Ordinanza cautelare 3 aprile 2025
Sentenza 8 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 08/08/2025, n. 5888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 5888 |
| Data del deposito : | 8 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05888/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01378/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1378 del 2025, proposto da
MO TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivana Nicolò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
- del provvedimento di revoca del nulla osta per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Napoli in data 03.01.2025 e notificato in pari data, avente ad oggetto la revoca del nulla osta rilasciato in favore del ricorrente 03.05.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2025 il dott. Rocco Vampa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente otteneva in data 3 maggio 2023 dalla Prefettura di Napoli nulla osta per motivi di lavoro subordinato da svolgersi alle dipendenze della impresa della sig.ra Avino, così facendo ingresso nel territorio nazionale.
1.1. Perdurando, nondimeno, la inerzia della Amministrazione nella convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente presentava apposita richiesta di accesso, nelle more in ogni caso stipulando il contratto di lavoro con l’indicato datore di lavoro (in data 20 aprile 2024).
1.2. In data 2.10.24 gli uffici della Prefettura di Napoli comunicavano l’avvio del procedimento di revoca del nulla osta in ragione dell’appuntamento, andato deserto, del precedente mese di settembre 2024 per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.3. Indi, lo stesso 2 ottobre 2024 la datrice di lavoro del ricorrente si recava gli uffici della Prefettura al fine di sottoscrivere altri due contratti di soggiorno per altri due lavoratori della medesima azienda, depositando la documentazione afferente alla impresa, compresa la cd. “asseverazione” richiesta dalla normazione vigente.
1.4. In data 3 ottobre 2024, indi, veniva presentata a mezzo pec istanza per una nuova convocazione delle parti, seguita da altra istanza del 19 dicembre 2024. Nondimeno, in data 3 gennaio 2025, veniva emanato il provvedimento di revoca del nulla osta, stante la mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno.
1.5. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva il ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:
- nullità dell’atto per carenza di motivazione emessa per eccesso di potere e violazione di legge -difetto assoluto di motivazione -violazione dell’art. 3 c. 1 e 3 e dell’art. 10 bis della l. 241 /90 rispetto alla memoria difensiva contenente la richiesta di nuova convocazione presso l’ufficio prefettizio-violazione del principio di imparzialità (art. 97 Costituzione e art. 1 legge n. 241/1990)- eccesso di potere per carenza di presupposti e motivazione insufficiente-violazione del diritto alla partecipazione procedimentale (art. 10-bis l. 241/1990)-eccesso di potere per disparità di trattamento, arbitrarieta’ della decisione e sviamento di potere, stante la omessa valutazione della richiesta di nuova convocazione, a fronte della sussistenza dei requisiti già dimostrata dalla datrice di lavoro per la assunzione di altri lavoratori; le guarentigie procedimentali, ove rispettate, avrebbero determinato una differente conclusione della fattispecie procedimentale, vista la sussistenza dei requisiti per la stipulazione del contratto e la integrazione documentale tempestivamente operata, per altri lavoratori, già il 2 ottobre 2024;
- violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza (art. 97 Costituzione e art. 3 della legge n. 241/1990). violazione del principio di motivazione (art. 3 legge n. 241/1990 e art. 41 costituzione) -violazione del principio del soccorso istruttorio, per non avere la Amministrazione proceduto, in una ottica di leale cooperazione e senza motivare sul punto, a nuovamente convocare il ricorrente, tenuto conto della effettiva sussistenza dei requisiti richiesti e della stipulazione del contratto di lavoro con l’indicata imprenditrice.
1.6. Si costituiva l’intimata Amministrazione, instando per il rigetto del ricorso, e la causa, al fine, veniva introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 9 luglio 2025.
2. Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle censure che lo assistono, siccome già delibato in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per deflettere.
2.1. E, invero, positiva delibazione deve riservarsi alle censure del ricorrente, in ragione:
- dell’ingresso in Italia optimo iure effettuato da esso ricorrente in forza di nulla osta rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 2 maggio 2023;
- della inerzia serbata dalla Amministrazione, che non ha provveduto a tempestivamente convocare l’indicata datrice di lavoro e il ricorrente al fine della definizione del procedimento;
- dell’abnorme lasso temporale intercorso tra il rilascio del primigenio nulla osta e la sua revoca -oltre diciotto mesi- che assume vieppiù pregnanza avuto riguardo alla inusitata scansione temporale che risulta avere connotato, di contro, la fase procedimentale volta alla richiesta di integrazione documentale e alla convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno;
- alla convocazione per il settembre 2024 -in relazione ad un nulla osta rilasciato nel lontano maggio 2023- è seguita la adozione del gravato provvedimento di revoca;
- e ciò, peraltro, tenendo in assoluto non cale la richiesta, pure tempestivamente avanzata in data 3 ottobre 2024 (e poi in data 19 dicembre 2024), volta giustappunto all’ottenimento di una nuova convocazione sul dichiarato presupposto del possesso dei requisiti prescritti, anche in capo alla datrice di lavoro, e della relativa documentazione;
- tale celeritas dell’ agere della Amministrazione ha effettivamente conculcato le prerogative di partecipazione procedimentale del ricorrente e della sua datrice di lavoro, sostanzialmente incidendo sul processo decisionale di essa Autorità che, di contro, avrebbe potuto assumere connotazioni di segno diverso se solo -in ossequio ai principi di buona fede, correttezza, leale cooperazione ed economicità della azione amministrativa- si fosse atteso ancora qualche tempo, all’uopo concedendo la richiesta convocazione, anche tenuto conto della per vero inusitata dilatazione, già concretatasi e non per fatto ascrivibile al ricorrente, della durata del procedimento de quo agitur .
2.2. Di qui la ragionevolezza della pretesa del ricorrente di ottenere una nuova convocazione, al fine della effettiva certazione della sussistenza dei requisiti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
2.2.1. D’altra parte, siccome sopra esposto:
- non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dalla resistente Amministrazione, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore, tenuto altresì conto delle evidenze documentali quivi versate in atti dal ricorrente, attestanti l’effettivo inizio del rapporto di lavoro nel corso del 2024 tra il ricorrente e il suo datore (cfr., cd. “modello di comunicazione unilav” quivi prodotto);
- il ricorrente ha fatto il suo ingresso in Italia, e ha anche iniziato la attività lavorativa indicata nella richiesta;
- la Amministrazione ha serbato per un lunghissimo spatium temporis un contegno tutt’affatto inerte, non mai provvedendo a convocare le parti per la stipulazione del contratto;
- il decorso di tale spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbata per diversi mesi, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente;
- irragionevole, e violativo dei principi di buona fede e leale cooperazione, si appalesa il mancato accoglimento della richiesta di nuova convocazione tempestivamente dal ricorrente proposta;
- la stessa datrice di lavoro del ricorrente risulta avere sottoscritto altri contratti di soggiorno sul presupposto –evidentemente già acclarato dalla Amministrazione- del possesso dei requisiti all’uopo richiesti.
2.2.2. Non priva di significanza, di poi, si appalesa la circostanza per cui, medio tempore , lo stesso ricorrente allega, e documenta, di avere effettivamente iniziato la attività lavorativa con l’indicata datrice di lavoro.
3. Le peculiari connotazioni della controversia inducono, nondimeno, a compensare tra le parti le spese di lite.
4. Va, infine:
- disposto l’accoglimento della domanda di ammissione della ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio;
- disposta la liquidazione del compenso relativo al patrocinio della causa in favore dell’avvocato di parte ricorrente.
Al riguardo deve rammentarsi che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.M. n. 55/2014 " ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate ".
Nella fattispecie, nella liquidazione del compenso deve considerarsi la limitata difficoltà della controversia, tenendo conto della riduzione ordinaria del 50% del compenso prescritta dall'articolo 130 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la gravata determinazione.
Spese compensate.
Dispone la definitiva ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, e liquida a tale titolo, in favore dell’avv. Ivana Nicolò la complessiva somma di € 1.500,00, comprensiva delle spese generali e degli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Rocco Vampa, Primo Referendario, Estensore
Mara Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Rocco Vampa | Santino Scudeller |
IL SEGRETARIO