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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10144 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 5098/2022
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona Civile
PROSIEGUO VERBALE DI UDIENZA DEL 05/11/2025
Il Giudice, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione ed ascoltata la discussione, procede, conformemente al rito, alla lettura ed al deposito della sentenza con la quale definisce il giudizio e che costituisce parte integrante del presente verbale di udienza.
Napoli, 05/11/2025
Il Giudice
Dott. Vincenzo Trinchillo
R.G. 5098/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Nona civile
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Giudice Dott. Vincenzo Trinchillo
1 Il Giudice del Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, all'udienza del 05/11/2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5098/2022 R.G.
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. DI DATO ALESSANDRO E PERSICO VINCENZO, come da procura in atti.
ATTORI
E
CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. ASTI LORENZO, come in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. DI DATO ALESSANDRO E PERSICO VINCENZO, come da procura in atti.
INTERVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli odierni attori hanno convenuto dinanzi a Questo Tribunale parte convenuta per la declaratoria di detenzione sine titulo dell'unità immobiliare di loro proprietà e, conseguentemente, per sentire ordinare a quest'ultima il rilascio immediato dell'immobile in favore
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2 degli attori nonché per sentirla condannare al pagamento dell'indennità per la illegittima occupazione del bene.
A sostegno della loro domanda deducevano:
che in data 30.01.2017 decedeva lasciando quali eredi e Persona_1 CP_3
, le quali ricevevano, per successione ereditaria l'immobile Controparte_4 sito in Portici (NA), alla Via Roma n. 42, in catasto Cat. C/1, Classe 6, Foglio 2,
P.lla 1192;
che nominava, quale procuratrice generale, la CP_5 [...] che, a sua volta, nominava propri procuratori speciali gli odierni CP_6 attori, già procuratori speciali anche dalla loro madre;
Controparte_4
che il detto immobile risultava occupato, senza titolo, da che vi CP_1 esercitava l'attività commerciale recante l'insegna “Paolo F. Cartolibreria” di
, p.iva ; CP_1 P.IVA_1
che con raccomandata a/r del 23.06.2021 veniva chiesto al CP_1 eventuale copia di contratto di locazione;
che con lettera del 12.10.2021, il inviava, ai procuratori degli CP_1 odierni istanti, un contratto di locazione relativo all'immobile per cui è causa, privo di data, con scadenza all'1.8.1984, per un canone mensile di £. 70.000, sottoscritto da tali e;
Parte_2 Parte_3
che nonostante i ripetuti inviti il non rilasciava gli immobili e vani CP_1 sono risultati tutti i tentativi di bonario componimento della lite.
Con ulteriori argomentazioni, variamente articolate, concludeva come in atti:
“affinché l'Ill.mo Tribunale di Napoli adito, voglia così provvedere:
- si accerti e dichiari, per i motivi descritti in premessa, che il sig. , titolare CP_1 dell'impresa individuale recante l'insegna “Paolo F. Cartolibreria” di , p.iva CP_1
, occupa senza titolo l'immobile sito in Portici (NA), alla Via Roma n. 42, in P.IVA_1
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3 catasto Cat. C/1, Classe 6, Foglio 2, Particella 1192, di proprietà delle germane CP_4
e che lo ricevevano per successione ereditaria della sorella
[...] CP_5 [...]
Per_1
- per l'effetto, lo si condanni all'immediato rilascio di detto immobile in favore degli attori che agiscono per conto delle proprietarie in forza di procure speciali e generali che si produrranno all'atto dell'iscrizione a ruolo della causa;
- ancora, si condanni il convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione, per la cui determinazione, tenuto conto di quanto osservato nelle motivazioni del presente atto e della decorrenza accertata in via preliminare con il presente giudizio, ci si rimette alla giustizia tenendo conto di quanto dedotto con il presente atto ai fini della quantificazione passata e futura;
- in via subordinata, laddove, inopinatamente, si accederà all'ipotesi di una locazione, eventualmente, verbale si accerti l'inizio della stessa, la relativa decorrenza e la scadenza intendendo la lettera del 23.6.2021 come disdetta, determinando per l'effetto la data della liberazione dell'immobile ed il canone di locazione cui è tenuto il convenuto con ogni conseguenza del caso;
- condanni, infine, il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, anche per il 15% come spese generali, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A., tenendo conto anche della immotivata partecipazione alla mediazione, liquidandole con distrazione agli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.”
Si costituiva in giudizio il resistente che, con svariate argomentazioni, sosteneva l'infondatezza della pretesa azionata. Precisava di esercitare la propria attività lavorativa nell'immobile per cui è causa sin dal 1970 e che il rapporto locativo nasceva con contratto verbale agli inizi degli anni 60 e nel luglio del 1978 veniva poi stipulato il contratto in forma scritta da Per_2
madre di , e , nonno di .
[...] CP_1 Parte_2 Persona_1
Precisava, altresì che con contratto di sublocazione, comunicato sia in forma verbale che in foma scritta alla locatrice, subentrava il nel rapporto CP_1 locativo e che il contratto si era rinnovato automaticamente con prossima scadenza alla data del 01.08.2026.
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4 Rassegnava, come in atti, le seguenti conclusioni: “Affinché l'Ill.mo Giudicante, disattesa ogni contraria istanza voglia così provvedere: Rigettare la domanda attorea per occupazione sine titulo e di rilascio immediato dell'immobile e comunque dichiarare
l'improcedibilità. 2) in via subordinata, accertare l'esistenza del contratto di locazione e sancire la scadenza ed il rilascio dello stesso al 01.08.2026 o ad altra data che l'Ill.mo giudicante riterrà di individuare. 3) con vittoria di spese e onorari del giudizio.”
Spiegava, in corso di giudizio, “atto di intervento volontario” che CP_2 dichiarava aver acquistato dai germani e , Parte_1 Parte_1 originari attori, in data 29.5.2023 per notaio avv. , rep. Persona_3
1160 e racc. 1152, l'immobile di cui è causa sito in Portici alla Via Roma n. 42
e, pertanto, manifestava la volontà di portare avanti il giudizio e, riportandosi a tutti gli atti posti in essere dalle precedenti parti, concludeva come in atti: “1. si accerti e dichiari, per i motivi descritti in premessa, che il sig. , titolare CP_1 dell'impresa individuale recante l'insegna “Paolo F. Cartolibreria” di , p.iva CP_1
, occupa senza titolo l'immobile sito in Portici (NA), alla Via Roma n. 42, in P.IVA_1 catasto Cat. C/1, Classe 6, Foglio 2, Particella 1192, di proprietà della sig.ra ; CP_2
2. per l'effetto, lo si condanni all'immediato rilascio di detto immobile in favore dell'attrice;
3. ancora, si condanni il convenuto al pagamento dell'indennità di occupazione, per la cui determinazione, tenuto conto di quanto osservato nelle motivazioni del presente atto e della decorrenza accertata in via preliminare con il presente giudizio, ci si rimette alla giustizia tenendo conto di quanto dedotto con il presente atto ai fini della quantificazione passata e futura;
4. in via subordinata, laddove, inopinatamente, si accederà all'ipotesi di una locazione, eventualmente, verbale si accerti l'inizio della stessa, la relativa decorrenza e la scadenza intendendo la lettera del 23.6.2021 come disdetta, determinando per l'effetto la data della liberazione dell'immobile ed il canone di locazione cui è tenuto il convenuto con ogni conseguenza del caso;
5. condanni, infine, il convenuto al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, anche per il 15% come spese generali, il tutto oltre I.V.A. e C.P.A., tenendo conto anche della immotivata mancata partecipazione alla mediazione, liquidandole con distrazione agli scriventi procuratori che si dichiarano antistatari.”
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5 All'udienza odierna, preso atto del fallimento di ogni ipotesi conciliativa ed ascoltata la discussione delle parti, Questo Giudice, all'esito della camera di consiglio, procede alla decisione del giudizio con la presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata e deve essere accolta nei termini che si andranno immediatamente a precisare.
In via preliminare occorre procedere alla qualificazione della domanda proposta dagli attori.
Appare, evidente a Questo Giudicante, senza particolare apprensione ermeneutica, che oggetto della Cognizione – al di là della formula letterale usata dalla parte attrice - è l'accertamento dell'esistenza o meno di un titolo che giustifichi in capo alla parte convenuta il perdurare nella detenzione del bene stesso.
Del resto la stessa convenuta, nel costituirsi in giudizio e nell'apprestare le proprie difese, allega la presunta esistenza e perduranza di un contratto di locazione.
In proposito circa la qualificazione della domanda occorre ricordare che è principio consolidato della Giurisprudenza della Suprema Corte che, nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice di merito non è condizionato dalla formulazione letterale adottata dalla parte (Cass. n. 26159 del 2014; Cass. n. 21087 del 2015), dovendo egli tener conto del contenuto sostanziale della pretesa come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del medesimo, nonché del provvedimento in concreto richiesto, non essendo condizionato dalla mera formula adottata dalla parte (Cass. n. 5442 del 2006;
n. 27428 del 2005). La qualificazione della domanda giudiziale costituisce, dunque, operazione riservata al giudice del merito (Cass. sez. un. 4617 del
2011), la cui valutazione, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è
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6 censurabile in sede di legittimità, quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata avuto riguardo all'intero contesto dell'atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (Cass. n. 22893 del 2008).
Dalla lettura delle conclusioni rassegnate dagli odierni attori appare evidente come gli stessi – sebbene facendo riferimento alla fattispecie dell'occupazione senza titolo (formula che, peraltro, appare equivoca prestandosi all'astratta riconducibilità a diverse ipotesi fattuali pur estremamente eterogenee tra loro)
- abbiano anche espressamente formulato domanda tesa al rilascio ed il
Tribunale ha il potere-dovere di analizzare la stessa non potendosi concludere – come sostenuto dalla difesa di parte convenuta – per una declaratoria di inammissibilità sulla base della mera formula letterale utilizzata dalla parte attrice (della quale in verità anche si è detto) in ragione della consolidata ermeneutica della Suprema Corte.
Tale impostazione, peraltro, appare del tutto conforme all'orientamento espresso autorevolmente dalle Sezioni Unite secondo cui l'azione personale di restituzione è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire una cosa che è stata in precedenza volontariamente trasmessa dall'attore al convenuto, in forza di negozi quali la locazione, il comodato, il deposito e così via, che non presuppongono necessariamente nel tradens la qualità di proprietario;
essa non può pertanto surrogare l'azione di rivendicazione, con elusione del relativo rigoroso onere probatorio, quando la condanna al rilascio o alla consegna viene chiesta nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo. In questo caso la domanda è tipicamente di rivendicazione, poiché il suo fondamento risiede non in un rapporto obbligatorio personale inter partes, ma nel diritto di proprietà tutelato erga omnes, del quale occorre quindi che venga data la piena dimostrazione, mediante la probatio diabolica ( in tal senso Cass. S.U.
7305/2014).
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7 Orbene, nell'odierna vicenda processuale, secondo la stessa prospettazione di parte resistente non solo non è contestata la “titolarità” del bene in capo alla parte ricorrente, ma è la parte resistente stessa ad allegare l'esistenza di un rapporto locatizio e confermando la detenzione del bene.
Orbene, in omaggio al principio della ragione più liquida - anche volendo considerare la stessa ricostruzione di parte convenuta, ragione di cui la stessa non può, dunque, certamente dolersi, va detto che parte resistente avrebbe dovuto allegare un titolo o la perduranza dello stesso in forza del quale poter proseguire nel vantare la detenzione dell'immobile oggetto dell' . Parte_4
In proposito va detto che parte attrice ha depositato - ed il Tribunale ritiene doversene disporre espressamente l'acquisizione - comunicazione del
06.06.2001 ricevuta a mani come da avviso in atti - con la quale si manifesta senza ragionevole dubbio una volontà dismissiva di ogni rapporto tra le parti ad opera della dante causa degli odierni attori e, dunque, inverandosi - senza particolare apprensione ermeneutica - una ipotesi di disdetta da ogni eventuale rapporto negoziale tra le parti.
Orbene – a fronte della detta produzione documentale di parte attrice e della, contestuale, mancata allegazione di qualsivoglia rapporto negoziale in essere ad opera di parte convenuta - appare evidente che la parte convenuta su cui gravava il relativo onere non ha provato alcun titolo che possa legittimare la detenzione dello stesso e l'ipotesi di una perduranza negoziale fino al 2026, pur evidenziata dalla difesa di parte convenuta – aspetto che non sfugge affatto al
Tribunale – resta, in verità, meramente confinata nell'ambito della mera asserzione ma del tutto sprovvista di qualsivoglia compendio probatorio.
A fronte della mancata prova di un titolo che attesti la perduranza nella detenzione del bene in capo alla parte convenuta, la dette risultanze non possono che condurre il Tribunale all'accoglimento della domanda di rilascio.
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8 Non sfugge affatto al Giudicante – giova ancora sottolinearlo al fine della riprova della diffusività estrema del vaglio cara al Giudicante - che, in ragione del tempo trascorso, la parte convenuta sostiene una sorta di ultrattività del contratto originario per facta concludentia ed in forza del presunto pagamento del canone-indennità.
Si tratta di argomentazione suggestiva che, però, non coglie, ad avviso del
Tribunale, nel segno.
In proposito deve ricordarsi la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
- dalla quale Questo Giudicante non intende discostarsi - secondo cui la rinnovazione tacita del contratto di locazione non può desumersi dalla permanenza del conduttore nell'immobile locato dopo la scadenza o dal fatto che il locatore abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, dovendo questi fatti essere qualificati da altri elementi idonei a manifestare in modo non equivoco la volontà delle parti di mantenere in vita il rapporto locativo, con rinuncia tacita da parte del locatore agli effetti prodotti dalla scadenza (confr. Cass. civ. 6 maggio 2010, n.
10963; Cass. civ. 13 aprile 2007, n. 8833; Cass. civ. 7 giugno 2006, n.
13346).
Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte convenuta, CP_7 espressamente invitava la stessa al rilascio dell'immobile.
La mera perduranza nella detenzione ed il pagamento sostenuto dalla convenuta - in base al citato e consolidato orientamento della Suprema Corte - non costituiscono – anche in disparte, in omaggio al principio della ragione più liquida, dal tema della “natura soggettiva” della parte attrice e dai profili che attengono a vincoli cd. formali – indice di perduranza del rapporto locatizio.
Non essendo, dunque, provato un titolo che legittimi la detenzione del bene deve disporsi l'immediato rilascio in favore della parte intervenuta CP_2
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9 atteso che la stessa ha provato ( cfr. contratto di compravendita per CP_2
Notaio del 29.05.2023 in atti ) l'acquisto del bene stesso dagli attori Per_3 originari.
Resta da vagliare la domanda di condanna al pagamento della somma per indennità di occupazione.
Tale domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
La declaratoria di infondatezza della stessa si deve cogliere sotto il profilo del cd. deficit allegatorio.
In primo luogo, infatti, non può non rilevarsi in parte qua una significativa genericità della domanda sotto il profilo di allegazione.
Parte ricorrente, infatti, “costruisce” la stessa sostanzialmente sulla base della tesi del danno da occupazione inteso quale sorta di “danno in re ipsa” senza specifica allegazione fattuale sul punto.
In proposito, però, occorre notare che le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione ( il riferimento è SS. UU. N. 33645 del 2022 ) hanno chiarito ( tesi in verità, già in precedenza sposata da Questo Giudicante ) come tale danno non deve e non può mai intendersi come danno in re ipsa, avendo la parte attrice, comunque, l'onere di allegare specifiche circostanze dalle quali desumere concretamente la perdita di una concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante la concessione del godimento del bene ad altri dietro corrispettivo.
Orbene siffatta attività di allegazione specifica nell'odierna vicenda processuale, anche in ragione della tipologia di bene, risulta assolutamente non svolta essendosi la ricorrente limitata a richiedere un'inammissibile liquidazione equitativa del predetto danno, peraltro sulla scorta di un non meglio precisato valore locativo dell'unità immobiliare occupata sine titulo.
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10 In estrema sostanza parte ricorrente si limita a richiedere il risarcimento del danno ma non svolge alcuna specifica allegazione circa il pregiudizio effettivamente patito.
La dimensione cd. “presuntiva” del danno, infatti, richiede pur sempre un'allegazione fattuale della parte, diversamente opinando ed esonerando la parte ricorrente finanche dall'allegazione fattuale, ad altro non si giunge che alla sostanziale reviviscenza, sotto diversa “etichetta”, del dommatica del danno in re ipsa per il solo fatto dell'occupazione.
Pertanto, non essendo stato provato un danno-conseguenza, intesa nel senso citato di perdita concreta del godimento, nemmeno da un punto di vista presuntivo, nulla può essere riconosciuto a titolo risarcitorio per occupazione abusiva a carico di parte resistente.
Non resta che analizzare la questione del regime di governo delle spese di lite.
L'accoglimento parziale della pretesa impone la compensazione del 30 % delle spese di lite.
La restante quota segue la soccombenza e liquidata come da dispositivo in forza dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato ex d.m. 147/2022 considerato la natura della domanda e le relative questioni e computando tutte le “fasi”, effettivamente svolte, di cui ai citati d.m.
p.q.m.
Il Tribunale di Napoli, nella persona del dott. Vincenzo Trinchillo, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento parziale della domanda attorea condanna la parte convenuta - compiutamente identificata in atti - al rilascio immediato dei beni in favore della parte intervenuta – compiutamente identificata in CP_2
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11 atti - libero e vuoto da cose persone dell'immobile sito in Portici (NA), alla Via
Roma n. 42 - compiutamente individuato in atti;
2. rigetta ogni altra domanda di parte attrice e parte intervenuta;
5. compensa la quota del 30% delle spese di lite;
6. condanna la parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice ed intervenuta, difese dai medesimi difensori antistatari, delle spese processuali liquidate in € 86,00 per spese ed € 2.667,00 per compensi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori se dovuti nella misura di legge con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
E' verbale.
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Il Giudice
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