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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 07/04/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4179/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
nato a [...], (GO), Brasile, il 10.03.1980, (C.F. CPF. ), Parte_1 C.F._1
e residente in [...], quadra 52,Lote 07, rione Jardim Olimpico, Aparecida de Goiania, Stato del
Goias,Brasile;
nato a [...], (GO), Brasile, il 07.11.2002, (C.F. CPF. Controparte_1
713.717.571-60), e residente in [...], quadra 52, Lote 07, rione Jardim Olimpico, Aparecida de
Goiania, Stato del Goias, Brasile;
Rappresentati e difesi dall'Avv. La Malfa Mariastella del Foro di Palermo.
Contro
Il , in persona del rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi si rimetteva al Tribunale per le determinazioni in ordine alla sussistenza dello status di cittadino italiano in capo ai richiedenti;
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 11.10.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
In data 26.09.2024 veniva fissata udienza per il giorno 14.11.2024 e mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter.
In data 14.11.2024, si costituiva il . CP_2
In data 28.12.2024, il Pubblico Ministero notiziato, nulla dichiarava in relazione al ricorso dei ricorrenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
In ordine alla procedibilità, va evidenziato che, sebbene i ricorrenti abbiano tentato di prenotare un appuntamento presso il Consolato Generale D'Italia di Brasilia in Brasile per presentare domanda di cittadinanza come previsto dalla legge n. 91 del 05.02.1992, producendo prova di tale circostanza, tale tentativo non è andato a buon fine a causa del limite massimo di iscrizioni raggiunto.
Il Tribunale ritiene che l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis possa essere considerato equivalenti ad un diniego del riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Ai fini dell'accertamento della procedibilità, si ritiene comunque che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale. Pertanto,
l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario. Il Tribunale ordinario, infatti,
è competente a pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino, in base alla riserva di legge contenuta nell'art. 9 c.p.c. e nell'art. 2 della legge n. 2248 del 20/3/1865 che si applica sia alla materia degli stati personali che a quella del diritto di agire in giudizio. Il diritto alla cittadinanza è un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e
2 incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa.
Né appare necessario rivolgersi alla Giurisdizione Amministrativa per fare accertare l'inadempimento dell'Amministrazione, così come ribadito dallo stesso TAR Lazio con Sentenza
n.1221/2019, nella parte in cui - richiamando la propria precedente giurisprudenza (Sentenza n.
8692/2018) - afferma che “gli atti che i competenti organi pubblici possono assumere in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana per nascita non hanno natura costitutiva, bensì natura meramente dichiarativa, restando conseguenzialmente estranea agli stessi lo svolgimento di qualsiasi potestà discrezionale, di tal che la situazione giuridica soggettiva che gli istanti vantano a fronte dell'azione degli organi pubblici nella materia è quella di diritto soggettivo e non di interesse legittimo”.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
I ricorrenti hanno innanzitutto fornito prova che l'avo da cui muove la discendenza iure sanguinis,
ovvero ovvero figlio di e Persona_1 Persona_1 Persona_2 Persona_3 Per_4
, è cittadino italiano in quanto nato a [...] ( VE) il giorno 13 gennaio 1892
[...]
e, pur se emigrato in Brasile, non è mai stato naturalizzato cittadino brasiliano. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'avo ovvero Persona_1 Persona_1
ovvero Persona_2
Ne egli si è mai naturalizzato cittadino brasiliano in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd
“grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di
3 accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'avo, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
Per quanto concerne la linea di discendenza, il Ministero eccepisce che non risulta provato che
[...]
sia figlia di e madre di . Segnatamente eccepisce: Per_5 Persona_6 Persona_7
- l'inefficacia probatoria, ai fini della prova della paternità di dell'attestato Persona_6
di filiazione di rispetto ad Il Ministero osserva che Parte_1 Persona_8
l'attestato è successivo alla morte del presunto padre e non è stata Persona_8 depositata alcuna dichiarazione di paternità di quest'ultimo pur essendo il soggetto che trasmette la cittadinanza.
- l'inefficacia probatoria, ai fini della prova della maternità di della Persona_5
dichiarazione di genitorialità effettuata dal solo padre anche a nome della Persona_9
madre Infatti, risulta versato in atti solo un documento attestante il Parte_1
matrimonio religioso dei genitori e ma non anche un Parte_1 Persona_9
certificato valido ai fino dello stato civile. Inoltre, dal certificato religioso si evince che la madre, era minorenne alla data del matrimonio. Pertanto, ai fini della validità Persona_5
del matrimonio civile dovrebbe risultare anche la sua emancipazione. Nel caso di specie è pertanto applicabile l'art.258 c.c. che dispone che “Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso” , pertanto, nel caso di specie, solo nei confronti del genitore che non trasmette la cittadinaza italiana.
Il Giudice osserva preliminarmente che, nei casi di nascita avvenuti all'estero, lo status filiationis è regolato dal diritto internazionale privato.
L'art. 33 della legge 218/95 prevede che “lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio o, se più favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori è cittadino, al momento
4 della nascita” e che “lo stato di figlio acquisito in base alla legge di uno dei genitori, non può essere contestato che alla stregua di tale legge;
se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.”
L'art 35 statuisce che “la condizione per il riconoscimento del figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita o, se più favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui esso avviene;
se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.”
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che, in applicazione dei criteri su indicati, debba applicarsi la legge brasiliana che è la legge nazionale del figlio al momento della nascita, nonché legge individuata dal ricorrente e non contestata da controparte.
Per quanto concerne il rapporto di filiazione tra alias e il di lei Parte_1 _1
padre , il Giudice osserva quanto segue. Persona_1
La legge brasiliana n.765 del 14 luglio 1949 prevede la possibilità di procedere alla registrazione della propria nascita (cosiddetta “auto registrazione”) .Ai sensi dell'art. 1 è previsto infatti che “I brasiliani di ambo i sessi, non ancora iscritti nel registro civile di nascita, saranno iscritti indipendentemente dal pagamento della multa regolamentare, mediante una petizione esente da bolli, tasse, emolumenti e spese, inviata dal giudice competente e attestata solo da due testimoni idonei, nella forma e sotto le sanzioni previste dalla legge;
- se il dichiarante ha più di diciotto anni o meno di ventuno anni o è nato prima dell'obbligo di trascrizione civile;
- se l'iscritto ha più di diciotto anni di età e durante il periodo di arruolamento elettorale o se
ha più di diciassette anni durante il periodo di arruolamento militare, determinato dalla legge;
III - se il dichiarante ha meno di diciotto anni o più di ventuno, quando viene presentato un certificato firmato da un'autorità competente, purché sia considerato un povero, la domanda di cui al presente articolo è esentata per i minori di dodici anni, ma con l'attestazione di due idonei testimoni.
Nel presente procedimento risulta versato in atti il certificato di nascita di Persona_11
nel quale si attesta che, in data 19.09.1975, innanzi l'Ufficiale dello Stato Civile, si è presentata
[...]
l'interessata la quale ha dichiarato alla presenza di due testimoni, tra cui il figlio . Persona_7
che ha firmato in sua vece, di essere nata in data [...] a [...], Stato di Sao Paulo e di essere figlia di e Persona_2 Persona_12
Il suddetto certificato contiene anche la rettifica delle precedenti dichiarazioni, come da sentenza di rettifica del 27.11.2020 passata in giudicato il 26.02.2021, nella quale si attesta quanto
5 segue: il nome di è nata il [...], a [...]-MG, figlia di Parte_1 _1
, avente quali nonni paterni e . Persona_1 Persona_3 Persona_4
Va altresì osservato che risulta prodotta in atti la sentenza di rettifica dalla quale emerge che le rettifiche che hanno interessato il certificato di nascita di e suo padre _1 Persona_1
sono state proposte al Giudice brasiliano dai figli di al fine di dimostrare _1 documentalmente che tutti sono discendenti dell'avo alias nato Persona_13 Persona_2
a ON IA (VE) il 13.01.1892, figlio di e . Persona_3 Persona_4
La sentenza di rettifica è automaticamente efficace in Italia in quanto sono rispettati i criteri di cui all'art. 64 della legge 218/95 ( rispetto dei diritti della difesa, passaggio in giudicato in data
26.02.2021 e non contrarietà all'ordine pubblico).
Tale atto, sebbene non goda di fede privilegiata essendo stato formato all'estero, gode però di una presunzione di legalità e validità (Cass. 367/03). “Se così non fosse del resto, tutti i certificati di nascita rilasciati dagli altri Stati i cui uffici sono retti da analoghi principi dovrebbero essere considerati privi di ogni valore probatorio venendosi così a creare proprio quella situazione di totale incertezza giuridica che l'art.33 della l.218/1995 ha inteso evitare riconoscendo valore probatorio alle certificazioni rilasciate in ordine alla filiazione dai diversi stati” (Cass. Sez. Ⅰ, sentenza 14545,
18 giugno- 1 ottobre 2003). Inoltre tale atto gode di forza probante anche ai sensi dell'art. 11 del
Trattato relativo all'assistenza giudiziaria ed al riconoscimento di esecuzione delle sentenze in materia civile tra Repubblica italiana e Repubblica federale del Brasile fatto a Roma il 17.10.1989 e ratificato dall'Italia con legge del 18.08.1993 n.336 secondo cui “I documenti che sono considerati atti pubblici da una delle Parti hanno, in applicazione del presente Trattato, forza probante di atti pubblici anche per l'altra Parte e secondo la legislazione di quest'ultima”.
Alla luce di quanto sopra, il certificato di nascita di alias _1 Parte_1
costituisce prova del fatto che la predetta è figlia di , cittadino italiano emigrato in Persona_1
Brasile.
Per quanto concerne il rapporto di filiazione tra alias e il di lei Parte_1 _1
figlio , il Giudice osserva quanto segue. Persona_7
Dal certificato di matrimonio in atti emerge che il matrimonio tra Pt_1 Parte_2 [...]
e celebrato il 10 ottobre 1931, risulta essere stato celebrato con rito Parte_1 Persona_9 canonico e non v'è prova che sia stata effettuata la trascrizione nei registri dello Stato Civile brasiliano. Pertanto, tale matrimonio non ha valore civile in quanto la legge brasiliana n. 379 del
16.01.1937 vigente all'epoca, come anche la legge n.1.110/50 modificata dalle leggi 6.015/73 e
6.216/75, prevedeva che il matrimonio religioso avesse effetti civili se trascritto, su richiesta degli
6 interessati, dall'ufficiale dello stato civile. Non avendo il matrimonio alcun valore civile,
[...]
si trova nella condizione di figlio nato fuori dal matrimonio. Per_7
In base al codice civile vigente al momento della nascita, il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio poteva essere effettuato dagli artt. 355 al 357 dai genitori congiuntamente o separatamente nel termine stesso della nascita, sia per atto pubblico, sia per testamento (artt. dal 355 al 357 del codice civile brasiliano entrato in vigore con l. n.
3.071 del 16 gennaio 1916 ed abrogato con legge 10. 406 del 2002)
Nel caso in esame, il certificato di nascita di riporta che la dichiarazione Persona_7
è stata resa da una terza persona atteso che all'epoca il “marito” (secondo il rito canonico) di Per_7
era defunto. Nel certificato non vi è nemmeno indicato se l'interessata , che è colei
[...] _1
che dovrebbe trasmettere la cittadinanza, abbia prestato regolare procura affinché fossero rilasciate dichiarazioni in sua vece.
Alla luce delle superiori considerazioni, il certificato di nascita di non Persona_7
prova di per sé il rapporto di filiazione tra e . Tuttavia, deve Persona_7 _1
rammentarsi che in conformità ai più recenti arresti giurisprudenziali l'accertamento della filiazione può essere provato anche mediante il possesso continuo di stato di figlio,. Difatti, con sentenza n.
14194 del 22 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha rammentato che il codice civile prevede un sistema probatorio a più livelli. Pertanto, nel caso in cui il certificato di nascita non è considerato conforme o sia andato distrutto, lo status filiationis può essere provato con ogni mezzo, tra i quali il possesso continuo dello stato di figlio ai sensi degli artt. 236 e 237 c.c.
Anche la legislazione brasiliana (artt. 1.603- 1.605) prevede che in assenza o difetto dell'atto di nascita, la filiazione si possa provare con ogni mezzo consentito dalla legge: quando vi è un inizio di prove scritte, provenienti dai genitori, congiuntamente o separatamente, quando sussistono veementi presunzioni derivanti da fatti già certi o mediante manifestazione diretta ed espressa davanti al giudice. Tali disposizioni sono d'altronde conformi al principio di unicità dello stato di figlio a cui si ispira sia la legislazione italiana che quella brasiliana. Infatti, il nuovo codice civile brasiliano statuisce all'art. 1. 596. “I figli, nati o meno dal matrimonio o tramite adozione, avranno gli stessi diritti e qualifiche, vietando qualsiasi designazione discriminatoria relativa all'affiliazione.”
Premesso quanto sopra, dalla documentazione versata in atti (certificati di nascita e matrimonio) emerge inconfutabilmente che alias ha sempre considerato _1 Parte_1 Persona_7
come suo figlio e che quest'ultimo l'ha sempre considerata sua madre. A riprova di ciò, non va
[...] dimenticato che l'atto di nascita della madre alias che era stato oltretutto _1 Parte_1
rettificato dal Giudice brasiliano, riporta che la dichiarazione resa da era stata firmata in _1 sue vece dal figlio che l'aveva accompagnata. Persona_7
7 Alla luce delle superiori considerazioni, si ritiene provato sia il rapporto di filiazione tra l'avo e che il rapporto di filiazione tra e suo figlio Persona_1 _1 _1 Persona_7
.
[...]
I ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento, con cui è chiesto all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine richiesto dall'interessato e riportato nel provvedimento del Giudice di intimare il convenuto
[...]
e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere “alle iscrizioni, CP_2
trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_2 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 7 aprile 2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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