TRIB
Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/09/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario Di Napoli Nord
Prima Sezione Civile
N. R. G. 5580/2024 e 5722/2024 riunito
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Magistrati:
Alessandra Tabarro Presidente
Anna Scognamiglio Giudice
Veronica Vernetti Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5580 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024, riservata in decisione il 21 luglio 2025, avente ad oggetto: ricorso ex artt. 337 bis e 337 ter c.c. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Casavatore alla via Taverna Rossa n.87, C.F.: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Marigliano (NA) alla Via Domenico Morelli
n. 5 presso lo Studio degli Avv.ti Immacolata Di Cicco e Francesco
Mennillo che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti
RICORRENTE
E
pagi na 1 di 4 , nata a [...] il [...], residente in [...]Controparte_1
alla via Taverna Rossa n.87, C.F.: , elettivamente C.F._2
domiciliata in Sant'Anastasia alla via Emilio Merone n.57 presso lo studio dell'Avv. Angela Auriemma, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
I difensori costituiti si sono riportati all'accordo raggiunto e depositato agli atti, chiedendone l'accoglimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 337 bis e ter cod. civ. depositato il 3/7/2024,
[...]
, premesso che nel 2016 ha iniziato una convivenza Parte_1
con dalla quale sono nati il Controparte_1 Persona_1
21/10/2015 e il 29/6/2017 interrottasi nel 2023, ha Persona_2
chiesto la regolamentazione del regime di assegnazione dei figli minori e del mantenimento degli stessi alle condizioni di cui al ricorso.
Con memoria di risposta del 17/9/2024 si è costituita Controparte_1
la quale ha chiesto il rigetto della domanda di parte ricorrente in ordine all'affido paritetico e al mantenimento di € 200,00 per entrambi i figli e ha chiesto: l'affido condiviso dei figli con collocazione presso la madre con il diritto di visita del padre, l'assegnazione della casa familiare, un assegno di mantenimento per i figli non inferiore a € 700,00 e l'80 % delle spese straordinarie a carico del ricorrente, con la ripartizione del pagi na 2 di 4 50 % dell'assegno unico a ciascuno.
Disposta la riunione al presente giudizio del procedimento recante rg. n
5722/2024 per connessione oggettiva e soggettiva, i coniugi hanno raggiunto un accordo sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale e la causa è stata rimessa per la decisi one al Collegio il
21/7/2025.
Il P.M ha concluso per l'accoglimento del contenuto dell'accordo con visto del 23/7/2025.
Quanto alle statuizioni accessorie, i difensori hanno chiesto di recepire i patti e le condizioni di cui all'accordo depositato con note disgiunte del
5 e 16/6/2025 che devono intendersi qui integralmente richiamate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del 16/01/2015;
Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016, ma anche Cass. N.
24508 del 2006 Rv. 593074 - 01, N. 10033 del 2007 Rv. 596633 - 01, N.
7347 del 2012 Rv. 622892 - 01, N. 12644 del 2012 Rv. 623402 - 01, N.
63360 del 2014 Rv. 255094 - 01, N. 107 del 2015 Rv. 633996 – 01).
Il Collegio recepisce l'accordo nella presente pronuncia in quanto non in contrasto con norme imperative e conforme all'interesse della prole.
Inoltre, in riferimento ai contenuti dell'accordo non attinenti all'oggetto del presente giudizio, il Collegio si limita a una presa d'atto.
In ragione della soluzione concordata del giudizio ricorrono ragioni giustificative per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile pagi na 3 di 4 come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) recepisce integralmente l'accordo raggiunto da Parte_1
(C.F.: ) e (C.F.:
[...] C.F._1 Controparte_1
) sulla regolamentazione dell'esercizio della C.F._2
responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Persona_1
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_2
29/6/2017, alle condizioni concordate, qui da intendersi richiamate e trascritte;
b) compensa le spese di lite.
Così deciso in Aversa, camera di consiglio del 4/9/2025.
La Giudice relatrice La Presidente
Veronica Vernetti Alessandra Tabarro
pagi na 4 di 4