Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 22/04/2025, n. 2179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2179 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA
SEZIONE QUINTA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, all'esito della trattazione disposta ai sensi dell'art 127 ter cpc con cui l'udienza del 27/03/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3815 /2024 R.G.;
promossa da
, nata in [...], il [...], codice fiscale: Parte_1
, residente in [...]
Abruzzi n. 75/ A, elettivamente domiciliata in Acireale, Via Fabio, n. 74 presso lo studio dell'Avv. Carmen Lombardo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...], il [...] (C.F. CP_1 C.F._2
), residente in [...]Pal. E sc.B domiciliata in
[...]
Mascali, Via Spiaggia, 188;
RESISTENTE CONTUMACE
Sulle conclusioni delle parti come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
proprietaria dell'immobile sito al secondo piano dell'edificio condominiale di Via
Spiaggia, 188, Fondachello di Mascali, da circa tre anni occupato senza alcun
titolo dalla IG.ra ; 2) che, più volte, la IG.ra ha CP_1 Parte_1
intimato alla resistente il rilascio dell'immobile in questione, anche e non solo a
causa del reiterato comportamento inadempiente reiteratamente tenuta dalla
stessa, rispetto alle obbligazioni scaturenti dal regolamento condominiale;
chiedeva, pertanto:. “Voglia l'On.le Tribunale adito …..1) in via principale
ordinare alla parte resistente il rilascio immediato dell'immobile, occupato senza
titolo, sito in Via Spiaggia, 188, Fondachello di Mascali a favore della sua
legittima proprietaria IG.ra ; 2) condannare la resistente al Parte_1
risarcimento dei danni patiti dall'istante, oltre alle ulteriori somme maturate sino
all'effettivo rilascio dell'immobile da quantificarsi in € 5.000,00, ovvero in quella
minore o maggiore somma da quantificarsi in corso di causa, per effetto del
ritardo nella restituzione dell'immobile, ovvero per i fatti di cui in narrativa, oltre
interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi anche in via equitativa;
Con
vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA
e CPA come per legge”.
La resistente non si costituiva nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione.
La causa veniva, dunque, rinviata per la decisione all'udienza del 27 marzo 2025,
di cui veniva disposta la sostituzione con il deposito di note scritte ex art 127 ter cpc La parte ricorrente depositava le note conclusive e le note scritte in sostituzione dell'udienza.
All'esito dell'attività cartolare la causa veniva decisa con la presente sentenza.
Tanto precisato, in punto di qualificazione della domanda attorea di rilascio va precisato, conformemente al principio di diritto espresso dalla Suprema Corte,
che "In tema di difesa della proprietà, l'azione di rivendicazione e quella di
restituzione, pur tendendo al medesimo risultato pratico del recupero della
materiale disponibilità del bene, hanno natura e presupposti diversi: con la prima,
di carattere reale, l'attore assume di essere proprietario del bene e, non essendone
in possesso, agisce contro chiunque di fatto ne disponga onde conseguirne
nuovamente il possesso, previo riconoscimento del suo diritto di proprietà; con la
seconda, di natura personale, l'attore non mira ad ottenere il riconoscimento di
tale diritto, del quale non deve, pertanto, fornire la prova, ma solo ad ottenere la
riconsegna del bene stesso, e, quindi, può limitarsi alla dimostrazione
dell'avvenuta consegna in base ad un titolo e del successivo venir meno di questo
per qualsiasi causa, o ad allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.”
Cfr in tal senso da ultimo Cassazione civile sez. II, 22/08/2022, (ud. 29/03/2022,
dep. 22/08/2022), n.25084 ed in senso conforme: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4416
del 26/02/2007;Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 27/01/2009, Rv. 606400; Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 26003 del 23/12/2010,; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del
17/01/2011).
Nel caso in esame, sulla scorta dei superiori principi, la domanda di rilascio proposta va correttamente qualificata come azione personale di restituzione avendo la parte ricorrente testualmente precisato “La IG.ra aveva Parte_1
consentito, circa tre anni fa, alla IG.ra di abitare l'immobile in CP_1 questione soltanto per il tempo a lei strettamente necessario per trovare un nuovo
alloggio; Ebbene, nonostante non avesse alcun titolo per rimanere nell'immobile
la IG.ra non rilasciava volontariamente per cui è diritto della CP_1
ricorrente ottenere il rilascio del compendio oggetto dell'odierno giudizio. (cfr.
note depositate in data 19 dicembre 2024).
La parte resistente, rimasta contumace, dal canto suo non ha fornito, come era suo onere, alcun elemento a sostegno della eventuale sussistenza di un valido titolo di detenzione dell'immobile opponibile a parte ricorrente né si è presentata nel procedimento di mediazione.
Alla luce di quanto sopra, la parte resistente va condannata all'immediato rilascio dell'immobile oggetto di causa libero e sgombro da persone e cose non risultando provata in capo alla stessa la sussistenza di un legittimo titolo di detenzione
In seno alle note autorizzate del 10 febbraio 2025 la ricorrente ha, poi, rinunciato alla domanda di indennizzo e risarcimento danni ( cfr. testualmente: “la IG.ra
, pur non rinunciando al diritto, rinuncia in questa sede alla Parte_1
domanda di indennizzo e/o di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittima
occupazione per cui è causa.) e, pertanto, non vi è luogo a provvedere in merito.
Le spese e compensi del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano,
con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratisi antistatari, nella misura indicata in dispositivo secondo i valori minimi di cui al
DMM55/14 tenuto conto del valore della controversia, della non particolare complessità dele questioni e dell' attività difensiva concretamente prestata.
PQM
Il Giudice designato dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri, in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo nella causa iscritta n.3815 /2024 R.G. così
statuisce:
-condanna la resistente al rilascio immediato, in favore di parte ricorrente,
dell'immobile sito in Catania sito al secondo piano dell'edificio condominiale di
Via Spiaggia, 188, (prima 168/B) a Fondachello di Mascali, riportato al NCEU al foglio 37, particella 43, sub 8, libero e sgombere da persone o cose;
-condanna la resistente al pagamento in favore di parte opponente delle spese e dei compensi del presente giudizio che liquida nel complessivo importo di
€.1650,00 oltre Iva e Cpa, se dovuti, nonché spese generali al 15% come per legge di cui dispone la distrazione in favore dell'avv. Lombardo Carmen
procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
La presente sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso il 20/04/2025
IL Giudice
Dott.ssa Agata Maria Pia Mauceri