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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 29/10/2025, n. 987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 987 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 543/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 543/2024
r.g.l., vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. BIANCHI ALESSIO
RICORRENTE
E
CP_1, con l'avv. LUCIANO G. CAPUTO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino di
"- ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorre in data 12/10/2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nelle premesse del presente ricorso;
- ACCERTARE E
DICHIARARE che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha riportato, sin dalla data dell'accadimento, un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari a 10 punti percentuale o comunque una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui se ne chiede sin da ora l'ammissione, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; - per l'effetto, CONDANNARE l' CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte 1 il dovuto indennizzo in capitale, come previsto dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 12/10/2022, valutabile in 10 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
A fondamento della domanda ha dedotto che il ricorrente aveva subito un infortunio in data 12.10.2022 riconosciuto dall' CP 1 con un danno biologico dello 004%, valutazione quest'ultima ritenuta non idonea ed opposta dapprima in via amministrativa e poi giudiziaria.
Instaurato il contraddittorio, l'CP_1 si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che la valutazione del danno biologico di cui all'infortunio fosse stata correttamente valutata.
L'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, comma 1 e comma 2 lett. a) così recita: "1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
'tabella delle menomazioni', comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
'tabella indennizzo danno biologico'. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico".
Oggetto del giudizio è quindi unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente in relazione all'infortunio lavorativo denunciato, motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un CTU. ,Il C.T.U., nominato nella persona del dr. Per 1 sottoposto a visita il ricorrente, esaminata la documentazione medica in atti ed effettuati degli esami strumentali ha valutato i postumi permanenti nella misura del 6% così argomentando: "Il ricorrente in seguito all'infortunio del 12.10.2022 ha riportato le seguenti lesioni: FRATTURA COMPOSTA
DEL III METATARSO E PARCELLARE DELLA BASE DEL V METATARSO DEL PIEDE
SINISTRO, EDEMA INTRASPONGIOSO DELLA BASE DEL II, III, IV METATARSO E DEL II
CUNEIFORME Alle quali conseguono come postumi permanenti: Edema persistente a livello del meso-piede con vivo dolore alla digitopressione a livello delle pregresse fratture del III e del V metatarso, limitazione articolare della MF del III e del V dito di circa 1/3, deficit della stazione eretta e della deambulazione che presenta una evidente zoppia di fuga a causa della componente dolorosa;
modificazione della morfologia plantare con attenuazione della volta longitudinale ed alterazione dell'appoggio con tendenza alla pronazione. La patologia sofferta è pertanto da ritenersi in rapporto causale diretto con il trauma subito. Sulla base delle considerazioni esposte, le lesioni riportate dal sig.r Parte 1 sono da ritenersi in rapporto diretto con l'infortunio sul lavoro occorso in data 12.10.2022, alla luce dei codici
300, 302 E 304, riportati nelle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000, si ritiene congrua una valutazione dei postumi permanenti in riferimento a parametro di Danno Biologico nella misura dell'6% - SEI percento."
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' CP_1 .
P.Q.M.
accerta e dichiara che Parte 1 a seguito dell'infortunio lavorativo del 12.10.2022 ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' CP 1 al pagamento dell'indennizzo corrispondente al 6%;
condanna l' CP 1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 29.10.2025
Il Giudice Onorario
VA NA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 543/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario
VA NA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 28.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n. 543/2024
r.g.l., vertente
TRA
Parte 1 con l'avv. BIANCHI ALESSIO
RICORRENTE
E
CP_1, con l'avv. LUCIANO G. CAPUTO
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.02.2024 parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Cassino di
"- ACCERTARE E DICHIARARE che il ricorre in data 12/10/2022 subiva un infortunio lavorativo con le modalità descritte nelle premesse del presente ricorso;
- ACCERTARE E
DICHIARARE che il ricorrente, a causa del predetto infortunio, ha riportato, sin dalla data dell'accadimento, un grado di menomazione dell'integrità psico fisica pari a 10 punti percentuale o comunque una percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui se ne chiede sin da ora l'ammissione, sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 38/2000 e del D.M. 12.7.2000; - per l'effetto, CONDANNARE l' CP_1, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al Sig. Parte 1 il dovuto indennizzo in capitale, come previsto dalla legge, per la menomazione psico-fisica sofferta a causa dell'infortunio del 12/10/2022, valutabile in 10 punti percentuale, o nella diversa valutazione ritenuta corretta all'esito della Consulenza Tecnica d'Ufficio, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario."
A fondamento della domanda ha dedotto che il ricorrente aveva subito un infortunio in data 12.10.2022 riconosciuto dall' CP 1 con un danno biologico dello 004%, valutazione quest'ultima ritenuta non idonea ed opposta dapprima in via amministrativa e poi giudiziaria.
Instaurato il contraddittorio, l'CP_1 si è costituito in giudizio ed ha chiesto il rigetto della domanda deducendo che la valutazione del danno biologico di cui all'infortunio fosse stata correttamente valutata.
L'art. 13 del D. Lgs. n. 38/2000, comma 1 e comma 2 lett. a) così recita: "1. In attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via sperimentale, ai fini della tutela dell'assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato.
2. In caso di danno biologico, i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l'CP_1 nell'ambito del sistema d'indennizzo e sostegno sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni: a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica
'tabella delle menomazioni', comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita
'tabella indennizzo danno biologico'. Per l'applicazione di tale tabella si fa riferimento all'età dell'assicurato al momento della guarigione clinica. Non si applica il disposto dell'art. 91 del testo unico".
Oggetto del giudizio è quindi unicamente la valutazione della menomazione fisica del ricorrente in relazione all'infortunio lavorativo denunciato, motivo per cui, acquisita la documentazione prodotta dalle parti è stato nominato un CTU. ,Il C.T.U., nominato nella persona del dr. Per 1 sottoposto a visita il ricorrente, esaminata la documentazione medica in atti ed effettuati degli esami strumentali ha valutato i postumi permanenti nella misura del 6% così argomentando: "Il ricorrente in seguito all'infortunio del 12.10.2022 ha riportato le seguenti lesioni: FRATTURA COMPOSTA
DEL III METATARSO E PARCELLARE DELLA BASE DEL V METATARSO DEL PIEDE
SINISTRO, EDEMA INTRASPONGIOSO DELLA BASE DEL II, III, IV METATARSO E DEL II
CUNEIFORME Alle quali conseguono come postumi permanenti: Edema persistente a livello del meso-piede con vivo dolore alla digitopressione a livello delle pregresse fratture del III e del V metatarso, limitazione articolare della MF del III e del V dito di circa 1/3, deficit della stazione eretta e della deambulazione che presenta una evidente zoppia di fuga a causa della componente dolorosa;
modificazione della morfologia plantare con attenuazione della volta longitudinale ed alterazione dell'appoggio con tendenza alla pronazione. La patologia sofferta è pertanto da ritenersi in rapporto causale diretto con il trauma subito. Sulla base delle considerazioni esposte, le lesioni riportate dal sig.r Parte 1 sono da ritenersi in rapporto diretto con l'infortunio sul lavoro occorso in data 12.10.2022, alla luce dei codici
300, 302 E 304, riportati nelle tabelle di riferimento di cui al DM 38/2000, si ritiene congrua una valutazione dei postumi permanenti in riferimento a parametro di Danno Biologico nella misura dell'6% - SEI percento."
Conclusioni che questo giudice onorario recepisce integralmente, in quanto fondate su accertamenti medico-legali, completi, analitici e motivati con puntuale riferimento alla documentazione sanitaria prodotta e agli esiti dell'esame obiettivo.
Le spese seguono la soccombenza.
La CTU posta definitivamente a carico dell' CP_1 .
P.Q.M.
accerta e dichiara che Parte 1 a seguito dell'infortunio lavorativo del 12.10.2022 ha riportato una menomazione dell'integrità psico-fisica valutata nella misura del 6% e, per l'effetto, condanna l' CP 1 al pagamento dell'indennizzo corrispondente al 6%;
condanna l' CP 1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 1.800,00, oltre rimborso forfettario cassa ed iva, da distrarsi;
spese di CTU come da separato decreto.
Cassino 29.10.2025
Il Giudice Onorario
VA NA