Sentenza 5 ottobre 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 11/03/2026, n. 1958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1958 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01958/2026REG.PROV.COLL.
N. 02899/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2899 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Daniele Leppe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 12633/2022, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2026 il Cons. TH AT e udito per la parte appellante l’avvocato Daniele Leppe;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante, già assistente capo della Polizia Penitenziaria, collocato in quiescenza dal 3 febbraio 2013, impugna la sentenza che ha respinto il ricorso avverso il diniego dell’indennità sostitutiva dei giorni di congedo ordinario maturati negli anni 2012 e 2013 e non fruiti.
2. Dalla documentazione risulta che, il 9 agosto 2012, l’appellante aveva chiesto la monetizzazione di 38 giorni di congedo ordinario riferiti all’anno 2012 e di ulteriori 4 giorni riferiti all’anno 2013.
3. Con nota prot. 33153 del 26 maggio 2015, il Provveditorato Regionale del Lazio del Ministero della Giustizia ha respinto la richiesta, osservando che « il personale in questione è stato posto in quiescenza a seguito di domanda, fattispecie per la quale non è previsto il pagamento sostitutivo del congedo ordinario, come invece accade nelle ipotesi tassative indicate dall’art. 18 del DPR 254/1999 e dall’art. 14 del DPR 395/1995 (omissis). In particolare, per i dipendenti -OMISSIS- e -OMISSIS-, a seguito del periodo di aspettativa per infermità non è intervenuta la dispensa per inidoneità permanente, bensì il collocamento in quiescenza per dimissioni volontarie (omissis). ».
4. Il ricorrente ha impugnato il diniego dinanzi al TAR, il quale ha respinto il ricorso, compensando le spese di giudizio, ritenendo che « la preclusione alla monetizzazione delle ferie non godute deriva unicamente dal comportamento del dipendente che, dopo un periodo di aspettativa per infermità, è stato collocato in quiescenza per dimissioni volontarie, come da decreto n. 0154972 del 15 aprile 2011, sicché nessuna pretesa può essere riconosciuta ».
5. Il signor AL ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado.
6. Nel giudizio di secondo grado si è costituita l’Amministrazione appellata con atto depositato il 3 novembre 2025, chiedendo il rigetto dell’appello.
7. L’appellante ha depositato memoria conclusionale il 27 settembre 2025.
8. Con ordinanza n. 8814/2025 dell’11 novembre 2025, la Sezione ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori, con particolare riguardo ai presupposti per la fruizione delle ferie residue in relazione allo stato di infermità e alla cessazione dal servizio, disponendo che fosse depositata una relazione contenente:
- la scheda personale aggiornata dell’appellante;
- una descrizione analitica dello stato di infermità, con indicazione della natura, durata e decorso;
- il riepilogo delle presenze e delle assenze negli ultimi due anni di servizio, comprensivo di ferie fruite e residue;
- ogni ulteriore elemento utile alla valutazione dell’imputabilità (o meno) della mancata fruizione delle ferie.
9. Il Ministero appellato ha depositato la relazione istruttoria il 9 gennaio 2026, mentre l’appellante, il 12 gennaio 2026, ha prodotto ulteriore documentazione (valutazioni della commissione medica, estratto matricolare, certificati medici, domanda di trattamento privilegiato ordinario ed elenco delle ferie non fruite).
10. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 5 marzo 2026.
11. Con l’unico motivo di appello – rubricato « Erroneità in fatto e in diritto della sentenza impugnata; violazione dell’art. 7 della Direttiva 2003/88/UE; violazione e falsa applicazione di legge » – l’appellante censura la decisione del TAR per non avere riconosciuto che la mancata fruizione delle ferie era dovuta a causa a lui non imputabile, e che quindi il diniego dell’Amministrazione fosse illegittimo.
12. L’appello è fondato.
13. Il Consiglio di Stato ha recentemente ribadito che « il divieto di monetizzazione opera solo quando il dipendente rinunci volontariamente al godimento delle ferie, mentre in caso contrario si configura violazione degli artt. 36 e 32 Cost. » (Cons. Stato, sez. III, sent. n. 9417/2023).
14. Tale principio è coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 20 luglio 2016, causa C‑341/15), che interpreta la direttiva 2003/88/CE nel senso di impedire la perdita automatica del diritto alle ferie quando il lavoratore sia stato impossibilitato a fruirne per malattia, e con la sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016, secondo cui il divieto di monetizzazione non può pregiudicare il lavoratore incolpevole.
15. Inoltre, la Corte di Cassazione ha affermato che « in ambito di pubblico impiego, anche in caso di cessazione per colpa del dipendente, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, salvo che l’Amministrazione provi di avere invitato il dipendente a fruirne, avvisandolo delle conseguenze della mancata fruizione » (Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 20444/2025).
16. Nel caso di specie, la documentazione agli atti dimostra che il lavoratore, a causa della malattia che lo ha colpito, non ha potuto fruire del periodo di riposo.
17. Dalla relazione ministeriale del 23 dicembre 2025 (prot. 17147) emerge infatti che « i periodi di congedo ordinario, pur programmati d’ufficio, non erano stati fruiti poiché il dipendente era assente dal servizio per malattia ».
18. Le condizioni patologiche sono inoltre adeguatamente documentate (referti della Commissione medica ospedaliera del 2 giugno 1994 e 9 maggio 1995, confermati anche dopo il pensionamento nel 2017).
19. Risulta altresì che, negli anni precedenti la malattia (2011‑2012), l’appellante aveva regolarmente fruito delle ferie, escludendo qualsiasi inerzia da parte sua.
20. Pertanto, la mancata fruizione delle ferie, pur non dipendente da esigenze di servizio, è comunque riconducibile a causa non imputabile al lavoratore. Ne consegue che egli ha diritto all’indennità sostitutiva e che il diniego dell’Amministrazione è illegittimo, in conformità a quanto affermato dal Consiglio di Stato (sez. II, sent. n. 7172/2024).
21. Quando il dipendente cessa dal servizio a domanda o per limiti d’età, e le ferie residue non sono state fruite per ragioni indipendenti dalla sua volontà — come nel caso in esame, caratterizzato da aspettativa per infermità — spetta la monetizzazione delle ferie maturate.
22. La particolarità della causa è motivo sufficiente per poter compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla l’atto con esso impugnato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN BE, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
TH AT, Consigliere, Estensore
Marco Poppi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TH AT | AN BE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.