di procedura civile avendo riguardo, nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela
l'azione è diretta … In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”), tanto considerando l'interesse sostanziale tutelato non è revocabile in dubbio che parametro di riferimento debba essere il valore del contratto di appalto pubblico oggetto di contestazione.
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D'altronde, pur volendo considerare la causa di valore indeterminabile non potrebbe comunque prescindersi, ai sensi del 3 comma dell'art. 5 citato, dall'oggetto e dalla complessità della stessa.
Tale conclusione risulta avvalorata dalla previsione richiamata dall'opposto che, in tema di contributo unificato, prevede che “nel processo amministrativo per valore della lite nei ricorsi di cui all'articolo 119, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, ai sensi dell'articolo 29, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” (art. 14 co.
3-ter d.P.R. 115/2002).
Sebbene trattasi di disposizione riguardante la determinazione del contributo, di rilievo meramente fiscale, è innegabile che la stessa deponga nel senso di ritenere che il valore delle controversie in materia di appalti pubblici debba essere determinato in relazione al valore patrimoniale del contratto di appalto concretamente impugnato.
§3.2. Sulle maggiorazioni operate dal professionista.
Benché si ritenga legittima la maggiorazione operata dal professionista per la presenza di più parti, essendo innegabile che la sola presenza del controinteressato
(a prescindere dalla circostanza che questi assumesse una posizione aderente a quella del resistente) abbia reso più gravosa l'attività del professionista, la Pt_2
stessa non può essere riconsociuta nella misura del 100% del compenso come preteso dall'opposto.
Invero, ai sensi dell'art. 4 co. 4 del DM 140/2012 “Qualora l'avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si applica quando
l'avvocato difende una parte contro più parti”.
La norma, dunque, prevede un limite massimo, pari al doppio, di aumento del compenso tabellare allorché il difensore presti la propria opera in favore di più parti ovvero di una sola parte ma contro più di esse.
Orbene, nel caso in esame, l'opposto – su cui incombe l'onere della prova in ordine alla congruità del compenso preteso ex art. 2697 cod. civ. – nulla ha dedotto né
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provato in ordine alla legittimità della maggiorazione nella misura massima consentita dalla disposizione.
Di talché, per chi scrive, appare congrua una maggiorazione nella misura del 20% considerato che, alla luce delle deduzioni dell'opponente, non contestate, la controinteressata ha assunto nel giudizio una difesa “ad audiuvandum” della posizione sostanziale rivestita dall'ente , essendo entrambi interessati alla Pt_2
conservazione dell'atto impugnato (rispettivamente nella qualità di aggiudicatario e di stazione appaltante).
Analogamente, si ritiene non applicabile l'ulteriore maggiorazione, di cui all'art. 4 commi 2 e 3, non potendosi ritenere la stessa assentita dall'opponente, il quale ha evidentemente ritenuto la stessa riconoscibile a patto che fosse applicato il diverso scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile con riconoscimento, dunque, di un compenso tabellare ben inferiore (pari ad € 13.500,00).
Pertanto, la maggiorazione non può essere riconosciuta, incombendo sul professionista l'onere di dimostrare il diritto ad un compenso maggiorato per complessità, importanza, urgenza, pregio dell'opera prestata e risultati ottenuti, onere evidentemente non assolto nel caso in esame (non avendo il professionista giustificato adeguatamente la pretesa di compensi superiori a quelli tabellarmente applicabili, mediante l'allegazione e la prova della ricorrenza, in concreto, delle circostanze contemplate dalle disposizioni richiamate, non ravvisabili nella specie, in cui la complessità dell'opera risulta già adeguatamente considerata nell'individuazione del valore della controversia e l'urgenza, in realtà, tipica dei giudizi amministrativi caratterizzati da stringenti termini per l'impugnazione dei provvedimenti amministrativi, in assenza di condizioni eccezionali fronteggiate dal difensore).
§3.3. Sulle spese generali.
L'opponente sostiene la non debenza delle spese generali, calcolate nella misura del 15% sui compensi dovuti, deducendo che le stesse sarebbero state espressamente escluse dall'art. 1 co. 2 del DM 140/2012 secondo cui “nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario”.
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La tesi non è condivisibile.
È chiaro che la norma si riferisca esclusivamente alla perimetrazione dell'ambito di applicazione delle successive disposizioni in ordine alla determinazione giudiziale dei compensi, non escludendo affatto che al difensore sia dovuta un ulteriore somma a titolo di spese generali (quali spese generalmente connesse all'espletamento dell'incarico che risulterebbe oltremodo difficile per il professionista provare in giudizio).
Orbene, a chiarimento della confusione ingenerata dal mancato riferimento alle spese generali nell'abolizione del precedente sistema delle tariffe, il legislatore è intervenuto con la legge la Legge 247/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
15 del 18/1/2013, recante “nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, che ha sancito in maniera inequivocabile, con l' art 13, comma 10 che:
“Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri
e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
In giurisprudenza è consolidato il principio, secondo cui il rimborso cd. forfettario delle spese generali è una componente delle spese giudiziali, la cui misura è predeterminata dalla legge e spettante automaticamente al professionista difensore, anche in assenza di allegazione specifica e di apposita istanza: questa dovendosi ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali che incombe sulla parte soccombente (Cass. 30 maggio 2018, n. 13693, proprio in riferimento al periodo di vigore del D.M. 140/2012, con richiamo di precedenti conformi in motivazione);
A parere di chi scrive, dunque, non può essere negato il riconoscimento delle spese generali che, tuttavia, non essendo ancora entrato in vigore il DM 55/2014, vanno riconosciute nella misura del 12,5% dei compensi, continuando a trovare applicazione, a tali fini, l'art. 14 del d.m. n. 127 del 2004 (cfr., in termini, Cass.,
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sez. Lavoro, ordinanza 13 febbraio – 13 agosto 2020, n. 17076; Cass. Sez. Lavoro,
Ordinanza n. 32225 del 05/11/2021).
§3.4. Calcolo del compenso dovuto.
Pertanto, la determinazione del compenso dovuto al professionista, in mancanza di una somma convenzionalmente determinata, può essere liquidata, ex art. 2223 cod. civ. nel modo che segue:
Compenso tabellare € 24.300,00 (art. 11 DM 150/2012);
Aumento del 20% per la presenza di più parti € 4.860,00 (art. 4 co. 4 cit.);
Spese generali (12,5%) € 3.645,00;
Cassa Avvocati (4%) € 1.312,20
IVA (22%) € 7.505,78
Per un totale di € 41.622,78, da cui dedurre la ritenuta di acconto del 20% sul compenso (per un complessivo di € 33.298,22), nonché l'acconto già corrisposto dall'ente pari ad € 15.000,00, risultando la complessiva somma ancora dovuta di
18.298,00.
§3.5. Sulla debenza degli interessi moratori.
L'opponente ha contestato la pretesa degli interessi moratori al saggio stabilito per i ritardi nelle transazioni commerciali dal d.lgs. 231/2002 deducendo che la relativa applicazione ai lavoratori autonomi sarebbe stata introdotta solamente con la legge 22.5.2017 n. 81.
La tesi non può essere accolta.
È evidente che la disposizione richiamata, mediante il riferimento alla generica categoria dei “lavoratori autonomi”, estenda l'ambito di applicazione della disciplina sui ritardi dei pagamenti, la quale, tuttavia, era già pacificamente applicabile alle prestazioni rese dai professionisti, ai sensi dell'art. 2 del decreto citato.
Secondo la lettera c) della disposizione, difatti, è imprenditore “ogni soggetto esercente un'attività economica organizzata o una libera professione”, mentre, ai sensi della lettera a), per transazioni commerciali devono intendersi “i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche
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amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo”.
Pertanto, non è revocabile in dubbio che la novella citata dall'opponente abbia determinato un allargamento agli altri lavoratori autonomi, introducendo una disposizione di carattere generale, rispetto ai soli professionisti già contemplati dalla disposizione citata.
Sul punto, si veda la recente sentenza della Suprema Corte secondo cui “In tema di contratto d'opera professionale, la misura degli interessi moratori spettanti al professionista è quella di cui al d.lgs. n. 231 del 2002, applicabile, sulla scorta delle definizioni contenute nell'art. 2, anche ai contratti conclusi tra liberi professionisti e pubbliche amministrazioni” (cfr., in termini, Cass. Sez. 3,
Ordinanza n. 25692 del 25/09/2024; conformi Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28151 del 31/10/2019; e già Cass. Sez. 2, n. 13858 del 2013).
§4. Sulla domanda riconvenzionale.
La quantificazione del compenso del professionista in misura superiore all'acconto già versato dall'ente determina il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata per ottenere la restituzione della somma che l'opponente deduceva di aver corrisposto in eccesso.
§5. Sulle spese.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147 del
13.08.2022, con applicazione dei parametri minimi per la fase istruttoria atteso il carattere documentale della controversia e la mancata redazione da parte dei difensori, nel corso del giudizio, di ulteriori scritti oltre quelli introduttivi e quelli conclusionali, tenuto conto del valore della domanda determinato in base al decisum.
La mancata determinazione preventiva del compenso mediante apposito accordo con l'ente, l'accoglimento della domanda in misura inferiore alla pretesa avanzata in sede monitoria (circostanze che hanno verosimilmente ostacolato l'adempimento spontaneo), in uno alla valutazione della condotta dell'Avvocato
[che ha attivato tre distinti procedimenti monitori (tutti definiti, in sede di CP_1
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opposizione, dalla scrivente) per il recupero delle proprie spettanze relative a tre giudizi amministrativi patrocinati in favore dell'ente (che, sebbene non integri un'ipotesi di abusiva parcellizzazione del credito, rappresenta pur sempre un elemento valutabile dal giudice nella liquidazione delle spese)] conducono la scrivente a ritenere giustificata la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 381/2020;
2) condanna l' Parte_1
al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1
della somma di € 18.298,00 oltre interessi moratori al Controparte_1 saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. 231/2002 a decorrere dal 27.02.2014;
3) rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dall'
[...]
Parte_1
;
[...]
4) condanna l' Parte_1
al pagamento in favore dell'Avv.
[...]
Candida Stigliani, dichiaratasi antistataria, delle spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi € 2.118,50 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Potenza, il 29/01/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
1817/2020 r.g.a.c. Pag. 14