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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 16/07/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 744/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 744, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma – Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avvocato Emilio Festa, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 – rep. 37875/racc.7313, per atto del notaio in Fiumicino, Persona_1 Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, limitatamente alla data di decorrenza del beneficio indicata dal CTU. Il perito, infatti, ha riscontrato sull'istante le condizioni mediche richieste per la concessione della relativa indennità, facendone però decorrere il beneficio dalla data della visita medica peritale (05/03/2024). Il ricorrente, quindi, dopo aver dedotto di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ha evidenziato che il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincida con quello dell'accertamento tecnico ma sia da anticipare alla data della domanda amministrativa (27.04.2023), sussistendo già a tale data il requisito sanitario posto alla base del riconoscimento dell'indennità da parte del CTU. (cfr. CTU dottor nel procedimento per ATP). Per_2 Conveniva, quindi, in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da altra data da accertare in sede di nuova consulenza tecnica di ufficio. Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 42, 3° co., D.L. n. 269/03 convertito in Legge n. 326/03, non essendo stato rispettato il termine di sei mesi per la proposizione della domanda giudiziale dalle risultanze del procedimento amministrativo. Nel merito, deduceva l'assenza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario. Sul deposito di note di trattazione scritta depositate la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' , per cui la domanda CP_1 non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1 Quanto alla sollevata eccezione di tardività del ricorso, infatti, la stessa va ritenuta infondata, atteso che a fronte delle contestazioni depositate dal ricorrente in data 25 giugno 2024, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 22 luglio 2024. Parimenti infondata appare l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del D.L. 269/03, convertito il L. 326/03. Parte ricorrente, inoltre, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, ha compiutamente dedotto le ragioni di contestazione dell'A.T.P. precisando, in buona sostanza, di condividere le condizioni sanitarie accertate dal CTU il quale, infatti, conclude per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità invocata, ma di non condividere la data individuata dal medesimo consulente quale decorrenza del beneficio.
Nel merito, va osservato che il CTU nominato nel procedimento per A.T.P. (R.G. 978/2023), Dott. , ha concluso la sua valutazione medico legale ritenendo Persona_3 che: “In considerazione dell' insieme delle risultanze dell' indagine anamnestica e clinico-obiettiva, si ritiene che sia affetta da infermità tali da Parte_1 determinare, nel complesso, le condizioni previste dalle vigenti normative per gli Invalidi Civili per il riconoscimento del 100%+I.A., persona che si trova nell'impossibilità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, abbisognando così di un'assistenza continuativa (art.1 Legge n.18/1980). Tale situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3° della Legge 104/1992. Tale beneficio si può far decorrere dal 05.03.2023 data della CTU medica” (Cfr. All. 4 al ricorso – Relazione Dr. ). Per_2
Più in particolare il dott. , all'esito del proprio accertamento, ha evidenziato a Per_2 carico del ricorrente il seguente quadro patologico: “ presenta Parte_1 attualmente: Cardiopatia Ischemica Ipertensiva, Aneurisma dell'aorta addominale e iliaca comune, IBP, Gotta, Protesi ginocchio ed artrosi polidistrettuale, Osteoporosi con crolli vertebrali (deambula con deambulatore) 7 Ipoacusia, Ernia inguinale bilaterale, Ipovedenza, Decadimento cognitivo”. (Cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio Dr. – in atti) Per_2
Si ritiene, sul punto, che il CTU designato in sede di ATP abbia condotto, con un condivisibile metodo d'indagine, le operazioni peritali e di aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il ricorrente è affetto e, pertanto, le conclusioni cui è dunque giunto, circa l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'invocata indennità, supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili e vengono pienamente recepite dal giudicante. Viceversa, riguardo l'individuazione, cui oggi è chiamato il giudice, circa l'epoca di insorgenza delle accertate condizioni sanitarie, non si concorda con le conclusioni cui giunge il CTU. Dalla documentazione acclusa al fascicolo si desume, infatti, che parte ricorrente abbia perso la propria autonomia nell'espletamento degli atti e delle attività di vita quotidiana già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e che tale condizione sia rimasta pressoché stabile durante l'iter giudiziario. Il C.T.U., sul punto, non spiega quali siano le ragioni che lo inducono ad individuare, come epoca di decorrenza del beneficio, la data di espletamento dell'accertamento peritale, pur effettuando la propria positiva valutazione medico-legale anche in virtù delle certificazioni mediche pregresse alla domanda amministrativa. Il ricorrente, infatti, risulta essere affetto, almeno dal 2022 (ECD del 03.06.2022: Aneurisma dell'aorta addominale;
Visita reumatologica del 02.10.2022: Osteoporosi/Artrosi e crollo vertebrale;
Deficit visus decadimento cognitivo...) dalle medesime patologie evidenziate nella domanda amministrativa presentata il 27.04.2023 e che, valutate in sede di A.T.P., sono state, condivisibilmente, ritenute, ai sensi e per gli effetti delle L. 18/1980 e L. 508/1988, condizioni sanitarie tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità invocata. In atti vi è prova documentale a sostegno di tali diagnosi e, quindi, dell'esistenza di patologie determinanti, sicuramente, una riduzione della capacità della parte ricorrente a compiere autonomamente gli atti e le attività di vita quotidiana con necessità di assistenza continua, almeno sin dalla domanda amministrativa. Sul punto, inoltre, non sono emersi - nel corso del presente giudizio - elementi di segno contrario. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27.04.2023.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite di entrambe le fasi (il presente giudizio di opposizione e la fase del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.) seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell' per come liquidate in dispositivo. CP_1 Le spese delle consulenze tecniche, sia quella espletata nel presente giudizio sia nel corso del giudizio per ATP, liquidate in separati decreti, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 744/2024 r.g.: CP_1
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.04.2023; 2. condanna l' al pagamento delle spese processuali dei due giudizi, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfetizzate, da distrarsi in favore dell'avvocato Emilio Festa, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 le spese della CTU espletata nel giudizio per Atp, già liquidata con separato decreto. Terni, 16 luglio 2025 Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE –GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale di Terni in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dottoressa Michela Francorsi, ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al R.g. n. 744, dell'anno 2024, posta in deliberazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., tra:
Parte_1 elettivamente domiciliato in Roma – Viale Giulio Cesare n. 95, presso lo studio dell'avvocato Emilio Festa, che lo rappresenta e difende, giusto mandato in atti Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. elettivamente domiciliato in Terni, presso la sede Provinciale in via Bramante n. 13, rappresentato e difeso congiuntamente e CP_1 disgiuntamente dagli avvocati Giulia Renzetti e Manuela Varani, giusta procura generale alle liti rilasciata il 22.03.2024 – rep. 37875/racc.7313, per atto del notaio in Fiumicino, Persona_1 Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 luglio 2024, ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto opposizione avverso le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo dei requisiti sanitari necessari al riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento, limitatamente alla data di decorrenza del beneficio indicata dal CTU. Il perito, infatti, ha riscontrato sull'istante le condizioni mediche richieste per la concessione della relativa indennità, facendone però decorrere il beneficio dalla data della visita medica peritale (05/03/2024). Il ricorrente, quindi, dopo aver dedotto di aver depositato nei termini dichiarazione di contestazione alla CTU espletata nel corso del procedimento per accertamento tecnico preventivo, ha evidenziato che il momento di insorgenza dello stato invalidante non coincida con quello dell'accertamento tecnico ma sia da anticipare alla data della domanda amministrativa (27.04.2023), sussistendo già a tale data il requisito sanitario posto alla base del riconoscimento dell'indennità da parte del CTU. (cfr. CTU dottor nel procedimento per ATP). Per_2 Conveniva, quindi, in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento a far data dalla presentazione della domanda amministrativa o da altra data da accertare in sede di nuova consulenza tecnica di ufficio. Si costituiva in giudizio l' , eccependo preliminarmente l'inammissibilità del CP_1 ricorso per decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 42, 3° co., D.L. n. 269/03 convertito in Legge n. 326/03, non essendo stato rispettato il termine di sei mesi per la proposizione della domanda giudiziale dalle risultanze del procedimento amministrativo. Nel merito, deduceva l'assenza di prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti legittimanti la corresponsione dell'indennità di accompagnamento. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso ed insisteva, quindi, per il rigetto del ricorso per insussistenza del requisito sanitario. Sul deposito di note di trattazione scritta depositate la causa viene decisa ai sensi dell'art. 127 ter, comma 3, c.p.c.
In via preliminare, vanno disattese le eccezioni formulate dall' , per cui la domanda CP_1 non può essere considerata inammissibile, come invece eccepito dall' . CP_1 Quanto alla sollevata eccezione di tardività del ricorso, infatti, la stessa va ritenuta infondata, atteso che a fronte delle contestazioni depositate dal ricorrente in data 25 giugno 2024, il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 22 luglio 2024. Parimenti infondata appare l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ex art. 42, comma 3, del D.L. 269/03, convertito il L. 326/03. Parte ricorrente, inoltre, ai fini dell'autosufficienza del ricorso, ha compiutamente dedotto le ragioni di contestazione dell'A.T.P. precisando, in buona sostanza, di condividere le condizioni sanitarie accertate dal CTU il quale, infatti, conclude per il riconoscimento del diritto a percepire l'indennità invocata, ma di non condividere la data individuata dal medesimo consulente quale decorrenza del beneficio.
Nel merito, va osservato che il CTU nominato nel procedimento per A.T.P. (R.G. 978/2023), Dott. , ha concluso la sua valutazione medico legale ritenendo Persona_3 che: “In considerazione dell' insieme delle risultanze dell' indagine anamnestica e clinico-obiettiva, si ritiene che sia affetta da infermità tali da Parte_1 determinare, nel complesso, le condizioni previste dalle vigenti normative per gli Invalidi Civili per il riconoscimento del 100%+I.A., persona che si trova nell'impossibilità di compiere da sola gli atti quotidiani della vita, abbisognando così di un'assistenza continuativa (art.1 Legge n.18/1980). Tale situazione assume connotazione di gravità ai sensi dell'art. 3 comma 3° della Legge 104/1992. Tale beneficio si può far decorrere dal 05.03.2023 data della CTU medica” (Cfr. All. 4 al ricorso – Relazione Dr. ). Per_2
Più in particolare il dott. , all'esito del proprio accertamento, ha evidenziato a Per_2 carico del ricorrente il seguente quadro patologico: “ presenta Parte_1 attualmente: Cardiopatia Ischemica Ipertensiva, Aneurisma dell'aorta addominale e iliaca comune, IBP, Gotta, Protesi ginocchio ed artrosi polidistrettuale, Osteoporosi con crolli vertebrali (deambula con deambulatore) 7 Ipoacusia, Ernia inguinale bilaterale, Ipovedenza, Decadimento cognitivo”. (Cfr. relazione di consulenza tecnica d'ufficio Dr. – in atti) Per_2
Si ritiene, sul punto, che il CTU designato in sede di ATP abbia condotto, con un condivisibile metodo d'indagine, le operazioni peritali e di aver analizzato con accurata precisione le singole patologie di cui il ricorrente è affetto e, pertanto, le conclusioni cui è dunque giunto, circa l'accertamento della sussistenza dei requisiti sanitari ai fini dell'invocata indennità, supportate da idonee argomentazioni medico-legali, appaiono assolutamente condivisibili e vengono pienamente recepite dal giudicante. Viceversa, riguardo l'individuazione, cui oggi è chiamato il giudice, circa l'epoca di insorgenza delle accertate condizioni sanitarie, non si concorda con le conclusioni cui giunge il CTU. Dalla documentazione acclusa al fascicolo si desume, infatti, che parte ricorrente abbia perso la propria autonomia nell'espletamento degli atti e delle attività di vita quotidiana già all'epoca della presentazione della domanda amministrativa e che tale condizione sia rimasta pressoché stabile durante l'iter giudiziario. Il C.T.U., sul punto, non spiega quali siano le ragioni che lo inducono ad individuare, come epoca di decorrenza del beneficio, la data di espletamento dell'accertamento peritale, pur effettuando la propria positiva valutazione medico-legale anche in virtù delle certificazioni mediche pregresse alla domanda amministrativa. Il ricorrente, infatti, risulta essere affetto, almeno dal 2022 (ECD del 03.06.2022: Aneurisma dell'aorta addominale;
Visita reumatologica del 02.10.2022: Osteoporosi/Artrosi e crollo vertebrale;
Deficit visus decadimento cognitivo...) dalle medesime patologie evidenziate nella domanda amministrativa presentata il 27.04.2023 e che, valutate in sede di A.T.P., sono state, condivisibilmente, ritenute, ai sensi e per gli effetti delle L. 18/1980 e L. 508/1988, condizioni sanitarie tali da legittimare il riconoscimento dell'indennità invocata. In atti vi è prova documentale a sostegno di tali diagnosi e, quindi, dell'esistenza di patologie determinanti, sicuramente, una riduzione della capacità della parte ricorrente a compiere autonomamente gli atti e le attività di vita quotidiana con necessità di assistenza continua, almeno sin dalla domanda amministrativa. Sul punto, inoltre, non sono emersi - nel corso del presente giudizio - elementi di segno contrario. In conclusione, alla luce delle considerazioni fin qui espresse, l'opposizione va accolta per quanto di ragione e, per l'effetto, va dichiarata la sussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, con decorrenza dal 27.04.2023.
Atteso l'esito del giudizio, le spese di lite di entrambe le fasi (il presente giudizio di opposizione e la fase del procedimento ex art. 445 bis c.p.c.) seguono la soccombenza e vengono, pertanto, poste a carico dell' per come liquidate in dispositivo. CP_1 Le spese delle consulenze tecniche, sia quella espletata nel presente giudizio sia nel corso del giudizio per ATP, liquidate in separati decreti, sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti dell' , nella causa iscritta al n. 744/2024 r.g.: CP_1
1. accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal 27.04.2023; 2. condanna l' al pagamento delle spese processuali dei due giudizi, che si CP_1 liquidano in complessivi € 2.500,00 oltre IVA, CPA e spese forfetizzate, da distrarsi in favore dell'avvocato Emilio Festa, dichiaratosi antistatario;
3. pone definitivamente a carico dell' , Controparte_1 le spese della CTU espletata nel giudizio per Atp, già liquidata con separato decreto. Terni, 16 luglio 2025 Si comunichi
Il giudice
Michela Francorsi